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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/09/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai IGnori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di conIGlio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1961/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli nati fuori dal matrimonio”, congiuntamente promossa da (c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 nella via Dante Alighieri n. 119, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Morana
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Rosolini (SR) nella via Bellini n. 107, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Trombatore e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) -
**** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 12/11/2024, e Parte_1 chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la regolamentazione Parte_2 dell'esercizio della loro responsabilità genitoriale sulla figlia , nata a [...] il [...], Per_1 durante la loro relazione more uxorio e riconosciuta da entrambi i genitori. I ricorrenti, rappresentando l'interruzione della loro convivenza, chiedevano al Tribunale che i rapporti tra loro e la figlia fossero regolati alle condizioni di seguito riportate:
“ 1. La minore viene affidata congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la Per_1 madre.
2. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori i quali adotteranno di comune accordo le decisioni relative alla salute, all'educazione ed all'istruzione, tenendo conto delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali della minore. Per l'ordinario, invece, sarà esercitata separatamente.
3. Il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 Pt_2 contributo per il mantenimento della figlia, la somma di € 300,00 mediante bonifico bancario.
Tale somma sarà soggetta a rivalutazione ISTAT annuale, senza necessaria richiesta scritta.
pagina 1 di 3 4. L'assegno unico verrà riscosso dalla IG.ra , per intero, nell'interesse esclusivo della Pt_2 minore.
5. Le spese straordinarie, documentate e necessitate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
6. Il padre, salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni propri e ludici della minore, potrà vedere e tenere con sé la figlia per n. 3 week end al mese (il primo, il terzo ed il quarto week end di ogni mese) alternativamente dal sabato ore 11,00 alle ore 20,00
e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00 con diritto al pernottamento a decorrere dal compimento del terzo anno di età della minore allorchè il padre terrà con sé la bambina dal sabato ore 11:00 alla domenica ore 20:00 con il criterio della gradualità e sempre assecondando la volontà della bambina.
7. Durante la settimana, salvo gli impegni lavorativi del padre e salvo gli impegni ludici della minore, il padre vedrà la figlia il giorno del mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 19:00, previo congruo avviso alla madre.
8. Per le festività: il padre terrà con sé la minore ogni anno e fino a quando non maturerà il diritto al pernottamento come sopra chiarito, alternativamente per il giorno di Natale e per il giorno di Capodanno. A decorrere dal terzo anno di età la minore trascorrerà con il padre sei giorni per il periodo natalizio, ovvero alternativamente per un anno dal 22.12 al 27.12 e l'anno successivo dal 29.12 al 3.1. Per le vacanze pasquali, il padre avrà con sé la minore ad anni alterni per il giorno di Pasqua e l'anno successivo per il lunedì dell'Angelo e a decorrere dal terzo anno di età per tre giorni in modo che per ciascun anno abbia con sé alternativamente la bambina per il giorno di pasqua e pasquetta.
9. Per le vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre dieci giorni nel mese di agosto, tale che ad anni alterni il padre trascorra con la figlia il 15 di agosto, salvo diversi accordi tra le parti ed a decorrere del terzo anno di età della bambina.
10. La bambina trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di questi dalle ore 10:00 alle ore 18:00 salvo altri accordi tra le parti e salvo impegni lavorativi e per il giorno del compleanno della bambina trascorrerà con il padre ad anni alterni, la metà giornata con orario 9:00 -14:00 e l'anno successivo 16:00 -21:00, salvo diversi accordi.
11. Le parti si impegnano, altresì, al reciproco rispetto, a non arrecare molestie ed a collaborare fattivamente affinché la minore abbia una crescita sana ed equilibrata ed assicureranno il diritto della minore ad intrattenere rapporti IGnificativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
12. Le parti comunicheranno eventuali modifiche di abitazione ed utenze telefoniche, al fine di consentire i dovuti contatti, nell'interesse della figlia e della sua gestione. Laddove, invece, i genitori dovessero mantenere stabili e continuativi rapporti affettivi con terzi estranei, gli stessi si autorizzano sin d'ora a consentire che la figlia possa frequentare dette persone attuando rigorosamente il criterio della gradualità. Eventuali e duraturi partners dei genitori non dovranno mai sostituirsi nell'educazione della figlia, in quanto tali rapporti saranno curati esclusivamente dagli stessi genitori biologici. pagina 2 di 3 13. In caso di comprovate e particolari eIGenze, ciascun genitore, ove possibile, si renderà disponibile a concordare eventuali variazioni dei tempi sopra indicati nel rispetto degli impegni ludici e scolastici della minore e degli impegni di entrambi i genitori, nell'ottica della reciproca collaborazione e secondo il buon senso.” Nelle note di trattazione scritta, depositate nei termini all'uopo fissati, le parti hanno insistito nell'accoglimento della domanda congiunta di regolamentazione dei rapporti genitori- figli.
Le superiori condizioni, concordate dalle parti ed inerenti alla prole ed ai relativi rapporti economici, appaiono conformi all'interesse della minore ed alla legge, sicché possono essere omologate da questo Tribunale, mentre può prendersi atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti, siccome sopra riportati.
Nulla sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1961/2024 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata da e Parte_1 Parte_2
Omologa le condizioni inerenti alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei predetti sulla figlia minore , siccome riportate in motivazione. Per_1
Prende atto degli ulteriori accordi tra le parti.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio del Tribunale, in data 23.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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