Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 il contributo ordinario, concesso con la legge 28 luglio 1950, n. 626 , all'Unione italiana dei ciechi, per l'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizioni di maggior bisogno, e' elevato da lire 480 milioni a lire 960 milioni annui.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 il contributo ordinario, concesso con la legge 28 luglio 1950, n. 626 , all'Unione italiana dei ciechi, per l'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizioni di maggior bisogno, e' elevato da lire 480 milioni a lire 960 milioni annui.