Rigetto
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01674/2026REG.PROV.COLL.
N. 06463/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6463 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ermanno Talamone, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Comune di Sassello, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, 3 gennaio 2023, n. 61, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il consigliere RO IC IL e udito per l’appellante l’avvocato Ermanno Talamone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In primo grado l’appellante ha impugnato l’ordinanza del Comune di Sassello n. 22 del 5 luglio 2017 di demolizione delle seguenti opere, eseguite in area soggetta a vincolo idrogeologico:
- canna fumaria in acciaio dell’altezza di 10 mt e “gazebo” in muratura, realizzati in assenza di titolo;
- difformità rispetto ai titoli abilitativi relative a: 1) il locale caldaia che, invece di essere un unico locale seminterrato, è diviso in due locali, con superficie e altezza interna maggiori e differenze nelle bucature; 2) box seminterrato che è più ampio; 3) volumetria interrata di collegamento tra il box e l’intercapedine non autorizzata.
2. Con sentenza 3 gennaio 2023, n. 61, il T.a.r. per la Liguria ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3. Il proprietario ha proposto appello contro la decisione.
Nel giudizio di secondo grado non si è costituito il Comune, nonostante il gravame sia stato regolarmente notificato al procuratore costituito dinanzi al T.a.r..
In vista della discussione, l’appellante ha presentato una memoria.
All’udienza del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
4. Con l’appello vengono dedotti sei motivi.
4.1. Con il primo si deduce: « Travisamento dei fatti e erronea e/o insufficiente motivazione per avere il T.A.R. Liguria ritenuto sufficiente ai fini dell’ordinanza di demolizione accertare il presunto carattere abusivo delle opere, senza considerare tutte le circostanze dedotte dal ricorrente ».
In particolare, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., l’amministrazione avrebbe dovuto tenere conto, in una “motivazione rafforzata”, del tempo decorso dall’abuso e della buona fede dell’appellante, derivante anche dal fatto che l’immobile è stato acquisito all’asta nell’ambito di una procedura esecutiva dinanzi al giudice civile, anche sulla base di una relazione di conformità urbanistica resa dal perito del Tribunale.
4.2. Con il secondo motivo si deduce: « Omessa, erronea e/o insufficiente motivazione per avere il T.A.R. Liguria ritenuto adempiuto il dovere istruttorio e motivazionale della p.a. resistente. Violazione di legge e/o error in iudicando per aver Il T.A.R. ritenuto l’ordine di demolizione “atto vincolato” ».
In particolare si contesta che, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., le norme invocate dall’amministrazione nel provvedimento non erano in vigore all’epoca di realizzazione delle opere e solo in alcuni casi impongono il ripristino.
4.3. Con il terzo motivo si deduce: « Travisamento dei fatti. Violazione dell’art 31 D.P.R. 380 del 2001. Vizio di motivazione per aver il T.A.R. considerato soltanto una parte della censura ».
Secondo l’appellante, il proprietario al quale, a norma dell’art. 31 del t.u. dell’edilizia, è notificata l’ingiunzione di ripristino sarebbe (solo) quello che ha commissionato le opere abusive, pertanto il provvedimento non potrebbe essere indirizzato a un proprietario successivo, non coinvolto in alcun modo nella loro realizzazione.
4.4. Con il quarto motivo si deduce: « Violazione di legge e omessa pronuncia ».
Secondo l’appellante, l’art. 43 della l.r. Liguria n. 16 del 2008, oltre a non essere applicabile perché successivo all’epoca di realizzazione delle opere, imporrebbe la demolizione solo nei casi di assenza del titolo abilitativo e non anche in quelli di difformità dallo stesso; quanto alla canna fumaria e al “gazebo”, non sarebbe necessario alcun titolo; infine, non vi sarebbe prova dell’esistenza del vincolo idrogeologico.
4.5. Con il quinto motivo si deduce: « Error in iudicando e violazione di legge (art 17 L.R. Liguria n. 16/08 e art 8 NTA). Vizio di motivazione ».
In particolare, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., le opere contestate sarebbero pertinenze, come confermato anche dalla relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione edilizia poi rilasciata dall’amministrazione.
Inoltre, nello specifico: la canna fumaria sarebbe un mero accessorio della caldaia; il “gazebo”, essendo aperto, non comporterebbe aumento di volumetria; il box e il locale caldaia erano stati autorizzati.
4.6. Con il sesto motivo si deduce: « Error in iudicando e violazione di legge (art 17 L.R. Liguria n. 16/08 e art 8 NTA). Vizio di motivazione ».
In particolare, il T.a.r. non avrebbe spiegato le ragioni per cui le singole opere, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, dovrebbero ritenersi abusive.
5. I motivi sono infondati.
5.1. In primo luogo, come chiarito dalla giurisprudenza, l’abuso edilizio costituisce un illecito permanente e l’ordine che ne impone la rimozione non richiede una motivazione “rafforzata” in ordine alle ragioni di pubblico interesse che lo sorreggono, nemmeno quando intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione, e può – anzi, deve – essere emanato anche nei confronti del titolare attuale del bene, ancorché questi non sia responsabile dell’illecito, trattandosi di un provvedimento di carattere reale (Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9, e 11 ottobre 2023, n. 16).
Il carattere permanente dell’illecito, inoltre, comporta l’applicazione del regime sanzionatorio vigente nel momento in cui l’amministrazione esercita il potere repressivo, non della disciplina in vigore al tempo dell’esecuzione delle opere (in questi termini, tra le tante, anche Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 2022, n. 3026).
Ne deriva l’infondatezza del primo, del secondo e del terzo motivo di appello.
5.2. Inoltre, il Comune ha dimostrato l’esistenza del vincolo idrogeologico, mediante produzione in primo grado di mappe che non sono state specificamente contestate (doc. 12).
La presenza di difformità giustifica quindi l’ordine di ripristino dei volumi abusivi (relativi a locale caldaia, lavanderia, box e volume interrato di collegamento) nonché delle opere eseguite senza titolo (canna fumaria e “gazebo”).
Infatti, ai sensi dell’art. 43, commi 1 e 3, della l.r. Liguria 6 giugno 2008, n. 16, la realizzazione degli interventi edilizi “di cui all’articolo 21 bis” – ossia di quelli soggetti a comunicazione di inizio dei lavori e a SCIA – in assenza di SCIA su immobili comunque vincolati comporta che l’autorità competente possa legittimamente ordinarne la demolizione.
5.3. Deve inoltre escludersi la natura pertinenziale della canna fumaria e del “gazebo”.
Sotto il primo profilo, l’installazione di una canna fumaria rientra nella definizione di “ristrutturazione edilizia”, per l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, « qualora tali strutture non si presentino di piccole dimensioni, siano di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma dell’immobile e non possano considerarsi un elemento meramente accessorio, ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale assorbito o occultato dalla preesistente struttura dell’immobile » (Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 920): in questo caso, trattandosi di una canna fumaria alta 10 metri, non può considerarsi “di piccole dimensioni”.
Sotto il secondo profilo, l’art. 17 della l.r. Liguria n. 16 del 2008 definisce “pertinenze” «i manufatti adibiti al servizio esclusivo di un fabbricato aventi sedime distinto da esso e non destinabili alla permanenza continuativa di persone», caratterizzati da « a) mancata incidenza sul carico urbanistico; b) oggettivo rapporto di strumentalità rispetto alle esigenze dell’immobile principale; c) ridotta dimensione sia in senso assoluto, sia in relazione a quella dell’immobile principale, sia in relazione alla superficie su cui insistono; d) individuabilità fisica e strutturale propria; e) non utilizzabilità giuridica ed economica in modo autonomo »: nel caso di specie, trattandosi di una tettoia con copertura ottagonale composta da un manufatto in muratura posto su un basamento pavimentato rialzato, raggiungibile con tre alzate, contornata da un parapetto alto 90 cm e sormontato da una copertura rivestita in tegole bituminose, nonché alta al colmo 3,80 mt e collegata al fabbricato principale tramite un passaggio coperto di circa un metro (secondo la descrizione contenuta nel verbale del sopralluogo del 15 giugno 2016, doc. 8 del fascicolo di primo grado del ricorrente), non può considerarsi “di ridotta dimensione in senso assoluto” e deve piuttosto ritenersi che incida sul territorio in maniera sensibile (sul fatto che una struttura in muratura sormontata da tettoia, ancorata a terra e a un muro perimetrale, non può considerarsi un gazebo o pergolato – manufatti che sono invero leggeri, amovibili e privi di elementi in muratura, anche Cons. Stato, sez. VI, 26 settembre 2018, n. 5541).
5.4. Infine, tanto nel provvedimento, quanto poi nella sentenza, sono indicate in maniera sufficientemente chiara e completa gli abusi e le norme violate.
Sono quindi infondati il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso.
6. L’appello è dunque meritevole di rigetto nel suo complesso.
7. L’esito del giudizio, insieme alla mancata costituzione del Comune, implica che non occorre pronunciarsi sulle spese, restando a carico dell’appellante solo quelle da lui sostenute per la propria difesa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FA IE, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
RO IC IL, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO IC IL | FA IE |
IL SEGRETARIO