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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/09/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa LE Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1469 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato PIEROBON SARA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: chiedono che l'intestato Tribunale Voglia:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_2 e a Baone il 12.04.1993, successivamente trascritto nei Registri dello Stato Parte_1
Civile del suddetto Comune (Anno 1993 - Parte II – Serie A – n. 2), ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile di annotare l'emananda sentenza nell'atto di matrimonio, - omologare le seguenti condizioni:
1. la casa coniugale sita in Montegaldella (VI), Via Querini n.1, in comproprietà dei coniugi, viene assegnata ai sensi dell'art.337 sexies c.c., con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti, alla sig.ra che l'abiterà con la figlia LE fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Pt_2
2. Il sig. verserà direttamente alla figlia LE, a titolo di contributo nel mantenimento, Parte_1
l'importo mensile di euro 350,00 (euro trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT a far data da un anno dal deposito della sentenza, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia. Detta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 30
(trenta) di ciascun mese mediante bonifico bancario sulle coordinate che saranno indicate da LE.
3. I coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie a favore della figlia, individuate nel Protocollo d'intesa adottato da codesto Tribunale e secondo le modalità ivi indicate. - Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni: Il mutuo ipotecario stipulato da entrambi i coniugi con e gravante sulla casa coniugale continuerà ad essere CP_1 sostenuto nella misura del 50% ciascuno, sino alla sua estinzione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Baone in data 12/04/1993.
All'esito dell'udienza del 04/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza, nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 15/02/2018 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere direttamente alla figlia LE, maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Montegaldella (VI),
Via Querini n.1 in favore di quale genitore convivente con la figlia maggiorenne, Parte_2 ma economicamente non autosufficiente LE;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in BAONE il 12/04/1993 alle condizioni in epigrafe riportate da Parte_2 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di BAONE al n. 2, parte II, serie A, anno 1993;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23.09.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa LE Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa LE Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1469 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato PIEROBON SARA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: chiedono che l'intestato Tribunale Voglia:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_2 e a Baone il 12.04.1993, successivamente trascritto nei Registri dello Stato Parte_1
Civile del suddetto Comune (Anno 1993 - Parte II – Serie A – n. 2), ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile di annotare l'emananda sentenza nell'atto di matrimonio, - omologare le seguenti condizioni:
1. la casa coniugale sita in Montegaldella (VI), Via Querini n.1, in comproprietà dei coniugi, viene assegnata ai sensi dell'art.337 sexies c.c., con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti, alla sig.ra che l'abiterà con la figlia LE fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Pt_2
2. Il sig. verserà direttamente alla figlia LE, a titolo di contributo nel mantenimento, Parte_1
l'importo mensile di euro 350,00 (euro trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT a far data da un anno dal deposito della sentenza, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia. Detta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 30
(trenta) di ciascun mese mediante bonifico bancario sulle coordinate che saranno indicate da LE.
3. I coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie a favore della figlia, individuate nel Protocollo d'intesa adottato da codesto Tribunale e secondo le modalità ivi indicate. - Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni: Il mutuo ipotecario stipulato da entrambi i coniugi con e gravante sulla casa coniugale continuerà ad essere CP_1 sostenuto nella misura del 50% ciascuno, sino alla sua estinzione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Baone in data 12/04/1993.
All'esito dell'udienza del 04/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza, nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 15/02/2018 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere direttamente alla figlia LE, maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Montegaldella (VI),
Via Querini n.1 in favore di quale genitore convivente con la figlia maggiorenne, Parte_2 ma economicamente non autosufficiente LE;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in BAONE il 12/04/1993 alle condizioni in epigrafe riportate da Parte_2 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di BAONE al n. 2, parte II, serie A, anno 1993;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23.09.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa LE Sollazzo