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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/12/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 631/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 631/2023; promossa da:
(P.iva - ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Sorci, presso lo studio del quale in Magione (PG), via Sacco e Vanzetti 25 / B ha eletto domicilio
(p.e.c.: ; Email_1
- appellante - contro
(c.f. - ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele CP_1 C.F._1
Marongiu ed elettivamente domiciliata in UG (PG), via E. P. Tiberi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mangone ( Email_2 la quale ai fini delle comunicazioni del presente procedimento ha dichiarato di voler ricevere i relativi avvisi al seguente indirizzo p.e.c.:
Email_3
pagina 1 di 13 - appellata -
Oggetto: risoluzione di contratto di appalto e risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza ex art. 352 c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
(d'ora innanzi anche Parte_1
“ ”) ha impugnato la sentenza n. 527/2023, emessa dal Tribunale di UG ai Parte_1 sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata in data 30.3.2023 con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno morale e accolta quella di risarcimento del danno emergente proposta da nei confronti dell'odierna appellante - rimasta CP_1 contumace – con condanna al pagamento di € 12.944,35, da rivalutare, oltre al rimborso delle spese di lite e di quelle di consulenza nel procedimento di a.t.p.
Col primo motivo ha avversato la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto tra le parti in causa ai sensi degli artt. 1662, comma 2, e 1454 c.c. sostenendo che:
2 era stato ritenuto erroneamente che la committente si fosse avvalsa CP_1 correttamente dell'istituto della diffida ad adempiere ex artt. 1454 c.c. (comunicata a mezzo p.e.c. all'impresa , per il tramite del proprio legale, in data 13.9.2018) Parte_1 accertando la risoluzione di diritto del contratto di appalto stipulato tra le parti;
era errato riconoscere la gravità dell'inadempimento in capo all'impresa esecutrice dei lavori, dato il contenuto del verbale di sopralluogo sottoscritto da entrambe le parti il
27.8.2018, dal quale risultava che all'impresa erano stati concessi ulteriori quindici giorni per far rientrare i vizi sull'immobile concordemente riconosciuti e terminare le rimanenti opere in favore della committente mentre la committente aveva impedito l'accesso in cantiere sin dai giorni del 3-4 settembre 2018 mentre si era attivata Parte_1 per proseguire i lavori nelle date del 30, 31 agosto e del primo settembre;
alla data del
27.8.2018, giusta contabilità dei lavori e capitolato citata nello stesso verbale di sopralluogo, i lavori sull'abitazione di proprietà della committente erano stati eseguiti quasi per l'intero (€ 53.023,27 a fronte della cifra convenuta di € 55.886,76), mentre la committenza aveva pagato solo acconti parziali di € 30.500,00.
pagina 2 di 13 Col secondo motivo ha criticato il risarcimento del danno emergente asseritamente subìto dalla committente e quantificato dal Tribunale in € 12.944,35, somma necessaria per l'eliminazione dei vizi e delle difformità rilevate tramite consulenza nel procedimento per a.t.p. (R.G. n. 6106/2018), sostenendo che: la c.t.u., resa nel procedimento per a.t.p., sarebbe nulla giacché il consulente non aveva allegato i documenti prodotti dalle parti, e criticato le fatture emesse dalla committente per mancata corrispondenza tra le stesse e i lavori di emenda indicati dal consulente, riferendosi le fatture de quibus a diversi lavori affidati dalla committente ad altra impresa, come da perizia di parte, sottolineando che il pagamento delle medesime proveniva da un c/c cointestato tra la committente e Parte_2
Col terzo motivo ha censurato la condanna al pagamento delle spese di lite per la somma di € 3.400,00, oltre le spese di consulenza per a.t.p. deducendo che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da cioè quella di CP_1 somma più alta e consistente (€ 50.000,00) era stata rigettata, ragion per cui, nonostante la mancata costituzione in giudizio (per errore scusabile nella ricezione della p.e.c. con
3 atto di citazione allegato), non poteva essere condannata al pagamento delle spese legali e chiedeva la corretta applicazione del principio della soccombenza tenendo conto, comunque, della soccombenza dell'attrice rispetto alla domanda di maggior valore.
Si è costituita contrastando le argomentazioni dell'appellante, CP_1 evidenziando che era chiara la sua volontà di avvalersi dell'effetto risolutivo del contratto di appalto correttamente intimato dal creditore ed aggiungendo che i vizi erano stati concordemente riconosciuti dalle parti di causa e l'importo del danno emergente era stato correttamente valutato dal c.t.u. nel procedimento per a.t.p.
Ha inoltre difeso il rigore della consulenza per a.t.p., acquisita nel giudizio di merito, screditando la tesi per cui i rimanenti lavori da effettuarsi nell'immobile di sua proprietà sarebbero consistiti in emende di lieve entità, adducendo che: il suo interesse era quello di terminare le opere sulla propria abitazione nel minor tempo possibile;
il contegno dell'impresa era suscettibile di configurare un grave inadempimento Parte_1 contrattuale, idoneo a legittimare la risoluzione del contratto inter-partes ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c. ovvero, in forza degli artt. 1667 e 1668 c.c.; la correttezza in merito alla ritenuta soccombenza dell'impresa convenuta in quanto pagina 3 di 13 parte vittoriosa della lite essendo stata accertata la risoluzione del contratto di appalto ed il risarcimento del danno emergente;
la perizia tecnica ex adverso depositata con atto di appello sarebbe tardiva.
Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta, e la causa
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025.
Il primo motivo di appello impone l'indagine sulla bontà della declaratoria di risoluzione del contratto di appalto, stipulato tra le parti il 23.5.2018, con riflessi sugli adempimenti convenuti tra le stesse parti ed inseriti nel preventivo di spesa e capitolato di appalto del 26.2.2018 (v. doc. 3 e 4 del fascicolo dell'appellata). È, infatti, documentato che al 24.7.2018 - dunque poco prima di vergare il verbale di sopralluogo con riconoscimento dei vizi e dei rimanenti lavori da eseguire nel breve scampolo di tempo che separava dal termine finale di esecuzione del contratto (31.8.2018) – il credito dell'impresa nei confronti della committente ammontava ad € Parte_1 CP_1
53.023,27 (v. doc. b del fascicolo dell'appellante), mentre a quella data la committente aveva corrisposto acconti per € 30.500,00 (v. doc. n. 12 del fascicolo dell'appellata).
4 Ora, la volontà della committente di avvalersi della diffida ad adempiere, inserita nel verbale di sopralluogo del 27.8.2018, cioè degli effetti tassativi di cui all'art. 1454 c.c., risulta essere stata poi esternata all'impresa mediante l'invio a mezzo p.e.c. del Parte_1 proprio legale in data 13.9.2018 successivamente allo scadere dei quindici giorni imposti dalla norma in questione (v. doc. n. 6 del fascicolo dell'appellata). Proprio sulla scorta di tale documento il Tribunale, anche ritenendo un inadempimento (grave o comunque non di scarsa importanza) in capo all'impresa , ha poi accertato la risoluzione Parte_1 del contratto di appalto stipulato tra le parti.
Ebbene vi è uno iato tra l'esecuzione della prestazione convenuta, il cui termine essenziale scadeva il 31.8.2018, e la stessa diffida ad adempiere (atto unilaterale ricettizio) formalizzata dalla committente che, inserita nel sopralluogo del 27.8.2018, concedeva all'impresa ulteriori quindici giorni di tempo (giorni liberi per Parte_1 effetto della previsione sostanziale in questione) per far rientrare i vizi sull'immobile di proprietà della committente, concordemente riconosciuti, ed eseguire gli ultimi lavori di rifinitura pattuiti nel preventivo/capitolato di appalto.
pagina 4 di 13 Va da sé che il presupposto che, a monte, determina il prodursi degli effetti risolutivi attivati mediante l'esternazione della volontà in questione è costituito dall'inadempimento. Tuttavia, sinché dura il termine previsto per l'adempimento
(scelta di cui si avvale il creditore) non può darsi luogo a risoluzione del rapporto, il che nella fattispecie imponeva l'attesa del trascorrere del termine previsto dalla richiamata disposizione, ovvero almeno quindici giorni.
Non c'è contestazione sul rilievo che l'impresa aveva continuato i lavori Parte_1 sull'abitazione di proprietà di nelle date immediatamente successive a quelle del CP_1 verbale di sopralluogo, e cioè il 30 agosto, il 31 agosto e il primo settembre 2018.
Ora, il termine di quindici giorni concesso al debitore per adempiere, mediante esternazione della volontà di diffidare il medesimo all'esecuzione della prestazione, non consiste automaticamente in una “proroga” del contratto, ovvero del termine essenziale di fine lavori convenuto per il 31.8.2018, essendo vero invece che alla parte ritenuta inadempiente era stata offerta la possibilità della tardiva esecuzione della prestazione, ciò perché la diffida ad adempiere resta uno strumento tecnico di risoluzione del
5 contratto e non mirato ad ottenere una proroga del contratto. Infatti, nel corso della redazione del verbale di sopralluogo in data 27.8.2018 entrambe le parti avevano concordemente riconosciuto gli interventi manutentivi da effettuare e le tipologie dei vizi riscontrati (opere eseguite non correttamente o eseguite solo in parte), per conseguire l'esatta esecuzione della prestazione, prendendo atto della volontà
(evidentemente concorde, altrimenti nulla sarebbe stato sottoscritto in tal senso) di consentire ulteriori quindici giorni per l'adempimento della prestazione a far data dal giorno successivo a quello di sottoscrizione del verbale. E' evidente, invero, che l'ulteriore termine essenziale concesso mediante l'intimazione ad adempiere (appunto ex art. 1454 c.c.) determinava la consapevolezza in capo alla debitrice di avere a disposizione ulteriori quindici giorni per terminare correttamente la propria prestazione, andando così ad incidere, pur indirettamente, sul termine essenziale di fine lavori già convenuto nel contratto di appalto.
E se è vero che la diffida non si configura come una proroga negoziata/consensuale, ma come uno strumento di autotutela che consente la scelta tra adempimento e risoluzione, e, quindi, non come una modifica del termine contrattuale pagina 5 di 13 originario (cfr. Cass.
9.5.2016 n. 9317; Cass.
8.11.2007 n. 23315; Cass. 28.6.20024 n. 11967),
l'invio della diffida ad adempiere e l'inutile decorso del termine fissato con essa non eliminano l'esigenza di un accertamento giudiziale sull'imputabilità e sulla gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., non essendo sufficiente la scadenza del termine convenuto per considerare automaticamente risolto il contratto, se non viene accertato che l'inadempimento rivesta i caratteri richiesti (cfr. Cass. ord.
4.9.2023 n. 25793; Cass. ord. 16.12.2021 n. 40325; Cass.
4.9.2014 n. 18696; Cass. 18.4.2007, n. 9314). Tale rilievo chiarisce che la diffida non può essere utilizzata come mera “proroga” automatica del termine in quanto l'inerzia dopo la scadenza del termine originario non viene “sanata” da una diffida che proroghi, bensì è soggetta a riesame in termini di adempimento o importanza dell'inadempimento.
Nel caso di specie è incontestato che aveva ripreso i lavori nell'abitazione Parte_1 di proprietà di sino al primo settembre 2018, ma non si comprende come CP_1 mai l'impresa sarebbe rimasta inerte a partire dal 3 settembre 2018 (il 2 settembre 2018 cadeva di domenica) in poi, pur avendo a propria disposizione un lasso di tempo assai
6 contenuto - ritenuto, comunque, sufficiente per mutuo consenso - in cui avrebbe dovuto eseguire le ultime prestazioni e far rientrare i vizi concordemente riconosciuti.
Non si capisce, allora, come mai l'impresa non abbia più prestato la propria opera nell'abitazione di proprietà della committente col rischio di essere ritenuta inadempiente ed essere attinta dalla risoluzione del contratto di appalto - che pure la tutelava nella spettanza del compenso residuo maturato (oltre € 20.000,00 più iva) - e non si capisce, neppure, perché la committente, scaduto il termine per adempiere, si sia immediatamente avvalsa della risoluzione di diritto del contratto pur sapendo che mancavano pochissimi interventi per l'ultimazione dei lavori sull'immobile di proprietà, anziché insistere (facoltà concessa) per l'esatto ed integrale adempimento della prestazione pur trascorso il termine dei 15 giorni ex art. 1454 c.c. Infatti, scaduto tale termine, imposto dall'art. 1454 c.c., al creditore rimanevano due scelte: insistere per l'adempimento del contratto, oppure manifestare una perdita di interesse alla sua esecuzione e attivare il rimedio risolutivo. La risposta si rinviene nel fatto, pacifico, che l'impresa si è riappropriata dei propri strumenti di cantiere soltanto nel mese Parte_1 di novembre 2018 (il 6 novembre 2018 era la data per lo sgombero di materiali e mezzi)
pagina 6 di 13 ed anche ciò non avrebbe piena comprensione se non dando rilievo a ciò, che Parte_1 non era stata evidentemente più messa in grado di accedere al cantiere/immobile di proprietà della committente a partire dalle date del 3 e 4 settembre 2018.
La committente, del resto, non ha richiesto all'appaltatrice la penale prevista nel contratto (€ 100,00 giornaliere per ogni giorno di ritardo), bensì ha affidato parte dei lavori convenuti con (società terza) le cui fatture di spesa Controparte_2 sono state corrisposte a saldo soltanto nei mesi di febbraio e marzo 2020, peraltro con pagamento proveniente non dalla committente ma da un conto corrente cointestato tra la committente e (v. doc. n. 16 del fascicolo dell'appellata). Parte_2
Emerge, dunque, dalla complessiva vicenda così ricostruita, che è quantomeno sospetta l'inerzia della committente che, esattamente allo scadere dei quindici giorni concessi alla impresa appaltatrice, si era affrettata a invocare l'effetto risolutivo previsto dall'art. 1454 c.c. mentre, del pari, è abnorme, tanto da risultare inverosimile, il fatto per cui l'impresa non avesse portato a termine i lavori per conseguire (almeno in Parte_1 parte) il compenso residuo previsto nel contratto di appalto essendosi attivata nelle date
7 immediatamente successive a quelle del verbale di sopralluogo, mancando pochissimo tempo all'ultimazione delle opere convenute (piccole opere di emenda), potendo all'evidenza eseguirle senza difficoltà di sorta, salvo poi tornare in possesso dei propri attrezzi e mezzi di cantiere soltanto in data 6.11.2018, fatto questo incontestato.
L'improvvisa perdita di interesse all'adempimento di quei pochi lavori da eseguire, correttivi dei vizi riscontrati, sull'immobile di proprietà della committente tratteggia, allora, una strumentalità degli invocati effetti della diffida ad adempiere disciplinata dall'art. 1454 c.c. Nulla viene, peraltro, indicato nelle richieste istruttorie, neppure a prova contraria, da per escludere che l'impresa aveva CP_1 Parte_1 effettivamente ripreso i propri strumenti e mezzi di cantiere soltanto nel mese di novembre 2018 e nulla viene sostenuto per giustificare il termine trascorso tra la ripresa degli strumenti e mezzi di cantiere da parte dell'impresa e l'esecuzione dei Parte_1 lavori rimasti sull'immobile di proprietà della committente (oltre un anno), considerato pure che la c.t.u. per a.t.p. era stata depositata in data 11.11.2019.
Pertanto, se per terminare i lavori sull'immobile di proprietà della committente e correggere i vizi riscontrati erano concordemente sufficienti pochi giorni, non spiega pagina 7 di 13 perché ha interessato un'altra impresa commissionandole lavori in parte CP_1 combacianti con quelli già affidati all'impresa , salvo poi corrispondere il saldo Parte_1 all'altra impresa soltanto nei mesi di febbraio e marzo 2020, con pagamento da un c/c cointestato con Parte_2
Tutti gli elementi, allora, convergono a fa ritenere che nel momento di CP_1 esternare la propria diffida ad adempiere nei confronti di era già divenuta Parte_1 inadempiente nei confronti della stessa.
A tale rilievo sostanziale (inadimplenti non est adimplendum) si aggiunge un ulteriore rilievo formale. Alla diffida ad adempiere, inoltrata a mediante p.e.c. Parte_1 del legale incaricato da (atto in originale cartaceo e scansionato), manca in CP_1 calce della firma digitale del difensore (la p.e.c. è fidefacente soltanto per la notifica equiparabile a quella effettuata a mezzo raccomandata a/r e, al limite, per la provenienza della comunicazione dall'indirizzo del professionista estratto dal Reginde) ma soprattutto difetta della sottoscrizione del soggetto che dispone di quel potere sostanziale da esternare (trascorsi almeno quindici giorni per l'appunto) e della procura
8 speciale all'uopo conferita al legale. La diffida ad adempiere è, infatti, un atto negoziale unilaterale che incide su un rapporto contrattuale, producendo effetti anche senza un giudizio, ragion per cui esige che la procura conferita sia nelle forme scritte, per garantire certezza e tutela del contraente destinatario. La conseguenza è che l'atto in questione è invalido, ovvero inefficace per mancanza di procura non essendo stata allegata all'atto in forma scritta (Cass. SS. UU. n. 14292 del 15.6.2010); tale invalidità dell'atto va tradotta sotto forma di nullità, non potendosi verificare il potere sostanziale nel momento in cui il disponente avrebbe scelto di esternare la volontà di risolvere il contratto e, mancando la procura in tal senso rilasciata al difensore, il vizio è rilevabile anche d'ufficio e va a colpire i doc. nn. 6 e 7 nel fascicolo dell'appellata, con effetti sul contratto di appalto e sugli obblighi convenuti, eccezion fatta per i lavori realizzati, nelle more, da terzi soggetti.
Ne deriva che la diffida ad adempiere, pur comunicata da a CP_1 Parte_1 in sede di verbale di sopralluogo del 27.8.2018, rimane priva di effetti, giacché la volontà del soggetto che si riteneva creditore sostanziale non è stata esternata al pagina 8 di 13 destinatario trascorso il termine di legge previsto dall'art. 1454 c.c., né seguendo le regole sostanziali e di forma che governano il negozio unilaterale.
Posta l'inefficacia dell'atto unilaterale in questione a fronte della condotta della parte che per prima va ritenuta inadempiente, ovvero la committente, essendosi determinata la sospensione del contratto di appalto per impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile a , l'inadempimento lamentato dalla Parte_1 committente e, quindi, l'imputabilità dello stesso all'impresa , non trova Parte_1 ingresso. Quando, infatti, la committente ha impedito all'impresa l'esecuzione dei lavori, dalle date del 3-4 settembre 2018 in poi, ha reso colpevolmente impossibile l'esecuzione delle opere previste in contratto ed ha violato il principio di buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.) giacché lei stessa, che aveva concesso il termine di quindici giorni all'impresa per dare esecuzione alla prestazione, non lo ha, infine, rispettato, accorciando così il termine di legge previsto dalla disposizione a tutela del debitore, di tal che si configura un grave inadempimento a carico della committente ex art. 1460 c.c.
E la committente che ha impedito l'esecuzione dei lavori non può invocare ora,
9 secondo logica, l'inadempimento dell'appaltatore, ovvero gli effetti risolutivi della diffida ad adempiere né può ritenersi che ha esercitato il potere di recesso unilaterale ex art. 1671 c.c., giacché non si era in costanza di un'interruzione dei lavori ma, al contrario, di prosecuzione degli stessi. Peraltro, alcun indennizzo è stato richiesto per le perdite economiche subìte o per le spese sostenute o per il mancato guadagno (come prevede la norma richiamata), non avendo attivato la committente neppure la clausola penale per il ritardo prevista nel contratto di appalto.
Piuttosto, la volontà della creditrice si è indirizzata alla risoluzione di un contratto che non era possibile risolvere sia per difetto formale dell'efficacia risolutiva dell'atto, sia per difetto (sostanziale) del ritenuto inadempimento in capo al debitore.
Ciò posto, rimane pure insoddisfatta la prova dell'inadempimento addebitabile a perché non è stata fornita prova dalla committente che l'inadempimento Parte_1 successivo al termine intimato mediante diffida (cioè al termine concesso per adempiere dal 28.8.2018 sino al 12.9.2018 compreso) era grave o di non scarsa importanza, ancorché alcuno dei lavori aveva potuto eseguire sull'immobile di proprietà di Parte_1 dal 3-4 settembre 2018 in poi. CP_1
pagina 9 di 13 E allora non è possibile verificare inadempimenti in capo a , né soppesare Parte_1 se l'inadempimento addebitabile all'impresa in presenza dell'inadempimento della committente, successivo al termine intimato ex art. 1454 c.c., sarebbe stato “grave” o di
“non scarsa importanza”, essendo decisivo il peso preponderante del primo inadempimento verificatosi per responsabilità della committente. E, posta la reviviscenza del contratto di appalto (con un occhio al capitolato del 26.2.2018) i vizi riscontrati di comune accordo sull'immobile rimangono a regolare il rapporto tra le parti e non possono essere ancorati a indagini su inadempimenti di sorta, non essendo stato possibile all'appaltatrice dare esecuzione alla residua prestazione convenuta nel contratto per fatto addebitabile alla committente.
Del resto, la scelta di di affidare (in parte) l'esecuzione delle opere CP_1 convenute con ad altra impresa, rimane una sua scelta, giacché tale Parte_1 determinazione non poggia su alcun preteso inadempimento addebitabile a e, Parte_1 per vero, era maturata soltanto in seguito all'esito del procedimento per a.t.p.
Ciò chiarito, il secondo ed il terzo motivo di appello possono essere trattati in
10 forma unitaria. Assente la prova dell'inadempimento e dell'addebitabilità dell'inadempimento a è inutile soffermarsi sul danno emergente riconosciuto Parte_1 in punto di an e soprattutto del quantum con riferimento alle spese necessarie per eliminare i vizi insistenti sull'immobile di proprietà di refertate nella c.t.u. CP_1 nel procedimento per a.t.p. Non è, infatti, possibile conoscere se avrebbe Parte_1 adempiuto correttamente la propria prestazione nell'ulteriore tempo concesso, e , quindi, in difetto di inadempimento e dell'addebitabilità dello stesso, alcun danno può essere imputato all'appellante. Ci si riferisce anche alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, indicato in € 50.000,00 - a titolo di disagio abitativo - per aver soggiornato con la propria famiglia nell'albergo da lei gestito (l'Hotel Astor UG), sulla quale, a fronte del rigetto, non è stato proposto appello incidentale.
Se ne trae, che il danno emergente non è riconoscibile neanche con riferimento alle spese indicate nella c.t.u. per a.t.p., pur combaciando in parte (v. le cinque tipologie e voci di spesa di cui al doc. n. 5 nel fascicolo di parte appellata) con le opere indicate nel verbale di sopralluogo del 27.8.2018. E ciò anche prestando attenzione alla perizia tecnica di parte del 27.10.2023 tesa a contrastare la c.t.u. resa nel procedimento per a.t.p.
pagina 10 di 13 (doc. g allegato soltanto per il tramite dell'atto di appello), la cui produzione è ammissibile perché non violativa dell'art. 345 c.p.c. (Cass. Ord. n. 30996 del 26.11.2025), sfuggendo le critiche alla c.t.u. ai termini cadenzati dall'art. 195 c.p.c., perché in conseguenza del rigetto delle domande dell'appellata, in ragione della sospensione dell'esecuzione della prestazione per impossibilità non imputabile al debitore, risulta inconferente.
In conseguenza dell'accoglimento dell'appello tutte le somme eventualmente pagate da a in esecuzione della sentenza, andranno restituite. Va Parte_1 CP_1 però precisato che la sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, fa sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame
- per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso, che nel caso di specie non è stata esperita (cfr. in termini: Cass. ord. n. 18062 del 10.7.2018; Cass. n.
11 12387 del 16.6.2016).
Ulteriore aspetto oggetto di critica attiene alla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado (incluse le spese vive e gli accessori di legge) e quelle della c.t.u. nel procedimento di a.t.p.. , contumace nel giudizio di primo grado, è Parte_1 stata ritenuta integralmente soccombente e condannata anche al pagamento delle spese della consulenza per a.t.p. resa in separato giudizio nonostante non avesse contrastato la domanda avanzata da e la contumacia, in sé, è fatto irrilevante rispetto la CP_1 soccombenza perché la parte contumace può essere condannata al pagamento delle spese di lite quando però con il proprio comportamento (anche “fuori dal processo”) ha dato causa al giudizio o al suo protrarsi e, se nel caso non ha avuto ragioni fondate
(Cass. 30.5.2016, n. 11179). Non è questo però il caso di che non risulta aver Parte_1 costretto ad attivare prima il procedimento per a.t.p. innanzi al Tribunale di CP_1
UG (genericamente intestato ai sensi degli artt. 696 e 696-bis c.p.c. – R.G. n.
6106/2018) né il giudizio contenzioso R.G. n. 1662/2020). Il contumace non poteva però neppure essere considerato parte vittoriosa non avendo contestato le ragioni altrui, evitando di costituirsi in quel giudizio, né svolto alcuna attività processuale, poco pagina 11 di 13 importa se a causa di un errore scusabile. Non ha neanche, comunque, sostenuto spese di sorta in giudizio. Le spese di lite del primo grado non possono, dunque, essere liquidate in favore della parte contumace poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. Ord.
4.6.2025 n. 14972; Cass. n. 16174/2018; Cass. n. 17432/2011, Cass. n. 9419/1997).
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite ed in riforma della decisione di primo grado, va dichiarata l'irripetibilità delle spese stragiudiziali affrontate da con affermazione del diritto di ripetizione delle somme per le spese di lite da Parte_1 lui eventualmente corrisposte a in esecuzione della sentenza. Le spese di CP_1 consulenza per a.t.p., ricomprese nelle spese di lite nel giudizio civile intrapreso (Cass.
n. 34540/2024), per l'effetto della riforma della pronuncia rimangono a carico della ricorrente con diritto di di ripetere quelle eventualmente rifuse. Parte_1
L'accoglimento dell'appello comporta la riforma integrale della sentenza impugnata e il rigetto delle domande proposte da CP_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono
12 liquidate in dispositivo avuto riguardo alla natura del processo, tenendo conto dello scaglione di riferimento del compenso professionale previsto dal d.m. n. 55/2014, come integrato dal d.m. n. 38/2018, e dal d.m. n. 147/2022, con applicazione dei parametri minimi, tenuto conto dell'attività professionale profusa, dell'esame delle questioni giuridiche trattate, del dichiarato valore della causa (valore indeterminabile di bassa complessità) dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito.
P.Q.M.
la Corte di appello di UG, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello di in persona del Parte_1
l.r.p.t. e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 527/2023, emessa dal Tribunale di
UG, pubblicata in data 30.3.2023: rigetta le domande proposte da CP_1 dichiara l'irripetibilità delle spese del giudizio di primo grado;
pagina 12 di 13 dichiara che in persona del l.r.p.t., Parte_1 ha diritto di ripetere da tutte le somme eventualmente pagate in esecuzione CP_1 della sentenza di primo grado;
condanna a rifondere a CP_1 Parte_1 in persona del l.r.p.t., le spese di lite per il presente grado di giudizio che liquida a titolo di compensi professionali in € 3.900,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
UG, 4.12.2025. Il Presidente est. dott. Claudio Baglioni
13
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 631/2023; promossa da:
(P.iva - ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Sorci, presso lo studio del quale in Magione (PG), via Sacco e Vanzetti 25 / B ha eletto domicilio
(p.e.c.: ; Email_1
- appellante - contro
(c.f. - ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele CP_1 C.F._1
Marongiu ed elettivamente domiciliata in UG (PG), via E. P. Tiberi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mangone ( Email_2 la quale ai fini delle comunicazioni del presente procedimento ha dichiarato di voler ricevere i relativi avvisi al seguente indirizzo p.e.c.:
Email_3
pagina 1 di 13 - appellata -
Oggetto: risoluzione di contratto di appalto e risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza ex art. 352 c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
(d'ora innanzi anche Parte_1
“ ”) ha impugnato la sentenza n. 527/2023, emessa dal Tribunale di UG ai Parte_1 sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata in data 30.3.2023 con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno morale e accolta quella di risarcimento del danno emergente proposta da nei confronti dell'odierna appellante - rimasta CP_1 contumace – con condanna al pagamento di € 12.944,35, da rivalutare, oltre al rimborso delle spese di lite e di quelle di consulenza nel procedimento di a.t.p.
Col primo motivo ha avversato la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto tra le parti in causa ai sensi degli artt. 1662, comma 2, e 1454 c.c. sostenendo che:
2 era stato ritenuto erroneamente che la committente si fosse avvalsa CP_1 correttamente dell'istituto della diffida ad adempiere ex artt. 1454 c.c. (comunicata a mezzo p.e.c. all'impresa , per il tramite del proprio legale, in data 13.9.2018) Parte_1 accertando la risoluzione di diritto del contratto di appalto stipulato tra le parti;
era errato riconoscere la gravità dell'inadempimento in capo all'impresa esecutrice dei lavori, dato il contenuto del verbale di sopralluogo sottoscritto da entrambe le parti il
27.8.2018, dal quale risultava che all'impresa erano stati concessi ulteriori quindici giorni per far rientrare i vizi sull'immobile concordemente riconosciuti e terminare le rimanenti opere in favore della committente mentre la committente aveva impedito l'accesso in cantiere sin dai giorni del 3-4 settembre 2018 mentre si era attivata Parte_1 per proseguire i lavori nelle date del 30, 31 agosto e del primo settembre;
alla data del
27.8.2018, giusta contabilità dei lavori e capitolato citata nello stesso verbale di sopralluogo, i lavori sull'abitazione di proprietà della committente erano stati eseguiti quasi per l'intero (€ 53.023,27 a fronte della cifra convenuta di € 55.886,76), mentre la committenza aveva pagato solo acconti parziali di € 30.500,00.
pagina 2 di 13 Col secondo motivo ha criticato il risarcimento del danno emergente asseritamente subìto dalla committente e quantificato dal Tribunale in € 12.944,35, somma necessaria per l'eliminazione dei vizi e delle difformità rilevate tramite consulenza nel procedimento per a.t.p. (R.G. n. 6106/2018), sostenendo che: la c.t.u., resa nel procedimento per a.t.p., sarebbe nulla giacché il consulente non aveva allegato i documenti prodotti dalle parti, e criticato le fatture emesse dalla committente per mancata corrispondenza tra le stesse e i lavori di emenda indicati dal consulente, riferendosi le fatture de quibus a diversi lavori affidati dalla committente ad altra impresa, come da perizia di parte, sottolineando che il pagamento delle medesime proveniva da un c/c cointestato tra la committente e Parte_2
Col terzo motivo ha censurato la condanna al pagamento delle spese di lite per la somma di € 3.400,00, oltre le spese di consulenza per a.t.p. deducendo che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da cioè quella di CP_1 somma più alta e consistente (€ 50.000,00) era stata rigettata, ragion per cui, nonostante la mancata costituzione in giudizio (per errore scusabile nella ricezione della p.e.c. con
3 atto di citazione allegato), non poteva essere condannata al pagamento delle spese legali e chiedeva la corretta applicazione del principio della soccombenza tenendo conto, comunque, della soccombenza dell'attrice rispetto alla domanda di maggior valore.
Si è costituita contrastando le argomentazioni dell'appellante, CP_1 evidenziando che era chiara la sua volontà di avvalersi dell'effetto risolutivo del contratto di appalto correttamente intimato dal creditore ed aggiungendo che i vizi erano stati concordemente riconosciuti dalle parti di causa e l'importo del danno emergente era stato correttamente valutato dal c.t.u. nel procedimento per a.t.p.
Ha inoltre difeso il rigore della consulenza per a.t.p., acquisita nel giudizio di merito, screditando la tesi per cui i rimanenti lavori da effettuarsi nell'immobile di sua proprietà sarebbero consistiti in emende di lieve entità, adducendo che: il suo interesse era quello di terminare le opere sulla propria abitazione nel minor tempo possibile;
il contegno dell'impresa era suscettibile di configurare un grave inadempimento Parte_1 contrattuale, idoneo a legittimare la risoluzione del contratto inter-partes ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c. ovvero, in forza degli artt. 1667 e 1668 c.c.; la correttezza in merito alla ritenuta soccombenza dell'impresa convenuta in quanto pagina 3 di 13 parte vittoriosa della lite essendo stata accertata la risoluzione del contratto di appalto ed il risarcimento del danno emergente;
la perizia tecnica ex adverso depositata con atto di appello sarebbe tardiva.
Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta, e la causa
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025.
Il primo motivo di appello impone l'indagine sulla bontà della declaratoria di risoluzione del contratto di appalto, stipulato tra le parti il 23.5.2018, con riflessi sugli adempimenti convenuti tra le stesse parti ed inseriti nel preventivo di spesa e capitolato di appalto del 26.2.2018 (v. doc. 3 e 4 del fascicolo dell'appellata). È, infatti, documentato che al 24.7.2018 - dunque poco prima di vergare il verbale di sopralluogo con riconoscimento dei vizi e dei rimanenti lavori da eseguire nel breve scampolo di tempo che separava dal termine finale di esecuzione del contratto (31.8.2018) – il credito dell'impresa nei confronti della committente ammontava ad € Parte_1 CP_1
53.023,27 (v. doc. b del fascicolo dell'appellante), mentre a quella data la committente aveva corrisposto acconti per € 30.500,00 (v. doc. n. 12 del fascicolo dell'appellata).
4 Ora, la volontà della committente di avvalersi della diffida ad adempiere, inserita nel verbale di sopralluogo del 27.8.2018, cioè degli effetti tassativi di cui all'art. 1454 c.c., risulta essere stata poi esternata all'impresa mediante l'invio a mezzo p.e.c. del Parte_1 proprio legale in data 13.9.2018 successivamente allo scadere dei quindici giorni imposti dalla norma in questione (v. doc. n. 6 del fascicolo dell'appellata). Proprio sulla scorta di tale documento il Tribunale, anche ritenendo un inadempimento (grave o comunque non di scarsa importanza) in capo all'impresa , ha poi accertato la risoluzione Parte_1 del contratto di appalto stipulato tra le parti.
Ebbene vi è uno iato tra l'esecuzione della prestazione convenuta, il cui termine essenziale scadeva il 31.8.2018, e la stessa diffida ad adempiere (atto unilaterale ricettizio) formalizzata dalla committente che, inserita nel sopralluogo del 27.8.2018, concedeva all'impresa ulteriori quindici giorni di tempo (giorni liberi per Parte_1 effetto della previsione sostanziale in questione) per far rientrare i vizi sull'immobile di proprietà della committente, concordemente riconosciuti, ed eseguire gli ultimi lavori di rifinitura pattuiti nel preventivo/capitolato di appalto.
pagina 4 di 13 Va da sé che il presupposto che, a monte, determina il prodursi degli effetti risolutivi attivati mediante l'esternazione della volontà in questione è costituito dall'inadempimento. Tuttavia, sinché dura il termine previsto per l'adempimento
(scelta di cui si avvale il creditore) non può darsi luogo a risoluzione del rapporto, il che nella fattispecie imponeva l'attesa del trascorrere del termine previsto dalla richiamata disposizione, ovvero almeno quindici giorni.
Non c'è contestazione sul rilievo che l'impresa aveva continuato i lavori Parte_1 sull'abitazione di proprietà di nelle date immediatamente successive a quelle del CP_1 verbale di sopralluogo, e cioè il 30 agosto, il 31 agosto e il primo settembre 2018.
Ora, il termine di quindici giorni concesso al debitore per adempiere, mediante esternazione della volontà di diffidare il medesimo all'esecuzione della prestazione, non consiste automaticamente in una “proroga” del contratto, ovvero del termine essenziale di fine lavori convenuto per il 31.8.2018, essendo vero invece che alla parte ritenuta inadempiente era stata offerta la possibilità della tardiva esecuzione della prestazione, ciò perché la diffida ad adempiere resta uno strumento tecnico di risoluzione del
5 contratto e non mirato ad ottenere una proroga del contratto. Infatti, nel corso della redazione del verbale di sopralluogo in data 27.8.2018 entrambe le parti avevano concordemente riconosciuto gli interventi manutentivi da effettuare e le tipologie dei vizi riscontrati (opere eseguite non correttamente o eseguite solo in parte), per conseguire l'esatta esecuzione della prestazione, prendendo atto della volontà
(evidentemente concorde, altrimenti nulla sarebbe stato sottoscritto in tal senso) di consentire ulteriori quindici giorni per l'adempimento della prestazione a far data dal giorno successivo a quello di sottoscrizione del verbale. E' evidente, invero, che l'ulteriore termine essenziale concesso mediante l'intimazione ad adempiere (appunto ex art. 1454 c.c.) determinava la consapevolezza in capo alla debitrice di avere a disposizione ulteriori quindici giorni per terminare correttamente la propria prestazione, andando così ad incidere, pur indirettamente, sul termine essenziale di fine lavori già convenuto nel contratto di appalto.
E se è vero che la diffida non si configura come una proroga negoziata/consensuale, ma come uno strumento di autotutela che consente la scelta tra adempimento e risoluzione, e, quindi, non come una modifica del termine contrattuale pagina 5 di 13 originario (cfr. Cass.
9.5.2016 n. 9317; Cass.
8.11.2007 n. 23315; Cass. 28.6.20024 n. 11967),
l'invio della diffida ad adempiere e l'inutile decorso del termine fissato con essa non eliminano l'esigenza di un accertamento giudiziale sull'imputabilità e sulla gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., non essendo sufficiente la scadenza del termine convenuto per considerare automaticamente risolto il contratto, se non viene accertato che l'inadempimento rivesta i caratteri richiesti (cfr. Cass. ord.
4.9.2023 n. 25793; Cass. ord. 16.12.2021 n. 40325; Cass.
4.9.2014 n. 18696; Cass. 18.4.2007, n. 9314). Tale rilievo chiarisce che la diffida non può essere utilizzata come mera “proroga” automatica del termine in quanto l'inerzia dopo la scadenza del termine originario non viene “sanata” da una diffida che proroghi, bensì è soggetta a riesame in termini di adempimento o importanza dell'inadempimento.
Nel caso di specie è incontestato che aveva ripreso i lavori nell'abitazione Parte_1 di proprietà di sino al primo settembre 2018, ma non si comprende come CP_1 mai l'impresa sarebbe rimasta inerte a partire dal 3 settembre 2018 (il 2 settembre 2018 cadeva di domenica) in poi, pur avendo a propria disposizione un lasso di tempo assai
6 contenuto - ritenuto, comunque, sufficiente per mutuo consenso - in cui avrebbe dovuto eseguire le ultime prestazioni e far rientrare i vizi concordemente riconosciuti.
Non si capisce, allora, come mai l'impresa non abbia più prestato la propria opera nell'abitazione di proprietà della committente col rischio di essere ritenuta inadempiente ed essere attinta dalla risoluzione del contratto di appalto - che pure la tutelava nella spettanza del compenso residuo maturato (oltre € 20.000,00 più iva) - e non si capisce, neppure, perché la committente, scaduto il termine per adempiere, si sia immediatamente avvalsa della risoluzione di diritto del contratto pur sapendo che mancavano pochissimi interventi per l'ultimazione dei lavori sull'immobile di proprietà, anziché insistere (facoltà concessa) per l'esatto ed integrale adempimento della prestazione pur trascorso il termine dei 15 giorni ex art. 1454 c.c. Infatti, scaduto tale termine, imposto dall'art. 1454 c.c., al creditore rimanevano due scelte: insistere per l'adempimento del contratto, oppure manifestare una perdita di interesse alla sua esecuzione e attivare il rimedio risolutivo. La risposta si rinviene nel fatto, pacifico, che l'impresa si è riappropriata dei propri strumenti di cantiere soltanto nel mese Parte_1 di novembre 2018 (il 6 novembre 2018 era la data per lo sgombero di materiali e mezzi)
pagina 6 di 13 ed anche ciò non avrebbe piena comprensione se non dando rilievo a ciò, che Parte_1 non era stata evidentemente più messa in grado di accedere al cantiere/immobile di proprietà della committente a partire dalle date del 3 e 4 settembre 2018.
La committente, del resto, non ha richiesto all'appaltatrice la penale prevista nel contratto (€ 100,00 giornaliere per ogni giorno di ritardo), bensì ha affidato parte dei lavori convenuti con (società terza) le cui fatture di spesa Controparte_2 sono state corrisposte a saldo soltanto nei mesi di febbraio e marzo 2020, peraltro con pagamento proveniente non dalla committente ma da un conto corrente cointestato tra la committente e (v. doc. n. 16 del fascicolo dell'appellata). Parte_2
Emerge, dunque, dalla complessiva vicenda così ricostruita, che è quantomeno sospetta l'inerzia della committente che, esattamente allo scadere dei quindici giorni concessi alla impresa appaltatrice, si era affrettata a invocare l'effetto risolutivo previsto dall'art. 1454 c.c. mentre, del pari, è abnorme, tanto da risultare inverosimile, il fatto per cui l'impresa non avesse portato a termine i lavori per conseguire (almeno in Parte_1 parte) il compenso residuo previsto nel contratto di appalto essendosi attivata nelle date
7 immediatamente successive a quelle del verbale di sopralluogo, mancando pochissimo tempo all'ultimazione delle opere convenute (piccole opere di emenda), potendo all'evidenza eseguirle senza difficoltà di sorta, salvo poi tornare in possesso dei propri attrezzi e mezzi di cantiere soltanto in data 6.11.2018, fatto questo incontestato.
L'improvvisa perdita di interesse all'adempimento di quei pochi lavori da eseguire, correttivi dei vizi riscontrati, sull'immobile di proprietà della committente tratteggia, allora, una strumentalità degli invocati effetti della diffida ad adempiere disciplinata dall'art. 1454 c.c. Nulla viene, peraltro, indicato nelle richieste istruttorie, neppure a prova contraria, da per escludere che l'impresa aveva CP_1 Parte_1 effettivamente ripreso i propri strumenti e mezzi di cantiere soltanto nel mese di novembre 2018 e nulla viene sostenuto per giustificare il termine trascorso tra la ripresa degli strumenti e mezzi di cantiere da parte dell'impresa e l'esecuzione dei Parte_1 lavori rimasti sull'immobile di proprietà della committente (oltre un anno), considerato pure che la c.t.u. per a.t.p. era stata depositata in data 11.11.2019.
Pertanto, se per terminare i lavori sull'immobile di proprietà della committente e correggere i vizi riscontrati erano concordemente sufficienti pochi giorni, non spiega pagina 7 di 13 perché ha interessato un'altra impresa commissionandole lavori in parte CP_1 combacianti con quelli già affidati all'impresa , salvo poi corrispondere il saldo Parte_1 all'altra impresa soltanto nei mesi di febbraio e marzo 2020, con pagamento da un c/c cointestato con Parte_2
Tutti gli elementi, allora, convergono a fa ritenere che nel momento di CP_1 esternare la propria diffida ad adempiere nei confronti di era già divenuta Parte_1 inadempiente nei confronti della stessa.
A tale rilievo sostanziale (inadimplenti non est adimplendum) si aggiunge un ulteriore rilievo formale. Alla diffida ad adempiere, inoltrata a mediante p.e.c. Parte_1 del legale incaricato da (atto in originale cartaceo e scansionato), manca in CP_1 calce della firma digitale del difensore (la p.e.c. è fidefacente soltanto per la notifica equiparabile a quella effettuata a mezzo raccomandata a/r e, al limite, per la provenienza della comunicazione dall'indirizzo del professionista estratto dal Reginde) ma soprattutto difetta della sottoscrizione del soggetto che dispone di quel potere sostanziale da esternare (trascorsi almeno quindici giorni per l'appunto) e della procura
8 speciale all'uopo conferita al legale. La diffida ad adempiere è, infatti, un atto negoziale unilaterale che incide su un rapporto contrattuale, producendo effetti anche senza un giudizio, ragion per cui esige che la procura conferita sia nelle forme scritte, per garantire certezza e tutela del contraente destinatario. La conseguenza è che l'atto in questione è invalido, ovvero inefficace per mancanza di procura non essendo stata allegata all'atto in forma scritta (Cass. SS. UU. n. 14292 del 15.6.2010); tale invalidità dell'atto va tradotta sotto forma di nullità, non potendosi verificare il potere sostanziale nel momento in cui il disponente avrebbe scelto di esternare la volontà di risolvere il contratto e, mancando la procura in tal senso rilasciata al difensore, il vizio è rilevabile anche d'ufficio e va a colpire i doc. nn. 6 e 7 nel fascicolo dell'appellata, con effetti sul contratto di appalto e sugli obblighi convenuti, eccezion fatta per i lavori realizzati, nelle more, da terzi soggetti.
Ne deriva che la diffida ad adempiere, pur comunicata da a CP_1 Parte_1 in sede di verbale di sopralluogo del 27.8.2018, rimane priva di effetti, giacché la volontà del soggetto che si riteneva creditore sostanziale non è stata esternata al pagina 8 di 13 destinatario trascorso il termine di legge previsto dall'art. 1454 c.c., né seguendo le regole sostanziali e di forma che governano il negozio unilaterale.
Posta l'inefficacia dell'atto unilaterale in questione a fronte della condotta della parte che per prima va ritenuta inadempiente, ovvero la committente, essendosi determinata la sospensione del contratto di appalto per impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile a , l'inadempimento lamentato dalla Parte_1 committente e, quindi, l'imputabilità dello stesso all'impresa , non trova Parte_1 ingresso. Quando, infatti, la committente ha impedito all'impresa l'esecuzione dei lavori, dalle date del 3-4 settembre 2018 in poi, ha reso colpevolmente impossibile l'esecuzione delle opere previste in contratto ed ha violato il principio di buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.) giacché lei stessa, che aveva concesso il termine di quindici giorni all'impresa per dare esecuzione alla prestazione, non lo ha, infine, rispettato, accorciando così il termine di legge previsto dalla disposizione a tutela del debitore, di tal che si configura un grave inadempimento a carico della committente ex art. 1460 c.c.
E la committente che ha impedito l'esecuzione dei lavori non può invocare ora,
9 secondo logica, l'inadempimento dell'appaltatore, ovvero gli effetti risolutivi della diffida ad adempiere né può ritenersi che ha esercitato il potere di recesso unilaterale ex art. 1671 c.c., giacché non si era in costanza di un'interruzione dei lavori ma, al contrario, di prosecuzione degli stessi. Peraltro, alcun indennizzo è stato richiesto per le perdite economiche subìte o per le spese sostenute o per il mancato guadagno (come prevede la norma richiamata), non avendo attivato la committente neppure la clausola penale per il ritardo prevista nel contratto di appalto.
Piuttosto, la volontà della creditrice si è indirizzata alla risoluzione di un contratto che non era possibile risolvere sia per difetto formale dell'efficacia risolutiva dell'atto, sia per difetto (sostanziale) del ritenuto inadempimento in capo al debitore.
Ciò posto, rimane pure insoddisfatta la prova dell'inadempimento addebitabile a perché non è stata fornita prova dalla committente che l'inadempimento Parte_1 successivo al termine intimato mediante diffida (cioè al termine concesso per adempiere dal 28.8.2018 sino al 12.9.2018 compreso) era grave o di non scarsa importanza, ancorché alcuno dei lavori aveva potuto eseguire sull'immobile di proprietà di Parte_1 dal 3-4 settembre 2018 in poi. CP_1
pagina 9 di 13 E allora non è possibile verificare inadempimenti in capo a , né soppesare Parte_1 se l'inadempimento addebitabile all'impresa in presenza dell'inadempimento della committente, successivo al termine intimato ex art. 1454 c.c., sarebbe stato “grave” o di
“non scarsa importanza”, essendo decisivo il peso preponderante del primo inadempimento verificatosi per responsabilità della committente. E, posta la reviviscenza del contratto di appalto (con un occhio al capitolato del 26.2.2018) i vizi riscontrati di comune accordo sull'immobile rimangono a regolare il rapporto tra le parti e non possono essere ancorati a indagini su inadempimenti di sorta, non essendo stato possibile all'appaltatrice dare esecuzione alla residua prestazione convenuta nel contratto per fatto addebitabile alla committente.
Del resto, la scelta di di affidare (in parte) l'esecuzione delle opere CP_1 convenute con ad altra impresa, rimane una sua scelta, giacché tale Parte_1 determinazione non poggia su alcun preteso inadempimento addebitabile a e, Parte_1 per vero, era maturata soltanto in seguito all'esito del procedimento per a.t.p.
Ciò chiarito, il secondo ed il terzo motivo di appello possono essere trattati in
10 forma unitaria. Assente la prova dell'inadempimento e dell'addebitabilità dell'inadempimento a è inutile soffermarsi sul danno emergente riconosciuto Parte_1 in punto di an e soprattutto del quantum con riferimento alle spese necessarie per eliminare i vizi insistenti sull'immobile di proprietà di refertate nella c.t.u. CP_1 nel procedimento per a.t.p. Non è, infatti, possibile conoscere se avrebbe Parte_1 adempiuto correttamente la propria prestazione nell'ulteriore tempo concesso, e , quindi, in difetto di inadempimento e dell'addebitabilità dello stesso, alcun danno può essere imputato all'appellante. Ci si riferisce anche alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, indicato in € 50.000,00 - a titolo di disagio abitativo - per aver soggiornato con la propria famiglia nell'albergo da lei gestito (l'Hotel Astor UG), sulla quale, a fronte del rigetto, non è stato proposto appello incidentale.
Se ne trae, che il danno emergente non è riconoscibile neanche con riferimento alle spese indicate nella c.t.u. per a.t.p., pur combaciando in parte (v. le cinque tipologie e voci di spesa di cui al doc. n. 5 nel fascicolo di parte appellata) con le opere indicate nel verbale di sopralluogo del 27.8.2018. E ciò anche prestando attenzione alla perizia tecnica di parte del 27.10.2023 tesa a contrastare la c.t.u. resa nel procedimento per a.t.p.
pagina 10 di 13 (doc. g allegato soltanto per il tramite dell'atto di appello), la cui produzione è ammissibile perché non violativa dell'art. 345 c.p.c. (Cass. Ord. n. 30996 del 26.11.2025), sfuggendo le critiche alla c.t.u. ai termini cadenzati dall'art. 195 c.p.c., perché in conseguenza del rigetto delle domande dell'appellata, in ragione della sospensione dell'esecuzione della prestazione per impossibilità non imputabile al debitore, risulta inconferente.
In conseguenza dell'accoglimento dell'appello tutte le somme eventualmente pagate da a in esecuzione della sentenza, andranno restituite. Va Parte_1 CP_1 però precisato che la sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, fa sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame
- per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso, che nel caso di specie non è stata esperita (cfr. in termini: Cass. ord. n. 18062 del 10.7.2018; Cass. n.
11 12387 del 16.6.2016).
Ulteriore aspetto oggetto di critica attiene alla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado (incluse le spese vive e gli accessori di legge) e quelle della c.t.u. nel procedimento di a.t.p.. , contumace nel giudizio di primo grado, è Parte_1 stata ritenuta integralmente soccombente e condannata anche al pagamento delle spese della consulenza per a.t.p. resa in separato giudizio nonostante non avesse contrastato la domanda avanzata da e la contumacia, in sé, è fatto irrilevante rispetto la CP_1 soccombenza perché la parte contumace può essere condannata al pagamento delle spese di lite quando però con il proprio comportamento (anche “fuori dal processo”) ha dato causa al giudizio o al suo protrarsi e, se nel caso non ha avuto ragioni fondate
(Cass. 30.5.2016, n. 11179). Non è questo però il caso di che non risulta aver Parte_1 costretto ad attivare prima il procedimento per a.t.p. innanzi al Tribunale di CP_1
UG (genericamente intestato ai sensi degli artt. 696 e 696-bis c.p.c. – R.G. n.
6106/2018) né il giudizio contenzioso R.G. n. 1662/2020). Il contumace non poteva però neppure essere considerato parte vittoriosa non avendo contestato le ragioni altrui, evitando di costituirsi in quel giudizio, né svolto alcuna attività processuale, poco pagina 11 di 13 importa se a causa di un errore scusabile. Non ha neanche, comunque, sostenuto spese di sorta in giudizio. Le spese di lite del primo grado non possono, dunque, essere liquidate in favore della parte contumace poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. Ord.
4.6.2025 n. 14972; Cass. n. 16174/2018; Cass. n. 17432/2011, Cass. n. 9419/1997).
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite ed in riforma della decisione di primo grado, va dichiarata l'irripetibilità delle spese stragiudiziali affrontate da con affermazione del diritto di ripetizione delle somme per le spese di lite da Parte_1 lui eventualmente corrisposte a in esecuzione della sentenza. Le spese di CP_1 consulenza per a.t.p., ricomprese nelle spese di lite nel giudizio civile intrapreso (Cass.
n. 34540/2024), per l'effetto della riforma della pronuncia rimangono a carico della ricorrente con diritto di di ripetere quelle eventualmente rifuse. Parte_1
L'accoglimento dell'appello comporta la riforma integrale della sentenza impugnata e il rigetto delle domande proposte da CP_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono
12 liquidate in dispositivo avuto riguardo alla natura del processo, tenendo conto dello scaglione di riferimento del compenso professionale previsto dal d.m. n. 55/2014, come integrato dal d.m. n. 38/2018, e dal d.m. n. 147/2022, con applicazione dei parametri minimi, tenuto conto dell'attività professionale profusa, dell'esame delle questioni giuridiche trattate, del dichiarato valore della causa (valore indeterminabile di bassa complessità) dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito.
P.Q.M.
la Corte di appello di UG, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello di in persona del Parte_1
l.r.p.t. e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 527/2023, emessa dal Tribunale di
UG, pubblicata in data 30.3.2023: rigetta le domande proposte da CP_1 dichiara l'irripetibilità delle spese del giudizio di primo grado;
pagina 12 di 13 dichiara che in persona del l.r.p.t., Parte_1 ha diritto di ripetere da tutte le somme eventualmente pagate in esecuzione CP_1 della sentenza di primo grado;
condanna a rifondere a CP_1 Parte_1 in persona del l.r.p.t., le spese di lite per il presente grado di giudizio che liquida a titolo di compensi professionali in € 3.900,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
UG, 4.12.2025. Il Presidente est. dott. Claudio Baglioni
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