CASS
Sentenza 28 luglio 2022
Sentenza 28 luglio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/07/2022, n. 29993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29993 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL LI IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO Che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per improcedibilità del giudizio. udito il difensore avv.to Lombardo Massimiliano che si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 19 maggio 2021, la corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del tribunale di Catania dell'8 luglio 2014, qualificati i fatti di riciclaggio di un escavatore marca Caterpillar nell'ipotesi di cui all'art. 648 cod.pen., riduceva la pena inflitta a AL IO NI ad anni 3 di reclusione ed C 1000,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di legge ed in particolare dell'art. 649 cod.proc.pen. per avere errato la corte di merito nel respingere l'eccezione di improcedibilità per divieto di secondo giudizio posto che, era stato dimostrato, come per i medesimi fatti fosse pendente altro procedimento penale dinanzi la medesima autorità giudiziaria catanese in corso presso la stessa corte di appello a seguito di pronuncia di condanna per il reato di cui all'art. 648 cod.pen.; tale procedimento risultava iscritto anteriormente quello avente ad oggetto la sentenza impugnata e Penale Sent. Sez. 2 Num. 29993 Anno 2022 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 08/07/2022 doveva imporre pertanto la declaratoria di non procedibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero ha errato la corte di appello di Catania nel negare la sussistenza della violazione del ne bis in idem affermando a pagina 3 della motivazione che la prima ragione preclusiva sarebbe individuabile nella natura non definitiva dei due procedimenti;
al proposito questa Corte di cassazione a Sezioni Unite ha già affermato come non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 Rv. 231800 - 01). Escluso quindi che la non definitività del secondo procedimento possa assumere effetto decisivo, l'applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite al caso in esame comporta dichiarare l'annullamento della sentenza impugnata posto che la corte di appello non dubita dell'identità dell'oggetto della ricettazione e del fatto ma assume che gli ulteriori elementi preclusivi sarebbero costituiti dalla contestazione nel separato procedimento anche di una ipotesi di truffa e dalla anteriorità del presente giudizio rispetto all'altro, che si assume genericamente e senza specifica indicazione del numero registro di reato od altri dati di fatto. Trattasi tuttavia di considerazioni che il ricorso confuta specificamente e che impongono pertanto un nuovo esame da parte del giudice di appello;
invero deve valutarsi in sede di merito essendo tale verifica preclusa a questo giudice di legittimità: se il procedimento separato reca effettivamente un numero registro di reato (3647/2012) anteriore a quello del presente giudizio (9201/2013) e lo stato dello stesso;
se il separato procedimento ha ad oggetto la ricettazione dello stesso escavatore Caterpillar indicato con due diversi numeri di telaio nelle rispettive imputazioni pur essendo identica la persona offesa (AT NS CE) e la data di consumazione del furto (22-7-2010). Tale accertamento va effettuato tenendo presente che la contestazione nel separato procedimento della fattispecie di truffa è argomento irrilevante in quanto la questione della sussistenza del 649 cod.proc.pen. viene proposta esclusivamente in relazione alla fattispecie di ricettazione. E' il caso di segnalare come la ritenuta sussistenza della recidiva specifica infraquinquennale comporta che il termine di prescrizione prorogato debba essere individuato in quello di anni 18 2 appello di Catania. ma, 8 luglio 2022 I CONSIGLIE• ;‘, E ,T. • lo • I! n dalla consumazione dei fatti non ancora decorso e previsto solo dopo il 2028. Alla luce della predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di IL PRESIDENTE Dott.NA GA
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO Che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per improcedibilità del giudizio. udito il difensore avv.to Lombardo Massimiliano che si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 19 maggio 2021, la corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del tribunale di Catania dell'8 luglio 2014, qualificati i fatti di riciclaggio di un escavatore marca Caterpillar nell'ipotesi di cui all'art. 648 cod.pen., riduceva la pena inflitta a AL IO NI ad anni 3 di reclusione ed C 1000,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di legge ed in particolare dell'art. 649 cod.proc.pen. per avere errato la corte di merito nel respingere l'eccezione di improcedibilità per divieto di secondo giudizio posto che, era stato dimostrato, come per i medesimi fatti fosse pendente altro procedimento penale dinanzi la medesima autorità giudiziaria catanese in corso presso la stessa corte di appello a seguito di pronuncia di condanna per il reato di cui all'art. 648 cod.pen.; tale procedimento risultava iscritto anteriormente quello avente ad oggetto la sentenza impugnata e Penale Sent. Sez. 2 Num. 29993 Anno 2022 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 08/07/2022 doveva imporre pertanto la declaratoria di non procedibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero ha errato la corte di appello di Catania nel negare la sussistenza della violazione del ne bis in idem affermando a pagina 3 della motivazione che la prima ragione preclusiva sarebbe individuabile nella natura non definitiva dei due procedimenti;
al proposito questa Corte di cassazione a Sezioni Unite ha già affermato come non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 Rv. 231800 - 01). Escluso quindi che la non definitività del secondo procedimento possa assumere effetto decisivo, l'applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite al caso in esame comporta dichiarare l'annullamento della sentenza impugnata posto che la corte di appello non dubita dell'identità dell'oggetto della ricettazione e del fatto ma assume che gli ulteriori elementi preclusivi sarebbero costituiti dalla contestazione nel separato procedimento anche di una ipotesi di truffa e dalla anteriorità del presente giudizio rispetto all'altro, che si assume genericamente e senza specifica indicazione del numero registro di reato od altri dati di fatto. Trattasi tuttavia di considerazioni che il ricorso confuta specificamente e che impongono pertanto un nuovo esame da parte del giudice di appello;
invero deve valutarsi in sede di merito essendo tale verifica preclusa a questo giudice di legittimità: se il procedimento separato reca effettivamente un numero registro di reato (3647/2012) anteriore a quello del presente giudizio (9201/2013) e lo stato dello stesso;
se il separato procedimento ha ad oggetto la ricettazione dello stesso escavatore Caterpillar indicato con due diversi numeri di telaio nelle rispettive imputazioni pur essendo identica la persona offesa (AT NS CE) e la data di consumazione del furto (22-7-2010). Tale accertamento va effettuato tenendo presente che la contestazione nel separato procedimento della fattispecie di truffa è argomento irrilevante in quanto la questione della sussistenza del 649 cod.proc.pen. viene proposta esclusivamente in relazione alla fattispecie di ricettazione. E' il caso di segnalare come la ritenuta sussistenza della recidiva specifica infraquinquennale comporta che il termine di prescrizione prorogato debba essere individuato in quello di anni 18 2 appello di Catania. ma, 8 luglio 2022 I CONSIGLIE• ;‘, E ,T. • lo • I! n dalla consumazione dei fatti non ancora decorso e previsto solo dopo il 2028. Alla luce della predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di IL PRESIDENTE Dott.NA GA