Versione
21 novembre 1967
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28 marzo 1974
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Art. 2.
Le disposizioni del precedente articolo si applicano, a domanda da parte degli aventi diritto, per tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940-1945 e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per i congiunti dei militari di leva caduti per causa di servizio, ferma restando la decorrenza di cui al comma precedente, la presente legge si applica per tutti gli eventi gia' verificatisi. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 7-20 marzo 1974, n. 72 (in G.U. 1a s.s. 27/03/1974 n. 82) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari e dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio), in quanto esclude i congiunti dei militari di carriera dal beneficio concesso per eventi verificatisi anteriormente alla cessazione della guerra 1940 - 1945".
Le disposizioni del precedente articolo si applicano, a domanda da parte degli aventi diritto, per tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940-1945 e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per i congiunti dei militari di leva caduti per causa di servizio, ferma restando la decorrenza di cui al comma precedente, la presente legge si applica per tutti gli eventi gia' verificatisi. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 7-20 marzo 1974, n. 72 (in G.U. 1a s.s. 27/03/1974 n. 82) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari e dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio), in quanto esclude i congiunti dei militari di carriera dal beneficio concesso per eventi verificatisi anteriormente alla cessazione della guerra 1940 - 1945".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 20/03/1974, n. 72Provvedimento: N. 72 SENTENZA 7 MARZO 1974 Deposito in cancelleria: 20 marzo 1974. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 82 del 27 marzo 1974. Pres. BONIFACIO - Rel. VE LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. SC PA BONIFACIO, Presidente - Dott. PE VE - Avv. VA TT BENEDETTI - Dott. IG ON - Dott. GE DE AR - Avv. ER TT - Prof. NZ LO - Prof. VINCNZ IC RI - Prof. ZI FU - Dott. IC EA - Prof. PA SI - Avv. EO AM - Dott. IO GI - Prof. DO TE - Prof. ID ASTUTI, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari e dei dipendenti …Leggi di più...
- militari·
- congiunti dei militari di leva·
- illegittimita' costituzionale parziale.·
- esclusione dal beneficio dei congiunti dei militari di carriera·
- legge 17 ottobre 1967, n. 974, art. 2, secondo comma·
- ingiustificata disparita' di trattamento·
- sent. 72/74. pensioni