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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/07/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8484/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8484/2015 promossa da
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Maria Filippa Leone;
Parte_1
ATTRICE contro in persona del procuratore speciale, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Ernesto Grandinetti;
CONVENUTA
OGGETTO: riconoscimento indennizzo su polizza incendio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 27.09.2024, che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 10.06.2015, ha convenuto in giudizio Parte_1
formulando domanda di condanna al pagamento dell'ulteriore Controparte_1 somma di € 102.662,00, su quella già riconosciuta e accettata a titolo di acconto, quale indennizzo per tutti i danni subiti dall'azienda agricola, sita in Gravina alla c.da Oriente, di proprietà del padre
, a seguito dell'incendio sviluppatosi il giorno 25.03.2013. A sostegno della domanda, CP_2 parte attrice ha rappresentato che: i) a far data dal 21.07.2011, ha stipulato con la
[...] la polizza denominata n. 0001104565, per rischio incendio del Controparte_1 Pt_2
“fienile aperto su quattro lati in ferro zincato” con valore assicurato di € 60.000,00 e del foraggio con valore assicurato di € 250.000,00; ii) il giorno 25.03.2013, verso le ore 00,20, l'intera struttura, il foraggio ivi depositato, i veicoli e le attrezzature sono andati distrutti a causa di un incendio;
iii) a seguito di nomina di consulenti di parte e di un perito terzo, i danni conseguenti all'incendio sono stati quantificati in € 186.462,00; iv) la società convenuta ha liquidato la minor somma di € 83.600,00, adducendo come causa del sinistro l'autocombustione e applicando le limitazioni previste nella polizza;
v) tale somma è stata trattenuta a titolo di acconto, con conseguente richiesta di condanna al pagamento della differenza pari ad € 102.662,00.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 03.03.2016, la società convenuta ha rilevato l'infondatezza in fatto e diritto della domanda, ritenendo satisfattivo l'importo liquidato, nel rispetto delle condizioni contrattuali indicate nella polizza assicurativa. Pertanto, ha concluso per il rigetto della domanda.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti, interrogatorio formale di parte attrice e prova testimoniale, è pervenuta all'udienza del 27.09.2024, ove sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotto a 30 il primo termine.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La domanda merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
1.1. Parte attrice assume di aver diritto al pagamento dell'ulteriore somma a saldo di € 102.662,00 da parte della società assicurativa convenuta, a titolo di indennizzo di tutti danni cagionati a seguito dell'incendio sviluppatosi in data 25.03.2013, coinvolgente la struttura metallica adibita a fienile, composta da n. 4 campate, e il fieno ivi custodito. A tal fine, la stessa asserisce di aver diritto a tale ulteriore somma in quanto il predetto evento non si sarebbe verificato per autocombustione, come arbitrariamente sostenuto da parte convenuta, che ha così applicato le relative limitazioni previste nella polizza assicurativa.
1.2. In diritto si evidenzia che la domanda azionata è qualificabile come domanda di adempimento contrattuale e che in materia di onere della prova nell'ambito dei contratti assicurativi, la Suprema
Corte ha in più occasioni affermato l'onere dell'assicurato, che agisce nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo, di provare che l'evento dannoso rientri effettivamente tra quelli inclusi nella copertura assicurativa, mentre l'assicuratore, qualora eccepisca un'esclusione di polizza, deve provare che il fatto rientri fra quelli non compresi in garanzia. (Cass. Civ., sent. n. 1558/2018).
Parte attrice, nell'agire in giudizio, deve, quindi, provare che l'evento dannoso, le sue cause ed i suoi effetti corrispondano a quelli previsti nel contratto assicurativo. In altre parole, l'assicurato deve provare il verificarsi di un c.d. 'rischio incluso' per il quale il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I contratti assicurativi, tuttavia, contengono solitamente clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali). Di conseguenza, se l'assicuratore convenuto eccepisce che il rischio rientra fra quelli esclusi, sarà suo onere provare la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dell'esclusione di polizza ed il rigetto dell'indennizzo.
1.3. In ossequio ai principi di diritto innanzi richiamati si osserva quanto segue.
Per ciò che concerne l'esistenza di una valida copertura assicurativa, risulta documentalmente provata la stipula, da parte dell'attrice, della polizza assicurativa n. 001104565, sottoscritta da
[...] operante dal 21.07.2011 e avente validità nel periodo per cui è causa, relativamente al Parte_1 rischio incendio del fienile aperto su quattro lati in ferro zincato, per un valore assicurato di €
60.000,00, e del foraggio, con un valore assicurato di € 250.000,00 (cfr. pagg. 5 e 7 contratto assicurativo, all.2 fasc. parte attrice), ubicati presso l'azienda agricola sita in Gravina, c.da Oriente, di proprietà del sig. . CP_2
In ordine all'an debeatur risulta pienamente provato, mediante il deposito di documentazione, il verificarsi dell'evento denunciato da parte attrice nell'atto introduttivo.
Nello specifico, l'evento incendio risulta provato dalla denuncia sporta da in data Parte_1
25.03.2013 dinanzi ai C.C. di Gravina di Puglia (cfr. all.4 ibidem), dal rapporto di intervento dei vigili del fuoco effettuato in data 25.03.2013 (cfr. all.7), e dall'attestazione rilasciata a richiesta dell'attrice dal Comando provinciale vigili del fuoco di Bari in data 13.05.2013 (cfr. all.6) in cui si dà atto dell'intervento dei predetti in loco e dei beni coinvolti dall'incendio.
Peraltro, la stessa compagnia assicurativa, nel liquidare l'indennizzo, seppur parziale, ha riconosciuto il verificarsi del sinistro.
Di converso, a seguito di nomina di collegio peritale (composto dal perito di parte attrice, sig.
dal perito della società assicurativa, geom. Michele Spada, e del terzo perito geom. Persona_1
, cfr. all.8 fasc. parte attrice), parte ha convenuta ha proceduto alla liquidazione della Persona_2 somma di € 83.800,00, pari “all'ammontare di danno a nuovo a termini di polizza accertato in prima lettura (in caso di autocombustione)” (cfr. elaborati peritali conclusivi di cui all.8), facendo così operare la limitazione dell'indennizzo prevista in polizza in ipotesi di autocombustione (cfr. pag. 10 contratto assicurazione, all.2 fasc. parte attrice).
A fronte di ciò, come indefettibilmente richiesto dalla pronuncia di legittimità innanzi richiamata, incombe sulla compagnia assicurativa l'onere di fornire adeguata ed esaustiva prova in ordine al verificarsi dei presupposti fattuali legittimanti l'operatività della clausola limitativa, ricorrente, nel caso di specie, in ipotesi di incendio per autocombustione.
Sul punto, parte convenuta rintraccia la causa dell'incendio, ossia l'autocombustione, negli atti redatti dai vigili del fuoco di Bari intervenuti in loco, in cui si legge quanto segue: - “La causa del sinistro è da attribuirsi a probabile autocombustione” (cfr. relazione di intervento del 25.03.2013);
- “Pur non essendo emersi elementi utili per risalire alle cause dell'evento, non si esclude una probabile autocombustione” (cfr. attestazione vigili del fuoco del 13.05.2013);
- decreto di archiviazione del procedimento penale n. 2105/2013 R.G. Mod.25 da parte della
Procura della Repubblica di Bari.
I predetti elementi offerti dalla convenuta sono da ritenersi insufficienti e inidonei a soddisfare l'onere probatorio, così come innanzi richiesto, ai fini dell'operatività dell'indennizzo parziale, posto che i militari intervenuti hanno dato atto di non essere stati in grado di risalire alle cause dell'evento, paventando solo in via ipotetica l'ipotesi di autocombustione.
Allo stesso modo, nessuna valenza probatoria può rinvenirsi nel decreto di archiviazione, privo di quel carattere di definitività proprio di una sentenza passata in giudicato.
2. Per le ragioni suesposte, in difetto di prova circa la ricorrenza del limite di indennizzo previsto in polizza, vanno applicati i criteri di determinazione ordinari per la liquidazione dell'indennizzo, rientrando il sinistro tra i rischi inclusi nella copertura assicurativa. Difatti, si ribadisce che, contenendo il contratto clausole di delimitazione del rischio indennizzabile la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione delle stesse va provato dall'assicuratore.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di riferimento da €52.001 a 260.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
p.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea e condanna in persona del Controparte_1
l.r.p.t., al pagamento della somma a titolo di saldo dell'indennizzo di € 102.662,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
2. Condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore di liquidate in € 14.103 per compensi ed € 794,58 per esborsi, oltre Parte_1 rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Così deciso in Bari il 10.07.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8484/2015 promossa da
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Maria Filippa Leone;
Parte_1
ATTRICE contro in persona del procuratore speciale, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Ernesto Grandinetti;
CONVENUTA
OGGETTO: riconoscimento indennizzo su polizza incendio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 27.09.2024, che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 10.06.2015, ha convenuto in giudizio Parte_1
formulando domanda di condanna al pagamento dell'ulteriore Controparte_1 somma di € 102.662,00, su quella già riconosciuta e accettata a titolo di acconto, quale indennizzo per tutti i danni subiti dall'azienda agricola, sita in Gravina alla c.da Oriente, di proprietà del padre
, a seguito dell'incendio sviluppatosi il giorno 25.03.2013. A sostegno della domanda, CP_2 parte attrice ha rappresentato che: i) a far data dal 21.07.2011, ha stipulato con la
[...] la polizza denominata n. 0001104565, per rischio incendio del Controparte_1 Pt_2
“fienile aperto su quattro lati in ferro zincato” con valore assicurato di € 60.000,00 e del foraggio con valore assicurato di € 250.000,00; ii) il giorno 25.03.2013, verso le ore 00,20, l'intera struttura, il foraggio ivi depositato, i veicoli e le attrezzature sono andati distrutti a causa di un incendio;
iii) a seguito di nomina di consulenti di parte e di un perito terzo, i danni conseguenti all'incendio sono stati quantificati in € 186.462,00; iv) la società convenuta ha liquidato la minor somma di € 83.600,00, adducendo come causa del sinistro l'autocombustione e applicando le limitazioni previste nella polizza;
v) tale somma è stata trattenuta a titolo di acconto, con conseguente richiesta di condanna al pagamento della differenza pari ad € 102.662,00.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 03.03.2016, la società convenuta ha rilevato l'infondatezza in fatto e diritto della domanda, ritenendo satisfattivo l'importo liquidato, nel rispetto delle condizioni contrattuali indicate nella polizza assicurativa. Pertanto, ha concluso per il rigetto della domanda.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti, interrogatorio formale di parte attrice e prova testimoniale, è pervenuta all'udienza del 27.09.2024, ove sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotto a 30 il primo termine.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La domanda merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
1.1. Parte attrice assume di aver diritto al pagamento dell'ulteriore somma a saldo di € 102.662,00 da parte della società assicurativa convenuta, a titolo di indennizzo di tutti danni cagionati a seguito dell'incendio sviluppatosi in data 25.03.2013, coinvolgente la struttura metallica adibita a fienile, composta da n. 4 campate, e il fieno ivi custodito. A tal fine, la stessa asserisce di aver diritto a tale ulteriore somma in quanto il predetto evento non si sarebbe verificato per autocombustione, come arbitrariamente sostenuto da parte convenuta, che ha così applicato le relative limitazioni previste nella polizza assicurativa.
1.2. In diritto si evidenzia che la domanda azionata è qualificabile come domanda di adempimento contrattuale e che in materia di onere della prova nell'ambito dei contratti assicurativi, la Suprema
Corte ha in più occasioni affermato l'onere dell'assicurato, che agisce nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo, di provare che l'evento dannoso rientri effettivamente tra quelli inclusi nella copertura assicurativa, mentre l'assicuratore, qualora eccepisca un'esclusione di polizza, deve provare che il fatto rientri fra quelli non compresi in garanzia. (Cass. Civ., sent. n. 1558/2018).
Parte attrice, nell'agire in giudizio, deve, quindi, provare che l'evento dannoso, le sue cause ed i suoi effetti corrispondano a quelli previsti nel contratto assicurativo. In altre parole, l'assicurato deve provare il verificarsi di un c.d. 'rischio incluso' per il quale il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I contratti assicurativi, tuttavia, contengono solitamente clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali). Di conseguenza, se l'assicuratore convenuto eccepisce che il rischio rientra fra quelli esclusi, sarà suo onere provare la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dell'esclusione di polizza ed il rigetto dell'indennizzo.
1.3. In ossequio ai principi di diritto innanzi richiamati si osserva quanto segue.
Per ciò che concerne l'esistenza di una valida copertura assicurativa, risulta documentalmente provata la stipula, da parte dell'attrice, della polizza assicurativa n. 001104565, sottoscritta da
[...] operante dal 21.07.2011 e avente validità nel periodo per cui è causa, relativamente al Parte_1 rischio incendio del fienile aperto su quattro lati in ferro zincato, per un valore assicurato di €
60.000,00, e del foraggio, con un valore assicurato di € 250.000,00 (cfr. pagg. 5 e 7 contratto assicurativo, all.2 fasc. parte attrice), ubicati presso l'azienda agricola sita in Gravina, c.da Oriente, di proprietà del sig. . CP_2
In ordine all'an debeatur risulta pienamente provato, mediante il deposito di documentazione, il verificarsi dell'evento denunciato da parte attrice nell'atto introduttivo.
Nello specifico, l'evento incendio risulta provato dalla denuncia sporta da in data Parte_1
25.03.2013 dinanzi ai C.C. di Gravina di Puglia (cfr. all.4 ibidem), dal rapporto di intervento dei vigili del fuoco effettuato in data 25.03.2013 (cfr. all.7), e dall'attestazione rilasciata a richiesta dell'attrice dal Comando provinciale vigili del fuoco di Bari in data 13.05.2013 (cfr. all.6) in cui si dà atto dell'intervento dei predetti in loco e dei beni coinvolti dall'incendio.
Peraltro, la stessa compagnia assicurativa, nel liquidare l'indennizzo, seppur parziale, ha riconosciuto il verificarsi del sinistro.
Di converso, a seguito di nomina di collegio peritale (composto dal perito di parte attrice, sig.
dal perito della società assicurativa, geom. Michele Spada, e del terzo perito geom. Persona_1
, cfr. all.8 fasc. parte attrice), parte ha convenuta ha proceduto alla liquidazione della Persona_2 somma di € 83.800,00, pari “all'ammontare di danno a nuovo a termini di polizza accertato in prima lettura (in caso di autocombustione)” (cfr. elaborati peritali conclusivi di cui all.8), facendo così operare la limitazione dell'indennizzo prevista in polizza in ipotesi di autocombustione (cfr. pag. 10 contratto assicurazione, all.2 fasc. parte attrice).
A fronte di ciò, come indefettibilmente richiesto dalla pronuncia di legittimità innanzi richiamata, incombe sulla compagnia assicurativa l'onere di fornire adeguata ed esaustiva prova in ordine al verificarsi dei presupposti fattuali legittimanti l'operatività della clausola limitativa, ricorrente, nel caso di specie, in ipotesi di incendio per autocombustione.
Sul punto, parte convenuta rintraccia la causa dell'incendio, ossia l'autocombustione, negli atti redatti dai vigili del fuoco di Bari intervenuti in loco, in cui si legge quanto segue: - “La causa del sinistro è da attribuirsi a probabile autocombustione” (cfr. relazione di intervento del 25.03.2013);
- “Pur non essendo emersi elementi utili per risalire alle cause dell'evento, non si esclude una probabile autocombustione” (cfr. attestazione vigili del fuoco del 13.05.2013);
- decreto di archiviazione del procedimento penale n. 2105/2013 R.G. Mod.25 da parte della
Procura della Repubblica di Bari.
I predetti elementi offerti dalla convenuta sono da ritenersi insufficienti e inidonei a soddisfare l'onere probatorio, così come innanzi richiesto, ai fini dell'operatività dell'indennizzo parziale, posto che i militari intervenuti hanno dato atto di non essere stati in grado di risalire alle cause dell'evento, paventando solo in via ipotetica l'ipotesi di autocombustione.
Allo stesso modo, nessuna valenza probatoria può rinvenirsi nel decreto di archiviazione, privo di quel carattere di definitività proprio di una sentenza passata in giudicato.
2. Per le ragioni suesposte, in difetto di prova circa la ricorrenza del limite di indennizzo previsto in polizza, vanno applicati i criteri di determinazione ordinari per la liquidazione dell'indennizzo, rientrando il sinistro tra i rischi inclusi nella copertura assicurativa. Difatti, si ribadisce che, contenendo il contratto clausole di delimitazione del rischio indennizzabile la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione delle stesse va provato dall'assicuratore.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di riferimento da €52.001 a 260.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
p.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea e condanna in persona del Controparte_1
l.r.p.t., al pagamento della somma a titolo di saldo dell'indennizzo di € 102.662,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
2. Condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore di liquidate in € 14.103 per compensi ed € 794,58 per esborsi, oltre Parte_1 rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Così deciso in Bari il 10.07.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato