Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1674
CS
Rigetto
Sentenza 3 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Travisamento dei fatti e erronea/insufficiente motivazione per non aver considerato il tempo trascorso e la buona fede

    L'abuso edilizio è un illecito permanente e l'ordine di demolizione non richiede motivazione rafforzata, potendo essere emanato anche nei confronti del titolare attuale, non responsabile dell'illecito. Si applica il regime sanzionatorio vigente al momento dell'esercizio del potere repressivo.

  • Rigettato
    Omessa/erronea motivazione sull'adempimento istruttorio e motivazionale della p.a. e vizio di motivazione per aver ritenuto l'ordine di demolizione atto vincolato

    L'abuso edilizio è un illecito permanente e l'ordine di demolizione non richiede motivazione rafforzata, potendo essere emanato anche nei confronti del titolare attuale, non responsabile dell'illecito. Si applica il regime sanzionatorio vigente al momento dell'esercizio del potere repressivo.

  • Rigettato
    Travisamento dei fatti e vizio di motivazione per aver considerato solo una parte della censura relativa all'applicabilità dell'art. 31 D.P.R. 380/2001

    L'abuso edilizio è un illecito permanente e l'ordine di demolizione non richiede motivazione rafforzata, potendo essere emanato anche nei confronti del titolare attuale, non responsabile dell'illecito. Si applica il regime sanzionatorio vigente al momento dell'esercizio del potere repressivo.

  • Rigettato
    Violazione di legge e omessa pronuncia sull'applicabilità dell'art. 43 l.r. Liguria n. 16/2008 e sull'esistenza del vincolo idrogeologico

    Il Comune ha dimostrato l'esistenza del vincolo idrogeologico. La presenza di difformità giustifica l'ordine di ripristino. Ai sensi dell'art. 43 l.r. Liguria n. 16/2008, interventi in assenza di SCIA su immobili vincolati comportano la legittimità dell'ordine di demolizione.

  • Rigettato
    Error in iudicando, violazione di legge e vizio di motivazione sulla natura pertinenziale delle opere

    La canna fumaria alta 10 metri non è di piccole dimensioni e rientra nella ristrutturazione edilizia. Il gazebo, essendo un manufatto in muratura di dimensioni significative, non rientra nella definizione di pertinenza. Le difformità contestate giustificano l'ordine di ripristino.

  • Rigettato
    Error in iudicando, violazione di legge e vizio di motivazione per mancata spiegazione delle ragioni di abusività delle singole opere

    Il provvedimento e la sentenza hanno indicato in maniera sufficientemente chiara e completa gli abusi e le norme violate.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1674
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1674
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo