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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2025, n. 4916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4916 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZE LA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. Vinicio Vannucci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 4916 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 16/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, a seguito di gravame interposto dal Pubblico Ministero e dall'imputata LA ZE avverso la sentenza emessa il 3 novembre 2020 dal Tribunale di Livorno, in riforma della decisione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della imputata in ordine al reato di cui all'art. 9/7 I. n. 376/2000 perché estinto per prescrizione e riconosciuto la responsabilità con condanna a pena di giustizia della stessa imputata in ordine al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 314, 61 n. 2 cod. pen. in relazione alla appropriazione di confezioni di sostanze dopanti delle quali HE ZE, sorella della imputata, aveva la disponibilità e che il marito della imputata, CC, poi commercializzava, facendo da tramite tra loro. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che con atto a mezzo del difensore deduce con unico motivo erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. in relazione alla qualificazione giuridica della condotta. Secondo il ricorso corretta era la precedente qualificazione del fatto operata dal primo giudice quale appropriazione indebita aggravata dalla ipotesi di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen. trattandosi di un possesso - da parte della sorella della imputata, infermiera presso l'Ospedale - conseguito con la sottrazione dalla farmacia del reparto, ovvero, tramite un'attività contra legem e non già - come richiede la norma - "in ragione del suo ufficio", necessitando una continuità della disponibilità del bene incompatibile con l'occasionalità del suo possesso. 3. Sono pervenuti motivi nuovi a sostegno del ricorso, allegandosi la sentenza emessa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti della coimputata HE ZE che ha accolto la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 646, 61 n. 9, cod. pen. e deducendo, comunque, la possibile riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 314-bis cod. pen., introdotto con la recente novella. 4. In assenza di istanza di trattazione orale, le parti hanno formulato le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato oltre che genericamente proposto. 2. La Corte di appello, qualificando il fatto secondo la originaria imputazione ed in riforma della qualificazione operata dal primo Giudice ai sensi degli artt. 646, 2 61 n. 9 cod. pen., ha considerato dirimente la circostanza che i farmaci sequestrati a CC in occasione del suo arresto avvenuto il 29 aprile 2014, provenissero dal reparto di nefrologia, sottratti da HE ZZ che N prestava servizio nei giorni immediatamente precedenti e dove tali farmaci venivano regolarmente somministrati ai pazienti. Ha, inoltre, ritenuto «irrilevante per la consumazione del reato che l'agente sia entrato in possesso del bene nel rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell'ufficio, potendo il possesso derivare anche dall'esercizio di fatto di funzioni, tanto più, nel caso in esame, il ruolo di infermiera del reparto di nefrologia svolto dalla sorella dell'odierna imputata consentiva alla stessa l'accesso alla farmacia per svolgere un compito proprio dell'infermiere, ossia quello di somministrare farmaci», ritenendo fuorviante l'assunto del primo Giudice secondo il quale il possesso dei predetti beni conseguiva «a un mero affidamento riposto nel personale sanitario». 3. Ritiene questo Collegio che del tutto genericamente il ricorrente oppone alla avvenuta riqualificazione del fatto l'apprensione contra legem dei farmaci e l'occasionalità del loro possesso da parte della correa HE ZE, rispetto all'incensurabile accertamento in fatto secondo il quale i farmaci rientravano nella normale dotazione della farmacia del stesso reparto presso il quale la predetta sorella della imputata prestava il proprio servizio, così correttamente designandosi la correlazione funzionale del loro possesso, richiesta dalla norma incriminatrice. 4. Non osta alla riqualificazione della condotta concorsuale della attuale ricorrente l'esito della vicenda processuale riguardante HE ZE, richiamato dalla difesa, conclusasi con la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di patteggiamento, proprio in punto di riqualificazione della condotta, per la sua tardività (Sez. 6, n. 38159 del 20/09/2021, ZE). 5. Infine, del tutto generica è la sollecitazione difensiva volta a ricomprendere la fattispecie in esame nell'ambito della nuova ipotesi di cui all'art. 314-bis cod. pen., che non ha modificato la fattispecie prevista dall'art. 314, comma 1, cod. pen., investendo condotte anteriormente sussunte nell'ambito dell'art. 323 cod. pen., a seguito della sua abrogazione. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/01/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. Vinicio Vannucci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 4916 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 16/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, a seguito di gravame interposto dal Pubblico Ministero e dall'imputata LA ZE avverso la sentenza emessa il 3 novembre 2020 dal Tribunale di Livorno, in riforma della decisione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della imputata in ordine al reato di cui all'art. 9/7 I. n. 376/2000 perché estinto per prescrizione e riconosciuto la responsabilità con condanna a pena di giustizia della stessa imputata in ordine al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 314, 61 n. 2 cod. pen. in relazione alla appropriazione di confezioni di sostanze dopanti delle quali HE ZE, sorella della imputata, aveva la disponibilità e che il marito della imputata, CC, poi commercializzava, facendo da tramite tra loro. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che con atto a mezzo del difensore deduce con unico motivo erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. in relazione alla qualificazione giuridica della condotta. Secondo il ricorso corretta era la precedente qualificazione del fatto operata dal primo giudice quale appropriazione indebita aggravata dalla ipotesi di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen. trattandosi di un possesso - da parte della sorella della imputata, infermiera presso l'Ospedale - conseguito con la sottrazione dalla farmacia del reparto, ovvero, tramite un'attività contra legem e non già - come richiede la norma - "in ragione del suo ufficio", necessitando una continuità della disponibilità del bene incompatibile con l'occasionalità del suo possesso. 3. Sono pervenuti motivi nuovi a sostegno del ricorso, allegandosi la sentenza emessa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti della coimputata HE ZE che ha accolto la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 646, 61 n. 9, cod. pen. e deducendo, comunque, la possibile riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 314-bis cod. pen., introdotto con la recente novella. 4. In assenza di istanza di trattazione orale, le parti hanno formulato le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato oltre che genericamente proposto. 2. La Corte di appello, qualificando il fatto secondo la originaria imputazione ed in riforma della qualificazione operata dal primo Giudice ai sensi degli artt. 646, 2 61 n. 9 cod. pen., ha considerato dirimente la circostanza che i farmaci sequestrati a CC in occasione del suo arresto avvenuto il 29 aprile 2014, provenissero dal reparto di nefrologia, sottratti da HE ZZ che N prestava servizio nei giorni immediatamente precedenti e dove tali farmaci venivano regolarmente somministrati ai pazienti. Ha, inoltre, ritenuto «irrilevante per la consumazione del reato che l'agente sia entrato in possesso del bene nel rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell'ufficio, potendo il possesso derivare anche dall'esercizio di fatto di funzioni, tanto più, nel caso in esame, il ruolo di infermiera del reparto di nefrologia svolto dalla sorella dell'odierna imputata consentiva alla stessa l'accesso alla farmacia per svolgere un compito proprio dell'infermiere, ossia quello di somministrare farmaci», ritenendo fuorviante l'assunto del primo Giudice secondo il quale il possesso dei predetti beni conseguiva «a un mero affidamento riposto nel personale sanitario». 3. Ritiene questo Collegio che del tutto genericamente il ricorrente oppone alla avvenuta riqualificazione del fatto l'apprensione contra legem dei farmaci e l'occasionalità del loro possesso da parte della correa HE ZE, rispetto all'incensurabile accertamento in fatto secondo il quale i farmaci rientravano nella normale dotazione della farmacia del stesso reparto presso il quale la predetta sorella della imputata prestava il proprio servizio, così correttamente designandosi la correlazione funzionale del loro possesso, richiesta dalla norma incriminatrice. 4. Non osta alla riqualificazione della condotta concorsuale della attuale ricorrente l'esito della vicenda processuale riguardante HE ZE, richiamato dalla difesa, conclusasi con la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di patteggiamento, proprio in punto di riqualificazione della condotta, per la sua tardività (Sez. 6, n. 38159 del 20/09/2021, ZE). 5. Infine, del tutto generica è la sollecitazione difensiva volta a ricomprendere la fattispecie in esame nell'ambito della nuova ipotesi di cui all'art. 314-bis cod. pen., che non ha modificato la fattispecie prevista dall'art. 314, comma 1, cod. pen., investendo condotte anteriormente sussunte nell'ambito dell'art. 323 cod. pen., a seguito della sua abrogazione. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/01/2025.