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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2300/2024 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dall'Avv. MALAGNINO ANTONIO, in virtù di mandato Parte_1 in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. ORLANDO AUGUSTO VINCENZO PIO, in Controparte_1 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in SPIAZZO DE
FAZIO 3 LA ON .
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis cpc chiedeva all'intestato tribunale: “dichiarare Parte_1 tenuta e condannare , in favore di , al risarcimento del danno Controparte_1 Parte_1 mediante pagamento della somma di euro 5.200,00 pari al costo delle opere necessarie per il ripristino del locale, o di quell'altra maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa con
CTU o ritenuta equa dal Magistrato in sua giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
29.4.2023, per le causali di cui alla premessa del presente atto, il tutto nei limiti di euro 5.200,00;
Autorizzare a trattenere la somma di euro 1.440,00, versata a titolo di Parte_1 deposito cauzionale dalla conduttrice, e a scomputarla dalla maggior somma dovuta da quest'ultima, ovvero condannare la convenuta al pagamento della differenza. Con vittoria di spese e compensi di causa e del procedimento di mediazione.”
Si costituiva con comparsa di costituzione la parte convenuta chiedendo: “rigetti la domanda della ricorrente e ritenga che le somme di cui al deposito cauzionale trattenute giusta pec del Pt_1
04.12.2023 siano portate a compensazione dei minimi danni all'immobile, se ritenuti esistenti.
Con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”
Veniva tentata la conciliazione nel corso del giudizio con esito negativo.
Istruita la causa a mezzo prova testi, veniva rinviata per la discussione con termine per note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata parzialmente fondata, e pertanto va accolta per quanto di ragione, con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che con contratto di locazione commerciale del 21.1.2020, registrato il
29.1.2020, con durata di anni 6 e con inizio dall'1.1.2020; concedeva in locazione a Parte_1
, per uso attività commerciale (parafarmacia), il locale sito in San Marzano di San Giuseppe Controparte_1
(TA) alla via Vittorio Emanuele n.138, piano terra, distinto in catasto al foglio 11, p.lla 772, sub 7. La conduttrice (art. 8 del contratto) dichiarava di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti influenti sulla salute delle persone e si obbligava a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato;
a garanzia delle obbligazioni assunte col contratto, la conduttrice corrispondeva alla parte locatrice la somma di euro 1.440,00 non imputabile in conto canone, da restituirsi al termine della locazione senza interessi previa verifica delle condizioni dell'immobile e sempre che la stessa conduttrice avesse adempiuto a tutti i suoi obblighi. In data 29.4.2023, la conduttrice rilasciava anticipatamente il locale e il contratto si scioglieva consensualmente.
Senonché, parte ricorrente rilevava che il locale alla riconsegna necessitava di tinteggiatura a più mani delle pareti interne, previa rimozione mediante levigatrice della pittura grigia realizzata dalla conduttrice, per ripristinare il bianco delle pareti esistente al momento della consegna del locale alla conduttrice;
b) la sostituzione dei mattoni in carparo, forati per l'installazione dell'insegna; c) la sostituzione del fascione inferiore in metallo della vetrata, anch'esso bucato dalla conduttrice;
d) la demolizione dello stanzino interno realizzato dalla conduttrice, da effettuare previa redazione e deposito della Segnalazione amministrativa al Comune;
poiché il vano interno, benché sanato amministrativamente con SCIA sottoscritta dalla proprietaria-locatrice, era stato realizzato a cura e spese della conduttrice;
e) la sostituzione della soglia in marmo danneggiata. Il costo delle opere necessarie per il ripristino del locale veniva stimato in euro 5.200,00. Orbene, le norme del codice civile, onerano il conduttore delle riparazioni del locale condotto in locazione, ove danneggiato, per eseguirne la riconsegna in buono stato, salvo il normale deterioramento determinato dall'uso fattone dal buon padre di famiglia.
Dalle produzioni documentali ed in particolare dal contratto di locazione emerge che in base alla clausola n.8):
“ Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esente da difetti che possano comunque influire sulla salute di chi vi abita, e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali e ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore senza il preventivo consenso scritto del proprietario.”
Nulla dispone in ordine all'obbligo di rimozione delle opere realizzate.
La clausola ripete quanto stabilito dalla legge e quindi, per quanto attiene ai costi di ripristino, la conduttrice, avendo ricevuto l'immobile “in buono stato locativo”, aveva anche l'obbligo specifico di restituire l'immobile nello stato in cui l'aveva ricevuto e tale obbligazione discende “ex lege” (artt. 1587 n°1 e 1590 c.c.) ed “ex contractu” (cfr. art. 8) (Cass. Civ. 18/07/2016 n°14654 – Trib. Lucca 13/07/2015 n°1289 – Trib. Salerno
03/11/2014 n°5152).
Ne consegue che, la domanda è fondata limitatamente alla richiesta di ripristino degli infissi e dei mattoni, nonché alla pitturazione delle pareti, non risulta fondata con riguardo alla rimozione del vano realizzato con la autorizzazione della locatrice, e riguardo al quale non è specificato alcun obbligo di rimozione.
Va dunque riconosciuto il diritto della locatrice al ripristino come su specificato ed in ordine alla liquidazione del quantum appare congrua la somma di cui ai preventivi allegati e pari ad € 2.350,00 dalla quale va detratta la cauzione di € 1.440,00.
Ne consegue la condanna al pagamento da parte della sig.ra in favore della sig.ra Controparte_1 [...]
della somma di € 910,00. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono compensate per 1/2 in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei Parte_1 confronti della sig.ra , così dispone: Controparte_1
1) Accoglie parzialmente la domanda di parte ricorrente, e condanna al pagamento in Controparte_1 favore della sig.ra di € 910,00; Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 1.476,00, già decurtati, di cui € 1.276,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge. Taranto, 24/11/2025
il G.O.P.
dott.ssa Rosa I. Caponio
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2300/2024 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dall'Avv. MALAGNINO ANTONIO, in virtù di mandato Parte_1 in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. ORLANDO AUGUSTO VINCENZO PIO, in Controparte_1 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in SPIAZZO DE
FAZIO 3 LA ON .
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis cpc chiedeva all'intestato tribunale: “dichiarare Parte_1 tenuta e condannare , in favore di , al risarcimento del danno Controparte_1 Parte_1 mediante pagamento della somma di euro 5.200,00 pari al costo delle opere necessarie per il ripristino del locale, o di quell'altra maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa con
CTU o ritenuta equa dal Magistrato in sua giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
29.4.2023, per le causali di cui alla premessa del presente atto, il tutto nei limiti di euro 5.200,00;
Autorizzare a trattenere la somma di euro 1.440,00, versata a titolo di Parte_1 deposito cauzionale dalla conduttrice, e a scomputarla dalla maggior somma dovuta da quest'ultima, ovvero condannare la convenuta al pagamento della differenza. Con vittoria di spese e compensi di causa e del procedimento di mediazione.”
Si costituiva con comparsa di costituzione la parte convenuta chiedendo: “rigetti la domanda della ricorrente e ritenga che le somme di cui al deposito cauzionale trattenute giusta pec del Pt_1
04.12.2023 siano portate a compensazione dei minimi danni all'immobile, se ritenuti esistenti.
Con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”
Veniva tentata la conciliazione nel corso del giudizio con esito negativo.
Istruita la causa a mezzo prova testi, veniva rinviata per la discussione con termine per note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata parzialmente fondata, e pertanto va accolta per quanto di ragione, con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che con contratto di locazione commerciale del 21.1.2020, registrato il
29.1.2020, con durata di anni 6 e con inizio dall'1.1.2020; concedeva in locazione a Parte_1
, per uso attività commerciale (parafarmacia), il locale sito in San Marzano di San Giuseppe Controparte_1
(TA) alla via Vittorio Emanuele n.138, piano terra, distinto in catasto al foglio 11, p.lla 772, sub 7. La conduttrice (art. 8 del contratto) dichiarava di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti influenti sulla salute delle persone e si obbligava a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato;
a garanzia delle obbligazioni assunte col contratto, la conduttrice corrispondeva alla parte locatrice la somma di euro 1.440,00 non imputabile in conto canone, da restituirsi al termine della locazione senza interessi previa verifica delle condizioni dell'immobile e sempre che la stessa conduttrice avesse adempiuto a tutti i suoi obblighi. In data 29.4.2023, la conduttrice rilasciava anticipatamente il locale e il contratto si scioglieva consensualmente.
Senonché, parte ricorrente rilevava che il locale alla riconsegna necessitava di tinteggiatura a più mani delle pareti interne, previa rimozione mediante levigatrice della pittura grigia realizzata dalla conduttrice, per ripristinare il bianco delle pareti esistente al momento della consegna del locale alla conduttrice;
b) la sostituzione dei mattoni in carparo, forati per l'installazione dell'insegna; c) la sostituzione del fascione inferiore in metallo della vetrata, anch'esso bucato dalla conduttrice;
d) la demolizione dello stanzino interno realizzato dalla conduttrice, da effettuare previa redazione e deposito della Segnalazione amministrativa al Comune;
poiché il vano interno, benché sanato amministrativamente con SCIA sottoscritta dalla proprietaria-locatrice, era stato realizzato a cura e spese della conduttrice;
e) la sostituzione della soglia in marmo danneggiata. Il costo delle opere necessarie per il ripristino del locale veniva stimato in euro 5.200,00. Orbene, le norme del codice civile, onerano il conduttore delle riparazioni del locale condotto in locazione, ove danneggiato, per eseguirne la riconsegna in buono stato, salvo il normale deterioramento determinato dall'uso fattone dal buon padre di famiglia.
Dalle produzioni documentali ed in particolare dal contratto di locazione emerge che in base alla clausola n.8):
“ Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esente da difetti che possano comunque influire sulla salute di chi vi abita, e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali e ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore senza il preventivo consenso scritto del proprietario.”
Nulla dispone in ordine all'obbligo di rimozione delle opere realizzate.
La clausola ripete quanto stabilito dalla legge e quindi, per quanto attiene ai costi di ripristino, la conduttrice, avendo ricevuto l'immobile “in buono stato locativo”, aveva anche l'obbligo specifico di restituire l'immobile nello stato in cui l'aveva ricevuto e tale obbligazione discende “ex lege” (artt. 1587 n°1 e 1590 c.c.) ed “ex contractu” (cfr. art. 8) (Cass. Civ. 18/07/2016 n°14654 – Trib. Lucca 13/07/2015 n°1289 – Trib. Salerno
03/11/2014 n°5152).
Ne consegue che, la domanda è fondata limitatamente alla richiesta di ripristino degli infissi e dei mattoni, nonché alla pitturazione delle pareti, non risulta fondata con riguardo alla rimozione del vano realizzato con la autorizzazione della locatrice, e riguardo al quale non è specificato alcun obbligo di rimozione.
Va dunque riconosciuto il diritto della locatrice al ripristino come su specificato ed in ordine alla liquidazione del quantum appare congrua la somma di cui ai preventivi allegati e pari ad € 2.350,00 dalla quale va detratta la cauzione di € 1.440,00.
Ne consegue la condanna al pagamento da parte della sig.ra in favore della sig.ra Controparte_1 [...]
della somma di € 910,00. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono compensate per 1/2 in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei Parte_1 confronti della sig.ra , così dispone: Controparte_1
1) Accoglie parzialmente la domanda di parte ricorrente, e condanna al pagamento in Controparte_1 favore della sig.ra di € 910,00; Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 1.476,00, già decurtati, di cui € 1.276,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge. Taranto, 24/11/2025
il G.O.P.
dott.ssa Rosa I. Caponio