Articolo 10 della Legge 2 dicembre 2016, n. 242
Articolo 9
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14 gennaio 2017
Art. 10. Clausola di invarianza finanziaria 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 14 gennaio 2017
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