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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/12/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 3868/2023 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Sabino
Carpagnano, presso il cui studio in Barletta, alla via Mariano Sante
n. 10, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 12.11.2025.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 23.05.2023, , dopo aver Parte_1 premesso di aver lavorato con qualifica di preparatore alle dipendenze di dall'11.10.1989 al 24.05.2004, data in cui era CP_2 licenziato, ha dedotto: che a seguito di impugnativa del licenziamento, il Tribunale di Trani, con sentenza n. 3881 del 7 -28.05.2009, dichiarava inefficace il licenziamento e ordinava alla società di reintegrarlo nel posto di lavoro e di risarcire il danno oltre che di corrispondere i contributi dal 26.10.2006, giorno del deposito del ricorso alla reintegra;
che la società, pur reintegrandolo, lo retribuiva solo dal dicembre 2019 e non versava i contributi dovuti per il periodo dal 26.10.2006 al 30.11.2009; che l'1.12.2020 la società comunicava
l'attivazione della procedura di mobilità ex legge n. 223/91; che il
7.12.2010 comunicava la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito della procedura di mobilità; che l' riconosceva l'indennità di CP_1 mobilità dal 2.03.2011 fino al 7.08.2012; che con ricorso depositato il
7.10.2013 agiva in giudizio nei confronti dell' per sentire CP_1 accogliere le seguenti domande: “a) accertare e dichiarare – in contraddittorio con l' , in persona del suo legale rappresentante – CP_1 che il ricorrente, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro con la (comunicata con missiva del 7.12.2010, all'esito CP_2 della procedura di mobilità attivata dalla predetta società con comunicazione dell'1.12.2010), aveva maturato un'anzianità di servizio pari a 21 anni e 5 mesi (dall'11.10.1989 al 21.2.2011, data in cui è divenuto efficace il licenziamento intimatogli con missiva del
7.12.2010), aveva maturato più di 6 mesi di effettivo lavoro, aveva compiuto 49 anni e risiedeva in Puglia ai sensi del DPR n.218/1978 e, per l'effetto, b) accertare e dichiarare – in contraddittorio con l' , in CP_1 persona del suo legale rappresentante – che il ricorrente, al momento
2 della risoluzione del rapporto di lavoro con la CP_2
(comunicata con missiva del 7.12.2010, all'esito della procedura di mobilità attivata dalla predetta società con comunicazione dell'1.12.2010), aveva maturato i requisiti per vedersi corrisposta
l'indennità di mobilità di cui alla Legge n.223/1991 per 36 mesi, dal
2.3.2011 al 2.3.2014, e, per l'effetto, c) accertare e dichiarare – in contraddittorio con l' , in persona del suo legale rappresentante – il CP_1 diritto del ricorrente a vedersi corrisposta l'indennità di mobilità di cui alla Legge n.223/1991 per 36 mesi, dal 2.3.2011 al 2.3.2014, e, per
l'effetto, d) condannare l' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante, al pagamento, in suo favore, dell'indennità di mobilità di cui alla Legge n.223/1991 per il periodo successivo all'8.8.2012 e fino al 2.3.2014, nella misura da determinarsi in separato giudizio;
e) il tutto oltre agli accessori di legge e con condanna dell' , in CP_1 persona del suo legale rappresentante, alla rifusione delle spese e competenze di lite, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.”; che con sentenza n. 1316/2015 il Tribunale dichiarava il ricorso inammissibile;
che, a seguito di appello, con sentenza n.
609/2019, la Corte d'Appello di Bari accoglieva la domanda e dichiarava il diritto di esso ricorrente a percepire l'indennità di mobilità dal 2.03.2011 al 2.03.2014, con condanna dell' a CP_1 corrisponderla per il periodo dall'8.08.2012 al 2.03.2014; che, non avendo ricevuto il pagamento, proponeva nuovo ricorso, accolto con sentenza n. 879/2021 dal Tribunale di Trani;
che l' ha provveduto CP_1 al pagamento di tale indennità, ma non ha accreditato i contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo, di cui ha chiesto
l'accredito con istanza del 27.04.2022, ai sensi dell'art. 7, comma 9, legge n. 223/91; che l' ha respinto la domanda con provvedimento CP_1 del 22.07.2022, avverso il quale ha proposto ricorso amministrativo rimasto senza esito.
Ciò posto, ha dedotto l'illegittimità del diniego dell' sussistendo il CP_1 diritto all'accredito per il periodo in questione ai sensi dell'art. 7, comma 9, legge n. 223/91.
3 In conseguenza di ciò ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare – in contraddittorio con l' , in CP_1 persona del suo legale rappresentante – il diritto del ricorrente a vedere riconosciuto utile ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa il periodo di godimento dell'indennità di mobilità che va dall'8.8.2012 al 2.3.2014 (per un totale di 81 settimane) ed a vedere calcolato, per il predetto periodo, il contributo figurativo sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (pari ad € 31.108,66), come meglio specificati nella narrativa del presente ricorso, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, b) accertare e dichiarare – in contradditorio con l' , in persona del suo legale rappresentante – il diritto del CP_1 ricorrente a vedersi trasmessa dall' idonea documentazione CP_1 attestante, con valore certificativo, la sua posizione previdenziale, ai sensi dell'art.54 della Legge 9.3.1989 n.88, con l'indicazione dei contributi figurativi relativi al periodo che va dall'8.8.2012 al 2.3.2014
(per un totale di 81 settimane), in cui ha goduto dell'indennità di mobilità, da calcolarsi sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (pari ad €
31.108,66), come meglio specificati nella narrativa del presente ricorso, ai sensi dell'art.7, comma 9, della Legge n.223/1991, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, c) condannare l' , in CP_1 persona del proprio legale rappresentante, a riconoscere utile, in favore dell'istante, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa il periodo di godimento dell'indennità di mobilità che va dall'8.8.2012 al 2.3.2014
(per un totale di 81 settimane) ed a calcolare, per il predetto periodo, il contributo figurativo sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (pari ad €
31.108,66), come meglio specificati nella narrativa del presente ricorso, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, d) condannare l' , in persona del proprio legale rappresentante, CP_1
4 trasmettere all'istante idonea documentazione attestante, con valore certificativo, la sua posizione previdenziale, ai sensi dell'art.54 della
Legge 9.3.1989 n.88, con l'indicazione dei contributi figurativi relativi al periodo che va dall'8.8.2012 al 2.3.2014 (per un totale di 81 settimane), in cui ha goduto dell'indennità di mobilità, da calcolarsi sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (pari ad € 31.108,66), come meglio specificati nella narrativa del presente”.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità e CP_1 improcedibilità della domanda, evidenziando che parte ricorrente ha già agito in giudizio, come dallo stesso dedotto in ricorso, per il riconoscimento dell'indennità di mobilità, con la conseguenza che in tali giudizi avrebbe dovuto chiedere l'accredito dei contributi, e che la domanda proposta è quindi coperta da giudicato o in ogni caso inammissibile per abuso del diritto e frazionamento non consentito.
Sempre in via preliminare ha eccepito la prescrizione del diritto alla contribuzione e l'inammissibilità per carenza di agire, disponendo il ricorrente già di un titolo eseguibile. Infine, ha eccepito
l'improponibilità della domanda ex art. 54 legge n. 88 del 1989 in ordine alla richiesta di certificazione ex art. 54 legge n. CP_3
88/89 perché non richiesta in via amministrativa.
LA DECISIONE
1.1 Preliminarmente va respinta l'eccezione di improcedibilità e inammissibilità della domanda.
Com'è noto, secondo l'orientamento espresso più volte dall'organo nomofilattico, il creditore non può chiedere il pagamento di un credito frazionato.
In particolare, secondo il giudice di legittimità non è consentito al creditore di una determinata somma di danaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo. Ciò perché tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale
5 modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto, ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi nella parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. In conseguenza del suddetto principio, pertanto, tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improponibili. (cfr. Cass. S.U. n. 23726/2007 e Cass. n.
1973/2018).
Tale orientamento è stato poi oggetto di parziale rivisitazione e di puntualizzazioni;
in particolare, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno affrontato la questione della frazionabilità del credito nell'ipotesi di più crediti distinti nascenti dal medesimo rapporto di durata, la quale per definizione presuppone la pluralità delle prestazioni, per affermare che in siffatta ipotesi intanto è possibile la proposizione di più domande separatamente, in quanto l'attore abbia un oggettivo interesse al frazionamento, confermando, in mancanza della prova di tale interesse, l'abusività della condotta di parcellizzazione della pluralità di crediti nascenti dallo stesso rapporto di durata. (cfr. Cass. S.U. n. 4090/2017).
Tali principi hanno, poi, avuto un'ulteriore evoluzione nella più recente giurisprudenza di legittimità, che ha affermato l'operatività del divieto di frazionamento del credito anche in presenza di domande relative a diritti di credito: “analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi”. (Cass. Civ. n.
14143/2021).
In tali pronunce la Corte ha, dunque, ritenuto che il divieto in parola operi non solo nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale, ma, stante l'identità di ratio, anche nell'ipotesi in cui i crediti
6 separatamente azionati siano riconducibili a fatti costitutivi distinti ma riferibili ad un medesimo rapporto contrattuale, tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, siano tra loro simili (come nel caso di rapporti di fornitura o l'esecuzione di distinti incarichi professionali). In detta ipotesi, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente uguali che, pur se non derivanti dal medesimo contratto siano riconducibili al medesimo “rapporto” che nel corso del tempo si sia venuto a determinare tra loro, anche in via di mero fatto, ne impone la deduzione nel medesimo giudizio, in ragione dei doveri inderogabili di correttezza e buona fede che devono improntare i rapporti giuridici, oltre che durante l'esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei singoli diritti di credito, evitando di aggravare, con plurime iniziative giudiziarie, la posizione della parte debitrice. In simili evenienze, pertanto, l'interesse del creditore può essere tutelato – salvo che non si dimostri il contrario anche con una domanda unitaria, trattandosi, a ben vedere, di pretese distinte ma concernenti pur sempre “la medesima vicenda esistenziale” e “sostanziale”.
Con specifico riferimento alle controversie di lavoro, la Corte di
Cassazione, con la recente ordinanza n. 5141/2024, ha chiarito che non configura frazionamento abusivo la proposizione di azioni separate quando sussistono crediti autonomi e distinti, caratterizzati da differenti regimi probatori e prescrizionali. È quindi ammissibile, ad esempio, proporre un ricorso monitorio per crediti retributivi documentalmente provati e successivamente un'azione ordinaria per crediti diversi, purché sussista un interesse oggettivo alla tutela frazionata.
Così, in particolare, tale decisione in motivazione: “
5.1. questa Corte ha già affermato che “qualora il lavoratore agisca in via monitoria per ottenere il pagamento di crediti retributivi e, con separato ricorso, per impugnare il licenziamento intimatogli, non sussiste un illegittimo frazionamento del credito, in quanto, benché all'interno di un unico rapporto, si è in presenza di crediti autonomi e distinti, scaturenti da
7 diversi fatti costitutivi, aventi differenti regimi probatori e prescrizionali;
peraltro, l'imposizione di un'unica azione impedirebbe al creditore l'uso della tutela monitoria, praticabile per i soli crediti assistiti da prova scritta, né è conferente il richiamo alla ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., da valutarsi in relazione alla durata del singolo processo e non dei molteplici possibili processi fra le stesse parti” (Cass. n. 26464 del 2016). Inoltre, è stato precisato che l'attore che, a tutela di un credito nascente da un unico rapporto obbligatorio (nella specie per il pagamento di compensi professionali), agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in via ordinaria, per il residuo, non viola il divieto di frazionamento di quel credito in plurime domande giudiziali, e non incorre, pertanto, in abuso del processo, - quale sviamento dell'atto processuale dal suo scopo tipico, in favore di uno diverso ed estraneo al primo - stante il diritto del creditore a ricorrere ad una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione (Cass. n.
22574 del 2016);
5.2. nel caso di specie, il lavoratore ha dapprima agito in via monitoria per il pagamento di crediti nei confronti della società (…), sulla base di un regolare contratto di lavoro subordinato e dei prospetti paga emessi con riguardo all'ultimo periodo del rapporto;
successivamente ha agito, con azione ordinaria, a tutela di un diverso credito dovuto in forza non di un unico rapporto obbligatorio (nei confronti della sola società) bensì di un articolato rapporto di lavoro svolto, contemporaneamente, nei confronti di due soggetti giuridici distinti, la società (…) e la persona fisica del suo amministratore, (…); il creditore ha, dunque, inteso avvalersi del procedimento d'ingiunzione
(artt. 633 e segg. cod. proc. civ.) per il credito contraddistinto dai requisiti richiesti dalla legge in termini di prova scritta e di liquidità della somma pretesa e ha, successivamente, agito separatamente, con il procedimento ordinario, per un diverso credito che richiedeva di essere accertato e liquidato in quanto vantato nei confronti di due soggetti giuridici e domandato nel rispetto della c.d. retribuzione
8 sufficiente (art. 36 Cost.);
5.3. non è, pertanto, configurabile alcun abuso del processo, giacché il creditore ha legittimamente utilizzato la via più celere (il procedimento monitorio) per riscuotere il credito già liquido ed ha agito successivamente per l'accertamento e la liquidazione di un credito – soggettivamente ed oggettivamente – distinto, emergendo chiaramente diversa la natura delle pretese fatte valere nei separati procedimenti (senza alcun pericolo di formazione di giudicati contraddittori) e la sussistenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (cfr. sul punto Cass. n. 25480 del 2023);
6. il secondo, il terzo motivo ed il quarto di ricorso sono inammissibili”.
1.2 Applicando i principi fin qui richiamati, deve osservarsi che nel caso di specie si versa in un'ipotesi in cui i diritti azionati in distinti giudizi non sono tutti esigibili ab origine.
I precedenti giudizi promossi dal ricorrente nei confronti dell' , CP_1 infatti, come emerge dall'esame degli atti di causa e dai provvedimenti giudiziali allegati al ricorso, avevano ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di mobilità per il periodo dall'8.08.2012 al 2.03.2014, negato dall' , tant'è che il ricorrente ha dovuto introdurre un CP_1 primo giudizio, conclusosi poi in appello con riforma della sentenza di inammissibilità di primo grado e un secondo giudizio per ottenere in concreto il pagamento, negato dall' pur a fronte di una CP_1 pronuncia di accoglimento del ricorso.
Con il ricorso proposto in questa sede il ricorrente ha invece agito in giudizio per azionare un diritto sì consequenziale e accessorio a quello precedentemente azionato, ossia l'accredito dei contributi per il periodo in questione in cui aveva diritto a percepire l'indennità di mobilità, ma che non era tenuto necessariamente a chiedere in via esplicita nei giudizi precedenti, trattandosi di un diritto che presuppone l'attribuzione dell'indennità di mobilità in precedenza negata.
E ciò anche in considerazione dell'accessorietà di tale accredito che avrebbe dovuto derivare, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge n.
9 223/1991 in maniera sostanzialmente automatica nel momento in cui l era tenuto ad erogare ed effettivamente erogava la suddetta CP_1 indennità.
l evidenzia che tale pretesa era Controparte_4 CP_1 sostanzialmente coperta da giudicato.
Portando però il ragionamento dell' alle estreme conseguenze CP_1 dovrebbe ritenersi formato sul punto non un giudicato implicito di rigetto ma di accoglimento, stante la consequenzialità dell'accredito dei contributi rispetto al riconoscimento/erogazione dell'indennità di mobilità; il che però è sconfessato dallo stesso che in sede CP_1 amministrativa ha negato il diritto del ricorrente all'accredito dei contributi.
Lo sviluppo in concreto della vicenda come emerge, quindi, dai provvedimenti giudiziali emessi e dagli atti di causa, rende evidente la sussistenza di un interesse ad agire del ricorrente, che è sorto proprio nel momento in cui l' , precludendo di fatto la CP_1 realizzazione di quei principi di economia processuale che invoca in questa sede, ha negato il diritto azionato dal ricorrente.
Ne consegue, quindi, che la domanda è ammissibile e procedibile, stante il sopraggiunto interesse ad agire della parte ricorrente frutto del comportamento tenuto dall in sede amministrativa. CP_1
2. Sempre in via preliminare va respinta l'eccezione di prescrizione.
Il diritto del ricorrente, infatti, è divenuto esigibile soltanto per effetto delle due sentenze precedenti, la n. 609/2019 della Corte
d'Appello di Bari, e la n. 879/2021 del Tribunale di Trani, che hanno riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di mobilità per il periodo in contestazione e condannato l' in concreto a corrisponderla. CP_1
Ne consegue, quindi, che avendo il ricorrente proposto domanda per l'accredito dei contributi il 27.04.2022 e avendo introdotto il giudizio con ricorso depositato il 23.05.2023 e notificato il 22.07.2023, non è maturata la prescrizione quinquennale che, al più, deve essere fatta decorrere dalla prima sentenza del 2019 cha ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di mobilità.
10 3. Ciò posto, nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Com'è noto, la legge n. 223/91, recante “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”, prevede, all'art. 7, comma 9, che “I periodi di godimento dell'indennità di mobilità ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per i detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti”.
La norma è chiara, quindi, nel prevedere che i periodi per i quali vi è percezione dell'indennità di mobilità debbano essere considerati ai fini contributivi, con la conseguenza che il ricorrente ha diritto all'accredito per il periodo in questione, ossia dall'8.08.2012 al
2.03.2014, peraltro non contestato nel merito . CP_5 CP_1
Sul punto va condiviso il conteggio elaborato da parte ricorrente a pagina 5 del ricorso, non oggetto di contestazione specifica, secondo il quale, sulla base della retribuzione mensile lorda percepita al momento della cessazione del rapporto di lavoro (€ 1.426,50 cfr. all.
24 del ricorso), il ricorrente ha diritto al riconoscimento di 20 settimane contributive nel 2012, 52 nel 2013 e 9 nel 2014, con un imponibile contributivo rispettivamente di € 7.681,50, € 19.971,00 ed
€ 3.456,51.
La domanda, dunque, deve essere accolta e l' deve essere CP_1 condannato ad accreditare al ricorrente i contributi maturati per il periodo di percezione dell'indennità di mobilità 8.08.2012 al CP_5
2.03.2014, così come calcolati innanzi, nonché a consegnargli un
11 estratto conto assicurativo aggiornato per effetto del riconoscimento di detti contributi.
Tale ultima richiesta deve ritenersi ammissibile anche senza che vi sia stata specifica domanda amministrativa, essendo evidente che è una richiesta strumentale alla verifica dell'effettivo accredito dei contributi, quindi connessa alla presente domanda;
ciò, quindi, anche per ragioni di economia processuale perché, diversamente, condizionando la proponibilità della domanda all'esito di questo giudizio e alla proposizione una domanda amministrativa ad hoc rischierebbe di condurre ad un ulteriore contenzioso in caso di diniego dell' . CP_1
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento determinato in base al valore della domanda (indeterminabile - complessità bassa), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e della limitata attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Sabino Carpagnano che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 3868/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad accreditare CP_1 al ricorrente i contributi maturati per il periodo di percezione dell'indennità di mobilità dall'8.08.2012 al 2.03.2014, così come calcolati in parte motiva, nonché a consegnargli un estratto conto assicurativo aggiornato per effetto del riconoscimento di detti contributi;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA
12 e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Sabino Carpagnano.
Trani, 11.12.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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