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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 09/02/2026, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1832/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
IACUZIO CO SAVERIO, Relatore
CARRELLI PALOMBI DI MONT RT MARIA, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11144/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 097762024000002730 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 097762024000002730 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140129346220000 REGISTRO 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220051118415000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220164952738000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220164952738000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220164952738000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220177391585000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220183416672000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230044659140000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230044659140000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230044659140000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230044659140000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230044659140000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230044659241000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230166641879000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10099/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (Fasc. 2024/170085 n. 097 76 2024 00000273 000), notificatagli in data 23 aprile 2024 dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, per un debito complessivo di € 298.147,32. Tale importo derivava da tredici atti presupposti, tra cartelle di pagamento e avvisi di addebito, emessi tra il 2014 e il 2023.
A fondamento del gravame, il ricorrente deduceva, in via principale, l'omessa notifica di tutti gli atti presupposti indicati nella comunicazione impugnata e, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti ad esso sottesi, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del medesimo, stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Si costituiva in giudizio l'agente della riscossione con memoria di controdeduzioni, eccependo in via pregiudiziale e preliminare:
1) Il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione ai crediti di natura previdenziale e assistenziale (INPS
e INAIL), la cui cognizione spetta al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
2) L'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del litisconsorzio necessario, per non aver il ricorrente evocato in giudizio tutti gli enti impositori titolari dei crediti (segnatamente: Tribunale di Roma,
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, I.N.A.I.L., Camera di Commercio di Roma, Regione
Lazio e I.N.P.S.), in violazione del novellato art. 14, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 546/1992, introdotto dal D.
Lgs. n. 220/2023.
3) La propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure relative al merito della pretesa, di esclusiva competenza degli enti impositori. Nel merito, l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestava integralmente le deduzioni avversarie, sostenendo la ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito. A riprova, produceva documentazione attestante non solo le notifiche originarie, ma anche una serie di successivi atti interruttivi della prescrizione, quali intimazioni di pagamento e pignoramenti presso terzi, notificati al ricorrente tra il 2016 e il 2023. Sosteneva, inoltre, che la mancata impugnazione di tali atti successivi avesse reso definitive e non più contestabili le pretese creditorie.
Si costituiva altresì in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma, la quale, per le cartelle di propria competenza, rimetteva all'agente della riscossione la prova della rituale notifica, eccependo tuttavia che, ove tale prova fosse stata fornita, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile per tardività, essendo stato proposto ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica degli atti presupposti.
L'Amministrazione Finanziaria argomentava, inoltre, sulla legittimità e tempestività delle proprie iscrizioni a ruolo.
In data 23 settembre 2025, il ricorrente depositava memoria illustrativa ai sensi degli artt. 24 e 32 del D.
Lgs. n. 546/1992, con la quale introduceva un nuovo motivo di impugnazione, deducendo l'illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria in ragione della preesistenza di un decreto di sequestro preventivo penale gravante sui medesimi beni. A sostegno di tale tesi, allegava copia del provvedimento di sequestro e copia di una sentenza (n. 12134/2025) emessa da altra Sezione di questa Corte, a suo dire favorevole alla propria posizione.
Con successiva memoria depositata in data 2 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate eccepiva l'inammissibilità del nuovo motivo di ricorso, in quanto tardivamente introdotto in violazione degli artt. 24 e 32 del D. Lgs. n.
546/1992. Nel merito, evidenziava come la sentenza prodotta dallo stesso ricorrente affermasse, in realtà, il principio opposto, ovvero la piena compatibilità tra il sequestro preventivo penale e l'iscrizione ipotecaria a garanzia dei crediti erariali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione ai crediti non aventi natura tributaria. L'atto impugnato reca, infatti, pretese creditorie relative a contributi previdenziali I.V.S. dovuti all'I.N.P.S. e a premi assicurativi dovuti all'I.N.A.I.L. -.
Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria è circoscritta alle controversie "aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie". Secondo un consolidato e pacifico orientamento della Corte di Cassazione, i contributi previdenziali e assistenziali non rientrano nella nozione di tributo, in quanto trovano il loro fondamento in un rapporto di natura assicurativa e non in un prelievo coattivo volto al finanziamento delle pubbliche spese. La giurisdizione su tali controversie, pertanto, appartiene al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999.
Ne consegue che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alle seguenti pretese:
- Cartella n. 09720220189547703000 (premi INAIL);
- Cartella n. 09720230199722585000 (premi INAIL);
- Avviso di addebito n. 39720220015819848000 (contributi INPS);
- Avviso di addebito n. 39720220033514213000 (contributi INPS);
- Avviso di addebito n. 39720230019904046000 (contributi INPS). L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del litisconsorzio necessario, in quanto il ricorrente ha omesso di notificare il gravame a tutti gli enti impositori le cui pretese sono confluite nell'atto impugnato. L'eccezione è fondata per i crediti residui, diversi da quelli di competenza dell'Agenzia delle Entrate e da quelli per cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione.
Il D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, in vigore dal 4 gennaio 2024 e applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data, ha introdotto all'art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992 il comma 6-bis, il quale dispone:
"In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti".
Questa norma ha introdotto una fattispecie tipizzata di litisconsorzio necessario processuale, superando le precedenti incertezze giurisprudenziali sulla necessità di evocare in giudizio sia l'agente della riscossione sia l'ente impositore. La ratio della disposizione è quella di garantire che la decisione sulla validità della notifica dell'atto presupposto, e quindi sulla stessa esistenza del titolo esecutivo, sia pronunciata in contraddittorio con il soggetto titolare del credito, unico legittimato a disporne, evitando così la formazione di giudicati "inutiliter dati".
Nel caso di specie, il ricorrente ha fondato il proprio ricorso proprio sull'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte. Tali cartelle sono state emesse da una pluralità di enti (Tribunale di
Roma, Corte di Giustizia Tributaria, Camera di Commercio, Regione Lazio), diversi dall'Agenzia delle Entrate della Riscossione, che ha emesso l'atto impugnato (la comunicazione ipotecaria). Il ricorrente, pertanto, aveva l'onere processuale di notificare il ricorso non solo all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'Agenzia delle Entrate, ma a tutti gli enti impositori le cui cartelle venivano contestate per vizi di notifica. Avendo omesso di farlo, ha violato la nuova e cogente disposizione processuale.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile in relazione alle seguenti pretese:
- Cartella n. 09720220051118415000 (Ente impositore: Tribunale di Roma);
- Cartella n. 09720220177391585000 (Ente impositore: Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per il
Lazio);
- Cartella n. 09720230044659241000 (Ente impositore: Camera di Commercio di Roma);
- Cartella n. 09720230166641879000 (Ente impositore: Regione Lazio).
Con memoria depositata il 23 settembre 2025, il ricorrente ha introdotto un nuovo motivo di doglianza, relativo alla pretesa illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per la preesistenza di un sequestro preventivo penale sui medesimi beni. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità di tale motivo.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta. Il processo tributario è caratterizzato da una rigida delimitazione del thema decidendum, che viene fissato con i motivi di ricorso esposti nell'atto introduttivo del giudizio.
L'art. 24 del D. Lgs. n. 546/1992 consente l'integrazione dei motivi originari, mediante la proposizione di
"motivi aggiunti", solo nella stretta ed eccezionale ipotesi in cui ciò sia reso necessario dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti.
Le memorie illustrative, disciplinate dall'art. 32 del medesimo decreto, hanno la sola funzione di argomentare ed approfondire le questioni già ritualmente introdotte, senza poter ampliare l'oggetto della controversia.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che la deduzione, con memoria illustrativa, di un motivo di impugnazione nuovo, che introduca un tema di indagine diverso da quelli originari, costituisce una inammissibile mutatio libelli. Nel caso di specie, la questione della compatibilità tra sequestro penale e ipoteca fiscale è una censura di diritto sostanziale del tutto nuova e distinta rispetto alle originarie eccezioni di vizio di notifica e di prescrizione. Non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 24, comma 2, D. Lgs.
n. 546/1992, tale motivo deve essere dichiarato inammissibile.
All'esito delle statuizioni in rito, residuano per l'esame di merito unicamente le pretese creditorie di competenza dell'Agenzia delle Entrate, per le quali sussiste la giurisdizione di questa Corte e l'ammissibilità del ricorso. Si tratta delle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 09720140129346220000 (Imposta di Registro, anno 2011);
- n. 09720220164952738000 (IRPEF e addizionali, anno 2018);
- n. 09720220183416672000 (IVA, anno 2018);
- n. 09720230044659140000 (IVA, IRPEF, IRAP, anno 2011).
Il fulcro delle censure di merito del ricorrente riguarda l'omessa notifica delle quattro cartelle di competenza dell'Agenzia delle Entrate e la conseguente prescrizione dei crediti.
L'onere di provare la corretta esecuzione della notifica degli atti della riscossione grava sull'agente della riscossione. Qualora tale prova non venga fornita, l'atto si considera tamquam non esset e il contribuente può legittimamente impugnare l'atto successivo (nel caso di specie, la comunicazione ipotecaria) facendo valere per la prima volta i vizi dell'atto presupposto non notificato.
Tuttavia, la difesa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è limitata a tentare di provare le notifiche originarie, ma ha costruito una solida linea difensiva basata sulla notifica di una pluralità di atti successivi, tutti contenenti il dettaglio dei debiti originari. Tale strategia processuale si rivela decisiva. Infatti, secondo un principio consolidato, la notifica di un atto successivo della riscossione (come un'intimazione di pagamento o un avviso di pignoramento) che richiami in modo specifico una precedente cartella di pagamento è idonea a portare a conoscenza del contribuente la pretesa originaria. Di conseguenza, la mancata impugnazione di tale atto successivo nei termini di legge (60 giorni) determina la "cristallizzazione" della pretesa, rendendo il credito definitivo e non più contestabile per vizi propri della cartella originaria. Ogni atto successivo, validamente notificato, ha l'effetto di sanare eventuali vizi di notifica dell'atto precedente e di interrompere il termine di prescrizione.
Avendo rigettato tutte le censure del ricorrente relative alle pretese creditorie di competenza dell'Agenzia delle Entrate, ne consegue la piena legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la parte di debito corrispondente a tali pretese. Il ricorso, per la parte in cui è stato ammesso all'esame di merito, deve essere integralmente respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 546/1992 e vengono liquidate, come in dispositivo, in favore di entrambe le parti resistenti.
P.Q.M.
dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione ai crediti di natura previdenziale assistenziale (inps e inail) in favore del giudice ordinario-
dichiara inammissibile il ricorso in relazione ai crediti vantati dal tribunale di Roma, dalla corte di giustizia tributaria di secondo grado per il lazio, dalla camera di commercio di Roma e dalla regione lazio, per violazione del litisconsorzio necessario.
rigetta il ricorso per la restante parte relativa ai crediti di competenza dell'agenzia delle entrate. condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro 6.394,00 per ciascuna parte resistente.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
IACUZIO CO SAVERIO, Relatore
CARRELLI PALOMBI DI MONT RT MARIA, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11144/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 097762024000002730 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 097762024000002730 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140129346220000 REGISTRO 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220051118415000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220164952738000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220164952738000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220164952738000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220177391585000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220183416672000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230044659140000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230044659140000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230044659140000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230044659140000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230044659140000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230044659241000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230166641879000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10099/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (Fasc. 2024/170085 n. 097 76 2024 00000273 000), notificatagli in data 23 aprile 2024 dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, per un debito complessivo di € 298.147,32. Tale importo derivava da tredici atti presupposti, tra cartelle di pagamento e avvisi di addebito, emessi tra il 2014 e il 2023.
A fondamento del gravame, il ricorrente deduceva, in via principale, l'omessa notifica di tutti gli atti presupposti indicati nella comunicazione impugnata e, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti ad esso sottesi, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del medesimo, stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Si costituiva in giudizio l'agente della riscossione con memoria di controdeduzioni, eccependo in via pregiudiziale e preliminare:
1) Il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione ai crediti di natura previdenziale e assistenziale (INPS
e INAIL), la cui cognizione spetta al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
2) L'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del litisconsorzio necessario, per non aver il ricorrente evocato in giudizio tutti gli enti impositori titolari dei crediti (segnatamente: Tribunale di Roma,
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, I.N.A.I.L., Camera di Commercio di Roma, Regione
Lazio e I.N.P.S.), in violazione del novellato art. 14, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 546/1992, introdotto dal D.
Lgs. n. 220/2023.
3) La propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure relative al merito della pretesa, di esclusiva competenza degli enti impositori. Nel merito, l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestava integralmente le deduzioni avversarie, sostenendo la ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito. A riprova, produceva documentazione attestante non solo le notifiche originarie, ma anche una serie di successivi atti interruttivi della prescrizione, quali intimazioni di pagamento e pignoramenti presso terzi, notificati al ricorrente tra il 2016 e il 2023. Sosteneva, inoltre, che la mancata impugnazione di tali atti successivi avesse reso definitive e non più contestabili le pretese creditorie.
Si costituiva altresì in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma, la quale, per le cartelle di propria competenza, rimetteva all'agente della riscossione la prova della rituale notifica, eccependo tuttavia che, ove tale prova fosse stata fornita, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile per tardività, essendo stato proposto ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica degli atti presupposti.
L'Amministrazione Finanziaria argomentava, inoltre, sulla legittimità e tempestività delle proprie iscrizioni a ruolo.
In data 23 settembre 2025, il ricorrente depositava memoria illustrativa ai sensi degli artt. 24 e 32 del D.
Lgs. n. 546/1992, con la quale introduceva un nuovo motivo di impugnazione, deducendo l'illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria in ragione della preesistenza di un decreto di sequestro preventivo penale gravante sui medesimi beni. A sostegno di tale tesi, allegava copia del provvedimento di sequestro e copia di una sentenza (n. 12134/2025) emessa da altra Sezione di questa Corte, a suo dire favorevole alla propria posizione.
Con successiva memoria depositata in data 2 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate eccepiva l'inammissibilità del nuovo motivo di ricorso, in quanto tardivamente introdotto in violazione degli artt. 24 e 32 del D. Lgs. n.
546/1992. Nel merito, evidenziava come la sentenza prodotta dallo stesso ricorrente affermasse, in realtà, il principio opposto, ovvero la piena compatibilità tra il sequestro preventivo penale e l'iscrizione ipotecaria a garanzia dei crediti erariali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione ai crediti non aventi natura tributaria. L'atto impugnato reca, infatti, pretese creditorie relative a contributi previdenziali I.V.S. dovuti all'I.N.P.S. e a premi assicurativi dovuti all'I.N.A.I.L. -.
Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria è circoscritta alle controversie "aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie". Secondo un consolidato e pacifico orientamento della Corte di Cassazione, i contributi previdenziali e assistenziali non rientrano nella nozione di tributo, in quanto trovano il loro fondamento in un rapporto di natura assicurativa e non in un prelievo coattivo volto al finanziamento delle pubbliche spese. La giurisdizione su tali controversie, pertanto, appartiene al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999.
Ne consegue che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alle seguenti pretese:
- Cartella n. 09720220189547703000 (premi INAIL);
- Cartella n. 09720230199722585000 (premi INAIL);
- Avviso di addebito n. 39720220015819848000 (contributi INPS);
- Avviso di addebito n. 39720220033514213000 (contributi INPS);
- Avviso di addebito n. 39720230019904046000 (contributi INPS). L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del litisconsorzio necessario, in quanto il ricorrente ha omesso di notificare il gravame a tutti gli enti impositori le cui pretese sono confluite nell'atto impugnato. L'eccezione è fondata per i crediti residui, diversi da quelli di competenza dell'Agenzia delle Entrate e da quelli per cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione.
Il D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, in vigore dal 4 gennaio 2024 e applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data, ha introdotto all'art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992 il comma 6-bis, il quale dispone:
"In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti".
Questa norma ha introdotto una fattispecie tipizzata di litisconsorzio necessario processuale, superando le precedenti incertezze giurisprudenziali sulla necessità di evocare in giudizio sia l'agente della riscossione sia l'ente impositore. La ratio della disposizione è quella di garantire che la decisione sulla validità della notifica dell'atto presupposto, e quindi sulla stessa esistenza del titolo esecutivo, sia pronunciata in contraddittorio con il soggetto titolare del credito, unico legittimato a disporne, evitando così la formazione di giudicati "inutiliter dati".
Nel caso di specie, il ricorrente ha fondato il proprio ricorso proprio sull'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte. Tali cartelle sono state emesse da una pluralità di enti (Tribunale di
Roma, Corte di Giustizia Tributaria, Camera di Commercio, Regione Lazio), diversi dall'Agenzia delle Entrate della Riscossione, che ha emesso l'atto impugnato (la comunicazione ipotecaria). Il ricorrente, pertanto, aveva l'onere processuale di notificare il ricorso non solo all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'Agenzia delle Entrate, ma a tutti gli enti impositori le cui cartelle venivano contestate per vizi di notifica. Avendo omesso di farlo, ha violato la nuova e cogente disposizione processuale.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile in relazione alle seguenti pretese:
- Cartella n. 09720220051118415000 (Ente impositore: Tribunale di Roma);
- Cartella n. 09720220177391585000 (Ente impositore: Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per il
Lazio);
- Cartella n. 09720230044659241000 (Ente impositore: Camera di Commercio di Roma);
- Cartella n. 09720230166641879000 (Ente impositore: Regione Lazio).
Con memoria depositata il 23 settembre 2025, il ricorrente ha introdotto un nuovo motivo di doglianza, relativo alla pretesa illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per la preesistenza di un sequestro preventivo penale sui medesimi beni. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità di tale motivo.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta. Il processo tributario è caratterizzato da una rigida delimitazione del thema decidendum, che viene fissato con i motivi di ricorso esposti nell'atto introduttivo del giudizio.
L'art. 24 del D. Lgs. n. 546/1992 consente l'integrazione dei motivi originari, mediante la proposizione di
"motivi aggiunti", solo nella stretta ed eccezionale ipotesi in cui ciò sia reso necessario dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti.
Le memorie illustrative, disciplinate dall'art. 32 del medesimo decreto, hanno la sola funzione di argomentare ed approfondire le questioni già ritualmente introdotte, senza poter ampliare l'oggetto della controversia.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che la deduzione, con memoria illustrativa, di un motivo di impugnazione nuovo, che introduca un tema di indagine diverso da quelli originari, costituisce una inammissibile mutatio libelli. Nel caso di specie, la questione della compatibilità tra sequestro penale e ipoteca fiscale è una censura di diritto sostanziale del tutto nuova e distinta rispetto alle originarie eccezioni di vizio di notifica e di prescrizione. Non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 24, comma 2, D. Lgs.
n. 546/1992, tale motivo deve essere dichiarato inammissibile.
All'esito delle statuizioni in rito, residuano per l'esame di merito unicamente le pretese creditorie di competenza dell'Agenzia delle Entrate, per le quali sussiste la giurisdizione di questa Corte e l'ammissibilità del ricorso. Si tratta delle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 09720140129346220000 (Imposta di Registro, anno 2011);
- n. 09720220164952738000 (IRPEF e addizionali, anno 2018);
- n. 09720220183416672000 (IVA, anno 2018);
- n. 09720230044659140000 (IVA, IRPEF, IRAP, anno 2011).
Il fulcro delle censure di merito del ricorrente riguarda l'omessa notifica delle quattro cartelle di competenza dell'Agenzia delle Entrate e la conseguente prescrizione dei crediti.
L'onere di provare la corretta esecuzione della notifica degli atti della riscossione grava sull'agente della riscossione. Qualora tale prova non venga fornita, l'atto si considera tamquam non esset e il contribuente può legittimamente impugnare l'atto successivo (nel caso di specie, la comunicazione ipotecaria) facendo valere per la prima volta i vizi dell'atto presupposto non notificato.
Tuttavia, la difesa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è limitata a tentare di provare le notifiche originarie, ma ha costruito una solida linea difensiva basata sulla notifica di una pluralità di atti successivi, tutti contenenti il dettaglio dei debiti originari. Tale strategia processuale si rivela decisiva. Infatti, secondo un principio consolidato, la notifica di un atto successivo della riscossione (come un'intimazione di pagamento o un avviso di pignoramento) che richiami in modo specifico una precedente cartella di pagamento è idonea a portare a conoscenza del contribuente la pretesa originaria. Di conseguenza, la mancata impugnazione di tale atto successivo nei termini di legge (60 giorni) determina la "cristallizzazione" della pretesa, rendendo il credito definitivo e non più contestabile per vizi propri della cartella originaria. Ogni atto successivo, validamente notificato, ha l'effetto di sanare eventuali vizi di notifica dell'atto precedente e di interrompere il termine di prescrizione.
Avendo rigettato tutte le censure del ricorrente relative alle pretese creditorie di competenza dell'Agenzia delle Entrate, ne consegue la piena legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la parte di debito corrispondente a tali pretese. Il ricorso, per la parte in cui è stato ammesso all'esame di merito, deve essere integralmente respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 546/1992 e vengono liquidate, come in dispositivo, in favore di entrambe le parti resistenti.
P.Q.M.
dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione ai crediti di natura previdenziale assistenziale (inps e inail) in favore del giudice ordinario-
dichiara inammissibile il ricorso in relazione ai crediti vantati dal tribunale di Roma, dalla corte di giustizia tributaria di secondo grado per il lazio, dalla camera di commercio di Roma e dalla regione lazio, per violazione del litisconsorzio necessario.
rigetta il ricorso per la restante parte relativa ai crediti di competenza dell'agenzia delle entrate. condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro 6.394,00 per ciascuna parte resistente.