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25 aprile 1981
25 aprile 1981
Art. 4. (Dipartimento della pubblica sicurezza)
Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:
1) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;
2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;
3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.
Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:
1) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;
2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;
3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.
Commentari • 3
- 1. Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezzahttps://www.brocardi.it/ · 13.721313
[…]
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Giurisprudenza • 21
- 1. Corte Cost., sentenza 09/12/2005, n. 442Provvedimento: […] Alla stregua di questi precedenti si ritiene che, se può esservi identità di funzioni (di polizia) tra Polizia di Stato e Arma dei carabinieri (ad es. ai fini dell'unitarietà del coordinamento tecnico operativo e della direzione unitaria delle forze di polizia: artt. 4 e 6 della legge n. 121 del 1981), non può esservi commistione alcuna tra i rispettivi ordinamenti del personale, e, dunque, anche sul regime attinente a momenti particolari del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli connessi alle diverse situazioni di inidoneità al servizio, parziale o totale, temporanea o permanente.Leggi di più...
- personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia·
- denunciata disparità di trattamento·
- sent. 442/05. impiego pubblico·
- non fondatezza della questione.·
- amministrazione della pubblica sicurezza·
- passaggio ad altri ruoli