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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/12/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1928/21
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO PRIMA SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Valeria Protano, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1928 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 23.05.25 vertente TRA (CF PI. ), con sede legale in Mogliano Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Veneto (TV) alla Via Marocchesa 14, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, dott. nato a [...] il [...] Controparte_1
( ), domiciliato in Milano, Piazza Tre Torri 1, quale procuratore speciale di C.F._1
munito degli occorrenti poteri giusta procura a rogito Notaio Parte_1 Persona_1 di Treviso del 18/12/2014 rep 186906 racc 30368, rappresentata e difesa, giusta procura
[...] in calce all'atto di citazione, dall'Avv.to Cristiano Maria Ciani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Raffaele Russo, in Napoli, Centro Direzionale Isola G/7;
-attrice- E
(CF. ), nato a [...] il [...], ivi Controparte_2 C.F._2 residente alla contrada Camposempre n. 18;
-convenuto contumace- OGGETTO: azione di regresso;
CONCLUSIONI: la parte ha rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.05.25 da intendersi qui integralmente trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 20.04.21, regolarmente notificato, la società nella Parte_1 qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania (F.G.V.S.), ha citato in giudizio , Controparte_2 esercitando il proprio diritto di regresso, ai sensi dell'art. 292, comma 1, D.lgs 209/05. In particolare, deduceva di aver provveduto a liquidare in via transattiva l'importo di € 215.000,00 in favore di a titolo di risarcimento del danno dallo stesso subito in conseguenza Controparte_3 del sinistro verificatosi in data 13.10.2004 in Melizzano sulla Strada Provinciale 177 alle ore 18.30 circa, causato dal veicolo Lancia K, tg. AJ 910 TK, sprovvisto di copertura assicurativa e condotto da . Controparte_2
Appurata la scopertura assicurativa del veicolo condotto da , la sua responsabilità nella CP_2 causazione del sinistro e l'entità del danno patito da in data 18/11/2008, la Controparte_3 società provvedeva a liquidare il danneggiato in via transattiva e, per il recupero del credito, con
1 lettera raccomandata del 15.12.17, intimava il responsabile del sinistro al rimborso il quale, malgrado i diversi solleciti, non provvedeva al saldo di quanto dovuto. Tutto ciò premesso, la società ha convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Controparte_2
Benevento al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di € 215.000,00, oltre interessi decorrenti dalla messa in mora e con vittoria di spese di lite. Ritenuta la superflua ogni attività istruttoria, il G.I. fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 23.05.25, all'esito della quale la causa veniva riservata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO In via preliminare, va dichiarata la contumacia di che, regolarmente citato, non si Controparte_2
è costituito. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta. Va premesso che presupposto dell'azione di regresso è l'intervenuto risarcimento ad opera della impresa designata del danno conseguente a sinistro stradale causato da veicolo non identificato ovvero sprovvisto di copertura assicurativa o, ancora, assicurato con compagnia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. È noto che, ai sensi dell'art. 292 del D. lgs. n. 209 del 2005, l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese. L'azione di rivalsa di cui al richiamato articolo è qualificabile come regresso, atteso che l'obbligo risarcitorio in capo all'impresa designata dal F.G.V.S. sorge ex lege in presenza di determinati presupposti – e cioè la mancata copertura assicurativa e il pagamento da parte della stessa impresa designata - e non per il fatto illecito in sé e per sé. Ed invero, come precisato sul punto dalla giurisprudenza, l'azione di rivalsa promossa dall'impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ex art. 292, comma 1, D. Lgs. n. 209 del 2005, nei confronti del responsabile del sinistro, non deve qualificarsi come obbligo risarcitorio, che sorge in capo all'impresa designata in connessione del fatto illecito in sé e per sé, bensì alla stregua di obbligo ex lege in presenza di determinati presupposti fattuali, fra i quali la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l'avvenuto pagamento del danno da parte dell'impresa assicurativa designata (Tribunale Roma sez. XII, 08/03/2018, n.5006). È pertanto una obbligazione autonoma e distinta rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato, peraltro, trasformatasi in obbligazione di valuta in seguito al pagamento di una somma specifica. Tuttavia, il carattere autonomo del diritto fatto valere dalla compagnia che agisce in regresso non fa venir meno la necessità di accertare la responsabilità, presupponendo la prestazione del Fondo pur sempre un accertamento di responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto o privo della necessaria copertura assicurativa (cfr. Cass. 10827/2007). Ciò in quanto, intervenendo il F.G.V.S., tra le altre ipotesi, anche nel caso in cui il responsabile del sinistro non sia stato individuato, oppure qualora questo sia sprovvisto dell'assicurazione R.C.A (come nel caso di specie), lo stesso opera in via lato sensu sussidiaria, in modo da sopperire alla mancanza - per una ragione o per l'altra - di un assicuratore che intervenga a risarcire il danno patito, assumendo pertanto la medesima posizione giuridica dell'assicuratore.
2 In altri termini, parte attorea ha agito ex art. 292, comma 1, del D. Lgs n. 209705, esercitando azione di rivalsa, la quale deve identificarsi con una mera azione di recupero del credito che trae origine da un fatto illecito (sinistro stradale), ma si distingue da esso e, una volta liquidato il danno, il F.G.V.S. non farà altro che richiedere al responsabile del sinistro che non ha rispettato l'obbligazione di assicurare il proprio veicolo, di restituire la somma che è stata corrisposta dallo Stato in conseguenza dell'evento dannoso da lui causato. A differenza di un'azione volta ad ottenere il risarcimento del danno (da sinistro), con la rivalsa non si chiede al giudicante di esaminare i danni patiti nell'evento e/o di dichiarare le responsabilità nello stesso, in quanto dette attività si sono esaurite nel momento antecedente la liquidazione attraverso la via stragiudiziale (con la transazione del danno) o con la via giudiziale, attraverso l'emanazione di una sentenza di condanna che vedrebbe la parte attrice litisconsorte necessaria ex lege del non assicurato. Nel caso di specie, parte attrice ha liquidato il danno in via di transazione una volta accertata la piena responsabilità del mezzo non assicurato. Ulteriore presupposto affinché il F.G.V.S. possa esercitare la propria rivalsa è che vi sia la prova dell'avvenuto pagamento effettuato, in quanto la citata legge è chiara nel prevedere come tale azione tragga il suo fondamento nella legge stessa e nel pagamento eseguito. Ebbene, nel caso che ci occupa, parte attorea ha fornito idonea e sufficiente prova del credito da essa vantato nei confronti di , allegando in atti la copia dell'atto di quietanza che Controparte_2 attesta la liquidazione operata e che consente alla stessa di esercitare la propria azione di regresso nei confronti dell'coobbligato così come previsto dalla normativa vigente. La società assicuratrice ha, inoltre, provato di avere provveduto con lettera raccomandata del 15.12.17 (allegata in atti), ad intimare , responsabile dell'incidente stradale, al Controparte_2 rimborso della somma pagata e che tali solleciti non avevano avuto alcun riscontro. Ciò posto, risulta ampiamente dimostrata la legittimazione dell'attrice all'esercizio dell'azione di regresso di cui all'art. 292, comma 1, d. lgs. 209/05. Parte convenuta, di contro, essendo rimasta contumace, non ha fornito prova del rimborso della somma in questione, o comunque, la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c. In definitiva, va condannato al pagamento nei confronti della Controparte_2 Parte_1
nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri in nome e per conto del
[...]
Fondo di Garanzia per le Vittime della Starda, dell'importo complessivo di 215.00,00, oltre interessi dalla data della domanda e sino al soddisfo. Quanto alle spese processuali del giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato (Cassazione sezioni unite - sentenza n., 19014/2007), della natura delle questioni trattate e della complessità della causa, il tutto in applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale ordinario di cui al D.M. 147/22, scaglione di riferimento da € 52.001,00 fino a € 260.000,00, al netto della fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_2
1. accoglie la domanda di regresso proposta da e, per l'effetto, Parte_1
2. condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_2 Parte_1
€ 215.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo;
3 3. condanna al pagamento in favore di delle spese del Controparte_2 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in € 811,85 per esborsi ed € 4.217,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, Iva e Cpa come per legge. Si manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Benevento, il 2.12.25 Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO PRIMA SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Valeria Protano, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1928 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 23.05.25 vertente TRA (CF PI. ), con sede legale in Mogliano Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Veneto (TV) alla Via Marocchesa 14, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, dott. nato a [...] il [...] Controparte_1
( ), domiciliato in Milano, Piazza Tre Torri 1, quale procuratore speciale di C.F._1
munito degli occorrenti poteri giusta procura a rogito Notaio Parte_1 Persona_1 di Treviso del 18/12/2014 rep 186906 racc 30368, rappresentata e difesa, giusta procura
[...] in calce all'atto di citazione, dall'Avv.to Cristiano Maria Ciani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Raffaele Russo, in Napoli, Centro Direzionale Isola G/7;
-attrice- E
(CF. ), nato a [...] il [...], ivi Controparte_2 C.F._2 residente alla contrada Camposempre n. 18;
-convenuto contumace- OGGETTO: azione di regresso;
CONCLUSIONI: la parte ha rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.05.25 da intendersi qui integralmente trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 20.04.21, regolarmente notificato, la società nella Parte_1 qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania (F.G.V.S.), ha citato in giudizio , Controparte_2 esercitando il proprio diritto di regresso, ai sensi dell'art. 292, comma 1, D.lgs 209/05. In particolare, deduceva di aver provveduto a liquidare in via transattiva l'importo di € 215.000,00 in favore di a titolo di risarcimento del danno dallo stesso subito in conseguenza Controparte_3 del sinistro verificatosi in data 13.10.2004 in Melizzano sulla Strada Provinciale 177 alle ore 18.30 circa, causato dal veicolo Lancia K, tg. AJ 910 TK, sprovvisto di copertura assicurativa e condotto da . Controparte_2
Appurata la scopertura assicurativa del veicolo condotto da , la sua responsabilità nella CP_2 causazione del sinistro e l'entità del danno patito da in data 18/11/2008, la Controparte_3 società provvedeva a liquidare il danneggiato in via transattiva e, per il recupero del credito, con
1 lettera raccomandata del 15.12.17, intimava il responsabile del sinistro al rimborso il quale, malgrado i diversi solleciti, non provvedeva al saldo di quanto dovuto. Tutto ciò premesso, la società ha convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Controparte_2
Benevento al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di € 215.000,00, oltre interessi decorrenti dalla messa in mora e con vittoria di spese di lite. Ritenuta la superflua ogni attività istruttoria, il G.I. fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 23.05.25, all'esito della quale la causa veniva riservata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO In via preliminare, va dichiarata la contumacia di che, regolarmente citato, non si Controparte_2
è costituito. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta. Va premesso che presupposto dell'azione di regresso è l'intervenuto risarcimento ad opera della impresa designata del danno conseguente a sinistro stradale causato da veicolo non identificato ovvero sprovvisto di copertura assicurativa o, ancora, assicurato con compagnia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. È noto che, ai sensi dell'art. 292 del D. lgs. n. 209 del 2005, l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese. L'azione di rivalsa di cui al richiamato articolo è qualificabile come regresso, atteso che l'obbligo risarcitorio in capo all'impresa designata dal F.G.V.S. sorge ex lege in presenza di determinati presupposti – e cioè la mancata copertura assicurativa e il pagamento da parte della stessa impresa designata - e non per il fatto illecito in sé e per sé. Ed invero, come precisato sul punto dalla giurisprudenza, l'azione di rivalsa promossa dall'impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ex art. 292, comma 1, D. Lgs. n. 209 del 2005, nei confronti del responsabile del sinistro, non deve qualificarsi come obbligo risarcitorio, che sorge in capo all'impresa designata in connessione del fatto illecito in sé e per sé, bensì alla stregua di obbligo ex lege in presenza di determinati presupposti fattuali, fra i quali la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l'avvenuto pagamento del danno da parte dell'impresa assicurativa designata (Tribunale Roma sez. XII, 08/03/2018, n.5006). È pertanto una obbligazione autonoma e distinta rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato, peraltro, trasformatasi in obbligazione di valuta in seguito al pagamento di una somma specifica. Tuttavia, il carattere autonomo del diritto fatto valere dalla compagnia che agisce in regresso non fa venir meno la necessità di accertare la responsabilità, presupponendo la prestazione del Fondo pur sempre un accertamento di responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto o privo della necessaria copertura assicurativa (cfr. Cass. 10827/2007). Ciò in quanto, intervenendo il F.G.V.S., tra le altre ipotesi, anche nel caso in cui il responsabile del sinistro non sia stato individuato, oppure qualora questo sia sprovvisto dell'assicurazione R.C.A (come nel caso di specie), lo stesso opera in via lato sensu sussidiaria, in modo da sopperire alla mancanza - per una ragione o per l'altra - di un assicuratore che intervenga a risarcire il danno patito, assumendo pertanto la medesima posizione giuridica dell'assicuratore.
2 In altri termini, parte attorea ha agito ex art. 292, comma 1, del D. Lgs n. 209705, esercitando azione di rivalsa, la quale deve identificarsi con una mera azione di recupero del credito che trae origine da un fatto illecito (sinistro stradale), ma si distingue da esso e, una volta liquidato il danno, il F.G.V.S. non farà altro che richiedere al responsabile del sinistro che non ha rispettato l'obbligazione di assicurare il proprio veicolo, di restituire la somma che è stata corrisposta dallo Stato in conseguenza dell'evento dannoso da lui causato. A differenza di un'azione volta ad ottenere il risarcimento del danno (da sinistro), con la rivalsa non si chiede al giudicante di esaminare i danni patiti nell'evento e/o di dichiarare le responsabilità nello stesso, in quanto dette attività si sono esaurite nel momento antecedente la liquidazione attraverso la via stragiudiziale (con la transazione del danno) o con la via giudiziale, attraverso l'emanazione di una sentenza di condanna che vedrebbe la parte attrice litisconsorte necessaria ex lege del non assicurato. Nel caso di specie, parte attrice ha liquidato il danno in via di transazione una volta accertata la piena responsabilità del mezzo non assicurato. Ulteriore presupposto affinché il F.G.V.S. possa esercitare la propria rivalsa è che vi sia la prova dell'avvenuto pagamento effettuato, in quanto la citata legge è chiara nel prevedere come tale azione tragga il suo fondamento nella legge stessa e nel pagamento eseguito. Ebbene, nel caso che ci occupa, parte attorea ha fornito idonea e sufficiente prova del credito da essa vantato nei confronti di , allegando in atti la copia dell'atto di quietanza che Controparte_2 attesta la liquidazione operata e che consente alla stessa di esercitare la propria azione di regresso nei confronti dell'coobbligato così come previsto dalla normativa vigente. La società assicuratrice ha, inoltre, provato di avere provveduto con lettera raccomandata del 15.12.17 (allegata in atti), ad intimare , responsabile dell'incidente stradale, al Controparte_2 rimborso della somma pagata e che tali solleciti non avevano avuto alcun riscontro. Ciò posto, risulta ampiamente dimostrata la legittimazione dell'attrice all'esercizio dell'azione di regresso di cui all'art. 292, comma 1, d. lgs. 209/05. Parte convenuta, di contro, essendo rimasta contumace, non ha fornito prova del rimborso della somma in questione, o comunque, la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c. In definitiva, va condannato al pagamento nei confronti della Controparte_2 Parte_1
nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri in nome e per conto del
[...]
Fondo di Garanzia per le Vittime della Starda, dell'importo complessivo di 215.00,00, oltre interessi dalla data della domanda e sino al soddisfo. Quanto alle spese processuali del giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato (Cassazione sezioni unite - sentenza n., 19014/2007), della natura delle questioni trattate e della complessità della causa, il tutto in applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale ordinario di cui al D.M. 147/22, scaglione di riferimento da € 52.001,00 fino a € 260.000,00, al netto della fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_2
1. accoglie la domanda di regresso proposta da e, per l'effetto, Parte_1
2. condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_2 Parte_1
€ 215.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo;
3 3. condanna al pagamento in favore di delle spese del Controparte_2 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in € 811,85 per esborsi ed € 4.217,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, Iva e Cpa come per legge. Si manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Benevento, il 2.12.25 Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano
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