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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
NT GO IA, Presidente LAUDANI MARINELLA, Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4249/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8842/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229046850214000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110090943238000 IRAP 2007 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4075/2025 depositato il 22/12/2025
FATTO E DIRITTO Il contribuente proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione specificato in epigrafe, avente ad oggetto una cartella di pagamento relativa a sanzioni ed interessi Irap, Irpef e Iva, contributi IVS gestione separata professionisti imposta e contributi INPS somme aggiuntive. Il ricorrente invocava in primo luogo la prescrizione quinquennale del credito, stante l'intervallo di tempo trascorso tra l'asserita notifica della cartella (23\12\2011) e la notifica dell'avviso impugnato (8\3\2023); con il secondo motivo di opposizione lamentava altresì il difetto di motivazione dell'avviso.
Si costituiva l'Agenzia per resistere al gravame.
Il giudice di prime cure accoglieva il primo motivo del ricorso, ritenendo non provata l'avvenuta notifica dell'atto prodromico – cartella di pagamento - e dichiarando prescritto il credito azionato, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia propone appello con un unico motivo: rituale notifica della cartella come da documentazione depositata in questo grado del giudizio, con conseguente mancato decorso del termine di prescrizione decennale, tenuto conto della sospensione dei termini per emergenza sanitaria.
L'appellato, sebbene ritualmente citato in giudizio, non si è costituito. In primo luogo, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente ai crediti di natura previdenziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art 3 del dec. legl. n. 546\1992.
In tal senso si è espressa la costante giurisprudenza di legittimità, in ultimo con l'ordinanza n. 18090\24 delle Sezioni Unite, in cui afferma che le controversie aventi ad oggetto richieste di contribuzione previdenziale sono sempre di competenza del giudice del lavoro, a nulla rilevando che (eventualmente) la pretesa creditoria dell'INPS sia nata da un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Ciò premesso, per quanto riguarda i crediti di natura erariale, l'appello è infondato.
Infatti, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il termine di prescrizione applicabile alle sanzioni ed interessi è sempre quinquennale, a prescindere dalla natura del tributo cui accedono, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Parimenti pacifico è il principio secondo cui la mancata impugnazione della cartella non determina l'applicazione del termine decennale di prescrizione, se il tributo è soggetto ad un termine inferiore (Cass. 7486\2022: “In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.”).
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata, fatto salvo il difetto di giurisdizione per i crediti previdenziali.
Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia dichiara il difetto di giurisdizione relativamente ai contributi Inps e accessori;
per la restante parte rigetta l'appello. Spese di lite a carico dell'appellante che si liquidano in euro 1.200,00. Palermo, 18 dicembre 2025
la Giud. Est. Il Presidente
IN AU UG IA IN
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
NT GO IA, Presidente LAUDANI MARINELLA, Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4249/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8842/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229046850214000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110090943238000 IRAP 2007 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4075/2025 depositato il 22/12/2025
FATTO E DIRITTO Il contribuente proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione specificato in epigrafe, avente ad oggetto una cartella di pagamento relativa a sanzioni ed interessi Irap, Irpef e Iva, contributi IVS gestione separata professionisti imposta e contributi INPS somme aggiuntive. Il ricorrente invocava in primo luogo la prescrizione quinquennale del credito, stante l'intervallo di tempo trascorso tra l'asserita notifica della cartella (23\12\2011) e la notifica dell'avviso impugnato (8\3\2023); con il secondo motivo di opposizione lamentava altresì il difetto di motivazione dell'avviso.
Si costituiva l'Agenzia per resistere al gravame.
Il giudice di prime cure accoglieva il primo motivo del ricorso, ritenendo non provata l'avvenuta notifica dell'atto prodromico – cartella di pagamento - e dichiarando prescritto il credito azionato, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia propone appello con un unico motivo: rituale notifica della cartella come da documentazione depositata in questo grado del giudizio, con conseguente mancato decorso del termine di prescrizione decennale, tenuto conto della sospensione dei termini per emergenza sanitaria.
L'appellato, sebbene ritualmente citato in giudizio, non si è costituito. In primo luogo, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente ai crediti di natura previdenziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art 3 del dec. legl. n. 546\1992.
In tal senso si è espressa la costante giurisprudenza di legittimità, in ultimo con l'ordinanza n. 18090\24 delle Sezioni Unite, in cui afferma che le controversie aventi ad oggetto richieste di contribuzione previdenziale sono sempre di competenza del giudice del lavoro, a nulla rilevando che (eventualmente) la pretesa creditoria dell'INPS sia nata da un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Ciò premesso, per quanto riguarda i crediti di natura erariale, l'appello è infondato.
Infatti, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il termine di prescrizione applicabile alle sanzioni ed interessi è sempre quinquennale, a prescindere dalla natura del tributo cui accedono, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Parimenti pacifico è il principio secondo cui la mancata impugnazione della cartella non determina l'applicazione del termine decennale di prescrizione, se il tributo è soggetto ad un termine inferiore (Cass. 7486\2022: “In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.”).
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata, fatto salvo il difetto di giurisdizione per i crediti previdenziali.
Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia dichiara il difetto di giurisdizione relativamente ai contributi Inps e accessori;
per la restante parte rigetta l'appello. Spese di lite a carico dell'appellante che si liquidano in euro 1.200,00. Palermo, 18 dicembre 2025
la Giud. Est. Il Presidente
IN AU UG IA IN