CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 913/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI TO, Presidente UFILUGELLI FRANCESCO, Relatore FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3167/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
─ sentenza n. 3838/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134147090000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134147090000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134147090000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134147090000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134147090000 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio.
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese processuali relative a entrambi i gradi di giudizio. Appellato: rigetto dell'appello, con conseguente condanna della parte appellante al rimborso delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 3838/2024, pubblicata il 20 marzo 2024, la Sezione n. 33 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva parzialmente il ricorso presentato dalla Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720220134147090000. I primi giudici osservavano in motivazione quanto segue: «[…] Nominativo_1 Ricorrente_1In data 07.02.2023, la sig.ra nella qualità di lrpt della ,
Difensore_1difesa dal Rag. , come da procura in atti, propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720220134147090000 relativa alla TARI degli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018,
contro
Roma Capitale ma il ricorso ha per oggetto soltanto le pretese relative agli anni 2014, 2015, 2016. La ricorrente rileva la nullità dell'atto per difetto di notifica dello stesso. Eccependo che nessun avviso di accertamento le era stato notificato prima, cosicché alla data della notificazione della cartella (20.9.2022) le imposte dovute per tali anni erano ormai prescritte. Il Comune di Roma, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso, si è costituito in giudizio soltanto in data 2.2.2024.
[…] analizzate le argomentazioni delle parti e la documentazione prodotta si ritiene che la costituzione in giudizio del Comune di Roma è tardiva, come pure la produzione effettuata di una relata, non possono essere prese in considerazioni né eccezioni non rilevabili d'ufficio né i documenti prodotti. Certo è il difetto di legittimazione passiva sollevato dal Comune, per il fatto che la cartella è stata emessa e notificata dall'ADER, è eccezione in ipotesi rilevabile anche d'ufficio; ma tale eccezione non è fondata in quanto Roma Capitale, quale ente impositore è comunque legittimato a partecipare al giudizio, tanto più che la parte ricorrente non ha mosso censure sotto il profilo formale alla cartella esattoriale, ma soltanto nei confronti delle pretese impositive ritenute prescritte in mancanza di atti interruttivi. Da questo consegue che per l'anno 2014 è ravvisabile la prescrizione ma non per gli altri anni perché occorre tenere conto della sospensione dei termini disposta dalla legislazione emergenziale Covid, cd. Decreto “Cura Italia”.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma annulla la pretesa impositiva per l'anno 2014 perché prescritta e respinge il ricorso nel resto. Dichiara compensate le spese processuali». Avverso la decisione ha interposto appello la Società, sulla base dei seguenti motivi:
1. in fatto si rileva che alla udienza pubblica del 14.02.2024 il giudice relatore faceva rilevare all'incaricato di Roma - Capitale, l'assenza di costituzione in giudizio e, non essendo stata la notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, come eccepito dal ricorrente, il ricorso era da ritenere fondato;
2. nella sentenza ciò non è stato rilevato, ne è stato motivato il parziale accoglimento del ricorso per il solo anno 2014; pertanto, «[…] la sentenza va annullata, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n°
546/1992 per assenza di costituzione in giudizio della parte resistente. L'Ente impositore potrà rilevare la non prescrizione degli anni menzionati ed emetterà atti conformi ai fatti, per cui il contribuente assolverà la tassa nei modi di Legge, senza sanzioni e interessi».
- 2 - Per gli esposti motivi, l'appellante ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese processuali relative a entrambi i gradi di giudizio. Si è costituito il Comune di Roma-Capitale, il quale ha depositato controdeduzioni del seguente tenore:
─ in ordine alla questione della tardiva costituzione in giudizio e alla ritenuta inutilizzabilità della documentazione prodotta dal Comune in primo grado, si richiama la sentenza della C.G.T. di primo grado di Roma n. 4957/08/2024 depositata il 12/04/2024, nella quale è stato osservato testualmente che: «[…] Il ricorso è infondato e deve essere in conseguenza disatteso. Al riguardo preliminarmente deve disattendersi la eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta dal Comune resistente per tardività della stessa produzione. Invero, premesso che trattandosi di un procedimento notificato e iscritto a ruolo nel 2023 non risulta applicabile la nuova disciplina che vieta la produzione di nuovi documenti in appello, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Il d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto in particolare con l'art. 4, comma 2 che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb) (ossia il nuovo art. 58 dlvo 546 1992), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, che è quello del 4.1.2024. Non applicandosi la nuova normativa, ritiene il Collegio, secondo l'orientamento dominante formatosi sulla vecchia disciplina, ammissibile i nuovi documenti anche se prodotti senza il rispetto dei termini previsti. Si è in particolare rilevato che nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. medesimo;
(Sez. 5, Ordinanza n. 2585 del 30/01/2019)
[…]»;
─ gli avvisi di accertamento TA.RI. nn. 263097, 263089, 263122, 263098 e 263109 per gli anni dal 2014 al 2018 sono stati ritualmente notificati in data 16/09/2019, mediante raccomandata A.G. n. P.IVA_2-1, come risulta dalla copia del relativo avviso di ricevimento;
si evidenzia che un primo tentativo di consegna è avvenuto in data 16/09/2019 e la successiva spedizione della comunicazione di avvenuto deposito è avvenuta con la raccomandata n. 7562874168797-9 del 16/09/2019, come risulta dalla copia dell'avviso di ricevimento, recante menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e della relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati;
il relativo plico è stato restituito al mittente per compiuta giacenza, in quanto non ritirato dal
- 3 - destinatario, come risulta dall'annotazione apposta il 28/09/2019 sull'avviso di ricevimento in questione, assistita, come quelle suindicate, da fede pubblica privilegiata ex art. 2700 cod. civ.;
─ riguardo all'eccepita prescrizione dei crediti, si precisa che gli avvisi di accertamento in questione sono stati spediti entro i termini previsti dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 e che la cartella esattoriale impugnata (n. 09720220134147090000) è un atto emesso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione nell'ambito della sua attività di riscossione dei tributi locali, avente origine dalla legittima iscrizione a ruolo (n. 9061/2021), a fronte del mancato pagamento delle somme indicate nei suindicati avvisi di accertamento, con applicazione delle sanzioni nella misura massima del 200%;
─ in applicazione dell'art. 1, comma 163, della legge n. 296/2006 “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”; pertanto, considerato che la notificazione degli avvisi di accertamento è avvenuta in data 16/09/2019, la cartella esattoriale è stata tempestivamente notificata in data 20/09/2022, entro il previsto termine del 31/12/2022. Per le esposte ragioni, il Comune di Roma-Capitale ha chiesto il rigetto dell'appello, con conseguente condanna della parte appellante al rimborso delle spese del giudizio. La trattazione del processo ha avuto luogo all'odierna udienza in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
1.1 In primo luogo va osservato che il Comune di Roma Capitale aveva depositato tardivamente in primo grado documentazione finalizzata a dimostrare l'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, che la ricorrente assumeva di non aver ricevuto. Detta documentazione è stata ritenuta non utilizzabile dai giudici di primo grado, in considerazione della sua produzione oltre il termine fissato dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992. Occorre considerare, però, che tale documentazione è, comunque, entrata a far parte del fascicolo processuale e che l'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 – applicabile, ratione temporis, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con il del d.lgs. n. 220/2023 – consente la produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello. Inoltre, il Comune di Roma - Capitale si è costituito nel presente giudizio il 7 gennaio 2026, sia pure oltre il termine di cui all'art. 32 del citato d.lgs. n. 546/1992. In una situazione siffatta, risulta applicabile il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale «[…] In tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza: tuttavia, l'inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della
- 4 - sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione.» (Cass., Sez. 5, 07/03/2018, n. 5429, in C.e.d. Cass., rv. 647276 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, n. 16652 del 25/06/2018, ivi, rv. 649376 - 01). Conseguentemente, la documentazione in questione risulta validamente unita agli atti ed è, quindi, utilizzabile ai fini del giudizio.
1.2 Precisato ciò, si deve rilevare che la Società si è limitata a sostenere, nel suo appello, che non è stata provata la notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, senza specificare alcunché al riguardo e, soprattutto, senza confrontarsi con la menzionata produzione documentale effettuata dalla controparte proprio con riferimento a tale notificazione. In proposito va osservato che la documentazione di cui trattasi era presente in atti e che nell'originario ricorso introduttivo la difesa della Società aveva negato, in modo assoluto, che fosse stata effettuata, con qualsivoglia modalità, la notificazione degli avvisi di accertamento presupposti dalla cartella impugnata. Pertanto, a fronte della prova contraria fornita dalla controparte circa il fatto che gli avvisi in questione erano stati, invece, notificati il 16 settembre 2019 – con plico raccomandato AG n. 7562874168797-9, non ritirato e restituito per compiuta giacenza – l'appellante era onerata di interloquire sul punto, secondo quanto stabilito dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992. Invero, come affermato dalla Corte di cassazione, «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera “eccezione di inesistenza” della notifica […] non può far ritenere acquisito al “thema decidendum” l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto» (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479). La difesa della Società non ha, invece, svolto alcuna osservazione per contestare la validità della notificazione degli avvisi di accertamento di cui trattasi, comprovata dai documenti depositati dal Comune, sia pure tardivamente, ma con piena utilizzabilità nel presente giudizio, secondo quanto dianzi evidenziato.
1.3 Di conseguenza, l'atto di appello non può trovare accoglimento, data la sua evidente genericità. Infatti, in esso la difesa della Società si è limitata alla mera riproduzione dell'originario assunto del ricorso introduttivo e a continuare a sostenere che non è stata fornita la prova della notificazione dei prodromici avvisi di accertamento. Invece, data l'avvenuta costituzione della controparte – che, come detto, comportava la piena utilizzabilità della documentazione tardivamente depositata in primo grado – avrebbe dovuto prendere in esame quel compendio probatorio e interloquire con riferimento a esso. Ciò non è avvenuto e, dunque, è ineludibile il rigetto del gravame, sul punto, in quanto incentrato su generiche prospettazioni che non si confrontano con il concreto quadro probatorio conseguente
- 5 - alla produzione documentale del Comune di Roma - Capitale, idonea a confutare l'eccezione – formulata nel ricorso introduttivo e reiterata nell'appello – di nullità della cartella di pagamento, impugnata per il solo profilo della mancata notificazione degli atti presupposti e non per vizi propri.
1.4 Quando osservato sopra in ordine all'eccezione di nullità della cartella di pagamento per difetto di notificazione degli atti presupposti comporta, altresì, il rigetto delle doglianze relative alla prescrizione dei crediti per le annualità successive al 2014, che non si è determinata per le fondate ragioni dettagliatamente illustrate dal Comune nelle sue controdeduzioni, dato che la cartella esattoriale è stata tempestivamente notificata il 20 settembre 2022, quindi entro il previsto termine del 31 dicembre 2022.
2. Per tutte le suesposte l'appello della Ricorrente_1 S.r.l. non può essere accolto. In ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, la Corte ritiene che, considerata la peculiarità della fattispecie, connotata anche da una non piena diligenza e tempestività del Comune di Roma - Capitale nel dispiegamento della sua attività difensiva, sussistano le condizioni per la totale compensazione di esse tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 3, rigetta l'appello. Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente Francesco UFILUGELLI Salvatore LI
- 6 -
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI TO, Presidente UFILUGELLI FRANCESCO, Relatore FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3167/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
─ sentenza n. 3838/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134147090000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134147090000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134147090000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134147090000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134147090000 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio.
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese processuali relative a entrambi i gradi di giudizio. Appellato: rigetto dell'appello, con conseguente condanna della parte appellante al rimborso delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 3838/2024, pubblicata il 20 marzo 2024, la Sezione n. 33 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva parzialmente il ricorso presentato dalla Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720220134147090000. I primi giudici osservavano in motivazione quanto segue: «[…] Nominativo_1 Ricorrente_1In data 07.02.2023, la sig.ra nella qualità di lrpt della ,
Difensore_1difesa dal Rag. , come da procura in atti, propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720220134147090000 relativa alla TARI degli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018,
contro
Roma Capitale ma il ricorso ha per oggetto soltanto le pretese relative agli anni 2014, 2015, 2016. La ricorrente rileva la nullità dell'atto per difetto di notifica dello stesso. Eccependo che nessun avviso di accertamento le era stato notificato prima, cosicché alla data della notificazione della cartella (20.9.2022) le imposte dovute per tali anni erano ormai prescritte. Il Comune di Roma, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso, si è costituito in giudizio soltanto in data 2.2.2024.
[…] analizzate le argomentazioni delle parti e la documentazione prodotta si ritiene che la costituzione in giudizio del Comune di Roma è tardiva, come pure la produzione effettuata di una relata, non possono essere prese in considerazioni né eccezioni non rilevabili d'ufficio né i documenti prodotti. Certo è il difetto di legittimazione passiva sollevato dal Comune, per il fatto che la cartella è stata emessa e notificata dall'ADER, è eccezione in ipotesi rilevabile anche d'ufficio; ma tale eccezione non è fondata in quanto Roma Capitale, quale ente impositore è comunque legittimato a partecipare al giudizio, tanto più che la parte ricorrente non ha mosso censure sotto il profilo formale alla cartella esattoriale, ma soltanto nei confronti delle pretese impositive ritenute prescritte in mancanza di atti interruttivi. Da questo consegue che per l'anno 2014 è ravvisabile la prescrizione ma non per gli altri anni perché occorre tenere conto della sospensione dei termini disposta dalla legislazione emergenziale Covid, cd. Decreto “Cura Italia”.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma annulla la pretesa impositiva per l'anno 2014 perché prescritta e respinge il ricorso nel resto. Dichiara compensate le spese processuali». Avverso la decisione ha interposto appello la Società, sulla base dei seguenti motivi:
1. in fatto si rileva che alla udienza pubblica del 14.02.2024 il giudice relatore faceva rilevare all'incaricato di Roma - Capitale, l'assenza di costituzione in giudizio e, non essendo stata la notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, come eccepito dal ricorrente, il ricorso era da ritenere fondato;
2. nella sentenza ciò non è stato rilevato, ne è stato motivato il parziale accoglimento del ricorso per il solo anno 2014; pertanto, «[…] la sentenza va annullata, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n°
546/1992 per assenza di costituzione in giudizio della parte resistente. L'Ente impositore potrà rilevare la non prescrizione degli anni menzionati ed emetterà atti conformi ai fatti, per cui il contribuente assolverà la tassa nei modi di Legge, senza sanzioni e interessi».
- 2 - Per gli esposti motivi, l'appellante ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese processuali relative a entrambi i gradi di giudizio. Si è costituito il Comune di Roma-Capitale, il quale ha depositato controdeduzioni del seguente tenore:
─ in ordine alla questione della tardiva costituzione in giudizio e alla ritenuta inutilizzabilità della documentazione prodotta dal Comune in primo grado, si richiama la sentenza della C.G.T. di primo grado di Roma n. 4957/08/2024 depositata il 12/04/2024, nella quale è stato osservato testualmente che: «[…] Il ricorso è infondato e deve essere in conseguenza disatteso. Al riguardo preliminarmente deve disattendersi la eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta dal Comune resistente per tardività della stessa produzione. Invero, premesso che trattandosi di un procedimento notificato e iscritto a ruolo nel 2023 non risulta applicabile la nuova disciplina che vieta la produzione di nuovi documenti in appello, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Il d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto in particolare con l'art. 4, comma 2 che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb) (ossia il nuovo art. 58 dlvo 546 1992), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, che è quello del 4.1.2024. Non applicandosi la nuova normativa, ritiene il Collegio, secondo l'orientamento dominante formatosi sulla vecchia disciplina, ammissibile i nuovi documenti anche se prodotti senza il rispetto dei termini previsti. Si è in particolare rilevato che nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. medesimo;
(Sez. 5, Ordinanza n. 2585 del 30/01/2019)
[…]»;
─ gli avvisi di accertamento TA.RI. nn. 263097, 263089, 263122, 263098 e 263109 per gli anni dal 2014 al 2018 sono stati ritualmente notificati in data 16/09/2019, mediante raccomandata A.G. n. P.IVA_2-1, come risulta dalla copia del relativo avviso di ricevimento;
si evidenzia che un primo tentativo di consegna è avvenuto in data 16/09/2019 e la successiva spedizione della comunicazione di avvenuto deposito è avvenuta con la raccomandata n. 7562874168797-9 del 16/09/2019, come risulta dalla copia dell'avviso di ricevimento, recante menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e della relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati;
il relativo plico è stato restituito al mittente per compiuta giacenza, in quanto non ritirato dal
- 3 - destinatario, come risulta dall'annotazione apposta il 28/09/2019 sull'avviso di ricevimento in questione, assistita, come quelle suindicate, da fede pubblica privilegiata ex art. 2700 cod. civ.;
─ riguardo all'eccepita prescrizione dei crediti, si precisa che gli avvisi di accertamento in questione sono stati spediti entro i termini previsti dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 e che la cartella esattoriale impugnata (n. 09720220134147090000) è un atto emesso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione nell'ambito della sua attività di riscossione dei tributi locali, avente origine dalla legittima iscrizione a ruolo (n. 9061/2021), a fronte del mancato pagamento delle somme indicate nei suindicati avvisi di accertamento, con applicazione delle sanzioni nella misura massima del 200%;
─ in applicazione dell'art. 1, comma 163, della legge n. 296/2006 “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”; pertanto, considerato che la notificazione degli avvisi di accertamento è avvenuta in data 16/09/2019, la cartella esattoriale è stata tempestivamente notificata in data 20/09/2022, entro il previsto termine del 31/12/2022. Per le esposte ragioni, il Comune di Roma-Capitale ha chiesto il rigetto dell'appello, con conseguente condanna della parte appellante al rimborso delle spese del giudizio. La trattazione del processo ha avuto luogo all'odierna udienza in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
1.1 In primo luogo va osservato che il Comune di Roma Capitale aveva depositato tardivamente in primo grado documentazione finalizzata a dimostrare l'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, che la ricorrente assumeva di non aver ricevuto. Detta documentazione è stata ritenuta non utilizzabile dai giudici di primo grado, in considerazione della sua produzione oltre il termine fissato dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992. Occorre considerare, però, che tale documentazione è, comunque, entrata a far parte del fascicolo processuale e che l'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 – applicabile, ratione temporis, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con il del d.lgs. n. 220/2023 – consente la produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello. Inoltre, il Comune di Roma - Capitale si è costituito nel presente giudizio il 7 gennaio 2026, sia pure oltre il termine di cui all'art. 32 del citato d.lgs. n. 546/1992. In una situazione siffatta, risulta applicabile il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale «[…] In tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza: tuttavia, l'inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della
- 4 - sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione.» (Cass., Sez. 5, 07/03/2018, n. 5429, in C.e.d. Cass., rv. 647276 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, n. 16652 del 25/06/2018, ivi, rv. 649376 - 01). Conseguentemente, la documentazione in questione risulta validamente unita agli atti ed è, quindi, utilizzabile ai fini del giudizio.
1.2 Precisato ciò, si deve rilevare che la Società si è limitata a sostenere, nel suo appello, che non è stata provata la notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, senza specificare alcunché al riguardo e, soprattutto, senza confrontarsi con la menzionata produzione documentale effettuata dalla controparte proprio con riferimento a tale notificazione. In proposito va osservato che la documentazione di cui trattasi era presente in atti e che nell'originario ricorso introduttivo la difesa della Società aveva negato, in modo assoluto, che fosse stata effettuata, con qualsivoglia modalità, la notificazione degli avvisi di accertamento presupposti dalla cartella impugnata. Pertanto, a fronte della prova contraria fornita dalla controparte circa il fatto che gli avvisi in questione erano stati, invece, notificati il 16 settembre 2019 – con plico raccomandato AG n. 7562874168797-9, non ritirato e restituito per compiuta giacenza – l'appellante era onerata di interloquire sul punto, secondo quanto stabilito dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992. Invero, come affermato dalla Corte di cassazione, «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera “eccezione di inesistenza” della notifica […] non può far ritenere acquisito al “thema decidendum” l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto» (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479). La difesa della Società non ha, invece, svolto alcuna osservazione per contestare la validità della notificazione degli avvisi di accertamento di cui trattasi, comprovata dai documenti depositati dal Comune, sia pure tardivamente, ma con piena utilizzabilità nel presente giudizio, secondo quanto dianzi evidenziato.
1.3 Di conseguenza, l'atto di appello non può trovare accoglimento, data la sua evidente genericità. Infatti, in esso la difesa della Società si è limitata alla mera riproduzione dell'originario assunto del ricorso introduttivo e a continuare a sostenere che non è stata fornita la prova della notificazione dei prodromici avvisi di accertamento. Invece, data l'avvenuta costituzione della controparte – che, come detto, comportava la piena utilizzabilità della documentazione tardivamente depositata in primo grado – avrebbe dovuto prendere in esame quel compendio probatorio e interloquire con riferimento a esso. Ciò non è avvenuto e, dunque, è ineludibile il rigetto del gravame, sul punto, in quanto incentrato su generiche prospettazioni che non si confrontano con il concreto quadro probatorio conseguente
- 5 - alla produzione documentale del Comune di Roma - Capitale, idonea a confutare l'eccezione – formulata nel ricorso introduttivo e reiterata nell'appello – di nullità della cartella di pagamento, impugnata per il solo profilo della mancata notificazione degli atti presupposti e non per vizi propri.
1.4 Quando osservato sopra in ordine all'eccezione di nullità della cartella di pagamento per difetto di notificazione degli atti presupposti comporta, altresì, il rigetto delle doglianze relative alla prescrizione dei crediti per le annualità successive al 2014, che non si è determinata per le fondate ragioni dettagliatamente illustrate dal Comune nelle sue controdeduzioni, dato che la cartella esattoriale è stata tempestivamente notificata il 20 settembre 2022, quindi entro il previsto termine del 31 dicembre 2022.
2. Per tutte le suesposte l'appello della Ricorrente_1 S.r.l. non può essere accolto. In ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, la Corte ritiene che, considerata la peculiarità della fattispecie, connotata anche da una non piena diligenza e tempestività del Comune di Roma - Capitale nel dispiegamento della sua attività difensiva, sussistano le condizioni per la totale compensazione di esse tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 3, rigetta l'appello. Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente Francesco UFILUGELLI Salvatore LI
- 6 -