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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente
BUCARELLI ENZO, EL
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1732/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palmi - V 89015 Palmi RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107449 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7549/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio il Comune di Palmi.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'avviso di accertamento n. 107449 del 19.12.2024, notificato in data 22.01.2025, avente ad oggetto l'omesso/parziale o tardivo versamento dell'IMU e contestuale irrogazione delle sanzioni relativamente all'anno fiscale 2019 con il quale si chiede il pagamento di imposte, sanzioni, interesse e spese di notifica per un importo complessivo di € 29.520,00
Rilevava che l'accertamento aveva ad oggetto gli immobili di cui è titolare il ricorrente, ubicati nel Comune di Palmi, catastalmente individuati al foglio 17 particella 531 subalterno 4 e eccepiva che l'Ente aveva omesso di riconoscere e applicare l'esenzione IMU spettante al ricorrente, in violazione dell'art. 1, comma 13, lett.
a), della L. n. 208 del 2015 e dell'art. 1, comma 708, della L. n. 147 del 2013, disattendendo il chiaro disposto normativo., atteso che il Sig. Ricorrente_1 riveste a pieno titolo la qualifica di imprenditore agricolo e possiede tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare dell'esenzione ex lege, la pretesa tributaria si rivela manifestamente infondata e illegittima, in palese violazione della normativa vigente e in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Era dunque violato l'art. 1, comma 13, lett. a), della L. n. 208 del 2015 e dell'art. 1, comma 708, della L. n. 147 del 2013 dal momento che il ricorrente:
• È titolare della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.), ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004;
• È regolarmente iscritto alla previdenza agricola, con versamento dei contributi;
• Esercita in modo diretto, continuativo e professionale la coltivazione del fondo, destinato ad attività agro- silvo-pastorale.
Si costituiva l'ente impositore Comune di Palmi che rilevava che gli imprenditori agricoli / coltivatori / conduttori di fondi agricoli, per ottenere le relative agevolazioni tributarie, hanno l'obbligo di presentare l'apposita dichiarazione all'Ente impositore, al fine di comunicare la sussistenza dei requisiti che permettono di godere delle riduzioni / esenzioni IMU e tale dichiarazione non può essere surrogata da altre forme di conoscenza da parte del Comune, come ad esempio, la consultazione di elenchi informatici. (Cassazione n. 17563/2016;
n. 17562/2016; n. 13010/2023; n. 12995/23).
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e eccepiva.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare è dirimente la circostanza che il ricorrente non abbia documentato di aver depositato, come avrebbe dovuto, al Comune di Palmi (che lo ha puntualmente eccepito) dichiarazione di esenzione dal pagamento IMU dei terreni per cui si procede, rivestendo egli la qualifica di IAP e essendo detti terreni destinati alla coltivazione diretta.
In assenza di detta dichiarazione nessuna esenzione può essere invocata.
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente
BUCARELLI ENZO, EL
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1732/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palmi - V 89015 Palmi RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107449 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7549/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio il Comune di Palmi.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'avviso di accertamento n. 107449 del 19.12.2024, notificato in data 22.01.2025, avente ad oggetto l'omesso/parziale o tardivo versamento dell'IMU e contestuale irrogazione delle sanzioni relativamente all'anno fiscale 2019 con il quale si chiede il pagamento di imposte, sanzioni, interesse e spese di notifica per un importo complessivo di € 29.520,00
Rilevava che l'accertamento aveva ad oggetto gli immobili di cui è titolare il ricorrente, ubicati nel Comune di Palmi, catastalmente individuati al foglio 17 particella 531 subalterno 4 e eccepiva che l'Ente aveva omesso di riconoscere e applicare l'esenzione IMU spettante al ricorrente, in violazione dell'art. 1, comma 13, lett.
a), della L. n. 208 del 2015 e dell'art. 1, comma 708, della L. n. 147 del 2013, disattendendo il chiaro disposto normativo., atteso che il Sig. Ricorrente_1 riveste a pieno titolo la qualifica di imprenditore agricolo e possiede tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare dell'esenzione ex lege, la pretesa tributaria si rivela manifestamente infondata e illegittima, in palese violazione della normativa vigente e in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Era dunque violato l'art. 1, comma 13, lett. a), della L. n. 208 del 2015 e dell'art. 1, comma 708, della L. n. 147 del 2013 dal momento che il ricorrente:
• È titolare della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.), ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004;
• È regolarmente iscritto alla previdenza agricola, con versamento dei contributi;
• Esercita in modo diretto, continuativo e professionale la coltivazione del fondo, destinato ad attività agro- silvo-pastorale.
Si costituiva l'ente impositore Comune di Palmi che rilevava che gli imprenditori agricoli / coltivatori / conduttori di fondi agricoli, per ottenere le relative agevolazioni tributarie, hanno l'obbligo di presentare l'apposita dichiarazione all'Ente impositore, al fine di comunicare la sussistenza dei requisiti che permettono di godere delle riduzioni / esenzioni IMU e tale dichiarazione non può essere surrogata da altre forme di conoscenza da parte del Comune, come ad esempio, la consultazione di elenchi informatici. (Cassazione n. 17563/2016;
n. 17562/2016; n. 13010/2023; n. 12995/23).
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e eccepiva.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare è dirimente la circostanza che il ricorrente non abbia documentato di aver depositato, come avrebbe dovuto, al Comune di Palmi (che lo ha puntualmente eccepito) dichiarazione di esenzione dal pagamento IMU dei terreni per cui si procede, rivestendo egli la qualifica di IAP e essendo detti terreni destinati alla coltivazione diretta.
In assenza di detta dichiarazione nessuna esenzione può essere invocata.
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.