Art. 2.
Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico, approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 , e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1962-63, in lire 15.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.
Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico, approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 , e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1962-63, in lire 15.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.