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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/07/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Sent. n. ………….
R.G 4149/2024
..
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice Onorario di Pace Dott. ME EN LA ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto
Tra
Per: il sig. , c.f. rapp.to e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv.Esposito Tommaso presso il cui studio in Castellammare di Stabia alla via Nuova Eremitaggio n° 3 elegge domicilio, giusta procura in atti;
Attore
E in p. legale rapp.te p.t. (P.iva e Controparte_1
c.f. ), rapp.ta e difesa dall'Avv.to Maria Coppola presso il cui P.IVA_1 studio in Nocera Inferiore (SA), alla via S. Quasimodo n. 16 elegge domicilio giusta procura in atti;
Convenuta
Nonché in p. legale rapp.te p.t.(C.F. Controparte_2
), rapp.to e difeso dall'avvocatura municipale nella persona PartitaIVA_2 dell'avv.to Municipale Giovanni Tramontano, unitamente al quale elegge domicilio presso gli uffici dell'avvocatura municipale palazzo Farnese , giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Oggetto della presente opposizione è l'opposizione avverso il sollecito di pagamento n.071 2024 9041099832 000, fondato sulla cartella di pagamento n. 071 2021 0101975669/00 con cui si chiedeva il pagamento della somma di € 26.259,53.
Atteso il carattere documentale della questione il fascicolo , veniva posto in decisione senza necessità di articolare alcun mezzo istruttorio che del resto nulla avrebbero aggiunto alle argomentazioni delle parti.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della vicenda processuale, la domanda risulta essere fondata e deve essere accolta per i motivi che si andranno ad illustrare in seguito.
In ogni caso alla luce di quanto evidenziato in atti la questione , atteso il suo carattere documentale ben avrebbe potuto essere definita in via bonaria tra le parti senza necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria con aggravio di costi e dilatazione dei tempi di definizione della controversia.
Difatti è emerso come il destinatario del verbale da cui è poi scaturita la cartella esattoriale non era l'odierno attore ma bensì un suo omonimo vale a dire il sig. , nato il [...] a [...], Parte_1 residente a [...] T.
Del resto nel verbale elevato a seguito della contestazione dell'infrazione erano riportati i dati di quest'ultimo e che risulta essere incontestabilmente l'unico soggetto su cui devono ricadere le conseguenze giuridiche , come per altro documentalmente provato.
Ne deriva una carenza di legittimazione passiva in capo al sig. Parte_1
con codice fiscale , il quale non ha titolo per
[...] C.F._1 essere coinvolto nella procedura di recupero coattivo avviata da
[...]
per conto del poiché la CP_1 Controparte_2 sanzione è stata elevata ad altro soggetto.
Per altro l'interessato ha anche sollecitato una definizione bonaria della questione significando come non fosse il destinatario della richiesta di pagamento.
In altre parole non sussiste né una pretesa creditoria da parte del CP_2 né tanto meno sussiste di conseguenza il diritto dell'ente di riscossione a poter avviare qualsiasi azione nei confronti di parte attrice come del resto tacitamente riconosciuto dalle controparti. La circostanza comporta l'accoglimento della domanda attorea perché fondata in fatto ed in diritto e rende del tutto superfluo soffermarsi sulle ulteriori argomentazioni sollevate dalle parti, poiché non sussiste in alcun modo alcuna obbligazione in capo a parte attrice.
Pertanto alla luce delle risultanze istruttorie la somma di € 26.259,53 non
è dovuto da alla luce dell'accoglimento della domanda Parte_1 perché fondata in fatto ed in diritto.
Il sollecito di pagamento n. 071 2024 9041099832 000. deve quindi essere dichiarato nullo così come la cartella di pagamento n. 071 2021
0101975669/00 per difetto di legittimazione passiva.
Necessario chiarire in ultimo come sussista una responsabilità solidale in capo al ed in capo ad Controparte_2 Controparte_1
poiché l'ente comunale ha emesso la sanzione mentre l'ente
[...] di riscossione ha avuto l'onere di provvedere al recupero coattivo delle somme.
In assenza di espliciti atti di rinunzia si deve ritenere che le conseguenze derivanti dall'accoglimento della domanda siano riferibili ad entrambi i convenuti.
Le spese di lite alla luce della risultanze istruttorie e della condotta processuale delle parti seguono la soccombenza e tengono conto del valore della controversia e sono da porsi tenuto conto della condotta solidale in capo ad entrambi i convenuti .
Riguardo il governo delle suddette , questo giudice ritiene di dover aderire al principio adottato anche da altri giudicanti , secondo cui queste sono da determinarsi in base al decreto del Ministero della Giustizia n.
10.03.2014 n.55 pubblicato su gazzetta ufficiale del 1.4.2014 Tab. A tenuto del novellato art. 91 c.p.c. e comprensive delle spese generali ex art. 2 comma 2° citato Decreto e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (e dell'attività difensiva espletata, con attribuzione - ex art.93 c.p.c.- al procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario .
PQM
Il G.U. dott. ME EN LA , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e del provvede Controparte_1 Controparte_2 come di seguito :
1 Accoglie la domanda spiegata da C.F. Parte_1
e dichiara la nullità del sollecito di pagamento n. 071 C.F._1
2024 9041099832 000 e della cartella di pagamento n. 071 2021
0101975669/00 per difetto di legittimazione passiva;
2.Condanna e del Controparte_1 [...]
in p. dei rispettivi legali rapp.ti p.t.on solido tra Controparte_2 loro al pagamento delle competenze di lite che si determinano rispettivamente in € 3397,00 oltre 15% spese generali ed Iva e Cpa come per legge, nulla circa le spese non rinvenendosi in atti contributo unificato e relativa marca da bollo da € 27,00;
Così deciso in Torre Annunziata
Lì data del deposito 25.07.2025
Dott.ME EN LA
R.G 4149/2024
..
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice Onorario di Pace Dott. ME EN LA ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto
Tra
Per: il sig. , c.f. rapp.to e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv.Esposito Tommaso presso il cui studio in Castellammare di Stabia alla via Nuova Eremitaggio n° 3 elegge domicilio, giusta procura in atti;
Attore
E in p. legale rapp.te p.t. (P.iva e Controparte_1
c.f. ), rapp.ta e difesa dall'Avv.to Maria Coppola presso il cui P.IVA_1 studio in Nocera Inferiore (SA), alla via S. Quasimodo n. 16 elegge domicilio giusta procura in atti;
Convenuta
Nonché in p. legale rapp.te p.t.(C.F. Controparte_2
), rapp.to e difeso dall'avvocatura municipale nella persona PartitaIVA_2 dell'avv.to Municipale Giovanni Tramontano, unitamente al quale elegge domicilio presso gli uffici dell'avvocatura municipale palazzo Farnese , giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Oggetto della presente opposizione è l'opposizione avverso il sollecito di pagamento n.071 2024 9041099832 000, fondato sulla cartella di pagamento n. 071 2021 0101975669/00 con cui si chiedeva il pagamento della somma di € 26.259,53.
Atteso il carattere documentale della questione il fascicolo , veniva posto in decisione senza necessità di articolare alcun mezzo istruttorio che del resto nulla avrebbero aggiunto alle argomentazioni delle parti.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della vicenda processuale, la domanda risulta essere fondata e deve essere accolta per i motivi che si andranno ad illustrare in seguito.
In ogni caso alla luce di quanto evidenziato in atti la questione , atteso il suo carattere documentale ben avrebbe potuto essere definita in via bonaria tra le parti senza necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria con aggravio di costi e dilatazione dei tempi di definizione della controversia.
Difatti è emerso come il destinatario del verbale da cui è poi scaturita la cartella esattoriale non era l'odierno attore ma bensì un suo omonimo vale a dire il sig. , nato il [...] a [...], Parte_1 residente a [...] T.
Del resto nel verbale elevato a seguito della contestazione dell'infrazione erano riportati i dati di quest'ultimo e che risulta essere incontestabilmente l'unico soggetto su cui devono ricadere le conseguenze giuridiche , come per altro documentalmente provato.
Ne deriva una carenza di legittimazione passiva in capo al sig. Parte_1
con codice fiscale , il quale non ha titolo per
[...] C.F._1 essere coinvolto nella procedura di recupero coattivo avviata da
[...]
per conto del poiché la CP_1 Controparte_2 sanzione è stata elevata ad altro soggetto.
Per altro l'interessato ha anche sollecitato una definizione bonaria della questione significando come non fosse il destinatario della richiesta di pagamento.
In altre parole non sussiste né una pretesa creditoria da parte del CP_2 né tanto meno sussiste di conseguenza il diritto dell'ente di riscossione a poter avviare qualsiasi azione nei confronti di parte attrice come del resto tacitamente riconosciuto dalle controparti. La circostanza comporta l'accoglimento della domanda attorea perché fondata in fatto ed in diritto e rende del tutto superfluo soffermarsi sulle ulteriori argomentazioni sollevate dalle parti, poiché non sussiste in alcun modo alcuna obbligazione in capo a parte attrice.
Pertanto alla luce delle risultanze istruttorie la somma di € 26.259,53 non
è dovuto da alla luce dell'accoglimento della domanda Parte_1 perché fondata in fatto ed in diritto.
Il sollecito di pagamento n. 071 2024 9041099832 000. deve quindi essere dichiarato nullo così come la cartella di pagamento n. 071 2021
0101975669/00 per difetto di legittimazione passiva.
Necessario chiarire in ultimo come sussista una responsabilità solidale in capo al ed in capo ad Controparte_2 Controparte_1
poiché l'ente comunale ha emesso la sanzione mentre l'ente
[...] di riscossione ha avuto l'onere di provvedere al recupero coattivo delle somme.
In assenza di espliciti atti di rinunzia si deve ritenere che le conseguenze derivanti dall'accoglimento della domanda siano riferibili ad entrambi i convenuti.
Le spese di lite alla luce della risultanze istruttorie e della condotta processuale delle parti seguono la soccombenza e tengono conto del valore della controversia e sono da porsi tenuto conto della condotta solidale in capo ad entrambi i convenuti .
Riguardo il governo delle suddette , questo giudice ritiene di dover aderire al principio adottato anche da altri giudicanti , secondo cui queste sono da determinarsi in base al decreto del Ministero della Giustizia n.
10.03.2014 n.55 pubblicato su gazzetta ufficiale del 1.4.2014 Tab. A tenuto del novellato art. 91 c.p.c. e comprensive delle spese generali ex art. 2 comma 2° citato Decreto e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (e dell'attività difensiva espletata, con attribuzione - ex art.93 c.p.c.- al procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario .
PQM
Il G.U. dott. ME EN LA , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e del provvede Controparte_1 Controparte_2 come di seguito :
1 Accoglie la domanda spiegata da C.F. Parte_1
e dichiara la nullità del sollecito di pagamento n. 071 C.F._1
2024 9041099832 000 e della cartella di pagamento n. 071 2021
0101975669/00 per difetto di legittimazione passiva;
2.Condanna e del Controparte_1 [...]
in p. dei rispettivi legali rapp.ti p.t.on solido tra Controparte_2 loro al pagamento delle competenze di lite che si determinano rispettivamente in € 3397,00 oltre 15% spese generali ed Iva e Cpa come per legge, nulla circa le spese non rinvenendosi in atti contributo unificato e relativa marca da bollo da € 27,00;
Così deciso in Torre Annunziata
Lì data del deposito 25.07.2025
Dott.ME EN LA