Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 02/02/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00327/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2025, proposto da
RE AR, FR LA, rappresentati e difesi dall'avvocato Corrado Brancati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gela, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio illegittimamente serbato all’istanza presentata dai ricorrenti in data 29 ottobre 2024 volta a denunciare l’illegittima occupazione di fondo sito in Comune di Gela, con richiesta di restituzione dei beni e rimessione in pristino dello stato dei luoghi o di emissione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis dpr 327/2001, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gela;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. OL ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato al Comune di Gela a mezzo PEC in data 17 gennaio 2025 e depositato presso la Segreteria di questo Tribunale nella medesima data, i sigg. AR RE e LA FR, proprietari di terreni siti nel territorio comunale di Gela, censiti al foglio 175, particelle 829 e 25 del Catasto Terreni, hanno adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo, proponendo azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
I ricorrenti hanno esposto che i predetti terreni sarebbero stati occupati dall’Amministrazione comunale sin dal 2 luglio 1986, in occasione della realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e di un impianto di illuminazione pubblica, senza che la procedura espropriativa fosse mai giunta a compimento mediante l’adozione di un valido ed efficace decreto di esproprio. A loro dire, l’occupazione si sarebbe dunque protratta nel tempo in assenza di un titolo legittimante, determinando una situazione di perdurante illegittimità.
In tale contesto, con istanza del 29 ottobre 2024 e tramite l’avv. Brancati, i ricorrenti hanno diffidato il Comune di Gela a provvedere, chiedendo che l’Amministrazione assumesse una decisione espressa in ordine alla sorte dei beni, mediante restituzione degli stessi previa rimessione in pristino ovvero, in alternativa, mediante adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, con corresponsione delle indennità ivi previste. Non avendo ricevuto alcun riscontro, essi hanno quindi dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e hanno chiesto a questo Tribunale di accertare l’obbligo di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
Con ordinanza n. 2112 del 29.09.25, il Collegio ha disposto incombenti istruttori, chiedendo al Comune di Gela documentati e motivati chiarimenti in ordine ai fatti di causa, con particolare riferimento ai provvedimenti espropriativi adottati e alla loro avvenuta notifica, al frazionamento catastale eventualmente effettuato, all’estensione delle porzioni particellari occupate e trasformate dal Comune per scopi di pubblica utilità, e ogni altro utile documento idoneo alla definizione dell’odierna controversia, all’uopo fissando in 40 giorni il termine per il deposito delle documentazione richiesta. Al contempo ha chiesto ai ricorrenti di depositare nel medesimo termine assegnato al Comune l’eventuale documentazione in loro possesso.
I ricorrenti hanno prontamente riscontrato il provvedimento istruttorio mediante il deposito di una perizia tecnica giurata, datata 27 ottobre 2025, e della nota datata 12/2/1986 con la quale il Comune di Gela comunicava l’occupazione del bene immobile sito in Comune di Gela fg. 175, map 829, mentre il Comune di Gela non ha depositato alcuna relazione né documentazione nonostante i plurimi rinvii concessi a tal fine.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
Invero, con diffida del 29 ottobre 2024, i ricorrenti hanno denunciato l’occupazione dell’area in oggetto, censita catastalmente al foglio 175 map 829 e 25, fin dal 2 luglio 1986 “ in ragione dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria della Via Butera nonché per lavori connessi alla costruzione di un impianto di illuminazione per il quadrante di linea ferroviaria via X1 Butera e regia trazzera Gela-Butera ” e hanno chiesto all’Amministrazione di provvedere all’acquisizione sanante ex art. 42 bis T.U. Espropri, dei terreni in questione ovvero la restituzione degli stessi, previa rimessione in pristino.
La giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 13/11/2018, n. 10946; T.A.R. Campania, Salerno, 10 luglio 2018, n. 1055; T.A.R. Lazio, Latina, 16 marzo 2018 n. 121; T.A.R. Toscana, 22 gennaio 2018 n. 96; T. A. R. Lazio, Roma, 5 giugno 2017, n. 6597; 11 ottobre 2017, n. 10207; T. A. R. Sicilia, Catania, 25 ottobre 2016, n. 2732; Cons. St., Sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1713) è consolidata nel ritenere che, allorquando il privato abbia sollecitato le Amministrazioni competenti, alternativamente, alla restituzione del bene o all'adozione di un provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42 bis T.U. Espropri, delle aree occupate per fini ablativi ed irreversibilmente trasformate dalla P.A., senza che conseguisse l'adozione del formale decreto d'esproprio, sussista la possibilità, per il proprietario, in tal modo leso nel proprio diritto dominicale, di attivare il rito del silenzio, ex artt. 31 e 117 c.p.a., qualora l'Amministrazione sia immotivatamente rimasta silente sull’istanza, mantenendo un atteggiamento d'ingiustificata inerzia circa la propria diffida ad attivarsi, alternativamente, nei due modi sopra riferiti. Essendo, difatti, l'occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto, l'Amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità; il privato può, quindi, legittimamente domandare o l'emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino. Inoltre, fermo il carattere discrezionale della valutazione rimessa all'Amministrazione sulla possibilità di procedere all'acquisizione c.d. sanante, non vi è dubbio che l'esercizio di tale potestà non possa protrarsi indefinitamente nel tempo poiché altrimenti l'inerzia si tradurrebbe in un illecito permanente.
Pertanto, sebbene l'art. 42 bis d. P. R. n. 327 del 2001, non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato, qualora l'Amministrazione occupi illegittimamente un immobile senza restituire il bene e senza esperire la procedura di acquisizione ex art. 42-bis, possa sollecitare la P.A. ad avviare il relativo procedimento e che quest'ultima abbia l'obbligo di provvedere al riguardo, essendo l'eventuale inerzia configurabile quale silenzio - inadempimento impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.
Questa soluzione ha ricevuto l’avallo della giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 3/2020 del 20/01/2020, ha precisato che “ il giudice amministrativo, in caso di inerzia dell’Amministrazione e di ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., può nominare già in sede di cognizione il commissario ad acta, che provvederà ad esercitare i poteri di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327-2001 o nel senso della acquisizione o nel senso della restituzione del bene illegittimamente espropriato ”.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno provato con idonea documentazione (v. atto di compravendita del 16.07.1981 allegato alla perizia giurata) la proprietà del bene immobile oggetto del presente giudizio ed individuato presso l’Ufficio Catasto dei terreni del Comune di Gela al foglio di mappa n. 175 particella n. 829 (originata dalla particella 25), estesa 665 mq.
Il tecnico di parte, nel proprio elaborato, ha inoltre dichiarato che la particella 829 del foglio 175 “risulta essere occupata da spazi pubblici: strade pubbliche, parcheggi e cabina elettrica”; la superficie occupata per scopi di interesse pubblico dal Comune sarebbe di mq 326,50, determinata come differenza tra l’estensione complessiva della part. 829 (mq 665) e la superficie del fabbricato realizzato dai ricorrenti e della pertinenza recintata che lo delimita.
I ricorrenti hanno inoltre esibito un principio di prova (v. comunicazione del Comune di Gela datata 12/2/1986) dell’occupazione del loro terreno, identificato dalla predetta particella catastale n. 829, per la realizzazione di opere pubbliche (lavori connessi alla costruzione di un impianto di illuminazione per il quadrante di linea ferroviaria via X1 Butera e regia trazzera Gela-Butera) per i quali non risulta essere stato adottato alcun decreto di esproprio, come pure che sulla istanza del 29 ottobre 2024, a mezzo della quale i ricorrenti sollecitavano l’esercizio del potere di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis, T.U. Espropiazioni, il Comune non abbia assunto alcuna determinazione.
Va, di conseguenza, dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Gela sulla predetta istanza dei ricorrenti, con correlata declaratoria dell’obbligo del medesimo ente di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza di che trattasi: a tal fine – tenuto conto della materia cui ha riguardo la controversia – appare congruo assegnare, per l’adempimento, il termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
A tal proposito è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza amministrativa, spetta unicamente al Consiglio comunale l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, in quanto riconducibile al novero dei provvedimenti di acquisizione di cui alla lett. l) dell’art. 42, co. 2, D. Lgs. n.267/2000; secondo tale disposizione devono essere adottati con delibera consiliare gli acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari, includendo così anche l'ipotesi di acquisto di immobili disciplinata dall' art. 42 -bis del D.P.R. n. 327/01 (cfr. Consiglio di Stato. Sez. IV, 10/05/2018 n. 2810), potendo in tale ambito essere demandati ai dirigenti o ai responsabili dei servizi dell'Ente solo compiti strettamente esecutivi delle determinazioni discrezionali adottate dall'organo consiliare (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 06/12/2019, n. 698).
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad altro funzionario del Dipartimento medesimo, il quale provvederà, in via sostitutiva, su istanza dei ricorrenti, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Comune.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di Gela nella misura quantificata in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 in ragione del valore della causa (indeterminabile), della non particolare complessità del contenzioso e della concentrazione del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie l’azione avverso il silenzio e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio impugnato e ordina al Comune di Gela, in persona del legale rappresentante pro tempore, di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sulle istanze in epigrafe specificate, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore;
- per l’ipotesi di persistente inerzia alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad altro funzionario del Dipartimento medesimo, il quale provvederà, su richiesta dell’interessata e previa verifica della perdurante inottemperanza, in via sostitutiva, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti;
- condanna il Comune di Gela al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone a carico dello stesso Comune l’eventuale spesa per il commissario ad acta, da liquidarsi con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN TE, Presidente
OL ON, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL ON | AN TE |
IL SEGRETARIO