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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/07/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 611/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 611/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Laura Casari ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Luciano Botteon resistente posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note scritte depositate il
15 aprile 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8 marzo 2024, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con il IG. in data 23 febbraio 2019 a Lavis (TN), trascritto CP_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lavis, Parte I, N. 2, Anno 2019, dalla
1 cui unione è nato a [...] il figlio in data 8 maggio 2019, minorenne – ha chiesto _1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile. In particolare, la parte ricorrente ha chiesto, in via preliminare,
l'emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 e ss. c.p.c. a tutela di moglie e figli che prevedano l'allontanamento del marito dalla casa familiare, il diritto di visita padre- figlio e l'obbligo a carico del IG. di versare un contributo per il mantenimento della CP_2 moglie e del figlio in via provvisoria;
la IG.ra , inoltre, ha domandato l'affidamento Pt_1 condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, la predisposizione di un calendario di visite padre-figlio allorquando il IG. avrà CP_1 un'abitazione idonea, l'assegnazione della casa familiare alla moglie con concessione al marito di un breve termine per il rilascio dell'immobile e il prelievo degli effetti personali, un assegno di mantenimento del minore a carico del IG. pari ad € 400,00 mensili oltre CP_1 spese straordinarie al 70%, un assegno mensile a carico del IG. di € 400,00 per il CP_1 mantenimento della moglie, la percezione di tutti i sussidi pubblici da parte della IG.ra . Pt_1
A sostegno della domanda la parte ricorrente ha dedotto che la coppia vive nell'appartamento di proprietà del IG. sito in via Pilati n. 20 a Lavis, assieme al figlio e alla figlia CP_1 _1 della ricorrente, , nata a Iasi in [...] il [...]. Persona_2
La ricorrente ha dato atto di essersi sempre occupata della famiglia, della casa e della campagna poiché il marito non le ha consentito di lavorare, mentre il IG. CP_1 precedentemente impiegato come autista, è pensionato dal 2023 e svolge attività agricola coltivando viti, essendo proprietario ed affittuario di alcuni terreni.
La IG.ra ha rappresentato che il marito ha sempre tenuto condotte autoritarie e che dette Pt_1 condotte si sono aggravate a seguito di un episodio accaduto in Romania e, più in generale, dal momento in cui egli è andato in pensione, rappresentando che, nonostante non abbia mai sporto denuncia, la stessa vive in uno stato di costante paura e agitazione a causa dei comportamenti del marito.
Con decreto di data 14 marzo 2024 è stata rigettata l'istanza ex art.473bis.15 c.p.c. ed è stato incaricato il Servizio Sociale competente di monitorare il nucleo familiare.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente ed ha aderito alla domanda di separazione, contestando l'avversa ricostruzione dei fatti e chiedendo
2 il rigetto della domanda di addebito e di emissione dei provvedimenti ex art. 473 bis 15 e ss.
c.p.c. Il IG. ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del minore con collocamento CP_1 presso il padre, l'assegnazione della casa coniugale al resistente che ne è proprietario, la percezione dei sussidi pubblici da parte della ricorrente, nessun assegno di mantenimento alla IG.ra ; egli ha manifestato la propria disponibilità a contribuire al pagamento di un Pt_1 appartamento in locazione alla IG.ra e a contribuire al mantenimento del figlio Pt_1 _1 nella misura di € 400,00 mensili oltre spese straordinarie, come richiesto dalla controparte.
Il IG. ha negato di aver tenuto condotte aggressive, offensive e vessatorie nei confronti CP_1 della famiglia sostenendo, invece, che da quando è più presente in casa in quanto pensionato ha cercato di porre rimedio alla condizione di sregolatezza e disordine familiare causata dalla moglie e dalla sua incapacità di gestire ed educare correttamente i figli, oramai privi di regole e disciplina. Egli ha riferito di aver provato invano a concordare con la IG.ra le modalità Pt_1 educative del figlio e di aver tentato di introdurre piccoli miglioramenti alla vita _1 familiare (ad esempio, orario concordato dei pasti e un minor spreco dell'acqua calda) che sono stati percepiti dalla moglie come forme indebite di intromissione e controllo e, per questo, fortemente osteggiati. Il resistente ha dato atto che, nel tempo, è emersa nella coppia una visione totalmente opposta della gestione della famiglia e dell'educazione dei figli.
Il IG. ha rappresentato di aver sempre provveduto da solo a tutti i bisogni e alle spese CP_1 familiari, occupandosi anche della famiglia della moglie e, in particolare, di sua figlia _3
(precedentemente residente in [...]con gli zii e poi accolta in casa del IG. , benché CP_1 le sue entrate siano del tutto ordinarie: infatti, attualmente, egli percepisce una pensione di circa € 1.600,00 al mese, cui si aggiunge qualche provento dell'attività di contadino, per un totale mensile di circa € 2.500,00. Il resistente ha sostenuto di non aver mai proibito alla IG.ra di lavorare, tanto che la stessa ha svolto attività lavorativa stagionale quale Pt_1 dipendente di un'azienda di pulizie ad Andalo: piuttosto, la ricorrente avrebbe scelto liberamente di diventare casalinga a seguito della nascita del figlio per poterlo _1 accudire ed avere anche maggiore tempo libero.
Nel corso del giudizio sono state depositate le relazioni dei servizi sociali territorialmente competenti.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 4 dicembre 2024 i coniugi sono comparsi personalmente.
3 Con ordinanza di data 1 febbraio 2025 il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1. autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affida il figlio minore (nato in data [...]) ad entrambi i genitori, con _1 collocazione prevalente presso la madre;
3. assegna la casa familiare (p.ed. 1416 pp.mm. 1 e 2 in CC Lavis) alla IG.ra , Parte_1 con termine al IG. per il rilascio entro trenta giorni dalla comunicazione del CP_1 presente provvedimento;
4. dispone che il padre abbia il diritto/dovere di vedere come segue: due pomeriggi _1 alla settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 18.30 (il martedì e il giovedì, salvi diversi accordi) nonché, a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 18.30;
5. pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere, con decorrenza dal mese CP_1 di febbraio 2025, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di la somma _1 mensile di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi alla IG.ra entro il giorno 5 di ciascun mese;
Parte_1
6. pone le spese straordinarie per di cui al protocollo del CNF, a carico del padre _1 nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%, da concordarsi previamente ove superiori ad euro 100,00;
7. dispone che l'assegno unico, l'assegno provinciale e qualunque ulteriore sussidio pubblico in favore del nucleo familiare, comunque denominato, spettino integralmente alla madre;
8. pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere, con decorrenza dal mese CP_1 di febbraio 2025, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma mensile di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi alla IG.ra entro il giorno 5 di ciascun mese”. Parte_1
Il Giudice ha disposto, altresì, la prosecuzione del monitoraggio familiare da parte dei servizi sociali, incaricandoli di supportare i genitori nell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Con note scritte depositate in data 15 aprile 2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
4 “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocazione dello stesso _1 presso la residenza della madre.
3) La IGnora si trasferirà, unitamente al figlio a Trento, frazione Pt_1 Persona_4
Gardolo, in un appartamento in corso di acquisto da parte della IGnora;
il Pt_1 trasferimento avverrà entro il 31.10.2025 ed il padre dà già fin d'ora il benestare al trasferimento della residenza anagrafica e del domicilio del figlio.
4) Il figlio verrà quindi iscritto, per l'anno scolastico 2025/2026, alla scuola _1 primaria di Gardolo, e all'uopo i genitori sottoscriveranno tempestivamente la domanda di iscrizione o firmeranno la documentazione necessaria (nulla osta) per iscriverlo a Gardolo alla scuola primaria.
5) Il IGnor avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé, come segue: due CP_1 _1 pomeriggi alla settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 18.30 (il martedì e il giovedì, salvo diversi accordi) nonché, a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 18.30.
6) I coniugi concordano che tutte le vacanze scolastiche natalizie del figlio saranno divise a metà e starà dal primo giorno di vacanza scolastica natalizia fino al 31 dicembre _1 con un genitore, e dal 1° gennaio fino al rientro a scuola con l'altro genitore, ad anni alterni.
Durante le vacanze di Pasqua i genitori divideranno alla metà tale periodo. Le ulteriori vacanze scolastiche verranno divise alla metà tra i coniugi. Ogni genitore ha diritto a trascorrere durante l'estate tre settimane, anche frazionate, con il figlio, che dovranno essere concordate entro il 30 aprile di ogni anno. I genitori si impegnano, durante la permanenza con l'altro genitore a garantire il contatto telefonico tra il minore e l'altro genitore.
Durante la permanenza presso ciascun genitore, questi avrà la responsabilità di seguire il figlio nei compiti di scuola e nello studio, nonché nell'attività sportiva o extrascolastica dello stesso.
7) Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed allo svago saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. I genitori dovranno
5 considerare le eIGenze del proprio figlio e prendere decisioni conformi anche al suo volere, compatibilmente con l'età.
8) Il padre verserà da febbraio 2025 quale assegno di mantenimento per il figlio minore la somma di Euro 400,00 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente della moglie, i cui dati verranno comunicati al marito. Le spese straordinarie, di cui al protocollo
CNF nonché quelle del materiale scolastico di inizio anno, da concordarsi preventivamente ove superiori ad Euro 100,00, sono a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%.
9) Gli assegni regionali, l'assegno nazionale unico e tutti i sussidi pubblici da febbraio 2025 verranno devoluti ed incassati dalla madre ed il IGnor nulla potrà vantare su tali CP_1 emolumenti pubblici.
10) Il IGnor a decorrere da febbraio 2025 verserà Euro 150,00 al mese alla moglie CP_1 quale assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole ex art. 156 c.c. e ciò entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli aggiornamenti Istat.
11) La IGnora rinuncia all'assegnazione della casa familiare sita a Lavis disposta con Pt_1 il provvedimento dd. 1/2/25 del Tribunale di Trento, di proprietà del IGnor . CP_1
12) Il IGnor si obbliga a versare alla IGnora , che accetta rinunciando ad CP_1 Pt_1 ulteriori pretese, l'importo omnicomprensivo di € 160.000,00 (centosessantamila), a titolo di contribuzione una tantum per l'acquisto della prima casa ove si trasferirà a vivere, di cui
€ 25.000,00 (venticinquemila) sono già stati versati da (mediante assegni CP_1 consegnati al promittente venditore dell'appartamento che verrà acquistato da , di cui Pt_1 sub art. 3). Il residuo, pari a € 135.000,00 (centotrentacinquemila), verrà versato da CP_1
a entro e non oltre la data di udienza (6 maggio 2025) mediante assegni circolari che Pt_1 verranno consegnati in sede di udienza. Il IGnor si farà carico e sosterrà interamente CP_1 le spese dell'agenzia immobiliare e del rogito notarile e di eventuali tasse per l'acquisto del suddetto immobile a Gardolo ove madre e figlio si trasferiranno.
13) Il IGnor si farà altresì carico del pagamento del canone di locazione di un garage CP_1 sottostante la casa di Gardolo che verrà concesso in godimento alla IGnora per tre Pt_1 anni.
6 14) La IGnora ed il figlio e la figlia potranno vivere nella casa familiare Pt_1 _1 _3 di Lavis sino al loro effettivo trasferimento a Gardolo, che avverrà entro e non oltre il 31 ottobre 2025, data entro la quale dovrà avvenire il rilascio dell'ex casa familiare da parte della IGnora . In tale periodo anche il IGnor potrà continuare a vivere Pt_1 CP_1 nella casa familiare. Dal momento del rilascio di detto immobile da parte della Filip, il IGnor acquisirà definitivamente l'uso esclusivo dell'immobile coniugale sito CP_1
a Lavis in via Pilati 20 identificato tavolarmente nelle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 1416 C.C.
Lavis.
15) Le parti chiuderanno il conto corrente cointestato N°74/395149 presso la Banca preso il Trentino – Alto Adige.
16) Le spese legali dell'avv. Botteon saranno sostenute dal IGnor mentre CP_1 quelle della IGnora saranno a carico dello Stato essendo la stessa ammessa al Pt_1
Patrocinio a Spese dello Stato.
17) Con la sottoscrizione del presente accordo e la sua esecuzione, le parti dichiarano reciprocamente di null'altro avere da pretendere l'una nei confronti dell'altra”.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle rispettive allegazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ritiene, inoltre, il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti sia meritevole di ratifica, essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole. In particolare, va osservato che dalla relazione del Servizio Sociale depositata in data 14 aprile 2025 emerge un netto miglioramento della complessiva situazione familiare, rispetto a quanto evidenziato nella precedente relazione, leggendosi che “In data
18/03/2025 si è svolto un incontro con i genitori e le insegnanti della scuola dell'Infanzia frequentata da Le insegnanti hanno descritto un bambino sereno, socievole ed _1 educato. Non hanno evidenziato manifestazioni di tristezza o di chiusura come nell'incontro svolto nel mese di ottobre 2024. Le insegnanti riportano che è consapevole di ciò che _1 accade in casa raccontando in maniera serena il trasferimento presso una nuova abitazione.
7 Questo evidenzia una efficace comunicazione svolta dai genitori. (…) La scrivente ritiene che i genitori siano riusciti a comunicare in maniera adeguata all'età di ciò che è _1 accaduto e potrebbe accadere in futuro e ad adottare un atteggiamento collaborativo tra loro, motivati dal desiderio che il figlio mantenga una relazione positiva con entrambi. Per quanto sopra, a differenza dei mesi precedenti, la scrivente ha valutato di non proporre ai genitori un percorso di mediazione familiare.”.
Spese di lite compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) alle condizioni C.F._1 CP_1 C.F._2 congiuntamente precisate con note scritte depositate il 15 aprile 2025, riportate in parte motiva e da aversi qui integralmente riprodotte;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di ConIGlio del 3 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 611/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Laura Casari ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Luciano Botteon resistente posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note scritte depositate il
15 aprile 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8 marzo 2024, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con il IG. in data 23 febbraio 2019 a Lavis (TN), trascritto CP_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lavis, Parte I, N. 2, Anno 2019, dalla
1 cui unione è nato a [...] il figlio in data 8 maggio 2019, minorenne – ha chiesto _1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile. In particolare, la parte ricorrente ha chiesto, in via preliminare,
l'emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 e ss. c.p.c. a tutela di moglie e figli che prevedano l'allontanamento del marito dalla casa familiare, il diritto di visita padre- figlio e l'obbligo a carico del IG. di versare un contributo per il mantenimento della CP_2 moglie e del figlio in via provvisoria;
la IG.ra , inoltre, ha domandato l'affidamento Pt_1 condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, la predisposizione di un calendario di visite padre-figlio allorquando il IG. avrà CP_1 un'abitazione idonea, l'assegnazione della casa familiare alla moglie con concessione al marito di un breve termine per il rilascio dell'immobile e il prelievo degli effetti personali, un assegno di mantenimento del minore a carico del IG. pari ad € 400,00 mensili oltre CP_1 spese straordinarie al 70%, un assegno mensile a carico del IG. di € 400,00 per il CP_1 mantenimento della moglie, la percezione di tutti i sussidi pubblici da parte della IG.ra . Pt_1
A sostegno della domanda la parte ricorrente ha dedotto che la coppia vive nell'appartamento di proprietà del IG. sito in via Pilati n. 20 a Lavis, assieme al figlio e alla figlia CP_1 _1 della ricorrente, , nata a Iasi in [...] il [...]. Persona_2
La ricorrente ha dato atto di essersi sempre occupata della famiglia, della casa e della campagna poiché il marito non le ha consentito di lavorare, mentre il IG. CP_1 precedentemente impiegato come autista, è pensionato dal 2023 e svolge attività agricola coltivando viti, essendo proprietario ed affittuario di alcuni terreni.
La IG.ra ha rappresentato che il marito ha sempre tenuto condotte autoritarie e che dette Pt_1 condotte si sono aggravate a seguito di un episodio accaduto in Romania e, più in generale, dal momento in cui egli è andato in pensione, rappresentando che, nonostante non abbia mai sporto denuncia, la stessa vive in uno stato di costante paura e agitazione a causa dei comportamenti del marito.
Con decreto di data 14 marzo 2024 è stata rigettata l'istanza ex art.473bis.15 c.p.c. ed è stato incaricato il Servizio Sociale competente di monitorare il nucleo familiare.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente ed ha aderito alla domanda di separazione, contestando l'avversa ricostruzione dei fatti e chiedendo
2 il rigetto della domanda di addebito e di emissione dei provvedimenti ex art. 473 bis 15 e ss.
c.p.c. Il IG. ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del minore con collocamento CP_1 presso il padre, l'assegnazione della casa coniugale al resistente che ne è proprietario, la percezione dei sussidi pubblici da parte della ricorrente, nessun assegno di mantenimento alla IG.ra ; egli ha manifestato la propria disponibilità a contribuire al pagamento di un Pt_1 appartamento in locazione alla IG.ra e a contribuire al mantenimento del figlio Pt_1 _1 nella misura di € 400,00 mensili oltre spese straordinarie, come richiesto dalla controparte.
Il IG. ha negato di aver tenuto condotte aggressive, offensive e vessatorie nei confronti CP_1 della famiglia sostenendo, invece, che da quando è più presente in casa in quanto pensionato ha cercato di porre rimedio alla condizione di sregolatezza e disordine familiare causata dalla moglie e dalla sua incapacità di gestire ed educare correttamente i figli, oramai privi di regole e disciplina. Egli ha riferito di aver provato invano a concordare con la IG.ra le modalità Pt_1 educative del figlio e di aver tentato di introdurre piccoli miglioramenti alla vita _1 familiare (ad esempio, orario concordato dei pasti e un minor spreco dell'acqua calda) che sono stati percepiti dalla moglie come forme indebite di intromissione e controllo e, per questo, fortemente osteggiati. Il resistente ha dato atto che, nel tempo, è emersa nella coppia una visione totalmente opposta della gestione della famiglia e dell'educazione dei figli.
Il IG. ha rappresentato di aver sempre provveduto da solo a tutti i bisogni e alle spese CP_1 familiari, occupandosi anche della famiglia della moglie e, in particolare, di sua figlia _3
(precedentemente residente in [...]con gli zii e poi accolta in casa del IG. , benché CP_1 le sue entrate siano del tutto ordinarie: infatti, attualmente, egli percepisce una pensione di circa € 1.600,00 al mese, cui si aggiunge qualche provento dell'attività di contadino, per un totale mensile di circa € 2.500,00. Il resistente ha sostenuto di non aver mai proibito alla IG.ra di lavorare, tanto che la stessa ha svolto attività lavorativa stagionale quale Pt_1 dipendente di un'azienda di pulizie ad Andalo: piuttosto, la ricorrente avrebbe scelto liberamente di diventare casalinga a seguito della nascita del figlio per poterlo _1 accudire ed avere anche maggiore tempo libero.
Nel corso del giudizio sono state depositate le relazioni dei servizi sociali territorialmente competenti.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 4 dicembre 2024 i coniugi sono comparsi personalmente.
3 Con ordinanza di data 1 febbraio 2025 il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1. autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affida il figlio minore (nato in data [...]) ad entrambi i genitori, con _1 collocazione prevalente presso la madre;
3. assegna la casa familiare (p.ed. 1416 pp.mm. 1 e 2 in CC Lavis) alla IG.ra , Parte_1 con termine al IG. per il rilascio entro trenta giorni dalla comunicazione del CP_1 presente provvedimento;
4. dispone che il padre abbia il diritto/dovere di vedere come segue: due pomeriggi _1 alla settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 18.30 (il martedì e il giovedì, salvi diversi accordi) nonché, a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 18.30;
5. pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere, con decorrenza dal mese CP_1 di febbraio 2025, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di la somma _1 mensile di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi alla IG.ra entro il giorno 5 di ciascun mese;
Parte_1
6. pone le spese straordinarie per di cui al protocollo del CNF, a carico del padre _1 nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%, da concordarsi previamente ove superiori ad euro 100,00;
7. dispone che l'assegno unico, l'assegno provinciale e qualunque ulteriore sussidio pubblico in favore del nucleo familiare, comunque denominato, spettino integralmente alla madre;
8. pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere, con decorrenza dal mese CP_1 di febbraio 2025, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma mensile di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi alla IG.ra entro il giorno 5 di ciascun mese”. Parte_1
Il Giudice ha disposto, altresì, la prosecuzione del monitoraggio familiare da parte dei servizi sociali, incaricandoli di supportare i genitori nell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Con note scritte depositate in data 15 aprile 2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
4 “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocazione dello stesso _1 presso la residenza della madre.
3) La IGnora si trasferirà, unitamente al figlio a Trento, frazione Pt_1 Persona_4
Gardolo, in un appartamento in corso di acquisto da parte della IGnora;
il Pt_1 trasferimento avverrà entro il 31.10.2025 ed il padre dà già fin d'ora il benestare al trasferimento della residenza anagrafica e del domicilio del figlio.
4) Il figlio verrà quindi iscritto, per l'anno scolastico 2025/2026, alla scuola _1 primaria di Gardolo, e all'uopo i genitori sottoscriveranno tempestivamente la domanda di iscrizione o firmeranno la documentazione necessaria (nulla osta) per iscriverlo a Gardolo alla scuola primaria.
5) Il IGnor avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé, come segue: due CP_1 _1 pomeriggi alla settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 18.30 (il martedì e il giovedì, salvo diversi accordi) nonché, a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 18.30.
6) I coniugi concordano che tutte le vacanze scolastiche natalizie del figlio saranno divise a metà e starà dal primo giorno di vacanza scolastica natalizia fino al 31 dicembre _1 con un genitore, e dal 1° gennaio fino al rientro a scuola con l'altro genitore, ad anni alterni.
Durante le vacanze di Pasqua i genitori divideranno alla metà tale periodo. Le ulteriori vacanze scolastiche verranno divise alla metà tra i coniugi. Ogni genitore ha diritto a trascorrere durante l'estate tre settimane, anche frazionate, con il figlio, che dovranno essere concordate entro il 30 aprile di ogni anno. I genitori si impegnano, durante la permanenza con l'altro genitore a garantire il contatto telefonico tra il minore e l'altro genitore.
Durante la permanenza presso ciascun genitore, questi avrà la responsabilità di seguire il figlio nei compiti di scuola e nello studio, nonché nell'attività sportiva o extrascolastica dello stesso.
7) Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed allo svago saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. I genitori dovranno
5 considerare le eIGenze del proprio figlio e prendere decisioni conformi anche al suo volere, compatibilmente con l'età.
8) Il padre verserà da febbraio 2025 quale assegno di mantenimento per il figlio minore la somma di Euro 400,00 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente della moglie, i cui dati verranno comunicati al marito. Le spese straordinarie, di cui al protocollo
CNF nonché quelle del materiale scolastico di inizio anno, da concordarsi preventivamente ove superiori ad Euro 100,00, sono a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%.
9) Gli assegni regionali, l'assegno nazionale unico e tutti i sussidi pubblici da febbraio 2025 verranno devoluti ed incassati dalla madre ed il IGnor nulla potrà vantare su tali CP_1 emolumenti pubblici.
10) Il IGnor a decorrere da febbraio 2025 verserà Euro 150,00 al mese alla moglie CP_1 quale assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole ex art. 156 c.c. e ciò entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli aggiornamenti Istat.
11) La IGnora rinuncia all'assegnazione della casa familiare sita a Lavis disposta con Pt_1 il provvedimento dd. 1/2/25 del Tribunale di Trento, di proprietà del IGnor . CP_1
12) Il IGnor si obbliga a versare alla IGnora , che accetta rinunciando ad CP_1 Pt_1 ulteriori pretese, l'importo omnicomprensivo di € 160.000,00 (centosessantamila), a titolo di contribuzione una tantum per l'acquisto della prima casa ove si trasferirà a vivere, di cui
€ 25.000,00 (venticinquemila) sono già stati versati da (mediante assegni CP_1 consegnati al promittente venditore dell'appartamento che verrà acquistato da , di cui Pt_1 sub art. 3). Il residuo, pari a € 135.000,00 (centotrentacinquemila), verrà versato da CP_1
a entro e non oltre la data di udienza (6 maggio 2025) mediante assegni circolari che Pt_1 verranno consegnati in sede di udienza. Il IGnor si farà carico e sosterrà interamente CP_1 le spese dell'agenzia immobiliare e del rogito notarile e di eventuali tasse per l'acquisto del suddetto immobile a Gardolo ove madre e figlio si trasferiranno.
13) Il IGnor si farà altresì carico del pagamento del canone di locazione di un garage CP_1 sottostante la casa di Gardolo che verrà concesso in godimento alla IGnora per tre Pt_1 anni.
6 14) La IGnora ed il figlio e la figlia potranno vivere nella casa familiare Pt_1 _1 _3 di Lavis sino al loro effettivo trasferimento a Gardolo, che avverrà entro e non oltre il 31 ottobre 2025, data entro la quale dovrà avvenire il rilascio dell'ex casa familiare da parte della IGnora . In tale periodo anche il IGnor potrà continuare a vivere Pt_1 CP_1 nella casa familiare. Dal momento del rilascio di detto immobile da parte della Filip, il IGnor acquisirà definitivamente l'uso esclusivo dell'immobile coniugale sito CP_1
a Lavis in via Pilati 20 identificato tavolarmente nelle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 1416 C.C.
Lavis.
15) Le parti chiuderanno il conto corrente cointestato N°74/395149 presso la Banca preso il Trentino – Alto Adige.
16) Le spese legali dell'avv. Botteon saranno sostenute dal IGnor mentre CP_1 quelle della IGnora saranno a carico dello Stato essendo la stessa ammessa al Pt_1
Patrocinio a Spese dello Stato.
17) Con la sottoscrizione del presente accordo e la sua esecuzione, le parti dichiarano reciprocamente di null'altro avere da pretendere l'una nei confronti dell'altra”.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle rispettive allegazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ritiene, inoltre, il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti sia meritevole di ratifica, essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole. In particolare, va osservato che dalla relazione del Servizio Sociale depositata in data 14 aprile 2025 emerge un netto miglioramento della complessiva situazione familiare, rispetto a quanto evidenziato nella precedente relazione, leggendosi che “In data
18/03/2025 si è svolto un incontro con i genitori e le insegnanti della scuola dell'Infanzia frequentata da Le insegnanti hanno descritto un bambino sereno, socievole ed _1 educato. Non hanno evidenziato manifestazioni di tristezza o di chiusura come nell'incontro svolto nel mese di ottobre 2024. Le insegnanti riportano che è consapevole di ciò che _1 accade in casa raccontando in maniera serena il trasferimento presso una nuova abitazione.
7 Questo evidenzia una efficace comunicazione svolta dai genitori. (…) La scrivente ritiene che i genitori siano riusciti a comunicare in maniera adeguata all'età di ciò che è _1 accaduto e potrebbe accadere in futuro e ad adottare un atteggiamento collaborativo tra loro, motivati dal desiderio che il figlio mantenga una relazione positiva con entrambi. Per quanto sopra, a differenza dei mesi precedenti, la scrivente ha valutato di non proporre ai genitori un percorso di mediazione familiare.”.
Spese di lite compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) alle condizioni C.F._1 CP_1 C.F._2 congiuntamente precisate con note scritte depositate il 15 aprile 2025, riportate in parte motiva e da aversi qui integralmente riprodotte;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di ConIGlio del 3 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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