Sentenza 6 settembre 2022
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 16/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 35/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO compdsta dai seguenti magistrati:
Daniela Acanfora Presidente Ida Contino Consigliere Lucia d’Ambrosio Consigliere Maria CR AN Consigliere-relatrice Ilaria Annamaria Chesta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio d’appello iscritto al n. 60518 del Registro di Segreteria promosso da INPS, in persona del Dirigente Generale della Direzione Centrale Pensioni, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29, unitamente agli avvocati Lidia Carcavallo
(avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), TO TE
(avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), NI IU
(avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) GI EN
(avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e AS CA
(avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it) dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce all’atto d’appello;
contro IS (CF IS), nato a [...] il IS, rappresentato e
SENT. 35/2026 difeso dall’avv. Massimo Colarizi (CF [...]) pec:
massimo.colarizi@pec.it, presso il cui studio in Roma, alla via G.
Antonelli, 49, è elettivamente domiciliato.
avverso la sentenza n. 256/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, depositata il 6 settembre 2022.
Uditi nella pubblica udienza del giorno 18 novembre 2025, con l’assistenza del dott. Gianfranco Lepore, la relatrice cons. Maria CR AN, l’avv. IU NI per l’INPS appellante e l’avv. Lorenzo Coleine, su delega del procuratore costituito per l’appellato.
Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.
Ritenuto in
FATTO
Con l’impugnata sentenza, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda con la quale l’odierno appellante chiedeva la declaratoria del diritto al riscatto - ai sensi dell'art. 5, comma 3º, del d.lgs. n.
165/1997 - del periodo di servizio ordinario prestato dal 16 febbraio 1981 al 1° settembre 1983, ancorché eccedente i cinque anni.
Con atto depositato in data 18 gennaio 2023, il soccombente Istituto previdenziale ha interposto gravame avverso la sentenza, deducendo la violazione degli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. In particolare, il primo comma dell'art. 5 non prevederebbe affatto che il limite quinquennale operi solo «per i periodi di servizio maturati a partire dal 1° gennaio 1998», come invece testualmente
SENT. 35/2026 affermato nella sentenza impugnata. Piuttosto tale articolo stabilirebbe che, dal 1° gennaio 1998 (e dunque per la liquidazione delle pensioni decorrenti da questa data), gli aumenti sono
«computabili» nel limite complessivo di cinque anni, senza alcun riferimento all'epoca (anteriore o posteriore al 1° gennaio 1998) cui i ridetti aumenti sono riferiti. L'avviso del primo Giudice non troverebbe sostegno neppure nel disposto dell'art. 7, terzo comma, a mente del quale gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici. La norma sarebbe “eccezionale” e andrebbe applicata unicamente ai periodi di servizio connessi con un impiego operativo rispetto ai quali è già stata percepita la relativa indennità. In altri termini, ha precisato parte appellante, il servizio comune a differenza di quello operativo non darebbe diritto all’aumento se non nel caso di riscatto oneroso che, tuttavia, essendo stato introdotto con il d.lgs.
165/1997 avrebbe effetto solo a partire dal 1° gennaio 1998. Del resto, sempre secondo la prospettazione dell’appellante, la posizione del militare che ha prestato servizi operativi non sarebbe sovrapponibile a quella del militare che ha prestato servizio comune, sicché sarebbe giustificata la disparità di trattamento fra le due categorie di dipendenti. In ogni caso, anche la giurisprudenza di questa Sezione (sentenza n. 221/2023) avrebbe chiarito che il riscatto di cui all'art. 5, comma 3, non può comportare il superamento del più volte descritto limite quinquennale, e, nella SENT. 35/2026 fattispecie, non potrebbe operare il meccanismo di "sostituzione" dei periodi di aumento onde ottenere, nel rispetto del limite quinquennale, il trattamento pensionistico più favorevole possibile, come ritenuto dalla citata sentenza. Osserva l’INPS appellante che una simile domanda non è stata proposta dal ricorrente, che sembra piuttosto essersi limitato a chiedere il riconoscimento dell'aumento in esubero rispetto al limite quinquennale, senza prospettare alcuna questione in ordine alla collocazione, ai fini dell'individuazione del sistema di calcolo del trattamento, dell'aumento medesimo. In ogni caso, il militare che abbia già maturato almeno cinque anni di aumenti del periodo di servizio non avrebbe più alcun diritto ad effettuare il riscatto in quanto gli aumenti del servizio comunque prestato sono computabili entro il limite massimo dei cinque anni complessivi, chi abbia già raggiunto tale soglia, alla data della domanda, esula dalla platea dei destinatari della disposizione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997. Manca infatti, nella descritta ipotesi, un elemento fondante di quel diritto, che sorge solo se е quando il militare non abbia già maturato la quota massima di aumenti di servizio utilmente valutabili. la contribuzione da riscatto avrebbe, infatti, natura integrativa della contribuzione obbligatoria e quindi il militare che ha già raggiunto la soglia massima dei cinque anni non avrebbe diritto a vedersi accreditati ulteriori periodi di incremento.
Conclude per l’accoglimento del gravame, con la riforma integrale della sentenza.
SENT. 35/2026 Con memoria depositata in data 17 febbraio 2023 si è costituito l’appellato, col patrocinio dell’avv. Massimo Colarizi, il quale ha confutato i profili di censura mossi nel gravame e ne ha chiesto la reiezione alla luce della condivisa trama argomentativa. Con memoria difensiva depositata in data 23 settembre 2025 il difensore dell’appellato si è riportato alle conclusioni di merito già rassegnate, insistendo per il relativo accoglimento, alla luce della pronuncia nomofilattica medio tempore intervenuta (SS.RR. n. 8/QM/2024).
All’udienza odierna, come da verbale in atti, invitate le parti comparse, avv. IU NI per l’INPS appellante e avv.
Lorenzo Coleine, su delega del procuratore costituito per l’appellato, a precisare se durante il periodo di impiego operativo (febbraio 1981/settembre 1983) sia stata percepita la relativa indennità, i procuratori delle parti presenti, hanno riferito di non essere in grado di fornire, rispetto al quesito prospettato, alcuna precisazione. Si sono riportate, per il resto, alle argomentazioni illustrate negli atti scritti ed alle rispettive conclusioni, chiedendone l’accoglimento.
La causa è, quindi, passata in decisione.
Rilevato in
DIRITTO
1. L’appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
2. Il recente arresto nomofilattico (SS.RR. n. 8/QM/2025) ha definitivamente chiarito che:
a) non è “con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il SENT. 35/2026 diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa, mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sono solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto”;
b) “la facoltà di riscatto ex art.5 del d.lgs. 165/97 dei “periodi di servizio comunque prestato” è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione”. Ciò significa che la contestualità fra prestazione del servizio e maturazione del diritto alle maggiorazioni è normativamente prevista non solo per le maggiorazioni connesse allo svolgimento delle speciali attività menzionate nel primo comma dell’art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, nelle quali il diritto alla maggiorazione sorge ipso iure, ma anche per il servizio comunque prestato, in quanto il punto di riferimento per la determinazione dei criteri di calcolo del riscatto non può che essere la collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, pur nella evidente necessità che – in tal caso - l’interessato manifesti la volontà di avvalersene, esercitando, a mezzo della necessaria domanda amministrativa, il diritto al riscatto. Si tratta di un principio generale nella materia previdenziale (Corte conti, Sez. II/A, 5.07.2021, n. 223; Sez. II/A, 8.03.2022, n. 92; Sez. App. Sicilia, 13.02.2023, n. 3/A/2023), che può essere ricavato anche dall’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 184 del SENT. 35/2026 1997, secondo cui “L’onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall’articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995”;
c) “la valorizzazione dei periodi di servizio ex art. 7 del d. lgs 165/1997 è consentita esclusivamente con riguardo ai “periodi di servizio con percezione delle relative indennità” a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, unicamente con riguardo ai periodi di servizio che si collocano cronologicamente tutti prima della data dell’entrata in vigore del d.lgs 165/1997, fermo restando il divieto di valorizzare periodi successivi a tale data”
3. Orbene, nel caso di specie, si controverte del diritto dell’appellato IS, Luogotenente dell'Esercito Italiano, a vedersi riconosciuto il diritto al riscatto - ai sensi dell'art. 5, comma 3º, del d.lgs. n.
165/1997 - del periodo di servizio ordinario prestato dal 16 febbraio 1981 al 1° settembre 1983. La fattispecie devoluta alla cognizione di queste Giudice deve ritenersi, pertanto, regolata non dall’art. 7, comma 3, in comb. disp. con l’art. 5, comma 1 (espressamente richiamato), bensì dall’art. 5, comma 3, che non impedisce affatto –
come sopra precisato – anzi ammette con chiarezza - la computabilità, nei limiti della soglia quinquennale, di “servizi comunque prestati”, compresi quelli oggetto di riscatto.
SENT. 35/2026 4. Deve osservarsi, infatti, che la giurisprudenza consolidata di questa Sezione (Sez. II centr. app. 28 dicembre 2023, n. 393, 5 luglio 2021, n. 223 e 8 marzo 2022, n. 92) era già pervenuta alle medesime conclusioni. militando nel senso di ritenere che possa essere oggetto della supervalutazione di 1/5 anche il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi, inquadrabili nella categoria dei
“periodi di servizio comunque prestati”. Lo stesso Istituto previdenziale, nella propria circolare n. 119 del 18 dicembre 2018, ha previsto che la facoltà di riscatto in parola può essere esercitata anche con riferimento al periodo trascorso come allievo presso EN addestrativi e Accademie militari, dovendosi, pertanto, trarre la conseguenza che il servizio nella detta qualità è non solo riscattabile ma anche computabile ai fini degli “aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni”, o dei
“periodi di servizio comunque prestato”, come si desume dal combinato disposto del 1° e 3° comma dell’art. 5 cit.
Ciò posto, nella fattispecie deve valutarsi l’impatto dello jus superveniens (artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 165/1997), allo scopo di stabilire se, come sostenuto dall’Istituto appellante, costituisce motivo ostativo alla riscattabilità rivendicata in questa sede, la circostanza per la quale l’appellato avrebbe già maturato, al SENT. 35/2026 momento della domanda, il limite massimo complessivo di 5 anni di supervalutazione.
Non si può revocare in dubbio che il legislatore abbia inteso consentire al militare di avvalersi delle maggiorazioni non solo con riguardo alle specifiche tipologie di attività menzionate nel primo comma, ma anche in relazione, come detto, a “periodi di servizio comunque prestato”. Come correttamente dedotto dall’INPS, l'accredito della maggiorazione è, tuttavia, in tal caso, consentito “a titolo in parte oneroso” e dunque mediante riscatto, e può operare
“nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti”, che, in tal modo, costituisce una soglia massima che vincola l’amministrazione.
Alla norma deve attribuirsi un’unica finalità, che deve appunto individuarsi nell’introduzione di un tetto massimo ai periodi che possono dar luogo alle maggiorazioni che possono incidere sul calcolo del trattamento pensionistico, mentre deve escludersi che essa abbia una portata abrogante delle singole categorie tipologiche ammesse al computo “premiale”, con la conseguenza che l’assetto normativo previgente è rimasto immutato, e, anzi, il legislatore delegato ha preso in considerazione tutti i periodi di servizio
“comunque” prestato – purché computabili a titolo anche parzialmente oneroso – a prescindere dal momento in cui gli stessi sono maturati (prima o dopo l’entrata in vigore della norma sopravvenuta).
Non osta all’esercizio di tale diritto l’art. 7, comma 3, richiamato dall’appellante. La disposizione – nel prevedere che “gli aumenti dei SENT. 35/2026 periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1” - esclude sicuramente la neutralizzazione retroattiva degli aumenti di servizio già acquisiti a quella data, anche se eccedenti i cinque anni, purché indennizzati.
In tal caso, gli incrementi “se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma”. Da tale ultima previsione si ricava effettivamente che non sarebbe possibile conseguire ulteriori maggiorazioni per il militare che abbia, alla data del 31 dicembre 1997, accumulato aumenti di servizio eccedenti i 5 anni e connessi all'impiego operativo.
Tale preclusione non investe, tuttavia, il caso di specie.
L’appellato aveva, infatti, maturato il diritto a ottenere la maggiorazione per periodi di servizio riscattati ben prima di conseguire gli ulteriori aumenti per impiego operativo, dovendosi concordare che “non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa, ciò che nel caso di specie è rappresentato dalla frequentazione della Scuola Allievi, mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sono solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto” (in terminis, Sez. II centr. app. 5 luglio 2021, n. 223).
SENT. 35/2026 La tesi sostenuta dall’appellante non trova, in definitiva, conforto né nella lettera né nella ratio della disposizione, dovendosi, peraltro, valorizzare il fatto che l’art. 7, comma 3 è inserito tra le “disposizioni transitorie” ed è, pertanto, volta a disciplinare il diritto intertemporale - in considerazione del passaggio da un regime più permissivo ad uno più restrittivo - privo di efficacia abrogante.
Il complesso delle norme sopra esaminate agevola, piuttosto, la percorribilità di un diverso tracciato esegetico, alla cui stregua si può ritenere in sintesi che:
- gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, maturati successivamente al 31 dicembre 1997, non possono eccedere complessivamente i cinque anni (art. 5, comma 1);
- gli stessi aumenti maturati alla data del 31 dicembre 1997, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici anche se eccedenti i cinque anni, e, in tal caso, non sono ulteriormente aumentabili (art, 7 comma 3);
- gli aumenti dei periodi di servizio “comunque prestato” sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche se maturati anteriormente alla data del 31 dicembre 1997, nei limiti dei cinque SENT. 35/2026 anni massimi stabiliti.
4. Non ha pregio né effetti vincolanti la prospettazione difensiva dell’appellante Istituto previdenziale secondo cui, chiarito che il riscatto di cui all'art. 5, comma 3, non può comportare il superamento del più volte descritto limite quinquennale, non sarebbe comunque applicabile in concreto il meccanismo di
"sostituzione" dei periodi di aumento onde ottenere, nel rispetto del limite quinquennale, il trattamento pensionistico più favorevole possibile.
Il fatto che l’appellato si sia limitato a chiedere il riconoscimento dell'aumento in esubero rispetto al limite quinquennale, senza prospettare alcuna questione in ordine alla collocazione, ai fini dell'individuazione del sistema di calcolo del trattamento, dell'aumento medesimo, non preclude al giudice di attribuire il medesimo bene della vita richiesto, nei limiti, tuttavia, consentiti dal quadro normativo di riferimento. Non può ritenersi che, “il militare che abbia già maturato almeno 5 anni di aumenti del periodo di servizio non ha più alcun diritto ad effettuare il riscatto”, come sostenuto dall’INPS, dal momento che la stessa pronuncia nomofilattica ha precisato il prisma di incidenza dello jus superveniens . D’altra parte, il militare conserva il diritto di optare per il computo di taluni servizi (quelli riscattati) maturati anche anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 165/1997, in luogo di altri (quelli indennizzati), maturati nel corso della carriera anche successivamente al limite temporale detto, ai fini delle SENT. 35/2026 maggiorazioni in esame. Al contrario non può riconoscersi il diritto all’aumento dei periodi maturati alla data del 31 dicembre 1997 in eccedenza rispetto ai cinque anni, dal momento che non v’è alcuna prova del pagamento delle indennità, come confermato in udienza dalle parti presenti, né ulteriore indicazione in merito alla natura dei servizi prestati nel periodo indicato nel ricorso introduttivo.
5. Conclusivamente, l’appello merita parziale accoglimento, e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza, deve essere dichiarato il diritto del sig. IS a vedersi riconosciuto il diritto al riscatto - ai sensi dell'art. 5, comma 3º, del d.lgs. n. 165/1997 - del periodo di servizio ordinario prestato dal 16 febbraio 1981 al 1° settembre 1983, con inclusione dei relativi aumenti dei periodi di servizio entro il limite complessivo del quinquennio.
6. Considerato il sopravvenire della pronuncia nomofilattica in pendenza del giudizio e le oscillazioni giurisprudenziali al momento della proposizione della domanda, sussistono giusti motivi, ai sensi dell’art.31, comma 3, c.g.c. per l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d’Appello, così definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi il diritto del sig. IS al riscatto a fini pensionistici -
ai sensi dell'art. 5, comma 3º, del d.lgs. n. 165/1997 - del periodo di servizio ordinario prestato dal 16 febbraio 1981 al 1° settembre SENT. 35/2026 1983, con inclusione dei relativi aumenti dei periodi di servizio entro il limite complessivo del quinquennio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025.
L’Estensore
(dott.ssa Maria CR AN)
Il Presidente
(dott.ssa Daniela Acanfora)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in Segreteria il 16 FEBBRAIO 2026 P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
Firmato digitalmente Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa OL EL
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.
Il Presidente
(dott.ssa Daniela Acanfora)
Firmato digitalmente Depositata in Segreteria il 16 FEBBRAIO 2026 P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
SENT. 35/2026 Firmato digitalmente Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa OL EL In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 16 FEBBRAIO 2026 P. Il Dirigente
(Dott. Massimo Biagi )
Firmato digitalmente Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa OL EL