Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 07/03/2023, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/03/2023
N. 00439/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00863/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 863 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dell’avv. Nicola Pasquale Iurino, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Altamura, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso prima dall’avv. Emilio Bonelli, poi dall’avv. Annie Maria Patella, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, cointeressato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 122 notificata in data 11.04.2018, di diniego del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e contestuale ordinanza di demolizione, emanata dal Dirigente del Settore sviluppo e governo del territorio – Servizio condono, del Comune di Altamura, in data 06.04.2018, e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all'udienza ex art. 16 delle disposizioni di attuazione al cod. proc. amm., del giorno 28 febbraio 2023, il dott. Orazio Ciliberti;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Il ricorrente, in qualità di comodatario, presentava al Comune di Altamura la dichiarazione di interesse alla sanatoria edilizia presentata in data 30 gennaio 2004, ex L.R. 28 del 23 dicembre 2003.
La domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi veniva acquisita al protocollo dell’Ente comunale in data 10 dicembre 2004 e protocollata al n. 3402 in data 27 gennaio 2005, il tutto al fine di ottenere il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003, per opere abusive realizzate da altri, nel territorio di Altamura, alla contrada Sant’Elia, zona E1 (agricola) di P.R.G., riportate in catasto al foglio -OMISSIS-.
Il Comune, in data 6 aprile 2018, emanava un provvedimento di diniego del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, con contestuale ordinanza di demolizione, notificato al ricorrente in data 11 aprile 2018. Ciò, in quanto non si riteneva suscettibili di sanatoria le opera realizzate abusivamente.
Il Comune ingiungeva, inoltre, al ricorrente, unitamente al proprietario del fondo e delle opere abusive (-OMISSIS-), la demolizione delle opere edili abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell’ingiunzione, avvertendo che, in mancanza, si sarebbe proceduto all’acquisizione gratuita dell’area di sedime, nella misura pari a dieci volte a quella utile abusivamente costruita, ivi compresi i diritti di accesso dalla strada pubblica, con demolizione d’ufficio a carico dei responsabili dell’abuso.
Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 7 giugno 2018 e depositato il 5 luglio 2018, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: violazione ed errata applicazione degli artt. 31 e 36, D.P.R. n. 380/2001; violazione del principio di buon andamento e proporzionalità; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza dei presupposti; irragionevolezza e ingiustizia manifeste; violazione ed errata applicazione dell’art. 31, D.P.R. n. 380/2001; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione del principio di buon andamento, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento; eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto assoluto di istruttoria, illogicità della motivazione; sviamento e malgoverno.
Con istanza del 15 luglio 2018, il ricorrente chiede la fissazione della discussione dell’istanza cautelare.
Si costituisce il Comune intimato per resistere nel giudizio. Chiede la reiezione del ricorso perché infondato.
Nella camera di consiglio del 5 settembre 2018, il ricorrente rinuncia all’istanza cautelare.
Con successivo atto di costituzione e nomina di nuovo difensore, il Comune insiste per l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 28 febbraio 2023, la causa è introitata per la decisione.
II – Il ricorso è solo in parte fondato.
III - Successivamente alla notifica del provvedimento impugnato, il ricorrente ha opposto il venir meno della sua qualità di comodatario. Ciò – a quando consta - lo priverebbe dell’interesse a impugnare il diniego di sanatoria edilizia e renderebbe, pertanto, il ricorso parzialmente improcedibile. Sennonché, l’improcedibilità non è stata eccepita dall’Amministrazione resistente e il Collegio ritiene di prescindere dal rilievo d’ufficio, poiché nella parte che impugna il diniego di sanatoria il ricorso è da ritenersi del tutto infondato e, come tale, può essere deciso nel merito.
IV – Giova all’uopo ricostruire più nel dettaglio la vicenda.
Con istanza pervenuta al protocollo del Comune di Altamura in data 31 gennaio 2004, il ricorrente, nella sua qualità di comodatario dell'immobile adibito a laboratorio artigianale, sito in agro di Altamura, contrada Sant’Elia, aveva chiesto la sanatoria delle opere di ampliamento realizzate abusivamente.
Con le osservazioni asseverate al protocollo dell'Ente in data 10 marzo 2006, sempre nella sua dichiarata qualità di comodatario dell'immobile di che trattasi, il ricorrente ha controdedotto al preliminare di diniego prot. n. 0011467 del 27 febbraio 2006. Tanto è risultato sufficiente al Comune per ritenere che il ricorrente fosse nella disponibilità dell’immobile, sicché egli veniva individuato come destinatario dell’ordinanza di demolizione impugnata, insieme al proprietario catastale dell’area.
V - I motivi del ricorso sono solo in parte fondati.
V.1 - In ordine all’impugnato diniego del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, il ricorrente non deduce censure specifiche, di guisa che – come già osservato - si può prescindere dal rilevare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso avverso il diniego di sanatoria e si può rigettare nel merito la domanda di annullamento del detto diniego, stante l’inconsistenza (per meglio dire l’inesistenza) della “causa petendi”.
V.2 - Quanto alla dedotta tardività dell’ingiunzione demolitoria, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, il notevole lasso di tempo intercorso fra la realizzazione dell’opera e l’accertamento-repressione dell’abuso non preclude affatto il potere sanzionatorio del comune in materia urbanistico-edilizia, non essendo lo stesso suscettibile di prescrizione né decadenza, con la conseguenza che la P.A. è tenuta a reprimere l’illecito edilizio, avente carattere di illecito permanente, anche a notevole distanza di tempo dalla commissione di esso, senza peraltro che, in tali casi, sia necessario fornire specifica o rafforzata motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione (cfr.: Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5088; T.a.r. Sicilia Palermo, Sez. II, 23 febbraio 2016, n. 532).
VI - Nondimeno, il ricorrente afferma – in questo non contraddetto dall’Amministrazione resistente - di non essere il proprietario del bene, né l’autore dell’abuso edilizio.
La perdita della qualità di comodatario non fa venir meno l’interesse del ricorrente all’accoglimento del ricorso, atteso che residua in capo al medesimo l’interesse diretto e concreto a non essere il destinatario delle sanzioni e delle spese di accollo degli oneri finanziari connessi alla preannunciata esecuzione d’ufficio della demolizione, in caso di mancata ottemperanza all’ingiunzione. Non a caso, il ricorrente non ha qui dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame.
VII - Si può, allora, affermare che, nel caso di specie, sia stata ingiunta la demolizione dell’immobile a un soggetto estraneo all’abuso e carente di titolo nel possesso della cosa, il quale da semplice comodatario aveva a suo tempo proposto domanda di sanatoria edilizia. Invero, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”.
Il ricorrente non è il proprietario del bene e non risulta affatto provato che egli sia l’esecutore dell’intervento privo di titolo edilizio. Ne consegue che deve essere annullata la parte del provvedimento impugnato che ingiunge al ricorrente di demolire le opere abusive, restando viceversa intatta sia la parte del provvedimento che nega la sanatoria edilizia, sia la parte del provvedimento che ingiunge all’unico proprietario dell’immobile di demolire l’opera abusiva.
VIII – In conclusione, il ricorso è parzialmente accolto, nei sensi e nei limiti della motivazione. Stante la parziale soccombenza, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui alla motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in via telematica il giorno 28 febbraio 2023, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Orazio Ciliberti | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.