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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 5317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5317 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Valerio
Brecciaroli,
a scioglimento della riserva assunta in data 11 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 13757/2024, promossa da: Nu
(Documento d'Identità M.I. Numero , C.U.I.L. Parte_1 NumeroD_1
14865559-7), nato in Argentina in data [...], in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a sul figlio minore CP_1 Persona_1
(Documento Nazionale d'Identità numero , C.U.I.L. ), nato in [...] NumeroD_3 NumeroDiCa_4 in data 13/09/2007;
(Documento Nazionale d'Identità numero , C.U.I.L. Parte_2 NumeroD_5 [...]
), nata in [...] in data [...]; NumeroD_6
(Documento Nazionale d'Identità numero , C.U.I.L. Parte_3 NumeroD_7 [...]
), nata in [...] in data [...]; NumeroD_8
(Documento Nazionale d'Identità numero , C.U.I.L. Parte_4 NumeroD_9
), nato in [...] in data [...] NumeroDiC_10 rappresentati e difesi dall'Avv. Maragucci Silvio
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano ai signori , Parte_5 Parte_6
, , , .
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
Conseguentemente ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile Controparte_2 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
con il favore delle spese e competenze di lite.”
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 29/07/2024, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il , chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza Controparte_2 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano.
Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno esposto e provato, mediante deposito di idonea documentazione:
- di essere cittadini argentini;
- di essere discendenti diretti dell'avo (o ) (o André o Andrea o Pt_1 Pt_5 Per_2
, nato a [...] il [...], il quale, prima di trasferirsi in territorio argentino, Pt_5 contraeva matrimonio, il 24/06/1880, a San Secondo di Pinerolo, con e dalla Controparte_3 loro unione nasceva nella provincia di Santa Fe, in Argentina, il 27/01/1896, il figlio
[...]
. L'avo decedeva a Serodino, in Argentina, il 27/08/1945 (cfr. docc. Persona_3 Persona_4
1-2);
- che dal matrimonio tra e dell'01/07/1920 Persona_3 Controparte_4 nasceva a Serodino, provincia di Santa Fe, in Argentina, il 23/08/1923, il figlio Persona_5
(cfr. docc. 2b e 3);
[...]
- che dall'unione coniugale tra e del 18/12/1961 Persona_5 Persona_6 nascevano a Salta, in Argentina, due figli, ricorrenti: in data 27/04/1965, e, in Parte_2 data 14/07/1962, (cfr. docc. 3b, 4 e 5); Parte_1
- che in data 03/04/1996 la ricorrente si univa in matrimonio con Parte_2 [...]
e dal matrimonio nascevano in Argentina due figli, anch'essi ricorrenti nel Controparte_5 TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
presente giudizio: in data 14/03/1997, e, in data 17/02/2000, Parte_3 [...]
(cfr. docc. 4b, 6 e 7); Parte_4
- che dal matrimonio tra il ricorrente e celebrato in Parte_1 CP_1 data 12/04/1995 a Rosario, in Argentina, nasceva a Buenos Aires, il giorno 13/09/2007, il minore
, ricorrente per il tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale (cfr. docc. Persona_1
5b e 8);
- hanno infine precisato che l'avo mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana e Persona_4 non si è mai naturalizzato argentino (cfr. doc.1a).
In data 05/09/2024, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero.
Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne va Controparte_2 pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 11/11/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
I ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino italiano, in quanto nato Persona_4 in Italia nell'anno 1855, coniugatosi in territorio italiano e successivamente trasferitosi in
Argentina, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era , nonno dei Persona_3 ricorrenti e che, a loro volta, l'hanno trasmessa ai loro Parte_2 Parte_1 figli.
In punto di diritto va, in via preliminare, esposta l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana.
A seguito dell'Unità d'Italia (17/03/1861), il codice civile del 1865 (Regio Decreto del 25 giugno 1965, n. 2358, entrato in vigore il 01/01/1866) all'art. 4 ha disposto che era cittadino italiano
“il figlio di padre cittadino”. In assenza di una specifica disposizione normativa in ordine a coloro che fossero nati prima del 1861 in Stati preunitari, ritiene il presente Giudice condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale questi ultimi, laddove emigrati in uno Stato estero, possono ritenersi cittadini italiani dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia purché morti dopo la costituzione del Regno (cfr. TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Cassazione civile sez. I, 01/03/2024, n. 5518, per la quale “lo straniero che ha nel proprio albero genealogico un avo italiano, purché morto dopo la costituzione del Regno d'Italia, può reclamare lo stato di cittadinanza per nascita, quand'anche i suoi ascendenti avessero ignorato la circostanza, purché non vi sia stata interruzione della catena genealogica”) e a meno che non avessero perso la relativa “cittadinanza”, ossia, trovando applicazione nel caso di specie il precedente codice civile del Regno Sardo (promulgato da CA BE il 20/06/1837 ed entrato in vigore nel Regno di Sardegna il 01/01/1838), non avessero perso il “godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” (attribuito dall'art. 19 anche al “figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regii Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito”), che l'art. 34 prevedeva per “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare”, con la specificazione che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da se solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
Il codice civile del 1865, al successivo art. 11, stabiliva, altresì, che perdeva la cittadinanza colui che “vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio”, colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” e colui che “senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
La più recente giurisprudenza di legittimità, in ordine al concetto di “ottenimento” della cittadinanza straniera, ha osservato che “l'art. 11 (…) disciplinava l'effetto alla stregua di meccanismo simil decadenziale (ipso iure): come cioè una decadenza necessariamente dipendente da una condotta attiva e volontaria (proattiva, potrebbe dirsi) di chi, italiano, consapevolmente si fosse proteso a ottenere di esser considerato cittadino dello Stato estero” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317, la quale ha, in altri termini, evidenziato che “il termine implicava
l'acquisto della cittadinanza estera come collegato a una spontanea diretta e consapevole manifestazione di volontà dell'interessato, non anche invece alla risultante di condotte neutre e di diverso genere;
né che si desse la perdita per il semplice fatto dell'accettazione degli effetti di un provvedimento generalizzato, come quello di uno Stato estero con brama di assimilazione degli emigrati dell'epoca”). TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Anche ai sensi del successivo intervento legislativo di cui alla L. n. 555/1912 (art. 1) era considerato cittadino per nascita “il figlio di padre cittadino” ovvero “il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Ai sensi del successivo art. 7, “salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”, mentre, ai sensi dell'art. 8, perdeva la cittadinanza colui che “spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”, colui che
“avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza” e colui che “avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”. Perdeva, altresì, la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 10, la “donna cittadina che si marita a uno straniero”.
Tali disposizioni normative sono state oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza del 16 aprile 1975, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, c. 3, nella parte in cui “prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e, con sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del cit. art. 1, n. 1, nella parte in cui “non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” (oltre che, in applicazione dell'art. 27 della Legge, 11 marzo 1953, n.
87, del cit. art. 1, n. 2, “che collega l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale”).
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, all'esito dell'intervento della Corte
Costituzionale, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art.
219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948” e “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cassazione civile sez. un., 25/02/2009, n. 4466).
Il più recente intervento della giurisprudenza di legittimità ha, altresì, evidenziato, in ordine alla perdita della cittadinanza prevista dall'art. 8, che “l'acquisto della cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, che detto acquisto sia avvenuto “spontaneamente”, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana”
(Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317).
Il successivo intervento normativo di cui alla L. n. 123/1983 ha, pertanto, disposto all'art. 5 che
“è cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino e di madre cittadina”.
Ai sensi del più recente intervento legislativo, infine, il Legislatore con la L. n. 91/1992 (ratione temporis vigente prima della modifica di cui al D.L. del 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. del 23 maggio 2025, n. 74) ha disposto che (art. 1) è cittadino per nascita “il figlio di padre o madre cittadini”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di osservare che “l'ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal c.c. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla L. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale L. n. 91 del 1992. L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita. Fino al
1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del c.c. del
1865, L. n. 555 del 1912, art.
1. Il quadro è mutato solo con la L. n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza). (…) È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. (…) La risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n.
4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.
25317).
Alla luce di quanto dedotto, sulla scorta della documentazione in atti, la domanda dei ricorrenti va accolta, considerata la prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso e in assenza di prova da parte del convenuto dell'esistenza di interruzioni (e con la precisazione che, CP_2 in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e nei documenti in lingua originale, ritenendosi che differenze dei nominativi rinvenute nei vari certificati e atti anagrafici sono attribuibili al contesto storico e culturale in cui gli italiani sono emigrati, alle condizioni dei registri civili in quel tempo, scritti manualmente da soggetti con diversità di idioma e di fonetica).
Il capostipite risulta (v. atto di nascita sub. doc. 1) nato in Italia in [...] Persona_4
10/06/1855 e, emigrato in Argentina, non ha mai rinunciato volontariamente ed esplicitamente alla sua cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato quale cittadino cileno (v. doc 1a), con la conseguenza che al medesimo deve riconoscersi la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione
(1861) e che la cittadinanza italiana deve, altresì, riconoscersi al figlio , Persona_3 nato in data [...], nonché, non emergendo che quest'ultimo avesse rinunciato alla (ovvero posto in essere comportamenti volontariamente rivolti alla rinuncia della) cittadinanza italiana, al figlio , nato in data [...]. Persona_5
La cittadinanza italiana deve, pertanto, riconoscersi agli odierni ricorrenti, e precisamente:
e (in quanto figli di ). Parte_2 Parte_1 Persona_5 TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
La cittadinanza italiana deve, conseguentemente, riconoscersi agli ulteriori odierni ricorrenti, e precisamente: e (in quanto figli di Parte_3 Parte_4 Persona_7
), nonché (in quanto figlio di ).
[...] Persona_1 Parte_1
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana e che il debba provvedere all'adozione dei Controparte_2 provvedimenti conseguenti.
L'assenza di un previo diniego amministrativo, l'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale e la circostanza che il intimato non ha svolto difese inducono a disporre CP_2 la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 13757/2024 R.G., così provvede:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a:
(Documento d'Identità M.I. Numero , C.U.I.L. Parte_1 NumeroD_1
), nato in [...] in data [...], NumeroDiC_11
(Documento Nazionale d'Identità numero , C.U.I.L. Persona_1 NumeroD_3 [...]
), nato in [...] in data [...], rappresentato dai genitori esercenti la Numero_12 potestà genitoriale, e;
Persona_8 CP_1
(Documento Nazionale d'Identità numero , C.U.I.L. Parte_2 NumeroD_5
), nata in [...] in data [...]; NumeroDiC_13
(Documento Nazionale d'Identità numero , Parte_3 NumeroD_7
C.U.I.L. ), nata in [...] in data [...]; NumeroDiC_14
(Documento Nazionale d'Identità numero Parte_4
, C.U.I.L. ), nato in [...] in data [...]; NumeroD_9 NumeroDiC_10
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_2 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di
Così deciso in Torino in data 09/12/2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Valerio
Brecciaroli,
a scioglimento della riserva assunta in data 11 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 13757/2024, promossa da: Nu
(Documento d'Identità M.I. Numero , C.U.I.L. Parte_1 NumeroD_1
14865559-7), nato in Argentina in data [...], in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a sul figlio minore CP_1 Persona_1
(Documento Nazionale d'Identità numero , C.U.I.L. ), nato in [...] NumeroD_3 NumeroDiCa_4 in data 13/09/2007;
(Documento Nazionale d'Identità numero , C.U.I.L. Parte_2 NumeroD_5 [...]
), nata in [...] in data [...]; NumeroD_6
(Documento Nazionale d'Identità numero , C.U.I.L. Parte_3 NumeroD_7 [...]
), nata in [...] in data [...]; NumeroD_8
(Documento Nazionale d'Identità numero , C.U.I.L. Parte_4 NumeroD_9
), nato in [...] in data [...] NumeroDiC_10 rappresentati e difesi dall'Avv. Maragucci Silvio
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano ai signori , Parte_5 Parte_6
, , , .
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
Conseguentemente ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile Controparte_2 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
con il favore delle spese e competenze di lite.”
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 29/07/2024, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il , chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza Controparte_2 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano.
Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno esposto e provato, mediante deposito di idonea documentazione:
- di essere cittadini argentini;
- di essere discendenti diretti dell'avo (o ) (o André o Andrea o Pt_1 Pt_5 Per_2
, nato a [...] il [...], il quale, prima di trasferirsi in territorio argentino, Pt_5 contraeva matrimonio, il 24/06/1880, a San Secondo di Pinerolo, con e dalla Controparte_3 loro unione nasceva nella provincia di Santa Fe, in Argentina, il 27/01/1896, il figlio
[...]
. L'avo decedeva a Serodino, in Argentina, il 27/08/1945 (cfr. docc. Persona_3 Persona_4
1-2);
- che dal matrimonio tra e dell'01/07/1920 Persona_3 Controparte_4 nasceva a Serodino, provincia di Santa Fe, in Argentina, il 23/08/1923, il figlio Persona_5
(cfr. docc. 2b e 3);
[...]
- che dall'unione coniugale tra e del 18/12/1961 Persona_5 Persona_6 nascevano a Salta, in Argentina, due figli, ricorrenti: in data 27/04/1965, e, in Parte_2 data 14/07/1962, (cfr. docc. 3b, 4 e 5); Parte_1
- che in data 03/04/1996 la ricorrente si univa in matrimonio con Parte_2 [...]
e dal matrimonio nascevano in Argentina due figli, anch'essi ricorrenti nel Controparte_5 TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
presente giudizio: in data 14/03/1997, e, in data 17/02/2000, Parte_3 [...]
(cfr. docc. 4b, 6 e 7); Parte_4
- che dal matrimonio tra il ricorrente e celebrato in Parte_1 CP_1 data 12/04/1995 a Rosario, in Argentina, nasceva a Buenos Aires, il giorno 13/09/2007, il minore
, ricorrente per il tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale (cfr. docc. Persona_1
5b e 8);
- hanno infine precisato che l'avo mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana e Persona_4 non si è mai naturalizzato argentino (cfr. doc.1a).
In data 05/09/2024, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero.
Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne va Controparte_2 pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 11/11/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
I ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino italiano, in quanto nato Persona_4 in Italia nell'anno 1855, coniugatosi in territorio italiano e successivamente trasferitosi in
Argentina, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era , nonno dei Persona_3 ricorrenti e che, a loro volta, l'hanno trasmessa ai loro Parte_2 Parte_1 figli.
In punto di diritto va, in via preliminare, esposta l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana.
A seguito dell'Unità d'Italia (17/03/1861), il codice civile del 1865 (Regio Decreto del 25 giugno 1965, n. 2358, entrato in vigore il 01/01/1866) all'art. 4 ha disposto che era cittadino italiano
“il figlio di padre cittadino”. In assenza di una specifica disposizione normativa in ordine a coloro che fossero nati prima del 1861 in Stati preunitari, ritiene il presente Giudice condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale questi ultimi, laddove emigrati in uno Stato estero, possono ritenersi cittadini italiani dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia purché morti dopo la costituzione del Regno (cfr. TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Cassazione civile sez. I, 01/03/2024, n. 5518, per la quale “lo straniero che ha nel proprio albero genealogico un avo italiano, purché morto dopo la costituzione del Regno d'Italia, può reclamare lo stato di cittadinanza per nascita, quand'anche i suoi ascendenti avessero ignorato la circostanza, purché non vi sia stata interruzione della catena genealogica”) e a meno che non avessero perso la relativa “cittadinanza”, ossia, trovando applicazione nel caso di specie il precedente codice civile del Regno Sardo (promulgato da CA BE il 20/06/1837 ed entrato in vigore nel Regno di Sardegna il 01/01/1838), non avessero perso il “godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” (attribuito dall'art. 19 anche al “figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regii Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito”), che l'art. 34 prevedeva per “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare”, con la specificazione che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da se solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
Il codice civile del 1865, al successivo art. 11, stabiliva, altresì, che perdeva la cittadinanza colui che “vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio”, colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” e colui che “senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
La più recente giurisprudenza di legittimità, in ordine al concetto di “ottenimento” della cittadinanza straniera, ha osservato che “l'art. 11 (…) disciplinava l'effetto alla stregua di meccanismo simil decadenziale (ipso iure): come cioè una decadenza necessariamente dipendente da una condotta attiva e volontaria (proattiva, potrebbe dirsi) di chi, italiano, consapevolmente si fosse proteso a ottenere di esser considerato cittadino dello Stato estero” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317, la quale ha, in altri termini, evidenziato che “il termine implicava
l'acquisto della cittadinanza estera come collegato a una spontanea diretta e consapevole manifestazione di volontà dell'interessato, non anche invece alla risultante di condotte neutre e di diverso genere;
né che si desse la perdita per il semplice fatto dell'accettazione degli effetti di un provvedimento generalizzato, come quello di uno Stato estero con brama di assimilazione degli emigrati dell'epoca”). TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Anche ai sensi del successivo intervento legislativo di cui alla L. n. 555/1912 (art. 1) era considerato cittadino per nascita “il figlio di padre cittadino” ovvero “il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Ai sensi del successivo art. 7, “salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”, mentre, ai sensi dell'art. 8, perdeva la cittadinanza colui che “spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”, colui che
“avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza” e colui che “avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”. Perdeva, altresì, la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 10, la “donna cittadina che si marita a uno straniero”.
Tali disposizioni normative sono state oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza del 16 aprile 1975, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, c. 3, nella parte in cui “prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e, con sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del cit. art. 1, n. 1, nella parte in cui “non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” (oltre che, in applicazione dell'art. 27 della Legge, 11 marzo 1953, n.
87, del cit. art. 1, n. 2, “che collega l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale”).
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, all'esito dell'intervento della Corte
Costituzionale, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art.
219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948” e “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cassazione civile sez. un., 25/02/2009, n. 4466).
Il più recente intervento della giurisprudenza di legittimità ha, altresì, evidenziato, in ordine alla perdita della cittadinanza prevista dall'art. 8, che “l'acquisto della cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, che detto acquisto sia avvenuto “spontaneamente”, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana”
(Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317).
Il successivo intervento normativo di cui alla L. n. 123/1983 ha, pertanto, disposto all'art. 5 che
“è cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino e di madre cittadina”.
Ai sensi del più recente intervento legislativo, infine, il Legislatore con la L. n. 91/1992 (ratione temporis vigente prima della modifica di cui al D.L. del 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. del 23 maggio 2025, n. 74) ha disposto che (art. 1) è cittadino per nascita “il figlio di padre o madre cittadini”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di osservare che “l'ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal c.c. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla L. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale L. n. 91 del 1992. L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita. Fino al
1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del c.c. del
1865, L. n. 555 del 1912, art.
1. Il quadro è mutato solo con la L. n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza). (…) È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. (…) La risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n.
4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.
25317).
Alla luce di quanto dedotto, sulla scorta della documentazione in atti, la domanda dei ricorrenti va accolta, considerata la prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso e in assenza di prova da parte del convenuto dell'esistenza di interruzioni (e con la precisazione che, CP_2 in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e nei documenti in lingua originale, ritenendosi che differenze dei nominativi rinvenute nei vari certificati e atti anagrafici sono attribuibili al contesto storico e culturale in cui gli italiani sono emigrati, alle condizioni dei registri civili in quel tempo, scritti manualmente da soggetti con diversità di idioma e di fonetica).
Il capostipite risulta (v. atto di nascita sub. doc. 1) nato in Italia in [...] Persona_4
10/06/1855 e, emigrato in Argentina, non ha mai rinunciato volontariamente ed esplicitamente alla sua cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato quale cittadino cileno (v. doc 1a), con la conseguenza che al medesimo deve riconoscersi la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione
(1861) e che la cittadinanza italiana deve, altresì, riconoscersi al figlio , Persona_3 nato in data [...], nonché, non emergendo che quest'ultimo avesse rinunciato alla (ovvero posto in essere comportamenti volontariamente rivolti alla rinuncia della) cittadinanza italiana, al figlio , nato in data [...]. Persona_5
La cittadinanza italiana deve, pertanto, riconoscersi agli odierni ricorrenti, e precisamente:
e (in quanto figli di ). Parte_2 Parte_1 Persona_5 TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
La cittadinanza italiana deve, conseguentemente, riconoscersi agli ulteriori odierni ricorrenti, e precisamente: e (in quanto figli di Parte_3 Parte_4 Persona_7
), nonché (in quanto figlio di ).
[...] Persona_1 Parte_1
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana e che il debba provvedere all'adozione dei Controparte_2 provvedimenti conseguenti.
L'assenza di un previo diniego amministrativo, l'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale e la circostanza che il intimato non ha svolto difese inducono a disporre CP_2 la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 13757/2024 R.G., così provvede:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a:
(Documento d'Identità M.I. Numero , C.U.I.L. Parte_1 NumeroD_1
), nato in [...] in data [...], NumeroDiC_11
(Documento Nazionale d'Identità numero , C.U.I.L. Persona_1 NumeroD_3 [...]
), nato in [...] in data [...], rappresentato dai genitori esercenti la Numero_12 potestà genitoriale, e;
Persona_8 CP_1
(Documento Nazionale d'Identità numero , C.U.I.L. Parte_2 NumeroD_5
), nata in [...] in data [...]; NumeroDiC_13
(Documento Nazionale d'Identità numero , Parte_3 NumeroD_7
C.U.I.L. ), nata in [...] in data [...]; NumeroDiC_14
(Documento Nazionale d'Identità numero Parte_4
, C.U.I.L. ), nato in [...] in data [...]; NumeroD_9 NumeroDiC_10
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_2 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di
Così deciso in Torino in data 09/12/2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli