TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 08/05/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1533/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, C.F. , con gli avv.ti TOMMASO PAIANO e Parte_1 C.F._1
FRANCESCO PRUCCOLI
-attore opponente-
CONTRO
(già , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_1
P.VA , con l'avv. ROBERTO FRANCO P.VA_1
-convenuta opposta-
Conclusioni:
Le Parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 6 marzo 2025, che si svolgeva in modalità cartolare, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione1
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 452/2023, emesso dal Tribunale di Piacenza in data 22 maggio 2023, a favore di
[...]
cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_1 Controparte_2
per la somma complessiva di € 10.383,64, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale pagina 1 di 6 saldo debitore per capitale residuo del rapporto contrattuale intercorso tra la e Parte_2
WS IE e garantito, oltre che da fidejussione di € 15.000,00, rilasciata dalla cooperativa commercianti di Parma, anche dall'odierno NT con due cambiali di € 15.802,00 ciascuna e qualificandosi come consumatore, concludeva, in via preliminare, per la declaratoria di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Parma, per avere lo stesso residenza in territorio ricadente sotto la competenza territoriale del predetto Tribunale e nel merito, eccepita la prescrizione triennale del credito vantato dalla Cessionaria, essendo state le cambiali azionate emesse nell'anno 2010 ed avendo quest'ultima notificato il decreto ingiuntivo opposto nel giugno
2013, senza avere compiuto atti interruttivi della prescrizione ed in ogni caso, la mancata prova della pretesa creditoria, concludeva per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
concludendo, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecutorietà del titolo e nel merito, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Con ordinanza riservata all'udienza del 30 gennaio 2024, il precedente GI, rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. e rilevato che il presente procedimento rientra tra quelli per i quali il d.lgs. n. 28/2010 prevede il procedimento di mediazione come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, assegnava alle Parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza dell'11 luglio 2024, in occasione della quale, dato atto che il procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 5 dicembre 2024, per trattenere la causa in decisione, la quale veniva successivamente differita da questo Giudice - al quale veniva riassegnato il fascicolo per effetto del Decreto n. 27/2024 del Presidente del Tribunale -, per ragioni organizzative dell'Ufficio, all'udienza del 6 marzo 2025, la quale si svolgeva in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c..
Verificato il deposito nel fascicolo telematico delle note scritte in sostituzione della predetta udienza, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*** ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale, Controparte_1
WS IE, quale titolare della ditta individuale Caffe della Duchessa di WS
IE, in forza di un contratto di finanziamento intercorso con per Controparte_2
pagina 2 di 6 l'ammontare di € 30.000,00 e dell'odierno NT in forza delle due cambiali di € 15.802,00 ciascuna dallo stesso sottoscritte come avallante.
L'NT ha, preliminarmente, eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Piacenza per avere residenza in territorio ricadente sotto la competenza territoriale del Tribunale di Parma, invocando l'applicazione del foro del consumatore che è prevalente anche nel caso in cui soggetti privi di collegamento patrimoniale con la società (nel caso in esame una Ditta individuale) abbiano rilasciato una garanzia per la medesima.
L'opposizione è fondata e va accolta.
In termini generali giova premettere che la Corte di Giustizia europea ha, infatti, precisato che la nozione di consumatore, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo.
Essa va, dunque, determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee alla professione.
La Corte ha anzitutto chiarito come sia del tutto irrilevante l'oggetto del contratto ai fini dell'applicabilità della tutela del consumatore al garante-fideiussore, negando che la nozione di
"consumatore" o di "professionista" potesse essere assegnata soltanto sulla base del rapporto di accessorietà con il contratto "garantito".
Pertanto, a parere della Corte, è con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della loro attività professionale, che la direttiva 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica.
Tale criterio corrisponde all'idea sulla quale si basa il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13, ossia che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il livello di informazione.
Tale situazione di inferiorità può ben rintracciarsi anche nell'ipotesi di un contratto di garanzia, stipulato tra una banca ed alcuni garanti-persone fisiche.
Ciò che rileva è l'accertamento, nel merito, della qualità in cui i garanti hanno agito stipulando la garanzia personale.
Nel caso di specie, l'NT (avallante) ha garantito il pagamento delle due cambiali oggetto di causa da parte della obbligata principale, WS IE, in caso di insolvenza della stessa nei confronti della Banca cedente.
pagina 3 di 6 Nel costituirsi in giudizio la Convenuta opposta non ha dedotto o dimostrato che l'NT avesse un interesse economico specifico al rilascio della garanzia personale né che lo stesso avesse qualche collegamento funzionale con la ditta individuale Caffe della Duchessa di WS
IE, avendo garantito il pagamento delle cambiali poste a fondamento del ricorso monitorio, evidentemente, solo in forza di un rapporto parentale o affettivo con la sig.ra WS
IE.
Al contrario, la natura consumeristica del Garante risulta essere circostanza pacifica tra le Parti, così
che deve essere affermata la competenza del Tribunale di Parma, essendo residente in Pt_1
provincia di Parma, come risulta dalla certificazione anagrafica dallo stesso prodotta.
Alla medesima conclusione deve giungersi anche nell'ipotesi in cui la debitrice principale dovesse essere qualificata come consumatrice, laddove avesse sottoscritto il contratto di finanziamento oggetto di causa per scopi estranei alla professione, posto che costituisce principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello secondo cui il cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo che, per espressa previsione dell'art. 33 c.p.c., consente la modificazione della competenza per territorio, non è suscettibile di interpretazione estensiva, sicché esso opera soltanto sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche (rispettivamente, art. 18 e art. 19 c.p.c.), nel senso che consente l'attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti convenute (Cass., Sez. 3,
14/7/2000, n. 9369; Cass., Sez. 1, 13/7/2004, n. 12974).
Nella materia che ci occupa, il principio testé enunciato opera in maniera ancora più pregnante, ove si consideri la ratio sottesa alla previsione della deroga alla competenza territoriale, la quale costituisce la sponda processuale dell'esigenza sostanziale di tutela del consumatore, fondata sulla
"presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale dello stesso nei confronti della controparte, che, in quanto professionista, e cioè persona fisica o giuridica che
agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
(art. 3, lett. c, della medesima fonte), è ragionevolmente molto meglio attrezzata a gestire tutte le
fasi del contratto, da quella delle trattative a un eventuale contenzioso" (vedi Cass., Sez. 6-
3, 12/3/2014, n. 5705).
E' in ragione di ciò che, si è detto, è stato individuato un "foro comodo per l'utente, essendo di intuitiva evidenza che l'obbligo di sostenere il giudizio in una località diversa da quella di residenza
pagina 4 di 6 o di domicilio, limiterebbe fortemente il diritto del consumatore di agire in giudizio, in special modo
quando, come il più delle volte accade, a fronte degli alti costi, economici e non, implicati da un processo che si svolga a notevole distanza da quei luoghi, la controversia sia di esiguo valore
monetario. Peraltro, proprio la stretta connessione funzionale dell'agevole accessibilità del giudice competente a conoscere di questo genere di cause all'effettività della protezione riconosciuta
dall'ordinamento, marca la necessità di connotare quel foro come foro esclusivo e tendenzialmente preminente, posto che, in caso contrario, esso sarebbe destinato a essere agevolmente spazzato via
attraverso la previsione, non importa se contrattuale o legale, di un foro vantaggioso per la
controparte professionale" (vedi Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705).
Pertanto, in presenza dei presupposti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - non a caso intitolato Codice del consumo -, ossia di un rapporto contrattuale che vede, come parti contrapposte, una persona fisica operante per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (ex art. 3, lett. a, come modificato dal D.Lgs. n. 221 del 2007) e bisognevole di protezione presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale della stessa e un professionista (persona fisica o giuridica), operante nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3, lett. c, della medesima fonte) e ragionevolmente molto meglio attrezzato a gestire tutte le fasi del contratto, da quella delle trattative a un eventuale contenzioso, non può che applicarsi la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore “in quanto foro più speciale e più inderogabile, tra fori speciali e inderogabili” (Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705).
In tal caso, non rileva affatto la sussistenza di un cumulo soggettivo di domande, il quale è
espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, sicché non è consentita la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salva l'ipotesi, qui non ricorrente, in cui le cause siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione (sul punto Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705, che richiama
Cass., Sez. L, 10/8/2012, n. 14386, secondo cui l'art. 33 c.p.c., nelle controversie di lavoro, non interferisce sui fori speciali fissati dall'art. 413 c.p.c., e Cass., Sez. 1, 25/3/2003, n. 4367, sul cumulo di domande di separazione personale con addebito e di divisione di beni del coniuge;
vedi anche
Cass., Sez. 3-6, 2019, n. 28162).
pagina 5 di 6 Deve perciò affermarsi che, in presenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3 come modificato dal D.Lgs. n. 221 del 2007, non è consentita l'applicazione del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c., dovendosi applicare la regola derogatoria della competenza prevista dall'art. 66-bis medesimo D.Lgs., quand'anche in presenza di consumatori aventi residenza o domicilio in luoghi differenti.
Alla luce di ciò va affermata la competenza territoriale del Tribunale di Parma, quale foro del consumatore ed il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
***
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 pubblicato nella G.U. del
26/04/2018 n. 96, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente svolta.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
PQM
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara la competenza del Tribunale di Parma quale foro del consumatore;
2. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 452/2023, emesso dal Tribunale di Piacenza in data
22 maggio 2023, limitatamente alla posizione di Parte_1
3. condanna a rifondere all'NT, le spese di lite del presente Controparte_1 procedimento che si liquidano in € 1.689,00 per compenso (valori minimi sullo scaglione di riferimento, esclusa la fase decisionale non avendo l'NT depositato le memorie conclusive), oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM
37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A. in favore dei Procuratori, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Piacenza, in data 8 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, C.F. , con gli avv.ti TOMMASO PAIANO e Parte_1 C.F._1
FRANCESCO PRUCCOLI
-attore opponente-
CONTRO
(già , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_1
P.VA , con l'avv. ROBERTO FRANCO P.VA_1
-convenuta opposta-
Conclusioni:
Le Parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 6 marzo 2025, che si svolgeva in modalità cartolare, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione1
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 452/2023, emesso dal Tribunale di Piacenza in data 22 maggio 2023, a favore di
[...]
cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_1 Controparte_2
per la somma complessiva di € 10.383,64, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale pagina 1 di 6 saldo debitore per capitale residuo del rapporto contrattuale intercorso tra la e Parte_2
WS IE e garantito, oltre che da fidejussione di € 15.000,00, rilasciata dalla cooperativa commercianti di Parma, anche dall'odierno NT con due cambiali di € 15.802,00 ciascuna e qualificandosi come consumatore, concludeva, in via preliminare, per la declaratoria di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Parma, per avere lo stesso residenza in territorio ricadente sotto la competenza territoriale del predetto Tribunale e nel merito, eccepita la prescrizione triennale del credito vantato dalla Cessionaria, essendo state le cambiali azionate emesse nell'anno 2010 ed avendo quest'ultima notificato il decreto ingiuntivo opposto nel giugno
2013, senza avere compiuto atti interruttivi della prescrizione ed in ogni caso, la mancata prova della pretesa creditoria, concludeva per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
concludendo, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecutorietà del titolo e nel merito, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Con ordinanza riservata all'udienza del 30 gennaio 2024, il precedente GI, rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. e rilevato che il presente procedimento rientra tra quelli per i quali il d.lgs. n. 28/2010 prevede il procedimento di mediazione come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, assegnava alle Parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza dell'11 luglio 2024, in occasione della quale, dato atto che il procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 5 dicembre 2024, per trattenere la causa in decisione, la quale veniva successivamente differita da questo Giudice - al quale veniva riassegnato il fascicolo per effetto del Decreto n. 27/2024 del Presidente del Tribunale -, per ragioni organizzative dell'Ufficio, all'udienza del 6 marzo 2025, la quale si svolgeva in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c..
Verificato il deposito nel fascicolo telematico delle note scritte in sostituzione della predetta udienza, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*** ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale, Controparte_1
WS IE, quale titolare della ditta individuale Caffe della Duchessa di WS
IE, in forza di un contratto di finanziamento intercorso con per Controparte_2
pagina 2 di 6 l'ammontare di € 30.000,00 e dell'odierno NT in forza delle due cambiali di € 15.802,00 ciascuna dallo stesso sottoscritte come avallante.
L'NT ha, preliminarmente, eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Piacenza per avere residenza in territorio ricadente sotto la competenza territoriale del Tribunale di Parma, invocando l'applicazione del foro del consumatore che è prevalente anche nel caso in cui soggetti privi di collegamento patrimoniale con la società (nel caso in esame una Ditta individuale) abbiano rilasciato una garanzia per la medesima.
L'opposizione è fondata e va accolta.
In termini generali giova premettere che la Corte di Giustizia europea ha, infatti, precisato che la nozione di consumatore, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo.
Essa va, dunque, determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee alla professione.
La Corte ha anzitutto chiarito come sia del tutto irrilevante l'oggetto del contratto ai fini dell'applicabilità della tutela del consumatore al garante-fideiussore, negando che la nozione di
"consumatore" o di "professionista" potesse essere assegnata soltanto sulla base del rapporto di accessorietà con il contratto "garantito".
Pertanto, a parere della Corte, è con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della loro attività professionale, che la direttiva 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica.
Tale criterio corrisponde all'idea sulla quale si basa il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13, ossia che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il livello di informazione.
Tale situazione di inferiorità può ben rintracciarsi anche nell'ipotesi di un contratto di garanzia, stipulato tra una banca ed alcuni garanti-persone fisiche.
Ciò che rileva è l'accertamento, nel merito, della qualità in cui i garanti hanno agito stipulando la garanzia personale.
Nel caso di specie, l'NT (avallante) ha garantito il pagamento delle due cambiali oggetto di causa da parte della obbligata principale, WS IE, in caso di insolvenza della stessa nei confronti della Banca cedente.
pagina 3 di 6 Nel costituirsi in giudizio la Convenuta opposta non ha dedotto o dimostrato che l'NT avesse un interesse economico specifico al rilascio della garanzia personale né che lo stesso avesse qualche collegamento funzionale con la ditta individuale Caffe della Duchessa di WS
IE, avendo garantito il pagamento delle cambiali poste a fondamento del ricorso monitorio, evidentemente, solo in forza di un rapporto parentale o affettivo con la sig.ra WS
IE.
Al contrario, la natura consumeristica del Garante risulta essere circostanza pacifica tra le Parti, così
che deve essere affermata la competenza del Tribunale di Parma, essendo residente in Pt_1
provincia di Parma, come risulta dalla certificazione anagrafica dallo stesso prodotta.
Alla medesima conclusione deve giungersi anche nell'ipotesi in cui la debitrice principale dovesse essere qualificata come consumatrice, laddove avesse sottoscritto il contratto di finanziamento oggetto di causa per scopi estranei alla professione, posto che costituisce principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello secondo cui il cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo che, per espressa previsione dell'art. 33 c.p.c., consente la modificazione della competenza per territorio, non è suscettibile di interpretazione estensiva, sicché esso opera soltanto sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche (rispettivamente, art. 18 e art. 19 c.p.c.), nel senso che consente l'attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti convenute (Cass., Sez. 3,
14/7/2000, n. 9369; Cass., Sez. 1, 13/7/2004, n. 12974).
Nella materia che ci occupa, il principio testé enunciato opera in maniera ancora più pregnante, ove si consideri la ratio sottesa alla previsione della deroga alla competenza territoriale, la quale costituisce la sponda processuale dell'esigenza sostanziale di tutela del consumatore, fondata sulla
"presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale dello stesso nei confronti della controparte, che, in quanto professionista, e cioè persona fisica o giuridica che
agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
(art. 3, lett. c, della medesima fonte), è ragionevolmente molto meglio attrezzata a gestire tutte le
fasi del contratto, da quella delle trattative a un eventuale contenzioso" (vedi Cass., Sez. 6-
3, 12/3/2014, n. 5705).
E' in ragione di ciò che, si è detto, è stato individuato un "foro comodo per l'utente, essendo di intuitiva evidenza che l'obbligo di sostenere il giudizio in una località diversa da quella di residenza
pagina 4 di 6 o di domicilio, limiterebbe fortemente il diritto del consumatore di agire in giudizio, in special modo
quando, come il più delle volte accade, a fronte degli alti costi, economici e non, implicati da un processo che si svolga a notevole distanza da quei luoghi, la controversia sia di esiguo valore
monetario. Peraltro, proprio la stretta connessione funzionale dell'agevole accessibilità del giudice competente a conoscere di questo genere di cause all'effettività della protezione riconosciuta
dall'ordinamento, marca la necessità di connotare quel foro come foro esclusivo e tendenzialmente preminente, posto che, in caso contrario, esso sarebbe destinato a essere agevolmente spazzato via
attraverso la previsione, non importa se contrattuale o legale, di un foro vantaggioso per la
controparte professionale" (vedi Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705).
Pertanto, in presenza dei presupposti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - non a caso intitolato Codice del consumo -, ossia di un rapporto contrattuale che vede, come parti contrapposte, una persona fisica operante per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (ex art. 3, lett. a, come modificato dal D.Lgs. n. 221 del 2007) e bisognevole di protezione presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale della stessa e un professionista (persona fisica o giuridica), operante nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3, lett. c, della medesima fonte) e ragionevolmente molto meglio attrezzato a gestire tutte le fasi del contratto, da quella delle trattative a un eventuale contenzioso, non può che applicarsi la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore “in quanto foro più speciale e più inderogabile, tra fori speciali e inderogabili” (Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705).
In tal caso, non rileva affatto la sussistenza di un cumulo soggettivo di domande, il quale è
espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, sicché non è consentita la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salva l'ipotesi, qui non ricorrente, in cui le cause siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione (sul punto Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705, che richiama
Cass., Sez. L, 10/8/2012, n. 14386, secondo cui l'art. 33 c.p.c., nelle controversie di lavoro, non interferisce sui fori speciali fissati dall'art. 413 c.p.c., e Cass., Sez. 1, 25/3/2003, n. 4367, sul cumulo di domande di separazione personale con addebito e di divisione di beni del coniuge;
vedi anche
Cass., Sez. 3-6, 2019, n. 28162).
pagina 5 di 6 Deve perciò affermarsi che, in presenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3 come modificato dal D.Lgs. n. 221 del 2007, non è consentita l'applicazione del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c., dovendosi applicare la regola derogatoria della competenza prevista dall'art. 66-bis medesimo D.Lgs., quand'anche in presenza di consumatori aventi residenza o domicilio in luoghi differenti.
Alla luce di ciò va affermata la competenza territoriale del Tribunale di Parma, quale foro del consumatore ed il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
***
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 pubblicato nella G.U. del
26/04/2018 n. 96, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente svolta.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
PQM
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara la competenza del Tribunale di Parma quale foro del consumatore;
2. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 452/2023, emesso dal Tribunale di Piacenza in data
22 maggio 2023, limitatamente alla posizione di Parte_1
3. condanna a rifondere all'NT, le spese di lite del presente Controparte_1 procedimento che si liquidano in € 1.689,00 per compenso (valori minimi sullo scaglione di riferimento, esclusa la fase decisionale non avendo l'NT depositato le memorie conclusive), oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM
37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A. in favore dei Procuratori, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Piacenza, in data 8 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)