Articolo 4 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 3Articolo 5
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25 aprile 1981
Art. 4. (Dipartimento della pubblica sicurezza)

Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:
1) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;
2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;
3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981
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