TAR Roma, sez. 2T, sentenza 29/04/2026, n. 7774
TAR
Ordinanza collegiale 9 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 29 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di norme procedurali e di principio

    Il Tribunale ha ritenuto la CNAI un atto meramente preparatorio e privo di rilevanza esterna, non essendo ancora intervenuta l'adozione definitiva da parte dei Ministeri competenti. Pertanto, l'impugnazione è inammissibile per carenza di interesse attuale.

  • Inammissibile
    Violazione del principio di precauzione e adeguatezza della Guida Tecnica

    Il Tribunale ha ritenuto la CNAI un atto meramente preparatorio e privo di rilevanza esterna, non essendo ancora intervenuta l'adozione definitiva da parte dei Ministeri competenti. Pertanto, l'impugnazione è inammissibile per carenza di interesse attuale.

  • Inammissibile
    Mancanza di trasparenza e comparazione delle aree

    Il Tribunale ha ritenuto la CNAI un atto meramente preparatorio e privo di rilevanza esterna, non essendo ancora intervenuta l'adozione definitiva da parte dei Ministeri competenti. Pertanto, l'impugnazione è inammissibile per carenza di interesse attuale.

  • Inammissibile
    Violazione di norme ambientali e paesaggistiche

    Il Tribunale ha ritenuto la CNAI un atto meramente preparatorio e privo di rilevanza esterna, non essendo ancora intervenuta l'adozione definitiva da parte dei Ministeri competenti. Pertanto, l'impugnazione è inammissibile per carenza di interesse attuale.

  • Inammissibile
    Violazione della normativa UE e costituzionale in materia di appalti e concessioni

    Il Tribunale ha ritenuto la CNAI un atto meramente preparatorio e privo di rilevanza esterna, non essendo ancora intervenuta l'adozione definitiva da parte dei Ministeri competenti. Pertanto, l'impugnazione è inammissibile per carenza di interesse attuale.

  • Inammissibile
    Domanda di accesso agli atti

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di accesso in quanto formulata in corso di causa con finalità difensive correlate al presente giudizio, la cui inammissibilità per carenza di interesse attuale contagia la domanda di accesso strumentale. Le amministrazioni hanno differito l'accesso alla fase di consultazione pubblica.

  • Inammissibile
    Violazione delle norme sulla VAS e sulla trasparenza

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per carenza di interesse attuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 29/04/2026, n. 7774
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7774
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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