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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 4019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4019 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. DA Ponticelli, all'esito dell'udienza cartolare del
21.10.2025 ha depositato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 5720/2025 R.G. Previdenza
tra
C.F. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. in qualità di C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi legittimi del de cuius nato a [...] il Persona_1
20/02/1951 deceduto in data 30.08.24, rappresentati e difesi dall'avv.
AE EL CE, con il quale elettivamente domiciliano come in atti;
Ricorrente
e
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentati e difesi come in CP_1 atti dal funzionario Chiara De Paris
Resistente
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria il 23.4.2025 e regolarmente notificato l'epigrafata parte ricorrente adiva il giudice del lavoro chiedendo di condannarsi l al pagamento dei ratei di indennità di CP_1 accompagnamento maturati in favore del de cuius con Persona_1 decorrenza da gennaio 2024 e fino al decesso (30.8.2024), secondo l'accertamento del presupposto sanitario compiuto nel giudizio ex art. 445 bis cpc del Tribunale di Napoli Nord, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
L si costituiva e resisteva alla domanda come in memoria di CP_1 costituzione. Segnatamente, eccepiva che il mancato pagamento era imputabile alla mancata presentazione da parte degli eredi istanti della domanda di ratei.
All'odierna udienza cartolare, lette le note scritte depositate dalle parti, la causa veniva decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Nel decreto di omologa versato in atti, effettivamente, veniva accertata la sussistenza del presupposto sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo al de cuius a far tempo da gennaio Persona_1
2024.
I ricorrenti hanno altresì dedotto e documentato la ricorrenza degli altri presupposti socioeconomici, nonché l'avvenuta notifica all del CP_1 decreto di omologa unitamente al modello AP23.
Segnatamente, gli odierni ricorrenti hanno invero provato di aver trasmesso con PEC all il modello AP23 a mezzo del quale avevano CP_1 comunicato le modalità per l'accredito dei ratei.
Sulla scorta di quanto innanzi, deve essere dunque riconosciuto in capo agli odierni istanti il diritto alla percezione dei ratei di indennità di accompagnamento maturati in capo al de cuius per il Persona_1 periodo da gennaio 2024 e fino al decesso (30.8.2024), con la conseguenza che parte resistente va condannata al pagamento in favore dei ricorrenti in epigrafe dei ratei suddetti. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, in base all'art. 16
l.412/91, dal 120° giorno e fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. DA Ponticelli, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) condanna l al pagamento in favore dei ricorrenti in epigrafe CP_1 nella qualità di eredi di dei ratei di indennità di Persona_1 accompagnamento per il periodo da gennaio 2024 e fino al decesso
(30.8.2024),, oltre interessi come statuito in parte motiva;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1865,00 oltre IVA, CPA come per legge e spese forfetizzate al 15%, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Aversa, 22.10.2025
Il Giudice del lavoro dr. DA Ponticelli
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. DA Ponticelli, all'esito dell'udienza cartolare del
21.10.2025 ha depositato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 5720/2025 R.G. Previdenza
tra
C.F. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. in qualità di C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi legittimi del de cuius nato a [...] il Persona_1
20/02/1951 deceduto in data 30.08.24, rappresentati e difesi dall'avv.
AE EL CE, con il quale elettivamente domiciliano come in atti;
Ricorrente
e
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentati e difesi come in CP_1 atti dal funzionario Chiara De Paris
Resistente
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria il 23.4.2025 e regolarmente notificato l'epigrafata parte ricorrente adiva il giudice del lavoro chiedendo di condannarsi l al pagamento dei ratei di indennità di CP_1 accompagnamento maturati in favore del de cuius con Persona_1 decorrenza da gennaio 2024 e fino al decesso (30.8.2024), secondo l'accertamento del presupposto sanitario compiuto nel giudizio ex art. 445 bis cpc del Tribunale di Napoli Nord, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
L si costituiva e resisteva alla domanda come in memoria di CP_1 costituzione. Segnatamente, eccepiva che il mancato pagamento era imputabile alla mancata presentazione da parte degli eredi istanti della domanda di ratei.
All'odierna udienza cartolare, lette le note scritte depositate dalle parti, la causa veniva decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Nel decreto di omologa versato in atti, effettivamente, veniva accertata la sussistenza del presupposto sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo al de cuius a far tempo da gennaio Persona_1
2024.
I ricorrenti hanno altresì dedotto e documentato la ricorrenza degli altri presupposti socioeconomici, nonché l'avvenuta notifica all del CP_1 decreto di omologa unitamente al modello AP23.
Segnatamente, gli odierni ricorrenti hanno invero provato di aver trasmesso con PEC all il modello AP23 a mezzo del quale avevano CP_1 comunicato le modalità per l'accredito dei ratei.
Sulla scorta di quanto innanzi, deve essere dunque riconosciuto in capo agli odierni istanti il diritto alla percezione dei ratei di indennità di accompagnamento maturati in capo al de cuius per il Persona_1 periodo da gennaio 2024 e fino al decesso (30.8.2024), con la conseguenza che parte resistente va condannata al pagamento in favore dei ricorrenti in epigrafe dei ratei suddetti. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, in base all'art. 16
l.412/91, dal 120° giorno e fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. DA Ponticelli, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) condanna l al pagamento in favore dei ricorrenti in epigrafe CP_1 nella qualità di eredi di dei ratei di indennità di Persona_1 accompagnamento per il periodo da gennaio 2024 e fino al decesso
(30.8.2024),, oltre interessi come statuito in parte motiva;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1865,00 oltre IVA, CPA come per legge e spese forfetizzate al 15%, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Aversa, 22.10.2025
Il Giudice del lavoro dr. DA Ponticelli