Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti Internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' al disposto dell'articolo 26 della Convenzione stessa.
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1963
SEGNI
LEONE - PICCIONI - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti Internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' al disposto dell'articolo 26 della Convenzione stessa.
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1963
SEGNI
LEONE - PICCIONI - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: BOSCO