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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Relatore
MENGONI ENRICO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 380/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N. 3 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 85436 IRES-ALIQUOTE 2016
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 85436 IRES-ALIQUOTE 2017
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 85436 IVA-ALIQUOTE 2016
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 85436 IVA-ALIQUOTE 2017
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 85436 IRAP 2016 - RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 85436 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_ In data 12 maggio 2021 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lucca notificava alla società
Ricorrente_1 S.r.l., via PEC, gli avvisi di accertamento n. T8K03C200195/2020 (anno 2016) e n.
T8K03C200196/2020 (anno 2017), con i quali venivano recuperati (a) maggiori redditi d'impresa pari rispettivamente a euro 71.160,00 e euro 49.880,00; (b) IVA indebitamente detratta per euro 15.655,20 e euro 10.973,60.
Gli atti si fondavano sulla contestazione di costi ritenuti indeducibili poiché correlati a fatture oggettivamente inesistenti emesse da Società_1 S.r.l. (2016) e Società_2 S.r.l. (2017).
_ La società presentava ricorsi-mediazione in data 28 ottobre 2021, oltre il termine di cui all'art. 21 D.lgs.
546/1992.
Questa Corte, con sentenza n. 223/2022, dichiarava i ricorsi inammissibili per tardività, rigettando l'istanza di rimessione in termini. Tale sentenza non veniva impugnata ed è divenuta definitiva.
_ Parallelamente, il legale rappresentante della società veniva tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 2 D. lgs. 74/2000 ed il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 1860/2022, assolveva l'imputato “perché il fatto non sussiste”, ritenendo effettive le operazioni contestate.
_ In data 12 maggio 2025 la società presentava istanza di autotutela facoltativa ai sensi dell'art. 10-quinquies
L. 212/2000, chiedendo l'annullamento degli avvisi divenuti definitivi alla luce della sopravvenuta sentenza penale.
_ L'Agenzia delle Entrate rigettava l'istanza con provvedimento notificato l'11 luglio 2025, ritenendo (a) gli avvisi definitivamente consolidati, (b) la sentenza penale non automaticamente rilevante ai fini dell'autotutela,
(c) insussistente un interesse generale alla rimozione degli atti.
_ La società proponeva ricorso sostenendo (a) l'efficacia vincolante della sentenza penale ex art. 21-bis D. lgs. 74/2000; (b) l'illegittimità del diniego per travisamento della normativa sull'autotutela; (c) la violazione dei principi di legalità, buona amministrazione e capacità contributiva.
_ L'Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna per lite temeraria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte, esaminati gli atti e la documentazione delle parti, ritiene il ricorso fondato per le seguenti motivazioni:
_(i) Sulla impugnabilità del diniego - il provvedimento impugnato costituisce un rifiuto espresso di esercizio dell'autotutela ai sensi dell'art.
7-bis L. 212/2000, e come tale è autonomamente impugnabile quando — come nel caso di specie — si deduce l'illegittimità del rifiuto per erronea applicazione della
_(ii) Sull'efficacia vincolante della sentenza penale ex art. 21-bis D.lgs. 74/2000 - il punto centrale della controversia riguarda l'applicazione del nuovo art. 21-bis D.lgs. 74/2000, introdotto dal D.lgs. 87/2024, che dispone
«La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha in questo efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.»
La norma, di portata innovativa e di immediata applicazione anche ai giudizi pendenti, attribuisce efficacia vincolante al giudicato penale assolutorio sui fatti materiali comuni ai due procedimenti.
Nel caso in esame (a) i soggetti sono identici (il legale rappresentante della società contribuente), (b) i fatti materiali sono perfettamente coincidenti (asserita inesistenza oggettiva delle fatture emesse da
Società_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l.); (c) la sentenza penale è stata pronunciata all'esito di dibattimento, con accertamento pieno dell'effettività delle operazioni.
Il Tribunale di Lucca ha infatti affermato che «le fatture contestate risultano relative ad operazioni oggettivamente esistenti;
il fatto non sussiste».
Tale accertamento, ai sensi dell'art. 21-bis, vincola il giudice tributario e, a maggior ragione, l'Amministrazione finanziaria nell'esercizio dell'autotutela.
_(iii) Sulla natura meramente processuale della precedente sentenza tributaria - la sentenza n. 223/2022 di questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi originari per tardività, senza alcuna valutazione nel merito.
Essa produce solo giudicato formale, non sostanziale, e non impedisce la rivalutazione dei fatti alla luce di elementi sopravvenuti, come la sentenza penale irrevocabile.
(iv) Sull'illegittimità del diniego di autotutela - l'Ufficio ha rigettato l'istanza sostenendo che (a) gli avvisi erano definitivi, (b) la sentenza penale non costituiva motivo sufficiente per l'annullamento, (c) l'autotutela facoltativa non obbliga l'Amministrazione.
Osserva il Collegio che tale impostazione non è conforme alla disciplina vigente.
L'art. 10-quinquies L. 212/2000 consente l'annullamento anche di atti definitivi in presenza di illegittimità o infondatezza dell'atto e un atto fondato su fatti che il giudice penale ha definitivamente dichiarato inesistenti
è, per definizione, manifestamente infondato.
Da ciò ne consegue che l'Ufficio avrebbe dovuto riesaminare l'atto alla luce del giudicato penale vincolante e procedere all'annullamento.
In conclusione, il diniego risulta, pertanto, illogico, contraddittorio, in violazione dell'art. 21-bis D.lgs. 74/2000 ed in violazione dei principi di buon andamento e legalità (art. 97 Cost.).
Alla luce di tutto quanto sopra, accertata l'illegittimità del diniego, deve disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato, l'obbligo per l'Ufficio di riesaminare l'istanza alla luce del giudicato penale e l'annullamento degli avvisi di accertamento, privi del loro presupposto fattuale.
_(v) le spese, vista la particolarità della materia trattata, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso con compensazione delle spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Relatore
MENGONI ENRICO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 380/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N. 3 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 85436 IRES-ALIQUOTE 2016
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 85436 IRES-ALIQUOTE 2017
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 85436 IVA-ALIQUOTE 2016
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 85436 IVA-ALIQUOTE 2017
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 85436 IRAP 2016 - RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 85436 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_ In data 12 maggio 2021 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lucca notificava alla società
Ricorrente_1 S.r.l., via PEC, gli avvisi di accertamento n. T8K03C200195/2020 (anno 2016) e n.
T8K03C200196/2020 (anno 2017), con i quali venivano recuperati (a) maggiori redditi d'impresa pari rispettivamente a euro 71.160,00 e euro 49.880,00; (b) IVA indebitamente detratta per euro 15.655,20 e euro 10.973,60.
Gli atti si fondavano sulla contestazione di costi ritenuti indeducibili poiché correlati a fatture oggettivamente inesistenti emesse da Società_1 S.r.l. (2016) e Società_2 S.r.l. (2017).
_ La società presentava ricorsi-mediazione in data 28 ottobre 2021, oltre il termine di cui all'art. 21 D.lgs.
546/1992.
Questa Corte, con sentenza n. 223/2022, dichiarava i ricorsi inammissibili per tardività, rigettando l'istanza di rimessione in termini. Tale sentenza non veniva impugnata ed è divenuta definitiva.
_ Parallelamente, il legale rappresentante della società veniva tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 2 D. lgs. 74/2000 ed il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 1860/2022, assolveva l'imputato “perché il fatto non sussiste”, ritenendo effettive le operazioni contestate.
_ In data 12 maggio 2025 la società presentava istanza di autotutela facoltativa ai sensi dell'art. 10-quinquies
L. 212/2000, chiedendo l'annullamento degli avvisi divenuti definitivi alla luce della sopravvenuta sentenza penale.
_ L'Agenzia delle Entrate rigettava l'istanza con provvedimento notificato l'11 luglio 2025, ritenendo (a) gli avvisi definitivamente consolidati, (b) la sentenza penale non automaticamente rilevante ai fini dell'autotutela,
(c) insussistente un interesse generale alla rimozione degli atti.
_ La società proponeva ricorso sostenendo (a) l'efficacia vincolante della sentenza penale ex art. 21-bis D. lgs. 74/2000; (b) l'illegittimità del diniego per travisamento della normativa sull'autotutela; (c) la violazione dei principi di legalità, buona amministrazione e capacità contributiva.
_ L'Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna per lite temeraria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte, esaminati gli atti e la documentazione delle parti, ritiene il ricorso fondato per le seguenti motivazioni:
_(i) Sulla impugnabilità del diniego - il provvedimento impugnato costituisce un rifiuto espresso di esercizio dell'autotutela ai sensi dell'art.
7-bis L. 212/2000, e come tale è autonomamente impugnabile quando — come nel caso di specie — si deduce l'illegittimità del rifiuto per erronea applicazione della
_(ii) Sull'efficacia vincolante della sentenza penale ex art. 21-bis D.lgs. 74/2000 - il punto centrale della controversia riguarda l'applicazione del nuovo art. 21-bis D.lgs. 74/2000, introdotto dal D.lgs. 87/2024, che dispone
«La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha in questo efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.»
La norma, di portata innovativa e di immediata applicazione anche ai giudizi pendenti, attribuisce efficacia vincolante al giudicato penale assolutorio sui fatti materiali comuni ai due procedimenti.
Nel caso in esame (a) i soggetti sono identici (il legale rappresentante della società contribuente), (b) i fatti materiali sono perfettamente coincidenti (asserita inesistenza oggettiva delle fatture emesse da
Società_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l.); (c) la sentenza penale è stata pronunciata all'esito di dibattimento, con accertamento pieno dell'effettività delle operazioni.
Il Tribunale di Lucca ha infatti affermato che «le fatture contestate risultano relative ad operazioni oggettivamente esistenti;
il fatto non sussiste».
Tale accertamento, ai sensi dell'art. 21-bis, vincola il giudice tributario e, a maggior ragione, l'Amministrazione finanziaria nell'esercizio dell'autotutela.
_(iii) Sulla natura meramente processuale della precedente sentenza tributaria - la sentenza n. 223/2022 di questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi originari per tardività, senza alcuna valutazione nel merito.
Essa produce solo giudicato formale, non sostanziale, e non impedisce la rivalutazione dei fatti alla luce di elementi sopravvenuti, come la sentenza penale irrevocabile.
(iv) Sull'illegittimità del diniego di autotutela - l'Ufficio ha rigettato l'istanza sostenendo che (a) gli avvisi erano definitivi, (b) la sentenza penale non costituiva motivo sufficiente per l'annullamento, (c) l'autotutela facoltativa non obbliga l'Amministrazione.
Osserva il Collegio che tale impostazione non è conforme alla disciplina vigente.
L'art. 10-quinquies L. 212/2000 consente l'annullamento anche di atti definitivi in presenza di illegittimità o infondatezza dell'atto e un atto fondato su fatti che il giudice penale ha definitivamente dichiarato inesistenti
è, per definizione, manifestamente infondato.
Da ciò ne consegue che l'Ufficio avrebbe dovuto riesaminare l'atto alla luce del giudicato penale vincolante e procedere all'annullamento.
In conclusione, il diniego risulta, pertanto, illogico, contraddittorio, in violazione dell'art. 21-bis D.lgs. 74/2000 ed in violazione dei principi di buon andamento e legalità (art. 97 Cost.).
Alla luce di tutto quanto sopra, accertata l'illegittimità del diniego, deve disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato, l'obbligo per l'Ufficio di riesaminare l'istanza alla luce del giudicato penale e l'annullamento degli avvisi di accertamento, privi del loro presupposto fattuale.
_(v) le spese, vista la particolarità della materia trattata, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso con compensazione delle spese.