Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00135/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00433/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2025, proposto da
IN PR, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della segreteria regionale della Calabria del Sindacato Unico di Medicina Ambulatoriale Italiana – SUMAI ASSOPROF, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rigetto, formatosi a seguito della richiesta, avanzata dal ricorrente in data 29 gennaio 2025, di accesso alla documentazione relativa alla nota Regionale prot. n. 411190/2024 del Dipartimento Salute e Welfare - Settore 1 della Regione Calabria;
nonché per l’accertamento del diritto del dott. IN PR, in proprio e nella qualità di rappresentante della segreteria regionale SUMAI Calabria, all’esercizio pieno del diritto di accesso agli atti e/o documenti richiesti;
nonché per la relativa condanna dell’amministrazione all’ostensione degli atti e/o documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. VI DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è il sig. IN PR, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della segreteria regionale del SUMAI ASSOPROF, il quale riferisce che:
- il SUMAI ASSOPROF è l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa, per numero di deleghe, della categoria professionale degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti, titolari di incarico di medicina convenzionata, ai sensi del d.lgs. n. 502/1992;
- il rapporto di lavoro di tale categoria professionale è attualmente disciplinato dall’accordo collettivo nazionale, in vigore dal 4 aprile 2024, il quale dispone, all’art. 5, la corresponsione degli arretrati, per il biennio 2019-2020, e gli adeguamenti dei compensi, dal 1° gennaio 2021;
- ciononostante, le ASP di Crotone, Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria non hanno ancora provveduto, né al pagamento degli arretrati, né all'adeguamento dei compensi;
- si è avuto notizia dell’esistenza della nota regionale prot. n. 411190/2024, con la quale la Regione Calabria avrebbe invitato le Aziende Sanitarie a procedere al pagamento delle spettanze in favore dei medici specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sanitari, secondo quanto previsto dalle tabelle riportate dall’art. 5 dell’accordo collettivo nazionale;
- con istanza del 29 gennaio 2025, il sig. PR ha chiesto alla Regione Calabria l’accesso alla “ Nota Regionale Prot. n. 411190/2024 del Dipartimento Salute e Welfare -Settore 1 della Regione Calabria ”, per la tutela dei diritti soggettivi propri e del sindacato rappresentato;
- la Regione Calabria non ha fornito alcun riscontro all’istanza, perfezionandosi, conseguentemente, in 28 febbraio 2025, il silenzio rigetto.
2. Con il ricorso meglio specificato in epigrafe, il sig. IN PR ha impugnato il diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso presentata il 29 gennaio 2025, chiedendo l’accertamento del diritto all’esibizione della documentazione richiesta.
3. Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni:
- l’accesso risulta puntualmente circostanziato e delimitato nell’oggetto alla nota regionale prot. n. 411190/2024 del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria;
- il ricorrente ha prospettato l’esigenza di valutare iniziative legali proprie e degli iscritti al sindacato rappresentato, in caso perdurante inadempimento degli accordi collettivi stipulati, evidenziando come l’omessa ostensione della nota precluda la piena cognizione delle direttive regionali impartite alle ASP, impedendo di verificare le modalità e le tempistiche del pagamento degli arretrati e degli incrementi contrattuali;
- è evidente, dunque, il nesso di strumentalità dell'accesso rispetto al diritto di difesa del ricorrente, poiché la conoscenza di eventuali direttive regionali consente di valutare l'operato delle ASP, anche al fine di una successiva azione in giudizio per l’esecuzione degli accordi collettivi stipulati;
- in definitiva, sussistono requisiti richiesti dall’art. 22 della legge n. 241/1990 per l’esercizio del diritto di accesso, ravvisandosi in capo al ricorrente (in proprio e nella qualità di legale rappresentante della segreteria regionale del SUMAI ASSOPROF) un interesse concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e strumentale rispetto alla documentazione richiesta, in quanto correlata alla corretta esecuzione degli accordi collettivi stipulati.
5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere ordinato alla Regione Calabria di consentire l’accesso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, alla documentazione richiesta con l’istanza del 29 gennaio 2025.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e ordina alla Regione Calabria di consentire l’accesso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, alla documentazione richiesta con l’istanza del 29 gennaio 2025;
Condanna la Regione Calabria al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di euro 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA, come per legge;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
VI DI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI DI | VO CO |
IL SEGRETARIO