Art. 3. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3 della Legge 10 febbraio 2015, n. 16
Articolo 2
- Legge 10 febbraio 2015, n. 16
Articolo 3 della Legge 10 febbraio 2015, n. 16
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5 marzo 2015
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