TRIB
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 01/08/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1692/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1692/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 30/07/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Agnese Parte_1
Murdolo, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
in persona dell'Amministratore di Sostegno avv. , in proprio;
CP_1 CP_2
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica di condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Preliminarmente: Che l'Ill.mo Giudice adito voglia accertare che la situazione economica del ricorrente è peggiorata rispetto al passato e che le condizioni per cui era stato disposto l'assegno divorzile nei confronti della signora siano Parte_2 concretamente venute meno.
In principalità: accertate le condizioni di cui sopra, voglia il Giudice provvedere alla revoca pagina 1 di 3 dell'assegno divorzile in favore della signora Parte_2
In subordine: qualora il Giudice non ritenesse di disporre la revoca, disponga la revisione dell'assegno divorzile in una misura inferiore e non superiore ad €. 50,00, o nella misura che riterrà equa e giusta.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare le richieste tutte formulate da parte ricorrente e confermare l'obbligo in capo al Sig. di versare in Parte_1 favore della Sig.ra la somma di € 100,00 mensili a titolo di assegno divorzile. CP_1
In via subordinata, pronunciare sentenza conforme alla proposta conciliativa formulata dal G.I. con provvedimento del 06.07.2025.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 co. 3 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande avanzate dal ricorrente al fine di conseguire la revoca del suo obbligo di versare l'assegno divorzile già stabilito nella sentenza n. 277/2011 resa da questo Tribunale l'01 aprile 2011 nell'importo mensile di € 100 o, quanto meno, il dimezzamento del relativo ammontare sono infondate.
A sostegno delle sue domande, il ricorrente assumeva di aver acceso con la seconda moglie un mutuo ipotecario presso la Banca Monte Paschi di Siena pari a € 180.000,00, con un piano di rimborso in 25 anni per un totale di 300 ratei mensili (attualmente circa €. 1.200,00); a questo debito si aggiungevano un prestito personale COMPASS con rate mensili pari ad €. 202,39 e un ulteriore prestito contratto con
RCI BANQUE SA con rate mensili pari ad €. 227,82.
Egli precisava di aver prodotto con la moglie un reddito medio di circa €.40.000,00, moglie negli ultimi
3 anni, con cui doveva far fronte anche al mantenimento del figlio nato nel 1999 dalla sua unione Per_1 con la convenuta, che nulla aveva versato per lui.
A sua volta, la costituitasi tramite il suo Amministratore di Sostegno, ha riferito di essere in CP_1 cura presso il competente C.P.S. dal 1997 per “schizofrenia indifferenziata cronica” (e non in una semplice “depressione”, come affermato dal ricorrente), una patologia che era l'unica causa del mancato rapporto con il figlio,
Nel luglio del 2014 la beneficiata era stata riconosciuta invalida civile al 100% e dopo una serie di vicissitudini, tra cui l'inserimento presso il C.P.A. San Giacomo 1 a Gorla Minore, ella era stata trasferita presso la comunità ” in Fino Mornasco (CO), ove tuttora si trovava. Pt_3
Quanto all'aspetto economico, la assumeva di percepire una pensione mensile di € 642,75 e CP_1 di non avere altre entrate oltre all'assegno divorzile versato dal ricorrente e faceva presente che pagina 2 di 3 dall'ultimo rendiconto analitico depositato lo scorso 22/07/2024 si evinceva un saldo attivo di € 641,15, per un patrimonio complessivo al 30/06/2024 di € 5.723,71, con la conseguenza che, qualora dovesse venire meno tale contributo, la resistente avrebbe faticato a conservare quantomeno la parità di bilancio fra entrate e uscite, senza contare eventuali spese straordinarie.
La tesi difensiva della appare fondata: l'evidente discrepanza tra i redditi dei coniugi e le CP_1 esigenze di cura della convenuta non possono fondare una pronuncia di revoca e neppure di riduzione dell'assegno divorzile, peraltro di importo modesto, anche tenuto conto che il può contare Pt_1 sull'apporto economico della seconda moglie.
In considerazione della soccombenza del ricorrente, deve condannarsi il a rifondere le spese di Pt_1 lite sostenute dalla convenuta nella liquidazione effettuata in dispositivo, mentre nessun risarcimento ex art. 96, terzo comma, C.P.C. deve essere riconosciuto, in assenza di un allungamento dei tempi processuali, atteso che la spedizione della causa a sentenza è avvenuta alla prima udienza.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Rigetta le domande del ricorrente;
2) Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte nell'importo di €
3.000 per compensi, oltre gli accessori di legge;
3) Respinge l'istanza di condanna del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 C.P.C.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 31/07/2025
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1692/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 30/07/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Agnese Parte_1
Murdolo, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
in persona dell'Amministratore di Sostegno avv. , in proprio;
CP_1 CP_2
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica di condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Preliminarmente: Che l'Ill.mo Giudice adito voglia accertare che la situazione economica del ricorrente è peggiorata rispetto al passato e che le condizioni per cui era stato disposto l'assegno divorzile nei confronti della signora siano Parte_2 concretamente venute meno.
In principalità: accertate le condizioni di cui sopra, voglia il Giudice provvedere alla revoca pagina 1 di 3 dell'assegno divorzile in favore della signora Parte_2
In subordine: qualora il Giudice non ritenesse di disporre la revoca, disponga la revisione dell'assegno divorzile in una misura inferiore e non superiore ad €. 50,00, o nella misura che riterrà equa e giusta.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare le richieste tutte formulate da parte ricorrente e confermare l'obbligo in capo al Sig. di versare in Parte_1 favore della Sig.ra la somma di € 100,00 mensili a titolo di assegno divorzile. CP_1
In via subordinata, pronunciare sentenza conforme alla proposta conciliativa formulata dal G.I. con provvedimento del 06.07.2025.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 co. 3 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande avanzate dal ricorrente al fine di conseguire la revoca del suo obbligo di versare l'assegno divorzile già stabilito nella sentenza n. 277/2011 resa da questo Tribunale l'01 aprile 2011 nell'importo mensile di € 100 o, quanto meno, il dimezzamento del relativo ammontare sono infondate.
A sostegno delle sue domande, il ricorrente assumeva di aver acceso con la seconda moglie un mutuo ipotecario presso la Banca Monte Paschi di Siena pari a € 180.000,00, con un piano di rimborso in 25 anni per un totale di 300 ratei mensili (attualmente circa €. 1.200,00); a questo debito si aggiungevano un prestito personale COMPASS con rate mensili pari ad €. 202,39 e un ulteriore prestito contratto con
RCI BANQUE SA con rate mensili pari ad €. 227,82.
Egli precisava di aver prodotto con la moglie un reddito medio di circa €.40.000,00, moglie negli ultimi
3 anni, con cui doveva far fronte anche al mantenimento del figlio nato nel 1999 dalla sua unione Per_1 con la convenuta, che nulla aveva versato per lui.
A sua volta, la costituitasi tramite il suo Amministratore di Sostegno, ha riferito di essere in CP_1 cura presso il competente C.P.S. dal 1997 per “schizofrenia indifferenziata cronica” (e non in una semplice “depressione”, come affermato dal ricorrente), una patologia che era l'unica causa del mancato rapporto con il figlio,
Nel luglio del 2014 la beneficiata era stata riconosciuta invalida civile al 100% e dopo una serie di vicissitudini, tra cui l'inserimento presso il C.P.A. San Giacomo 1 a Gorla Minore, ella era stata trasferita presso la comunità ” in Fino Mornasco (CO), ove tuttora si trovava. Pt_3
Quanto all'aspetto economico, la assumeva di percepire una pensione mensile di € 642,75 e CP_1 di non avere altre entrate oltre all'assegno divorzile versato dal ricorrente e faceva presente che pagina 2 di 3 dall'ultimo rendiconto analitico depositato lo scorso 22/07/2024 si evinceva un saldo attivo di € 641,15, per un patrimonio complessivo al 30/06/2024 di € 5.723,71, con la conseguenza che, qualora dovesse venire meno tale contributo, la resistente avrebbe faticato a conservare quantomeno la parità di bilancio fra entrate e uscite, senza contare eventuali spese straordinarie.
La tesi difensiva della appare fondata: l'evidente discrepanza tra i redditi dei coniugi e le CP_1 esigenze di cura della convenuta non possono fondare una pronuncia di revoca e neppure di riduzione dell'assegno divorzile, peraltro di importo modesto, anche tenuto conto che il può contare Pt_1 sull'apporto economico della seconda moglie.
In considerazione della soccombenza del ricorrente, deve condannarsi il a rifondere le spese di Pt_1 lite sostenute dalla convenuta nella liquidazione effettuata in dispositivo, mentre nessun risarcimento ex art. 96, terzo comma, C.P.C. deve essere riconosciuto, in assenza di un allungamento dei tempi processuali, atteso che la spedizione della causa a sentenza è avvenuta alla prima udienza.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Rigetta le domande del ricorrente;
2) Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte nell'importo di €
3.000 per compensi, oltre gli accessori di legge;
3) Respinge l'istanza di condanna del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 C.P.C.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 31/07/2025
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3