Articolo 2 della Legge 16 ottobre 1962, n. 1507
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 novembre 1962
Art. 2.
Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico, approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 , e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1962-63, in lire 15.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.
Entrata in vigore il 15 novembre 1962