Ordinanza collegiale 17 luglio 2025
Ordinanza collegiale 5 dicembre 2025
Sentenza breve 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 15/04/2026, n. 6803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6803 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06803/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07617/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7617 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto n. 1760 del 23 aprile 2025 notificato in pari data, con cui il Ministero dell'Interno ha disposto, in sede di scorrimento della graduatoria, l'esclusione del ricorrente dal concorso volto all'assunzione di 300 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo dei vigili del fuoco;
- del verbale n. 117 del 17 aprile 2025, siccome menzionato nel decreto suindicato, con cui la Commissione ha ritenuto, a carico del ricorrente, sussistente la causa di esclusione del “ deficit dell'acutezza visiva naturale ”;
- in ogni caso, di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, compresa la scheda medica ed ogni atto correlato, laddove risulti comunque lesivo dell'interesse del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. GA US AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con nota depositata in data 31 dicembre 2025, il ricorrente ha dichiarato « di non aver più interesse all’odierno ricorso »;
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto, infine, che – tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (apprezzabili al fine della compensazione delle spese anche ai sensi dell’espressa previsione di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a., applicabile anche ai casi di rinuncia irrituale) – sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
GA US AF, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA US AF | EL AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.