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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 07/07/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di IE
Causa R.G. 1764 /2018 Oggi 7 luglio 2025 alle ore 11,30 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli , mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: gli Avv.ti Francesco
Carnesecchi e Jacopo Monaci Naldini, noti all'Ufficio per la parte attrice, l'Avv.
Andrea Parolini, noto all'Ufficio per il convenuto Stato Libero di Baviera, e l'Avv.
Francesca Centrone, per il convenuto Il giudice prende atto della CP_1 dichiarazione di identità dell'Avv. Centrone. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse l'Avv. Parolini si riporta alla nota depositata, mentre gli altri procuratori si riportano a giustizia sul punto, chiedendo i difensori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore
12,29 alle ore 13,14 per cause R.G. 2043/22 e 3295/16) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione
1 dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,42).
Alle ore 20,48 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 20,49
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di IE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di IE , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 1764 /2018 R.G.A.C., Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
promossa da:
2 , residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Jacopo Monaci Naldini ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avvocato Francesco Carnesecchi in IE Viale Goffredo Mameli 2, per procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
contro
, con sede in Germania, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore e quale successore ex lege di fu , CP_3
rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Parolini ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Verona (VR), Corso Milano n.36, come da procura notarile allegata all'atto di costituzione
CONVENUTA
anche contro
residente in [...], rappresentato e difeso dalle avvocate Rosa CP_1
Maria Mare, Alessandra Santonocito e Francesca Centrone ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultima in Firenze via Toscanelli 6, come da procura notarile allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_2
in giudizio e per ivi sentir accogliere le seguenti CP_3 CP_1
conclusioni:” Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, accertati i fatti descritti in premessa, dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 2901 o dell'articolo 1414 del Codice Civile, nei confronti del sig.
gli atti di compravendita a rogito notaio di IE, in data 3 Parte_2 Persona_1
giugno 2016, numero di repertorio 25537, raccolta n. 13160 e data 10 giugno 2016 numero di
3 repertorio 25554, raccolta n. 13169, con i quali il sig. (C.F. CP_3
) ha ceduto al sig. (C.F. , la C.F._1 CP_1 C.F._2
proprietà degli immobili censiti al catasto fabbricati del comune di Gaiole in Chianti (SI) foglio 27 particella 56, subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15 e catasto terreni del comune di Gaiole in Chianti
(SI) foglio 27 particelle 44, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 81, 82, 85……Con vittoria di spese del giudizio”.
Si è costituito in giudizio contestando recisamente le avverse CP_3
domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
in via pregiudiziale nel rito: dichiarare, ai sensi del Regolamento UE
1215/2012, l'assenza di giurisdizione del giudice italiano.
In via istruttoria, fin d'ora si chiede la concessione delle memorie ex art. 186
c.p.c.
in via principale nel merito: rigettare le domande attoree in quanto infondate
in fatto e in diritto e comunque non provate, con vittoria di spese e onorari del
giudizio..”.
Si è costituito in giudizio anche contestando ed opponendosi alle CP_1
avverse difese e pretese ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi sopra esposti, ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via pregiudiziale e nel rito: Rilevato ed
accertato il proprio difetto di giurisdizione, in accoglimento della sopra esposta
eccezione, dichiarare d'ufficio l'improcedibilità della domanda, condannando la
parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio;
In subordine, in
via principale e nel merito: In ogni caso, respingere tutte le domande attoree in
4 quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Nelle more del giudizio è deceduto il giudizio, pertanto, è stato CP_3
interrotto e poi riassunto nei confronti dei di lui eredi e Persona_2 [...]
ma non risulterebbe notificato l'atto di riassunzione all'altro convenuto Persona_3
figlio di di cui non è dato sapere se fosse anche erede o CP_1 CP_3
no.
e hanno rinunciato all'eredità e sono Persona_2 Persona_3
stati estromessi dal giudizio in data 27.10.2022, come da verbale di udienza e contestualmente è stata autorizzata la notifica nei confronti del curatore fallimentare,
dato che nelle more, come evidenziato dalle parti si era aperto il fallimento nei confronti dell'eredità del fu CP_3
All'udienza del 31.01.2024 la causa è stata nuovamente interrotta a fronte della chiusura del fallimento e parte attrice ha chiesto termine per riassumere e notificare allo Stato Libero di Baviera successore ex lege di CP_3
Successivamente in data 20.11.2024 si è costituito lo Stato Libero di Baviera,
in persona del legale rappresentante pro tempore, a seguito della notifica solo nei suoi confronti dell'atto di riassunzione.
Nelle more è deceduto il giudice originariamente assegnatario e la causa è
stata assegnata, in data 10.10.2024, alla sottoscritta.
All'udienza del 10.12.2024 il nuovo giudice assegnatario della causa, ritenuto di poter decidere la stessa ex art. 281sexies c.pc., ha fatto precisare alle parti le conclusioni e rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 17.03.2025,
assegnando termine per il deposito di eventuali note concesse anche ai fini della
5 discussione. Detta udienza è stata poi rinviata per motivi dell'Ufficio come da decreto in atti.
All'udienza del 7 luglio 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Parte attrice nell'introdurre il giudizio ha eccepito l'inopponibilità ed inefficacia nei confronti di delle compravendite del 3 giugno Parte_1
2016 (Doc. 2) a mezzo della quale il vende al figlio le sue quote CP_3 CP_1
degli immobili censiti al catasto fabbricati del comune di Gaiole in Chianti (SI)
foglio 27, particella 56, subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15 (in particolare vende 1/2
dei subalterni 3, 4, 5, 13 e 14; 1/5 del subalterno 15 e l'intero dei subalterni 1 e 2) e del del 10 giugno 2016 (Doc. 3) a mezzo della quale il vende al figlio CP_3 CP_1
la quota di 1/5 degli immobili entrambi ai rogiti Notaio
[...] Per_1
In particolare, sostiene l'attore che detti atti sono sopravvenuti alla sussistenza del credito vantato dall'attore nei confronti di e che tali CP_3
compravendite hanno ad oggetto gli unici beni immobili di proprietà del CP_3
con la conseguenza che le vendite de quibus sono volte a rendere più difficile il recupero del credito da parte del dato che il debitore si è Controparte_4
spogliato di tutti i suoi beni con la consapevole partecipazione del figlio CP_1
In subordine ha chiesto accertarsi che gli atti de quibus dissimulassero una
[...]
donazione.
Si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del giudice CP_3
adito in favore del giudice tedesco dato che l'attore è cittadino canadese ed il CP_3
ed il sono cittadini Austriaci residenti in [...], rilevando
[...] CP_1
6 che l'azione fatta valere in giudizio da parte attrice non concerne diritti reali, ma è un'azione contrattuale, pertanto restano ferme le regole generali sulla giurisdizione.
Da ciò consegue che in riferimento alla competenza giurisdizionale del giudice adìto,
il Regolamento applicabile in materia è il Regolamento UE 1215/2012 (Bruxelles I bis), applicabile se il convenuto è domiciliato in uno Stato membro dell'Unione. Ha
poi eccepito che il richiamato Regolamento prevede, all'art. 4, quale foro generale, il foro del convenuto, in questo caso, il domicilio del sig. ossia la CP_3
Germania e che l'art. 8, prevede che in caso di pluralità di convenuti essi possano essere convenuti davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è
domiciliato; nel caso che interessa, ancora, la Germania.
Nel merito ha contestato che gli atti disposizione in questioni potessero essere in grado di spogliare il convenuto di tutti i suoi beni, dato che la maggior parte dei suoi possedimenti mobili ed immobili si trovano in Germania. Inoltre, ha evidenziato che in realtà le vendite de quibus si erano perfezionate già nel 2014, quindi addirittura prima del sorgere del credito litigioso posto a fondamento della domanda revocatoria, e che il prezzo versato era più che congruo non configurandosi i presupposti per la revocatoria invocata.
Si è costituito in giudizio anche eccependo a sua volta il difetto CP_1
di giurisdizione in favore del giudice tedesco, nonché l'inammissibilità dell'azione revocatoria in presenza di credito litigioso. Ha, poi, contestato la sussistenza dell'eventus damni. Inoltre, ha contestato che l'attore potesse agire in giudizio,
essendo solo uno dei creditori ed escluso il consilium fraudis rilevando che le compravendite de quibus ratificavano atti avvenuti ben prima della nascita del c redito litigioso posto a fondamento dell'odierna domanda e che il prezzo pagato era più che congruo in relazione al valore degli immobili stessi. Ha, poi, escluso che il
7 consilium fraudis potesse presumersi esclusivamente in base al rapporto di parentela.
Infine ha contestato che gli atti de quibus costituissero una donazione o una simulazione, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Nelle more è deceduto ed a fronte della riassunzione si sono CP_3
costituiti prima la curatela del fallimento ed a seguito della chiusura del fallimento lo
Stato libero di Baviera, unico erede ex lege del de cuius, che hanno fatto proprie le conclusioni già rese dal convenuto originario.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla instaurazione della riassunzione
Gli atti di riassunzione a fronte delle varie interruzioni risultano tempestivamente depositati e le notifiche nei confronti degli eredi, che poi hanno rinunciato, della Curatela Fallimentare e poi dell'erede ex lege Libero Stato di
Baviera risultano ritualmente notificati, mentre, pur non essendo stata reiterata la notifica della riassunzione a lo stesso non ha sollevato alcuna eccezione CP_1
ed ha reiteratamente accettato il contraddittorio ritenendo con detto comportamento processuale sanata tale nullità formale.
Sul difetto di giurisdizione in favore del giudice tedesco
Va evidenziato che alcuna delle parti di causa è cittadino italiano.
Fermo ciò va evidenziato che è pacifico insegnamento giurisprudenziale quello per il quale, in tema di azione revocatoria, dedotta in causa è l'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia di un negozio che si reputa fraudolento, non già l'atto impugnato: pertanto, la competenza per territorio dev'essere determinata sulla base dei criteri di collegamento di cui agli artt.18-20
cpc, previsti appunto per la materia delle obbligazioni, e non già sulla base del criterio di collegamento dell'articolo 21 cpc, previsto per la materia dei diritti reali
8 (cfr. sul punto Cass. n. 15441/2002, Cass. n. 7377/1993). La richiamata giurisprudenza, infatti, ha chiarito che "... In particolare, essendo l'azione
revocatoria ex art. 2901 c.c. diretta a tutelare un credito, è all'obbligazione
sottostante che deve farsi riferimento per individuare la competenza per territorio del Giudice e non all'atto da revocare….” (v. Cass. civ. 15441/2002).
Orbene, il credito dell'attore, ancorchè litigioso e sub iudice nasce da un precedente rapporto contrattuale inerente un preliminare di compravendita immobiliare di immobile sito nella provincia di IE che si assume, secondo la versione del risolto per inadempimento colpevole imputabile al Pt_2 CP_3
Ritiene il giudice, quindi, che in forza di quanto previsto dalle norme di cui al
Regolamento UE 1215/2012 nel caso come quello sub iudice in cui nessuna delle parti è cittadino italiano ed ha la residenza in Italia debba farsi riferimento a quanto previsto dall'art. 5 di detto Regolamento secondo cui “Le persone domiciliate nel
territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità
giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni
da 2 a 7 del presente capo..”
La norma ex art. 7 del richiamato regolamento detta “Una persona
domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1)
a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della
presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: — nel caso della compravendita di beni, il
luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto
essere consegnati in base al contratto, — nel caso della prestazione di servizi, il
9 luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto
essere prestati in base al contratto….”.
L'eccezione di difetto di giurisdizione va, quindi, rigettata e respinta.
Sulla inammissibilità dell'azione revocatoria in base a crediti litigiosi
L'azione revocatoria ordinaria è uno dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica del diritto di credito ex art. 2740 c.c. Il primo comma dell'art. 2901 c.c. chiarisce che lo stesso legislatore, laddove ha precisato che il credito tutelabile con un'azione revocatoria può essere soggetto a condizione o a termine, ha espressamente ammesso la conservazione tanto di un credito già
esistente ed esigibile, quanto di un credito tuttora inesigibile ancorché esistente oppure, addirittura, di un credito che potrebbe non venire mai ad esistenza o cessare di esistere.
Inoltre, in virtù di un'interpretazione estensiva dell'art. 2901, primo comma,
c.c., la giurisprudenza accoglie una nozione lata di “credito” suscettibile di conservazione, comprensiva di qualsivoglia “ragione o aspettativa di credito”, ossia anche di “crediti potenziali o eventuali”, con conseguente irrilevanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Una “ragione di credito”, poi, può assumere la specifica veste del c.d. “credito litigioso”, cioè controverso e – stando all'impostazione tradizionale – non accertato da un provvedimento giudiziario passato in giudicato. Secondo la giurisprudenza ora consolidata, infatti, anche un
“credito litigioso”, a prescindere dalla negozialità o meno della sua fonte, è
sufficiente a legittimare l'esperimento di un'azione revocatoria.
Semmai, in alcune decisioni viene opportunamente precisato che il “credito litigioso” vantato da chi agisce ex art. 2901 c.c. deve consistere in una pretesa
10 creditoria «non palesemente preestuosa», e talvolta si richiede pure che la sua fondatezza appaia «probabile».
La rilevanza di un “credito litigioso” ai fini dell'art. 2901 c.c. testimonia che l'incontrovertibile accertamento giudiziario del credito da conservare non è
indispensabile, quale antecedente logico-giuridico, alla revoca di un atto patrimoniale pregiudizievole per l'asserito creditore.
L'art. 295 c.p.c. è stato tradizionalmente interpretato dalla giurisprudenza nel senso di richiedere una “definizione” della causa pregiudicante con sentenza passata in giudicato, ha la funzione di evitare un contrasto tra giudicati, e si applica solo nell'ipotesi di due giudizi in rapporto di pregiudizialità (non meramente logica,
bensì) logico-giuridica o – come può pure dirsi – tecnico-giuridica. Il disfavore legislativo nei confronti di un meccanismo che dilata i tempi del processo, infatti, ha condotto a subordinare la sospensione necessaria ad una relazione di pregiudizialità
“forte”. Pertanto, il giudizio revocatorio, pur distinto da quello deputato ad accertare il credito, non dev'essere necessariamente sospeso in attesa del giudicato sulla situazione giuridica da conservare. Per un verso, la sopravvenienza di un accertamento definitivo in ordine all'inesistenza del credito vantato dall'attore in seno al giudizio revocatorio, quand'anche quell'asserito credito fosse già stato conservato con una pronuncia ex art. 2901 c.c. altrettanto definitiva, non integrerebbe alcun conflitto pratico tra giudicati, in quanto la sentenza di revoca, a quel punto, risulterebbe semplicemente inutile in concreto.
A fronte di ciò va rigettata l'eccezione di inammissibilità per come sollevata ed anche la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c.
Sulla sussistenza dei presupposti per la richiesta revocatoria
Parte attrice ha impugnato ex art. 20901 i contratti sopra in dicati intercorsi successivamente alla nascita del credito vantato dal . Parte convenuta Pt_2
11 costituendosi in giudizio ha sostenuto, invece, che tali contratti erano sorti nel 2014, quindi ben prima della nascita del credito dell'attore, che iil aveva CP_1
provveduto al pagamento di un prezzo assolutamente congruo, come provato dai bonifici prodotti, che la vendita dei beni per cui è causa non aveva compromesso la capacità patrimoniale del e che non vi era alcuna prova del consilium CP_3
fraudis.
Precisate le posizioni in fatto delle parti appare opportuno prima di decidere precisare quanto segue.
In materia di azione revocatoria ordinaria il soggetto che agisce in tal senso deve provare la sussistenza di tre presupposti cioè, l'esistenza di un diritto di credito,
l'eventus damni ed il consilium fraudis.
Il credito è costituito dalla pronuncia della Corte di Appello di Firenze ad oggi non definitiva a fronte del provvedimento della Cassazione che ha rimesso la causa avanti a tale Corte in diversa composizione.
Passando all'esame degli ulteriori due presupposti appare doveroso evidenziare che in ordine all'eventus damni, cioè il nocumento arrecato alla garanzia patrimoniale del credito, questo ricorre ogni volta che vi sia un pregiudizio alle ragioni del creditore, che rende la realizzazione del credito più incerta, più difficoltosa o più dispendiosa.
Fermo ciò va anche evidenziato che sulla base della documentazione versata in atti alla data odierna non sembrano sussistere altri beni riferibili al patrimonio del fu a parte quelli oggetto di causa, mentre al momento dell'introduzione CP_3
dle presente giudizio la situazione patrimoniale del appariva già CP_3
compromessa, come emerge dalla documentazione versata in atti.
Ne consegue che l'eventus damni può ritenersi provato.
In riferimento al consilium fraudis va precisato quanto segue.
Sulla base della documentazione depositata in atti dallo stesso CP_1
emerge che ben prima del 2016 questi era consapevole della grave esposizione debitoria del tanto è vero che ha provveduto a pagare in nome e per Parte_3
12 conto suo una serie di debiti pregressi. A questo punto va evidenziato che per la sussistenza del consilium fraudis è sufficiente la consapevolezza, da parte dei debitori, del pregiudizio, che mediante l'atto di disposizione sia arrecato in concreto ai creditori (v. in tal senso anche Cass. 19131/04). Orbene, dalladocumentazione versata in attia appare evidente che al momento della sottoscrizione dei contratti per cui è giudizio sia che non solo erano e sono ben CP_3 CP_1
consapevoli del fatto che i beni per cui è giudizio fossero rimasti i soli di cui il CP_3
godeva e sui quali i creditori avrebbero potuto e potrebbero rivalersi.
[...]
A questo punto va evidenzito che alla documentazione versata in atti emerge esclusivamente che ben prima dei contratti per cui è causa il consapevole della CP_3
esposizione debitoria del ha fatto fronte in nome e per conto suo ad CP_3
alcuni pagamenti, ma non vi è alcuna prova né ha offerto di provare che CP_1
fra il ed il vi fosse un accordo antecedente al maggio 2016 CP_3 CP_1
in base al quale il si era impegnato a trasferire al gli CP_3 CP_1
immobili de quibus a fronte di alcuni pagamenti. In assenza di detta prova e risultando palese la conoscenza da parte del dell'esposizione debitoria CP_1
del la dichiarazione in sede di atti notarili da parte del di CP_3 CP_3
aver già percepito in epoca antecedente a tali atti le somme relative al prezzo concordato sono solo un ulteriore indice della volontà concorde dei due soggetti di sottrarre detti beni a i creditori.
Come detto, infatti, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la concreta esigibilità dello stesso. In tale prospettiva è stato quindi affermato che gli atti dispositivi del debitore successivi all'apertura di credito, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901 cc, n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni) e al fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento.
La domanda, pertanto merita accoglimento.
13 Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in assenza di nota spese, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22, ai medi di scaglione in considerazione del valore della causa, come indicato in atti (valore indeterminabile complessità bassa) e dell'attività processuale effettivamente espletata che non ha visto istruttoria. ai minimi previsti, in considerazione delle effettive difficoltà della causa ad oggetto e del valore della stessa, in complessivi €.
6.328,00 di cui €. 5.810,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, se dovuti, dette spese vengono poste a carico di di fatto soccombente. CP_1
Compensa ex art. 92 c.p.c. le spese fra le altre parti di causa in considerazione del fatto che lo Stato Libero di Baviera è stato avocato in giudizio al solo fine della regolarità della riassunzione e lo stesso ha fatto proprie le difese già svolte da mentre fra e lo Stato Libero di Baviera non può CP_3 CP_1
configurarsi alcuna soccombenza reciproca, con ciò solo giustificandosi l'integrale compensazione fra dette parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, per le motivazioni suestese;
- Rigetta l'eccezione di inammissibilità della domanda in base a credito litigioso per quanto in motivazione;
- Accoglie la domanda di parte attrice come sopra motivato e per l'effetto visto l'art. 2901 c.c. dichiara inefficaci ed inopponibili all'attore gli atti di compravendita a rogito notaio di IE, in data 3 Persona_1
giugno 2016, numero di repertorio 25537, raccolta n. 13160 e data 10
P.IVA_ giugno 2016 numero di repertorio 25554, raccolta n. , con i quali il sig. (C.F. ) ha ceduto al sig. CP_3 C.F._1 CP_1
(C.F. , la proprietà degli immobili censiti al
[...] C.F._2
14 catasto fabbricati del comune di Gaiole in Chianti (SI) foglio 27 particella
56, subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15 e catasto terreni del comune di
Gaiole in Chianti (SI) foglio 27 particelle 44, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 85
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna al pagamento in favore CP_1
dell'attore delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi
6.328,00 di cui €. 5.810,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, se dovuti;
- visto l'art. 92 c.p.c. compensa fra le altre parti le spese di lite ut supra motivato;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
IE lì 7 luglio 2025
Il giudice o.p.
dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
15