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Articolo 3 della Legge 10 febbraio 2015, n. 16
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Legge 10 febbraio 2015, n. 16
Articolo 3 della Legge 10 febbraio 2015, n. 16
Versione
5 marzo 2015
Art. 3. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 5 marzo 2015
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