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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3527 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3063/2025 R.G. TRA
rappresento e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Giandomenico Patino;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
IN FATTO. Con ricorso depositato in data 10.03.2025 premesso che: Parte_1
1. con sentenza n. 2548/06 del Tribunale di Bari del 23.05.2006 era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle condizioni CP_1 concordate dalle parti, disponendo tra l'altro l'assegno divorzile di € 290,00;
2. detto importo era stato ridotto ad € 100,00 mensili a decorrere da novembre 2011 con provvedimento del Tribunale di Bari del 12.02.2013;
3. nelle more le sue condizioni economiche e di salute erano peggiorate ed era emerso che la percepisse una pensione sociale (pari ad € 574,74) addirittura superiore alla CP_1 pensione del ricorrente (pari ad € 527,58 mensili); chiedeva di revocare l'assegno divorzile. Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente non si costituiva ed all'udienza del 17.09.2025 ne veniva dichiarata la contumacia. Contestualmente la causa veniva riservata per la decisione, previa dichiarazione da parte del procuratore di parte ricorrente del fatto che controparte avesse stragiudizialmente rinunciato all'assegno divorzile a decorrere dal 01.06.2025. Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 19.03.2025. IN DIRITTO
1.- Il ricorso merita accoglimento.
2.- Va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nel dato normativo che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. Ancora assai di recente la S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). 3.- Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto il sopravvenire di un fatto nuovo che determina di per sé l'accoglimento della sua domanda, consistente nel sostanziale aumento dell'assegno sociale percepito dalla resistente, divenuto finanche superiore alla pensione dell'ex marito obbligato, circostanza comprovata per tabulas (cfr. doc. n. 9 del fascicolo del ricorrente); peraltro il ricorrente ha da ultimo depositato una dichiarazione stragiudiziale sottoscritta dalla controparte in calce alla notifica del ricorso (ricevuta a marzo 2025) in cui ella ha dichiarato che “dal 1 giugno” non avrebbe più preteso l'assegno divorzile. Il Collegio stima quindi rispondente a giustizia revocare l'assegno divorzile in favore della CP_1
a decorrere da aprile 2025 (mese successivo al deposito del ricorso, così retroagendo la modifica al momento della domanda - cfr. Cass. Civ., ordinanza del 9/4-30/7/2015 n. 16173). 4.- Alla soccombenza della resistente (che non ha inteso definire bonariamente la lite in sede stragiudiziale, nonostante l'invito formale rivoltole prima dell'instaurazione del presente giudizio con missiva del 05.11.2024 – cfr. doc. n. 7 di parte ricorrente – così costringendo il ricorrente ad adire le vie giudiziali) consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, da liquidare in favore dell'Erario, essendo stata ammesso il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in data 26.11.2024, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 147/22, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 26.000,00 (che si giustifica in base all'effettivo valore della controversia da ritenersi di norma inferiore a quello delle separazioni e dei divorzi per l'assenza delle pronunce sullo status e sugli addebiti;
dello stesso avviso Cass. Civ., 968/2022) di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”, ivi incluse le fasi di studio, introduttiva e decisoria, tutte con riduzione del 50% stante la particolare tenuità della causa ma con esclusione delle fasi istruttoria non celebratesi. 5.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 10.03.2025 da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. revoca, a decorrere dal mese di aprile 2025, l'assegno divorzile in favore di CP_1
[...]
2. condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida CP_1 in € 1.698,50 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti e contributo forfettario sulle spese generali nella misura del 15%, da versare in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002; 3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 7 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3063/2025 R.G. TRA
rappresento e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Giandomenico Patino;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
IN FATTO. Con ricorso depositato in data 10.03.2025 premesso che: Parte_1
1. con sentenza n. 2548/06 del Tribunale di Bari del 23.05.2006 era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle condizioni CP_1 concordate dalle parti, disponendo tra l'altro l'assegno divorzile di € 290,00;
2. detto importo era stato ridotto ad € 100,00 mensili a decorrere da novembre 2011 con provvedimento del Tribunale di Bari del 12.02.2013;
3. nelle more le sue condizioni economiche e di salute erano peggiorate ed era emerso che la percepisse una pensione sociale (pari ad € 574,74) addirittura superiore alla CP_1 pensione del ricorrente (pari ad € 527,58 mensili); chiedeva di revocare l'assegno divorzile. Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente non si costituiva ed all'udienza del 17.09.2025 ne veniva dichiarata la contumacia. Contestualmente la causa veniva riservata per la decisione, previa dichiarazione da parte del procuratore di parte ricorrente del fatto che controparte avesse stragiudizialmente rinunciato all'assegno divorzile a decorrere dal 01.06.2025. Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 19.03.2025. IN DIRITTO
1.- Il ricorso merita accoglimento.
2.- Va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nel dato normativo che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. Ancora assai di recente la S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). 3.- Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto il sopravvenire di un fatto nuovo che determina di per sé l'accoglimento della sua domanda, consistente nel sostanziale aumento dell'assegno sociale percepito dalla resistente, divenuto finanche superiore alla pensione dell'ex marito obbligato, circostanza comprovata per tabulas (cfr. doc. n. 9 del fascicolo del ricorrente); peraltro il ricorrente ha da ultimo depositato una dichiarazione stragiudiziale sottoscritta dalla controparte in calce alla notifica del ricorso (ricevuta a marzo 2025) in cui ella ha dichiarato che “dal 1 giugno” non avrebbe più preteso l'assegno divorzile. Il Collegio stima quindi rispondente a giustizia revocare l'assegno divorzile in favore della CP_1
a decorrere da aprile 2025 (mese successivo al deposito del ricorso, così retroagendo la modifica al momento della domanda - cfr. Cass. Civ., ordinanza del 9/4-30/7/2015 n. 16173). 4.- Alla soccombenza della resistente (che non ha inteso definire bonariamente la lite in sede stragiudiziale, nonostante l'invito formale rivoltole prima dell'instaurazione del presente giudizio con missiva del 05.11.2024 – cfr. doc. n. 7 di parte ricorrente – così costringendo il ricorrente ad adire le vie giudiziali) consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, da liquidare in favore dell'Erario, essendo stata ammesso il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in data 26.11.2024, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 147/22, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 26.000,00 (che si giustifica in base all'effettivo valore della controversia da ritenersi di norma inferiore a quello delle separazioni e dei divorzi per l'assenza delle pronunce sullo status e sugli addebiti;
dello stesso avviso Cass. Civ., 968/2022) di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”, ivi incluse le fasi di studio, introduttiva e decisoria, tutte con riduzione del 50% stante la particolare tenuità della causa ma con esclusione delle fasi istruttoria non celebratesi. 5.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 10.03.2025 da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. revoca, a decorrere dal mese di aprile 2025, l'assegno divorzile in favore di CP_1
[...]
2. condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida CP_1 in € 1.698,50 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti e contributo forfettario sulle spese generali nella misura del 15%, da versare in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002; 3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 7 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato