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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/10/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1134/19 del R.G., alla quale è riunita quella recante il n. 1554/19 R.G. avente quale oggetto impugnazione di delibera assembleare condominiale e
opposizione a decreto ingiuntivo,
TRA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Cataldo Picardi, Angela Carrieri e Parte_1
LL AN,
ATTORE
E
, in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco G. Pizzigallo,
CONVENUTO
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Semeraro, Controparte_2
CONVENUTO
NONCHE'
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_3
difesa dall'avv. Salvatore Carbone,
RZ IA Conclusioni delle parti: concludono riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , come rappresentato e difeso, Parte_1
premettendo di rivestire la qualità di proprietario di unità immobiliare facente parte del condominio di , in impugnava, previo infruttuoso esperimento del Controparte_1 CP_1
procedimento di mediazione, il deliberato assembleare del detto ente di gestione, assunto, in sua assenza, il 23 luglio 2018 e da esso ricevuto in data 25 ottobre 2018, deducendo la invalidità della stessa deliberazione in relazione all'approvazione dei consuntivi dal 2013 al 2017 per la omessa preventiva convocazione di esso condomino nei termini di cui all'art. 66 disp. att. c.c.; per l'approvazione di consuntivi relativi a più annualità; per non essere stati allegati al verbale di assemblea i consuntivi approvati e le deleghe di voto;
per non essere i consuntivi rispettosi del precetto di cui all'art. 1130 bis c.c., mancando i riepiloghi finanziari e le note sintetiche. Sosteneva
altresì la revocabilità dell'amministratore per le gravi irregolarità nella gestione e rappresentanza del condominio, avendo peraltro questi presentato i consuntivi ben oltre i termini previsti dall'art. 1130 c.c., comunque affermando non essere da egli dovute per intervenuta prescrizione le somme riferite al periodo antecedente al quinquennio dal ricevimento del verbale di approvazione impugnato (25 ottobre 2018), così evocando in giudizio il condominio ed il suo amministratore concludendo per la dichiarazione della invalidità della delibera contestata, previa sospensione cautelare dei suoi effetti, con revoca dell'amministratore, riconoscimento dei danni conseguenti alla rilevata condotta inadempiente e riconoscimento della invocata intervenuta prescrizione, con vittoria delle spese.
Costituendosi, l'ente di gestione contestava quanto avversamente dedotto, preliminarmente eccependo la nullità del procedimento di mediazione, ritenendo essere stato il relativo procedimento irregolarmente definito, nonché contestando la tempestività della domanda, per essere i vizi evidenziati dall'attore tutti a suo dire riconducibili nell'ambito della annullabilità, stante la ricezione del verbale in data antecedente a quella indicata dall'attore, nel merito evidenziando come la convocazione fosse stata correttamente operata, con relativa missiva non recapitata per compiuta giacenza, negando ancora che la pluriannualità dei consuntivi, ciascuno avente la propria distinta formulazione per anno solare, potesse comportare la invalidità della relativa approvazione. Inoltre
negava fondatezza alla avversamente dedotta omessa allegazione al verbale dei consuntivi e delle deleghe di voto, ritenendolo adempimento non previsto da alcuna norma e affermava la regolarità
dei consuntivi per essere gli stessi corredati da tutti gli elementi previsti dall'art. 1130 bis c.c.,
infine contestando la eccepita prescrizione poiché il relativo termine inizia a decorrere dall'approvazione dei consuntivi, così concludendo per la dichiarazione di improcedibilità della domanda per la nullità del sotteso procedimento di mediazione;
per la inammissibilità della domanda per tardività nella sua proposizione, in via subordinata nel merito invocando il rigetto di quanto avversamente domandato, con vittoria delle spese.
Dello stesso tenore la costituzione dell'ulteriore convenuto , il quale si Controparte_2
opponeva alla domanda di propria revoca ed alle invocate avverse conseguenze risarcitorie,
chiedendo comunque di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni per essere eventualmente manlevato da ogni conseguenza in caso di denegata condanna, così concludendo in via preliminare in rito per la detta chiamata in causa, sempre preliminarmente invocando la improcedibilità, ovvero la inammissibilità della domanda, nel merito chiedendo il rigetto dalle avverse istanze e la manleva da parte del terzo chiamando, in caso di denegata propria condanna al risarcimento richiesto dall'attore, con vittoria delle spese.
Differita la prima udienza di comparizione si costituiva anche il terzo chiamato , Controparte_3
negando la sussistenza dei presupposti per le revoca dell'amministratore proprio assicurato,
comunque negando la legittimazione passiva per i danni da parte dell'attore, all'uopo rilevando come tale posizione attiva spettasse unicamente all'ente di gestione. In subordine contestava la fondatezza della domanda attrice e comunque rilevava la inoperatività della polizza per la ipotesi dedotta in giudizio, in subordine evidenziando la presenza di limiti di risarcibilità e di uno scoperto a carico dell'assicurato. Concludeva in conformità alle deduzioni difensive rassegnate, con vittoria delle spese.
Con distinto atto di citazione, il medesimo attore proponeva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, richiesto ed ottenuto dal per il credito rinveniente CP_1
dall'approvazione dei consuntivi contestati nella impugnativa innanzi descritta, chiedendone la sospensione cautelare degli effetti esecutivi e nel merito la revoca, con vittoria delle spese,
riproducendo sostanzialmente le medesime argomentazioni spese in fase di impugnazione della delibera sottesa alla iniziativa monitoria.
Anche il condominio opposto si costituiva in questo ulteriore giudizio riproponendo le argomentazioni già trasfuse nella comparsa di costituzione del giudizio di impugnazione della delibera approvativa dei consuntivi.
I due giudizi venivano in limine litis riuniti per parziale connessione soggettiva ed oggettiva e in sede di prima udienza l'attore contestava parte della documentazione prodotta dal CP_1
convenuto (nella specie le evidenze dell'avviso di propria convocazione all'assemblea del 23 luglio
2018 e della missiva di comunicazione del relativo verbale del 25 agosto 2018). La controversia proseguiva dunque, previo rigetto della richiesta di sospensione degli effetti esecutivi della ingiunzione opposta, con lo scambio di memorie difensive autorizzate e veniva istruita con espletamento di CTU, all'esito della quale, all'udienza del 21 maggio 2025, era introitata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini per memorie conclusive.
Preliminarmente deve risolversi in termini di rigetto l'eccezione di improcedibilità della domanda,
posto che il procedimento di mediazione si è chiuso sulla base delle insindacabili valutazioni del mediatore, assunte a seguito della mancata presenza delle parti invitate dopo ripetute richieste di rinvio per asseriti motivi di salute non documentati, circostanza che evidentemente esclude ogni profilo di invalidità del procedimento stragiudiziale in parola e che in ogni caso esclude la sussistenza di profili di improcedibilità anche sotto gli aspetti sollevati dal terzo chiamato, posto che la eventuale mancanza nella domanda introduttiva del procedimento stragiudiziale delle doglianze proposte dall'attore in questo giudizio e indicate dal detto terzo chiamato non può ritenersi dimostrata dall'unica evidenza all'uopo costituita dall'avviso fattone dall'organismo di mediazione,
il quale ben potrebbe non aver riportato per intero i motivi rassegnati dall'istante.
Parimenti non fondata è l'eccezione sollevata in sede di prima udienza dall'attore con riferimento alla mancanza di autorizzazione assembleare alla costituzione in giudizio, poiché l'amministratore,
nell'ambito delle proprie ordinarie attribuzioni può in autonomia rappresentare in giudizio l'ente di gestione, ove come nel caso di specie si esuli da contesti costituenti straordinarietà degli argomenti in discussione, senza necessità di alcuna ratifica (per tutte Cass. Civ., Sez. II, sentenza 10 gennaio
2023, n. 342).
Nel merito la domanda attrice risulta fondata e dunque meritevole di accoglimento per quanto di seguito esplicitato.
Dirimente, infatti, a parere del Tribunale, risultano gli esiti della espletata CTU, nell'ambito della quale l'ausiliario d'ufficio ha accertato come tutti i consuntivi esaminati, dunque dal primo in ordine cronologico (2013) all'ultimo (2017), risultino privi del registro di cantabilità, del riepilogo finanziario e della nota sintetica, indefettibili elementi richiesti a pena di invalidità dall'art. 1130 bis c.c..
Tale quadro complessivo dunque porta a concludere per la invalidità sotto la specie dell'annullabilità di tutti i consuntivi considerati (2013 – 2017) per la carenza dei necessari suddetti requisiti (per tutte Cass. Civ. Sez. VI/II sentenza n. 33038/2018, Trib. Roma, 17 giugno 2021 n.
10624).
Consegue da quanto sopra l'annullabilità della deliberazione in esame, limitatamente alla parte oggetto di impugnazione e dunque nella parte in cui approvano i consuntivi invalidi (cfr. per tutte
Tribunale di Roma, Sentenza n. 10624 del 17 giugno 2021), ricorrendone anche il requisito della tempestività della corrispondente domanda, in relazione alla proposizione della controversia giudiziale (11 febbraio 2019), con riferimento al termine del procedimento di mediazione (10
gennaio 2019), a sua volta tempestivamente introdotto il 22 novembre 2018, entro il termine di giorni trenta dalla conoscenza da parte dell'attore del deliberato impugnato (25 ottobre 2018). A
tale riguardo infatti nessun rilievo riveste la documentazione che l'ente di gestione convenuto ha depositato a supporto della anticipata conoscenza da parte dell'attore del deliberato contestato,
poiché, stante la espressa contestazione fattane dall'attore, non costituente evidenza ufficiale, ma mera stampa priva di ogni carattere di certezza in ordine alle risultanze ivi contenute, peraltro sfornita di riferimenti al nominativo dell'attore o di univoci collegamenti allo stesso.
Il superiore accertamento risulta assorbente rispetto a tutti gli ulteriori profili di invalidità della delibera indicati dall'attore e comporta quale diretta conseguenza la revoca del decreto ingiuntivo opposto nel procedimento riunito n. 1554/19 R.G., con condanna del convenuto alla CP_1
restituzione di quanto percepito dall'attore in ottemperanza alla ingiunzione provvisoriamente esecutiva, evidenza che assorbe a sua volta la questione di prescrizione sollevata dall'attore.
Rileva inoltre il Tribunale come anche la ulteriore domanda di revoca giudiziale dell'amministratore risulti fondata, a cagione della tardiva presentazione in assemblea per l'approvazione dei consuntivi 2013-2016, in spregio al termine all'uopo previsto dall'art. 1130 n.
10) c.c., decorrente dalla chiusura di ciascun esercizio annuale del , solitamente CP_1
coincidente con l'anno solare.
Infatti tra i primari obblighi che la vigente normativa impone agli amministratori di condominio è
ricompreso anche quello di redigere annualmente il rendiconto o bilancio consuntivo, contenente tutte le entrate e le uscite del , relative all'annualità anteriore, presentandolo CP_1
tempestivamente all'assemblea condominiale al fine di approvarlo, previa sua valutazione.
L'amministratore dunque ha l'obbligo non solo di fornire ai condomini una dettagliata conoscenza della gestione economica del condominio, ma anche di presentare il rendiconto per la valutazione e l'approvazione senza ritardo, in particolare entro il termine indicato nell'art. 1130 cit., di talchè il semplice ritardo nella presentazione del documento in parola rappresenta motivo sufficiente per revocare il mandato al professionista, ovvero per richiederne la revoca per le vie giudiziali (per tutte in un caso assolutamente assimilabile a quello di cui è giudizio Corte d'Appello Napoli, Ord. n.
1176 del 2024).
Consegue la revoca giudiziale dell'amministratore , alla quale però osserva il Controparte_2
Tribunale non può fare seguito l'accoglimento della richiesta di condanna dello stesso al risarcimento del danno, il quale infatti non può essere riconosciuto in via automatica in mancanza,
come nella ipotesi specifica, di elementi che possano dimostrarne la concreta esistenza sia in punto di an che di quantum, difettando in assoluto la relativa prova.
Le spese seguono la sostanziale soccombenza e vanno dunque poste, come liquidate in dispositivo,
a carico dei convenuti e del terzo chiamato, in solido tra loro, quest'ultimo da ritenersi soccombente, al pari dei primi due, stante il tenore delle deduzioni e conclusioni, assunte prendendo posizione diretta sulle istanze attrici. A carico delle stesse parti vanno altresì posti gli esborsi di
CTU, mentre le spese di mediazione devono essere poste a carico dei soli convenuti originari, non essendo stata la terza chiamata parte in quel procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, definitivamente pronunziando, così dispone:
1) annulla la deliberazione resa dal convenuto in data 23 luglio 2018, con CP_1
riferimento all'approvazione dei consuntivi condominiali dal 2013 al 2017;
2) dichiara assorbiti nella decisione di cui al capo che precede tutti gli ulteriori profili di invalidità della delibera indicati dall'attore;
3) revoca il decreto ingiuntivo opposto nel procedimento riunito n. 1554/19 R.G., recante il n.
28/2019, emesso dall'intestato Tribunale e per l'effetto condanna il convenuto CP_1
alla restituzione di quanto percepito dall'attore in ottemperanza alla ingiunzione provvisoriamente esecutiva;
1) revoca l'amministratore ; Controparte_2
2) rigetta la conseguente domanda risarcitoria;
3) condanna i convenuti e il terzo chiamato, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, liquidate in complessivi euro 4.337,00, di cui euro 528,00
per esborsi, oltre RSG (15%), IV e CA, ove dovuti, come per legge, ponendo a carico delle stesse parti processuali in via definitiva anche gli esborsi di CTU.
4) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attore delle spese del procedimento di mediazione, quantificate in euro 264,38, di cui euro 24,00 per esborsi, oltre
RSG (15%), IV e CA come per legge.
Così deciso in Taranto il 6 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1134/19 del R.G., alla quale è riunita quella recante il n. 1554/19 R.G. avente quale oggetto impugnazione di delibera assembleare condominiale e
opposizione a decreto ingiuntivo,
TRA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Cataldo Picardi, Angela Carrieri e Parte_1
LL AN,
ATTORE
E
, in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco G. Pizzigallo,
CONVENUTO
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Semeraro, Controparte_2
CONVENUTO
NONCHE'
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_3
difesa dall'avv. Salvatore Carbone,
RZ IA Conclusioni delle parti: concludono riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , come rappresentato e difeso, Parte_1
premettendo di rivestire la qualità di proprietario di unità immobiliare facente parte del condominio di , in impugnava, previo infruttuoso esperimento del Controparte_1 CP_1
procedimento di mediazione, il deliberato assembleare del detto ente di gestione, assunto, in sua assenza, il 23 luglio 2018 e da esso ricevuto in data 25 ottobre 2018, deducendo la invalidità della stessa deliberazione in relazione all'approvazione dei consuntivi dal 2013 al 2017 per la omessa preventiva convocazione di esso condomino nei termini di cui all'art. 66 disp. att. c.c.; per l'approvazione di consuntivi relativi a più annualità; per non essere stati allegati al verbale di assemblea i consuntivi approvati e le deleghe di voto;
per non essere i consuntivi rispettosi del precetto di cui all'art. 1130 bis c.c., mancando i riepiloghi finanziari e le note sintetiche. Sosteneva
altresì la revocabilità dell'amministratore per le gravi irregolarità nella gestione e rappresentanza del condominio, avendo peraltro questi presentato i consuntivi ben oltre i termini previsti dall'art. 1130 c.c., comunque affermando non essere da egli dovute per intervenuta prescrizione le somme riferite al periodo antecedente al quinquennio dal ricevimento del verbale di approvazione impugnato (25 ottobre 2018), così evocando in giudizio il condominio ed il suo amministratore concludendo per la dichiarazione della invalidità della delibera contestata, previa sospensione cautelare dei suoi effetti, con revoca dell'amministratore, riconoscimento dei danni conseguenti alla rilevata condotta inadempiente e riconoscimento della invocata intervenuta prescrizione, con vittoria delle spese.
Costituendosi, l'ente di gestione contestava quanto avversamente dedotto, preliminarmente eccependo la nullità del procedimento di mediazione, ritenendo essere stato il relativo procedimento irregolarmente definito, nonché contestando la tempestività della domanda, per essere i vizi evidenziati dall'attore tutti a suo dire riconducibili nell'ambito della annullabilità, stante la ricezione del verbale in data antecedente a quella indicata dall'attore, nel merito evidenziando come la convocazione fosse stata correttamente operata, con relativa missiva non recapitata per compiuta giacenza, negando ancora che la pluriannualità dei consuntivi, ciascuno avente la propria distinta formulazione per anno solare, potesse comportare la invalidità della relativa approvazione. Inoltre
negava fondatezza alla avversamente dedotta omessa allegazione al verbale dei consuntivi e delle deleghe di voto, ritenendolo adempimento non previsto da alcuna norma e affermava la regolarità
dei consuntivi per essere gli stessi corredati da tutti gli elementi previsti dall'art. 1130 bis c.c.,
infine contestando la eccepita prescrizione poiché il relativo termine inizia a decorrere dall'approvazione dei consuntivi, così concludendo per la dichiarazione di improcedibilità della domanda per la nullità del sotteso procedimento di mediazione;
per la inammissibilità della domanda per tardività nella sua proposizione, in via subordinata nel merito invocando il rigetto di quanto avversamente domandato, con vittoria delle spese.
Dello stesso tenore la costituzione dell'ulteriore convenuto , il quale si Controparte_2
opponeva alla domanda di propria revoca ed alle invocate avverse conseguenze risarcitorie,
chiedendo comunque di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni per essere eventualmente manlevato da ogni conseguenza in caso di denegata condanna, così concludendo in via preliminare in rito per la detta chiamata in causa, sempre preliminarmente invocando la improcedibilità, ovvero la inammissibilità della domanda, nel merito chiedendo il rigetto dalle avverse istanze e la manleva da parte del terzo chiamando, in caso di denegata propria condanna al risarcimento richiesto dall'attore, con vittoria delle spese.
Differita la prima udienza di comparizione si costituiva anche il terzo chiamato , Controparte_3
negando la sussistenza dei presupposti per le revoca dell'amministratore proprio assicurato,
comunque negando la legittimazione passiva per i danni da parte dell'attore, all'uopo rilevando come tale posizione attiva spettasse unicamente all'ente di gestione. In subordine contestava la fondatezza della domanda attrice e comunque rilevava la inoperatività della polizza per la ipotesi dedotta in giudizio, in subordine evidenziando la presenza di limiti di risarcibilità e di uno scoperto a carico dell'assicurato. Concludeva in conformità alle deduzioni difensive rassegnate, con vittoria delle spese.
Con distinto atto di citazione, il medesimo attore proponeva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, richiesto ed ottenuto dal per il credito rinveniente CP_1
dall'approvazione dei consuntivi contestati nella impugnativa innanzi descritta, chiedendone la sospensione cautelare degli effetti esecutivi e nel merito la revoca, con vittoria delle spese,
riproducendo sostanzialmente le medesime argomentazioni spese in fase di impugnazione della delibera sottesa alla iniziativa monitoria.
Anche il condominio opposto si costituiva in questo ulteriore giudizio riproponendo le argomentazioni già trasfuse nella comparsa di costituzione del giudizio di impugnazione della delibera approvativa dei consuntivi.
I due giudizi venivano in limine litis riuniti per parziale connessione soggettiva ed oggettiva e in sede di prima udienza l'attore contestava parte della documentazione prodotta dal CP_1
convenuto (nella specie le evidenze dell'avviso di propria convocazione all'assemblea del 23 luglio
2018 e della missiva di comunicazione del relativo verbale del 25 agosto 2018). La controversia proseguiva dunque, previo rigetto della richiesta di sospensione degli effetti esecutivi della ingiunzione opposta, con lo scambio di memorie difensive autorizzate e veniva istruita con espletamento di CTU, all'esito della quale, all'udienza del 21 maggio 2025, era introitata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini per memorie conclusive.
Preliminarmente deve risolversi in termini di rigetto l'eccezione di improcedibilità della domanda,
posto che il procedimento di mediazione si è chiuso sulla base delle insindacabili valutazioni del mediatore, assunte a seguito della mancata presenza delle parti invitate dopo ripetute richieste di rinvio per asseriti motivi di salute non documentati, circostanza che evidentemente esclude ogni profilo di invalidità del procedimento stragiudiziale in parola e che in ogni caso esclude la sussistenza di profili di improcedibilità anche sotto gli aspetti sollevati dal terzo chiamato, posto che la eventuale mancanza nella domanda introduttiva del procedimento stragiudiziale delle doglianze proposte dall'attore in questo giudizio e indicate dal detto terzo chiamato non può ritenersi dimostrata dall'unica evidenza all'uopo costituita dall'avviso fattone dall'organismo di mediazione,
il quale ben potrebbe non aver riportato per intero i motivi rassegnati dall'istante.
Parimenti non fondata è l'eccezione sollevata in sede di prima udienza dall'attore con riferimento alla mancanza di autorizzazione assembleare alla costituzione in giudizio, poiché l'amministratore,
nell'ambito delle proprie ordinarie attribuzioni può in autonomia rappresentare in giudizio l'ente di gestione, ove come nel caso di specie si esuli da contesti costituenti straordinarietà degli argomenti in discussione, senza necessità di alcuna ratifica (per tutte Cass. Civ., Sez. II, sentenza 10 gennaio
2023, n. 342).
Nel merito la domanda attrice risulta fondata e dunque meritevole di accoglimento per quanto di seguito esplicitato.
Dirimente, infatti, a parere del Tribunale, risultano gli esiti della espletata CTU, nell'ambito della quale l'ausiliario d'ufficio ha accertato come tutti i consuntivi esaminati, dunque dal primo in ordine cronologico (2013) all'ultimo (2017), risultino privi del registro di cantabilità, del riepilogo finanziario e della nota sintetica, indefettibili elementi richiesti a pena di invalidità dall'art. 1130 bis c.c..
Tale quadro complessivo dunque porta a concludere per la invalidità sotto la specie dell'annullabilità di tutti i consuntivi considerati (2013 – 2017) per la carenza dei necessari suddetti requisiti (per tutte Cass. Civ. Sez. VI/II sentenza n. 33038/2018, Trib. Roma, 17 giugno 2021 n.
10624).
Consegue da quanto sopra l'annullabilità della deliberazione in esame, limitatamente alla parte oggetto di impugnazione e dunque nella parte in cui approvano i consuntivi invalidi (cfr. per tutte
Tribunale di Roma, Sentenza n. 10624 del 17 giugno 2021), ricorrendone anche il requisito della tempestività della corrispondente domanda, in relazione alla proposizione della controversia giudiziale (11 febbraio 2019), con riferimento al termine del procedimento di mediazione (10
gennaio 2019), a sua volta tempestivamente introdotto il 22 novembre 2018, entro il termine di giorni trenta dalla conoscenza da parte dell'attore del deliberato impugnato (25 ottobre 2018). A
tale riguardo infatti nessun rilievo riveste la documentazione che l'ente di gestione convenuto ha depositato a supporto della anticipata conoscenza da parte dell'attore del deliberato contestato,
poiché, stante la espressa contestazione fattane dall'attore, non costituente evidenza ufficiale, ma mera stampa priva di ogni carattere di certezza in ordine alle risultanze ivi contenute, peraltro sfornita di riferimenti al nominativo dell'attore o di univoci collegamenti allo stesso.
Il superiore accertamento risulta assorbente rispetto a tutti gli ulteriori profili di invalidità della delibera indicati dall'attore e comporta quale diretta conseguenza la revoca del decreto ingiuntivo opposto nel procedimento riunito n. 1554/19 R.G., con condanna del convenuto alla CP_1
restituzione di quanto percepito dall'attore in ottemperanza alla ingiunzione provvisoriamente esecutiva, evidenza che assorbe a sua volta la questione di prescrizione sollevata dall'attore.
Rileva inoltre il Tribunale come anche la ulteriore domanda di revoca giudiziale dell'amministratore risulti fondata, a cagione della tardiva presentazione in assemblea per l'approvazione dei consuntivi 2013-2016, in spregio al termine all'uopo previsto dall'art. 1130 n.
10) c.c., decorrente dalla chiusura di ciascun esercizio annuale del , solitamente CP_1
coincidente con l'anno solare.
Infatti tra i primari obblighi che la vigente normativa impone agli amministratori di condominio è
ricompreso anche quello di redigere annualmente il rendiconto o bilancio consuntivo, contenente tutte le entrate e le uscite del , relative all'annualità anteriore, presentandolo CP_1
tempestivamente all'assemblea condominiale al fine di approvarlo, previa sua valutazione.
L'amministratore dunque ha l'obbligo non solo di fornire ai condomini una dettagliata conoscenza della gestione economica del condominio, ma anche di presentare il rendiconto per la valutazione e l'approvazione senza ritardo, in particolare entro il termine indicato nell'art. 1130 cit., di talchè il semplice ritardo nella presentazione del documento in parola rappresenta motivo sufficiente per revocare il mandato al professionista, ovvero per richiederne la revoca per le vie giudiziali (per tutte in un caso assolutamente assimilabile a quello di cui è giudizio Corte d'Appello Napoli, Ord. n.
1176 del 2024).
Consegue la revoca giudiziale dell'amministratore , alla quale però osserva il Controparte_2
Tribunale non può fare seguito l'accoglimento della richiesta di condanna dello stesso al risarcimento del danno, il quale infatti non può essere riconosciuto in via automatica in mancanza,
come nella ipotesi specifica, di elementi che possano dimostrarne la concreta esistenza sia in punto di an che di quantum, difettando in assoluto la relativa prova.
Le spese seguono la sostanziale soccombenza e vanno dunque poste, come liquidate in dispositivo,
a carico dei convenuti e del terzo chiamato, in solido tra loro, quest'ultimo da ritenersi soccombente, al pari dei primi due, stante il tenore delle deduzioni e conclusioni, assunte prendendo posizione diretta sulle istanze attrici. A carico delle stesse parti vanno altresì posti gli esborsi di
CTU, mentre le spese di mediazione devono essere poste a carico dei soli convenuti originari, non essendo stata la terza chiamata parte in quel procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, definitivamente pronunziando, così dispone:
1) annulla la deliberazione resa dal convenuto in data 23 luglio 2018, con CP_1
riferimento all'approvazione dei consuntivi condominiali dal 2013 al 2017;
2) dichiara assorbiti nella decisione di cui al capo che precede tutti gli ulteriori profili di invalidità della delibera indicati dall'attore;
3) revoca il decreto ingiuntivo opposto nel procedimento riunito n. 1554/19 R.G., recante il n.
28/2019, emesso dall'intestato Tribunale e per l'effetto condanna il convenuto CP_1
alla restituzione di quanto percepito dall'attore in ottemperanza alla ingiunzione provvisoriamente esecutiva;
1) revoca l'amministratore ; Controparte_2
2) rigetta la conseguente domanda risarcitoria;
3) condanna i convenuti e il terzo chiamato, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, liquidate in complessivi euro 4.337,00, di cui euro 528,00
per esborsi, oltre RSG (15%), IV e CA, ove dovuti, come per legge, ponendo a carico delle stesse parti processuali in via definitiva anche gli esborsi di CTU.
4) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attore delle spese del procedimento di mediazione, quantificate in euro 264,38, di cui euro 24,00 per esborsi, oltre
RSG (15%), IV e CA come per legge.
Così deciso in Taranto il 6 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli)