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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/12/2025, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 03.12.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1831/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Parte_1 C.F._1
Piccione;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Marco Fazio.
Oggetto: pensione di invalidità civile e riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3 commi 1 e 3 della
Legge n. 104/92.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 03.04.2024 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 25.06.2019 aveva presentato domanda alla competente Commissione Sanitaria dell' per essere sottoposto ad accertamento sanitario al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile e dei benefici previsti dall'art. 3 commi 1 e 3 della Legge n. 104/92;
- che, in esito agli accertamenti sanitari espletati, la predetta Commissione, con verbale di visita medico- collegiale del 08.07.2019, aveva giudicato il ricorrente “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%
e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)” con decorrenza dal 25.06.2019 e revisione al luglio 2020;
- che, con verbale di pari data, la stessa Commissione Medica dell' aveva riconosciuto il ricorrente CP_1
“Disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.02.1992, n. 104” con revisione al luglio 2020;
- che, in data 05.10.2020, il ricorrente veniva sottoposto a visita di revisione da parte della Commissione
Medica presso il centro Medico Legale di Messina che aveva riconosciuto “invalido CP_1 Parte_1
1 con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%” con decorrenza dal 05.10.2020 e revisione al mese di ottobre
2022;
- che la stessa Commissione Medica dell' aveva riconosciuto il ricorrente “Disabile in situazione di CP_1 gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.02.1992, n. 104” con revisione al mese di ottobre 2022;
- che, in data 18.10.2022, il ricorrente veniva sottoposto a visita di revisione da parte della Commissione
Medica presso il centro Medico Legale di Messina che aveva riconosciuto “invalido CP_1 Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. n. 509/88.
Percentuale 85%” con decorrenza dal 18.10.2022 e revisione al luglio 2024;
- che, con verbale di pari data, la stessa Commissione Medica dell' aveva riconosciuto il ricorrente CP_1
“Disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. n. 104/92”;
- che non venivano però ritenute sussistenti le annotazioni di gravità previste dall'art. 3 comma 3 della L.
n. 104/92;
- che avverso tali valutazioni il ricorrente con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al R.g. n. 7222/22, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili al conseguimento del mantenimento della pensione di inabilità civile nonché dei benefici previsti dall'art. 3, comma 1 e 3, L. 104/92;
- che nel corso del giudizio veniva disposta consulenza medica al fine di accertare lo stato invalidante del ricorrente;
- che il CTU, nella bozza dell'elaborato peritale, aveva riconosciuto il ricorrente affetto da “Linfoma non
KI mediastinico (stadio IV per localizzazione polmonare ed epatica) chemio e radio trattato in attuale follow up valutabile in riferimento e per analogia al cod. 9323 di cui alle tabelle allegate al DM 5.02.92 in misura del 70%; -
Fibrosi Polmonare e BPCO valutabile in misura del 41% in riferimento e per analogia al codice 6014 di cui alle tabelle allegate al DM 5.02.92; - Sindrome ansioso depressiva reattiva valutabile in riferimento al cod. 2207 di cui alle tabelle allegate al DM 5.02.92 in misura del 15%” concludendo che allo stesso dovesse essere riconosciuta una invalidità del 85%;
- che il ricorrente, non condividendo le conclusioni della CTU, in data 07.02.2024, aveva inviato rilievi e che il ctu, in data 12.03.2024, aveva provveduto al deposito della versione definitiva della ctu nella quale,
a parziale modifica di quanto in precedenza affermato, aveva riconosciuto il ricorrente invalido in misura del 90%. Aggiungeva, ancora, che non sussistevano i “requisiti sanitari per il riconoscimento della connotazione di gravità della legge 104/92 (art. 3 comma 3)”;
- che il ricorrente, in data 03.04.2024, aveva provveduto al deposito in cancelleria della dichiarazione di dissenso dalle conclusioni medico-legali alle quali era pervenuto il ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare che il ricorrente
è in possesso dei requisiti sanitari che danno il diritto al riconoscimento della pensione di invalidità civile,
a far tempo dalla data di presentazione dalla visita di revisione (18.10.2022) o, in subordine, dalla data che
2 risulta in corso di causa. Ritenere e dichiarare che, in conseguenza delle infermità denunciate o accertate, il ricorrente è, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 legge 104/92, persona disabile con una forte riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa. Riconoscere e dichiarare il diritto di e/o ai familiari, ad accedere ai Parte_1 benefici previsti dall'art. 33 comma 5 e 6 L. n. 104/92, in particolare di usufruire dei tre giorni di permesso mensile retribuiti, possibilità di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, divieto di essere trasferito in altra sede senza il proprio consenso etc, esenzione dal pagamento del bollo auto e dalla tassa di trascrizione, usufruire della detrazione Irpef del 19% e dell'IVA agevolata per l'acquisto di veicoli, e di accedere a tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio al R.G. n. 7222/2022 del
Tribunale di Messina – Sezione Lavoro e del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 20.11.2024, contestava il fondamento del ricorso del CP_1 quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 03.12.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili alla pensione di invalidità civile e dei requisiti previsti dall'art. 3 commi 1 e 3 della L. n. 104/92 (giudizio iscritto al n. R.G. 7222/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da: “- Linfoma non KI mediastinico (stadio IV per localizzazione polmonare ed epatica) chemio e radio trattato in attuale follow up valutabile in riferimento e per analogia al cod. 9323 di cui alle tabelle allegate al DM 5.02.92 in misura del 70%; - Fibrosi Polmonare e BPCO valutabile in misura del 41% in riferimento e per analogia al codice 6014 di cui alle tabelle allegate al DM 5.02.92; - Sindrome ansioso depressiva con turbe del comportamento e instabilità emotiva reattiva valutabile in riferimento e per analogia al cod.2205 di cui alle tabelle allegate al DM 5.02.92 in misura del 25%. - Lombosciatalgia cronica in paziente con discopatie lombari valutabile in riferimento
e proporzionalmente al cod. 7010 in misura del 25%” e riteneva che per tali patologie il ricorrente era da ritenersi invalido civile nella misura del 90% con decorrenza dal 18.10.2022. Riteneva, inoltre, che non sussistevano i requisiti sanitari per il riconoscimento della connotazione di gravità della legge 104/92 (art. 3 comma 3).
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
3 6.- Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto al riconoscimento della pensione di invalidità civile nonché dei benefici previsti dall'art. 3 commi 1 e 3 della L. n. 104/92 con decorrenza dal 18.10.2022 o, in subordine, dalla data stabilita dalla disponenda consulenza tecnica medico legale.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
7.- Ciò premesso va rilevato che, disposta la rinnovazione della ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha affermato che il ricorrente è affetto da “Linfoma non Hodking mediastinico IV° stadio già sottoposto a cicli di immunochemioterapia e di radioterapia ed in attuale follow-up. Fibrosi polmonare TC accertata con associato lieve deficit funzionale. Lombosciatalgia cronica secondaria a discopatie RM accertate. Disturbo ansioso–depressivo reattivo di moderata entità”.
In particolare, il ctu ha precisato che “…per quanto riguarda l'apparato osteoarticolare, l'esame clinico condotto nel corso della visita peritale ha permesso di evidenziare, oltre ad una lieve deviazione scoliotica del rachide dorso-lombare, che la digitopressione sulle apofisi spinose dei corpi vertebrali suscita discreta dolorabilità, e che positive sono le manovre semeiologiche atte ad appurare segni di sofferenza radicolare. Clinicamente è stato anche rilevato, oltre ad una modesta contrattura antalgica dei muscoli paravertebrali con movimenti di flessioestensione e di lateralità del tronco dolenti e ridotti di 1/4, che i movimenti attivi e passivi dei vari distretti articolari sono possibili ai gradi estremi e, ad eccezione della spalla destra, non si accompagnano a rumori di scrosci. All'attuale condizione, sulla scorta dei criteri che trovano organica e puntuale disciplina nella “Nuova Tabella Indicativa delle Percentuali d'Invalidità per le Minorazioni e Malattie
Invalidanti” del D. M. 5 Febbraio 1992 e con l'applicazione in maniera proporzionale del codice 7001 si può riconoscere una percentuale invalidante in misura del 19%. Per quanto riguarda la patologia neoplastica, alla stessa, sulla scorta dei rilievi clinici emersi in sede peritale, nonché dall'attenta e critica valutazione della documentazione sanitaria acclusa al fascicolo processuale telematico, rifacendosi alle Tabelle del D.M. 5 Febbraio e con l'applicazione del codice 9323, si deve riconoscere una percentuale invalidante pari al 70%. In merito all'apparato respiratorio, i dati anamnestici, l'obiettività
4 clinica rilevata e la valutazione della documentazione sanitaria allegata al fascicolo telematico portano a ritenere che il ricorrente presenti un quadro di fibrosi polmonare cui si associa un lieve deficit funzionale: alla suddetta infermità, con
l'attribuzione in maniera proporzionale del codice 6014 delle Tabelle Valutative del D. M. 5 Febbraio 1992, si deve riconoscere una invalidità in misura del 45%. Per quanto riguarda la sfera psichica, l'esame clinico condotto nel corso della visita peritale ha evidenziato: “soggetto orientato nel tempo e nello spazio, verso sé e l'altrui persona. Disponibile al colloquio.
Non turbe della percezione. Non deficit dell'attenzione. Memoria: mantenuta la componente a lungo e breve termine.
Intelligenza: non deficit rilevabili al colloquio. Affettività nei limiti. Pensiero: prevalentemente incentrato sulle condizioni di salute. Al colloquio si rileva una componente ansiosa che si associa a moderata deflessione del tono dell'umore”. I dati anamnestici, la valutazione critica della documentazione sanitaria in atti e l'obiettività riscontrata in sede di consulenza, portano a ritenere che il ricorrente presenti una sindrome depressiva endoreattiva di moderata entità: alla suddetta condizione, in ottemperanza ai criteri applicativi del D.M. 5 Febbraio 1992 e con l'attribuzione del codice 2205, si deve riconoscere una invalidità in misura del 25%. In base alle considerazioni medico-legali sopra esposte, dopo aver valutato separatamente le singole patologie e proceduto ad una valutazione complessiva delle stesse, nel rispetto dei criteri che trovano organica e puntuale disciplina nella “Nuova Tabella Indicativa delle Percentuali d'Invalidità per le Minorazioni e Malattie
Invalidanti” del D. M. 5 Febbraio 1992, si può riconoscere al signor una percentuale invalidante pari Parte_1 all'89%. Per quanto riguarda il riconoscimento dei benefici dell'art. 3, comma 3 della Legge n° 104/1992, si può inoltre affermare che le patologie poste in diagnosi, per l'attuale espressività clinica, non determinano nel signor Parte_1 ripercussioni funzionali tali da ridurne l'autonomia personale, al punto da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale sia nella sfera individuale che in quella di relazione”.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, che si condivide - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale – il ricorso va rigettato.
8.- Nulla per le spese di lite attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 04.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 03.12.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1831/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Parte_1 C.F._1
Piccione;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Marco Fazio.
Oggetto: pensione di invalidità civile e riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3 commi 1 e 3 della
Legge n. 104/92.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 03.04.2024 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 25.06.2019 aveva presentato domanda alla competente Commissione Sanitaria dell' per essere sottoposto ad accertamento sanitario al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile e dei benefici previsti dall'art. 3 commi 1 e 3 della Legge n. 104/92;
- che, in esito agli accertamenti sanitari espletati, la predetta Commissione, con verbale di visita medico- collegiale del 08.07.2019, aveva giudicato il ricorrente “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%
e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)” con decorrenza dal 25.06.2019 e revisione al luglio 2020;
- che, con verbale di pari data, la stessa Commissione Medica dell' aveva riconosciuto il ricorrente CP_1
“Disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.02.1992, n. 104” con revisione al luglio 2020;
- che, in data 05.10.2020, il ricorrente veniva sottoposto a visita di revisione da parte della Commissione
Medica presso il centro Medico Legale di Messina che aveva riconosciuto “invalido CP_1 Parte_1
1 con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%” con decorrenza dal 05.10.2020 e revisione al mese di ottobre
2022;
- che la stessa Commissione Medica dell' aveva riconosciuto il ricorrente “Disabile in situazione di CP_1 gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.02.1992, n. 104” con revisione al mese di ottobre 2022;
- che, in data 18.10.2022, il ricorrente veniva sottoposto a visita di revisione da parte della Commissione
Medica presso il centro Medico Legale di Messina che aveva riconosciuto “invalido CP_1 Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. n. 509/88.
Percentuale 85%” con decorrenza dal 18.10.2022 e revisione al luglio 2024;
- che, con verbale di pari data, la stessa Commissione Medica dell' aveva riconosciuto il ricorrente CP_1
“Disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. n. 104/92”;
- che non venivano però ritenute sussistenti le annotazioni di gravità previste dall'art. 3 comma 3 della L.
n. 104/92;
- che avverso tali valutazioni il ricorrente con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al R.g. n. 7222/22, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili al conseguimento del mantenimento della pensione di inabilità civile nonché dei benefici previsti dall'art. 3, comma 1 e 3, L. 104/92;
- che nel corso del giudizio veniva disposta consulenza medica al fine di accertare lo stato invalidante del ricorrente;
- che il CTU, nella bozza dell'elaborato peritale, aveva riconosciuto il ricorrente affetto da “Linfoma non
KI mediastinico (stadio IV per localizzazione polmonare ed epatica) chemio e radio trattato in attuale follow up valutabile in riferimento e per analogia al cod. 9323 di cui alle tabelle allegate al DM 5.02.92 in misura del 70%; -
Fibrosi Polmonare e BPCO valutabile in misura del 41% in riferimento e per analogia al codice 6014 di cui alle tabelle allegate al DM 5.02.92; - Sindrome ansioso depressiva reattiva valutabile in riferimento al cod. 2207 di cui alle tabelle allegate al DM 5.02.92 in misura del 15%” concludendo che allo stesso dovesse essere riconosciuta una invalidità del 85%;
- che il ricorrente, non condividendo le conclusioni della CTU, in data 07.02.2024, aveva inviato rilievi e che il ctu, in data 12.03.2024, aveva provveduto al deposito della versione definitiva della ctu nella quale,
a parziale modifica di quanto in precedenza affermato, aveva riconosciuto il ricorrente invalido in misura del 90%. Aggiungeva, ancora, che non sussistevano i “requisiti sanitari per il riconoscimento della connotazione di gravità della legge 104/92 (art. 3 comma 3)”;
- che il ricorrente, in data 03.04.2024, aveva provveduto al deposito in cancelleria della dichiarazione di dissenso dalle conclusioni medico-legali alle quali era pervenuto il ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare che il ricorrente
è in possesso dei requisiti sanitari che danno il diritto al riconoscimento della pensione di invalidità civile,
a far tempo dalla data di presentazione dalla visita di revisione (18.10.2022) o, in subordine, dalla data che
2 risulta in corso di causa. Ritenere e dichiarare che, in conseguenza delle infermità denunciate o accertate, il ricorrente è, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 legge 104/92, persona disabile con una forte riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa. Riconoscere e dichiarare il diritto di e/o ai familiari, ad accedere ai Parte_1 benefici previsti dall'art. 33 comma 5 e 6 L. n. 104/92, in particolare di usufruire dei tre giorni di permesso mensile retribuiti, possibilità di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, divieto di essere trasferito in altra sede senza il proprio consenso etc, esenzione dal pagamento del bollo auto e dalla tassa di trascrizione, usufruire della detrazione Irpef del 19% e dell'IVA agevolata per l'acquisto di veicoli, e di accedere a tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio al R.G. n. 7222/2022 del
Tribunale di Messina – Sezione Lavoro e del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 20.11.2024, contestava il fondamento del ricorso del CP_1 quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 03.12.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili alla pensione di invalidità civile e dei requisiti previsti dall'art. 3 commi 1 e 3 della L. n. 104/92 (giudizio iscritto al n. R.G. 7222/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da: “- Linfoma non KI mediastinico (stadio IV per localizzazione polmonare ed epatica) chemio e radio trattato in attuale follow up valutabile in riferimento e per analogia al cod. 9323 di cui alle tabelle allegate al DM 5.02.92 in misura del 70%; - Fibrosi Polmonare e BPCO valutabile in misura del 41% in riferimento e per analogia al codice 6014 di cui alle tabelle allegate al DM 5.02.92; - Sindrome ansioso depressiva con turbe del comportamento e instabilità emotiva reattiva valutabile in riferimento e per analogia al cod.2205 di cui alle tabelle allegate al DM 5.02.92 in misura del 25%. - Lombosciatalgia cronica in paziente con discopatie lombari valutabile in riferimento
e proporzionalmente al cod. 7010 in misura del 25%” e riteneva che per tali patologie il ricorrente era da ritenersi invalido civile nella misura del 90% con decorrenza dal 18.10.2022. Riteneva, inoltre, che non sussistevano i requisiti sanitari per il riconoscimento della connotazione di gravità della legge 104/92 (art. 3 comma 3).
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
3 6.- Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto al riconoscimento della pensione di invalidità civile nonché dei benefici previsti dall'art. 3 commi 1 e 3 della L. n. 104/92 con decorrenza dal 18.10.2022 o, in subordine, dalla data stabilita dalla disponenda consulenza tecnica medico legale.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
7.- Ciò premesso va rilevato che, disposta la rinnovazione della ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha affermato che il ricorrente è affetto da “Linfoma non Hodking mediastinico IV° stadio già sottoposto a cicli di immunochemioterapia e di radioterapia ed in attuale follow-up. Fibrosi polmonare TC accertata con associato lieve deficit funzionale. Lombosciatalgia cronica secondaria a discopatie RM accertate. Disturbo ansioso–depressivo reattivo di moderata entità”.
In particolare, il ctu ha precisato che “…per quanto riguarda l'apparato osteoarticolare, l'esame clinico condotto nel corso della visita peritale ha permesso di evidenziare, oltre ad una lieve deviazione scoliotica del rachide dorso-lombare, che la digitopressione sulle apofisi spinose dei corpi vertebrali suscita discreta dolorabilità, e che positive sono le manovre semeiologiche atte ad appurare segni di sofferenza radicolare. Clinicamente è stato anche rilevato, oltre ad una modesta contrattura antalgica dei muscoli paravertebrali con movimenti di flessioestensione e di lateralità del tronco dolenti e ridotti di 1/4, che i movimenti attivi e passivi dei vari distretti articolari sono possibili ai gradi estremi e, ad eccezione della spalla destra, non si accompagnano a rumori di scrosci. All'attuale condizione, sulla scorta dei criteri che trovano organica e puntuale disciplina nella “Nuova Tabella Indicativa delle Percentuali d'Invalidità per le Minorazioni e Malattie
Invalidanti” del D. M. 5 Febbraio 1992 e con l'applicazione in maniera proporzionale del codice 7001 si può riconoscere una percentuale invalidante in misura del 19%. Per quanto riguarda la patologia neoplastica, alla stessa, sulla scorta dei rilievi clinici emersi in sede peritale, nonché dall'attenta e critica valutazione della documentazione sanitaria acclusa al fascicolo processuale telematico, rifacendosi alle Tabelle del D.M. 5 Febbraio e con l'applicazione del codice 9323, si deve riconoscere una percentuale invalidante pari al 70%. In merito all'apparato respiratorio, i dati anamnestici, l'obiettività
4 clinica rilevata e la valutazione della documentazione sanitaria allegata al fascicolo telematico portano a ritenere che il ricorrente presenti un quadro di fibrosi polmonare cui si associa un lieve deficit funzionale: alla suddetta infermità, con
l'attribuzione in maniera proporzionale del codice 6014 delle Tabelle Valutative del D. M. 5 Febbraio 1992, si deve riconoscere una invalidità in misura del 45%. Per quanto riguarda la sfera psichica, l'esame clinico condotto nel corso della visita peritale ha evidenziato: “soggetto orientato nel tempo e nello spazio, verso sé e l'altrui persona. Disponibile al colloquio.
Non turbe della percezione. Non deficit dell'attenzione. Memoria: mantenuta la componente a lungo e breve termine.
Intelligenza: non deficit rilevabili al colloquio. Affettività nei limiti. Pensiero: prevalentemente incentrato sulle condizioni di salute. Al colloquio si rileva una componente ansiosa che si associa a moderata deflessione del tono dell'umore”. I dati anamnestici, la valutazione critica della documentazione sanitaria in atti e l'obiettività riscontrata in sede di consulenza, portano a ritenere che il ricorrente presenti una sindrome depressiva endoreattiva di moderata entità: alla suddetta condizione, in ottemperanza ai criteri applicativi del D.M. 5 Febbraio 1992 e con l'attribuzione del codice 2205, si deve riconoscere una invalidità in misura del 25%. In base alle considerazioni medico-legali sopra esposte, dopo aver valutato separatamente le singole patologie e proceduto ad una valutazione complessiva delle stesse, nel rispetto dei criteri che trovano organica e puntuale disciplina nella “Nuova Tabella Indicativa delle Percentuali d'Invalidità per le Minorazioni e Malattie
Invalidanti” del D. M. 5 Febbraio 1992, si può riconoscere al signor una percentuale invalidante pari Parte_1 all'89%. Per quanto riguarda il riconoscimento dei benefici dell'art. 3, comma 3 della Legge n° 104/1992, si può inoltre affermare che le patologie poste in diagnosi, per l'attuale espressività clinica, non determinano nel signor Parte_1 ripercussioni funzionali tali da ridurne l'autonomia personale, al punto da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale sia nella sfera individuale che in quella di relazione”.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, che si condivide - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale – il ricorso va rigettato.
8.- Nulla per le spese di lite attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 04.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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