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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/06/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1121/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1121/2023
Udienza del 24 giugno 2025
Oggi 24 giugno 2025, innanzi al Gop, D. ssa Maria D. Romeo, compaiono:
Per parte attrice, l'avv. Marianna Porcelli;
Per parte convenuta - opposta, l'avv. Fernanda Alì;
Parti presenti personalmente: nessuna.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa.
L'Avv. Porcelli preliminarmente insiste per l'ammissione di CTU tecnica per come articolata e ribadita in atti, ribadisce, che ,anche il teste ha riferito che non è stata presentata la richiesta Tes_1
per il rilascio del titolo edilizio, abilitante all'esecuzione dei lavori, nonostante fosse indicato il relativo costo nel preventivo.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio;
All'esito, decide ex art 281 sexies c.p.c., dando lettura della sentenza con motivazione contestuale, in assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del GOP Avv. Maria Romeo ha emesso e dato lettura della seguente,
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1121/2023
TRA
( , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Gioia Tauro, alla Via Tripodi n. 267, presso lo studio degli Avvocati Marianna ed Emanuela Porcelli, dalle quali è rappresentato e difeso, giusto mandato in atti.
Opponente
CONTRO
( P.I. I ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Fernanda Alì ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gioia
Tauro, via Nazionale 18, n. 400.
Opposta
Avente ad oggetto : Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto.
Conclusioni come da verbale di cui all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con decreto ingiuntivo n. 235/2023 l'intestato Tribunale, in persona del Presidente di Sezione, Dottor ingiungeva al Parte_2 Pt_1
il pagamento in favore della della somma di Controparte_2
€. 10.199,90 oltre interessi, nonchè spese e competenze della procedura monitoria liquidate in €. 567,00, dovuti a seguito dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione dell' opponente, portati dalla fattura N. FPR 12/2022, del 7.10.2022, di €. 11.999,90
Con atto di citazione, notificato in data 09.09.2023, l'odierno attore proponeva opposizione al detto procedimento monitorio, chiedendone la revoca, stante l'inadempienza della CP_1
che, avrebbe eseguito solo parzialmente i lavori oggetto
[...]
dell'appalto, nonchè l'infondatezza della pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto della spiegata opposizione ed eccependone la decadenza in relazione alla sollevata eccezione di inadempimento, nel contempo spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni, in quanto, l'opponente non le avrebbe consentito di riavere il proprio ponteggio, per l'esecuzione di altri lavori.
Ciò posto, quanto alla normativa da applicare al caso di specie va detto che il contratto d'appalto può essere risolto per inadempimento, secondo la regola dettata dall'articolo 1453 del codice civile, il cui testo afferma che:“Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
In tema d'inadempimento del contratto d'appalto, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle regole tecniche o delle prescrizioni pattuite, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può esperire l'eccezione d'inadempimento, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta. La detta norma prescrive che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. Pertanto, ove emergano responsabilità nella esecuzione dell'opera appaltata, in tal caso il committente ha tre possibilità:
1) La prima è pretendere l'eliminazione del vizio, a spese della ditta;
2) La seconda possibilità è chiedere la riduzione del prezzo da pagare o pagato ed il risarcimento degli eventuali danni;
3) La terza possibilità, imboccabile, se l'opera ha vizi così gravi da renderla inadatta al suo scopo, è pretendere la risoluzione del contratto. Ne consegue che la domanda, di risoluzione del contratto di appalto, non può essere accolta nel caso in cui i vizi dell'opera, devono ritenersi di lieve entità, tali da non incidere sulla validità ed efficacia della esecuzione del contratto.
Preso atto del quadro normativo da applicare, va detto che la domanda attorea non ha trovato riscontro all'esito della espletata istruttoria.
Preliminarmente si evidenzia che l'esistenza del contratto di appalto, intercorso tra le parti in causa, finalizzato alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione dell'odierno opponente non è in contestazione fra le parti. Ed, infatti, il contratto di appalto privato non richiede la forma scritta né ad subastantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicchè per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza, anche le prove testimoniali, o, le presunzioni. (
Cass. Sez. II civile sent, 30/1/2017, n. 2303).
Quanto alla sollevata eccezione di inadempimento va rilevato, che, dalle risultanze istruttorie, nello specifico dall'esame del teste
è emerso che i lavori sono iniziati in data 12 Testimone_2
settembre 2022 e che il non ha mai sollevato alcuna Pt_1
contestazione in ordine agli stessi, in merito il teste riferisce: ” I lavori riguardavano le stanze delle figlie del sig. e sono stati Pt_1
completati e accettati da questi, che addirittura ha detto che gli erano piaciuti. Come ho già detto il era sempre presente sul Pt_1
cantiere, perché abitava nell'appartamento oggetto di cantiere… il sig. non ha mai sollevato alcuna contestazione…”. Pt_1
Stando così le cose, non può essere accolta la domanda di risoluzione del contratto. Ed invero, ai fini della pronuncia della risoluzione del contratto per inadempimento, il giudice deve compiere un'indagine globale e unitaria coinvolgente nell'insieme il comportamento di ciascuna delle parti. Nel caso di specie, valutando il comportamento di entrambe le parti, anche sulla base delle testimonianze rese dai testi escussi, si deve necessariamente giungere a sostenere che non sono stati provati i vizi dell'opera per giungere all'affermazione della responsabilità dell'appaltatore.
Va, inoltre, evidenziato che in ordine ai lavori effettuati nella cameretta delle bambine, l'opponente ha provveduto al relativo pagamento, come dallo stesso ammesso in atti. Il pagamento del corrispettivo pattuito per l'esecuzione di un opera, come enuncia l'art. 1666 c.c., fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata, per cui a nulla valgono le contestazioni postume sollevate.
Va, infine, rilevato che, oltre che non provate le presunte difformità dell'opera appaltata, comunque sono state sollevate fuori termine.
L'art. 1667 c.c., infatti, prescrive che per far valere la garanzia per vizi normali nell'appalto, il committente ha un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del vizio, per denunciarlo formalmente all'appaltatore. Nel caso in esame le opere sono iniziate in data 12 settembre 2022, è altresì emerso che il , aveva modo di Pt_1
controllare l'andamento dei lavori e la presenza delle presunte difformità lamentate, trattandosi di interventi effettuati nell'abitazione in cui risiedeva, mentre, l'eccezione di inadempimento
è stata sollevata solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in data 8 Settembre 2023, per cui è da considerarsi decaduto dal diritto di denunziare vizi e difformità dell'opera appaltata. Nulla sulla domanda riconvenzionale dell'opposto, tesa al risarcimento per il mancato utilizzo del ponteggio, che, sarebbe rimasto a casa del , in quanto, dedotta e non provata. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in relazione al decisum con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, come aggiornati dal DM n. 147/2022, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, così provvede:
- Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ex art. 653 co. 1 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 235/2023;
- Rigetta la domanda riconvenzionale,
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che, si liquidano in favore dell'opposta in €. 237,00 per spese, €. 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, ove dovuti.
Così deciso in Palmi lì 24 Giugno 2025.
Il GOP
D. ssa Maria Domenica Romeo
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1121/2023
Udienza del 24 giugno 2025
Oggi 24 giugno 2025, innanzi al Gop, D. ssa Maria D. Romeo, compaiono:
Per parte attrice, l'avv. Marianna Porcelli;
Per parte convenuta - opposta, l'avv. Fernanda Alì;
Parti presenti personalmente: nessuna.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa.
L'Avv. Porcelli preliminarmente insiste per l'ammissione di CTU tecnica per come articolata e ribadita in atti, ribadisce, che ,anche il teste ha riferito che non è stata presentata la richiesta Tes_1
per il rilascio del titolo edilizio, abilitante all'esecuzione dei lavori, nonostante fosse indicato il relativo costo nel preventivo.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio;
All'esito, decide ex art 281 sexies c.p.c., dando lettura della sentenza con motivazione contestuale, in assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del GOP Avv. Maria Romeo ha emesso e dato lettura della seguente,
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1121/2023
TRA
( , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Gioia Tauro, alla Via Tripodi n. 267, presso lo studio degli Avvocati Marianna ed Emanuela Porcelli, dalle quali è rappresentato e difeso, giusto mandato in atti.
Opponente
CONTRO
( P.I. I ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Fernanda Alì ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gioia
Tauro, via Nazionale 18, n. 400.
Opposta
Avente ad oggetto : Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto.
Conclusioni come da verbale di cui all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con decreto ingiuntivo n. 235/2023 l'intestato Tribunale, in persona del Presidente di Sezione, Dottor ingiungeva al Parte_2 Pt_1
il pagamento in favore della della somma di Controparte_2
€. 10.199,90 oltre interessi, nonchè spese e competenze della procedura monitoria liquidate in €. 567,00, dovuti a seguito dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione dell' opponente, portati dalla fattura N. FPR 12/2022, del 7.10.2022, di €. 11.999,90
Con atto di citazione, notificato in data 09.09.2023, l'odierno attore proponeva opposizione al detto procedimento monitorio, chiedendone la revoca, stante l'inadempienza della CP_1
che, avrebbe eseguito solo parzialmente i lavori oggetto
[...]
dell'appalto, nonchè l'infondatezza della pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto della spiegata opposizione ed eccependone la decadenza in relazione alla sollevata eccezione di inadempimento, nel contempo spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni, in quanto, l'opponente non le avrebbe consentito di riavere il proprio ponteggio, per l'esecuzione di altri lavori.
Ciò posto, quanto alla normativa da applicare al caso di specie va detto che il contratto d'appalto può essere risolto per inadempimento, secondo la regola dettata dall'articolo 1453 del codice civile, il cui testo afferma che:“Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
In tema d'inadempimento del contratto d'appalto, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle regole tecniche o delle prescrizioni pattuite, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può esperire l'eccezione d'inadempimento, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta. La detta norma prescrive che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. Pertanto, ove emergano responsabilità nella esecuzione dell'opera appaltata, in tal caso il committente ha tre possibilità:
1) La prima è pretendere l'eliminazione del vizio, a spese della ditta;
2) La seconda possibilità è chiedere la riduzione del prezzo da pagare o pagato ed il risarcimento degli eventuali danni;
3) La terza possibilità, imboccabile, se l'opera ha vizi così gravi da renderla inadatta al suo scopo, è pretendere la risoluzione del contratto. Ne consegue che la domanda, di risoluzione del contratto di appalto, non può essere accolta nel caso in cui i vizi dell'opera, devono ritenersi di lieve entità, tali da non incidere sulla validità ed efficacia della esecuzione del contratto.
Preso atto del quadro normativo da applicare, va detto che la domanda attorea non ha trovato riscontro all'esito della espletata istruttoria.
Preliminarmente si evidenzia che l'esistenza del contratto di appalto, intercorso tra le parti in causa, finalizzato alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione dell'odierno opponente non è in contestazione fra le parti. Ed, infatti, il contratto di appalto privato non richiede la forma scritta né ad subastantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicchè per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza, anche le prove testimoniali, o, le presunzioni. (
Cass. Sez. II civile sent, 30/1/2017, n. 2303).
Quanto alla sollevata eccezione di inadempimento va rilevato, che, dalle risultanze istruttorie, nello specifico dall'esame del teste
è emerso che i lavori sono iniziati in data 12 Testimone_2
settembre 2022 e che il non ha mai sollevato alcuna Pt_1
contestazione in ordine agli stessi, in merito il teste riferisce: ” I lavori riguardavano le stanze delle figlie del sig. e sono stati Pt_1
completati e accettati da questi, che addirittura ha detto che gli erano piaciuti. Come ho già detto il era sempre presente sul Pt_1
cantiere, perché abitava nell'appartamento oggetto di cantiere… il sig. non ha mai sollevato alcuna contestazione…”. Pt_1
Stando così le cose, non può essere accolta la domanda di risoluzione del contratto. Ed invero, ai fini della pronuncia della risoluzione del contratto per inadempimento, il giudice deve compiere un'indagine globale e unitaria coinvolgente nell'insieme il comportamento di ciascuna delle parti. Nel caso di specie, valutando il comportamento di entrambe le parti, anche sulla base delle testimonianze rese dai testi escussi, si deve necessariamente giungere a sostenere che non sono stati provati i vizi dell'opera per giungere all'affermazione della responsabilità dell'appaltatore.
Va, inoltre, evidenziato che in ordine ai lavori effettuati nella cameretta delle bambine, l'opponente ha provveduto al relativo pagamento, come dallo stesso ammesso in atti. Il pagamento del corrispettivo pattuito per l'esecuzione di un opera, come enuncia l'art. 1666 c.c., fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata, per cui a nulla valgono le contestazioni postume sollevate.
Va, infine, rilevato che, oltre che non provate le presunte difformità dell'opera appaltata, comunque sono state sollevate fuori termine.
L'art. 1667 c.c., infatti, prescrive che per far valere la garanzia per vizi normali nell'appalto, il committente ha un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del vizio, per denunciarlo formalmente all'appaltatore. Nel caso in esame le opere sono iniziate in data 12 settembre 2022, è altresì emerso che il , aveva modo di Pt_1
controllare l'andamento dei lavori e la presenza delle presunte difformità lamentate, trattandosi di interventi effettuati nell'abitazione in cui risiedeva, mentre, l'eccezione di inadempimento
è stata sollevata solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in data 8 Settembre 2023, per cui è da considerarsi decaduto dal diritto di denunziare vizi e difformità dell'opera appaltata. Nulla sulla domanda riconvenzionale dell'opposto, tesa al risarcimento per il mancato utilizzo del ponteggio, che, sarebbe rimasto a casa del , in quanto, dedotta e non provata. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in relazione al decisum con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, come aggiornati dal DM n. 147/2022, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, così provvede:
- Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ex art. 653 co. 1 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 235/2023;
- Rigetta la domanda riconvenzionale,
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che, si liquidano in favore dell'opposta in €. 237,00 per spese, €. 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, ove dovuti.
Così deciso in Palmi lì 24 Giugno 2025.
Il GOP
D. ssa Maria Domenica Romeo