Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/05/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 4572/2018 R.G.,
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Del Vecchio, procuratore domiciliatario;
- attori -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Lecce;
- convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno evocato in giudizio il al fine di conseguire il Parte_3 Controparte_1
ristoro del danno esistenziale patito iure proprio a seguito del decesso del marito della prima e del genitore degli altri, - nato il [...] e deceduto il Persona_1
31.8.2014, operatore per la lavorazione dei profilati e dei laminati metallici presso l'arsenale della Marina Militare di Taranto nel periodo dal 1980 al 2010 -, ascrivibile ad un adenocarcinoma polmonare contratto per effetto dell'esposizione a sostanze cancerogene sul luogo di lavoro.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., sentite le parti, all'esito dell'udienza del 26.9.2020 il Tribunale, ritenuta la natura pregiudiziale della causa decisa con la sentenza n. 547/2018 R.S. del Tribunale di Taranto, soggetta ad impugnazione nel giudizio n. 288/2018 R.G. Corte d'Appello di Lecce, ha disposto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., riassunto il 16.9.2021.
Quindi, respinte le istanze istruttorie formulate con ordinanza del 10.02.2022, acquisita la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio suindicato celebrato dinanzi alla
Corte d'Appello di Lecce, con ordinanza del 21.3.2024 ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio onde accertare la sussistenza di nesso causale tra il carcinoma polmonare accusato da e la sua morte, all'uopo designando il dott. Persona_1 [...]
al quale ha conferito l'incarico. Per_2
All'esito del deposito dell'elaborato, il 13.12.2024 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini richiesti di cui all'articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento.
Costituisce oggetto del giudicato di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Lecce –
Sezione Lavoro n. 478/2021 R.S., irrevocabile - di conferma della sentenza n. 547/2018 del Tribunale di Taranto di accoglimento della domanda risarcitoria formulata da
[...]
e in qualità di unici eredi di Pt_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
-, che “…La eziologia del carcinoma polmonare che ha portato a morte il è
[...] Per_1
imputabile al concorso di fattori eziologici rappresentati dal fumo di sigaretta, dalla esposizione ad
IPA e dalla congrua ed efficiente esposizione alla inalazione di fibre di amianto in ambito lavorativo;
la comunità scientifica ha raggiunto una adeguata conoscenza della relazione eziologica tra cancro del polmone ed esposizione ad amianto già dagli anni 70; la durata dell'esposizione all'amianto del dante causa e durata oltre 10 anni tale da raggiungere una dose cumulativa stimata, capace di provocare in concorso con il fumo di sigaretta e con l'esposizione AD IPA;
i tempi di latenza di IPA e fibre di amianto la manifestazione della malattia sono ultra decennali e compatibili con quelli relativi al caso del le misure di prevenzione compreso l'uso dei DPI Per_1 da quanto desumibile dagli atti di causa non sono state idonee a preservare il dante causa dall'insorgenza della malattia neoplastica…”.
2 Stante la portata di esso, intervenuto tra le medesime parti odierne contendenti, non può pertanto trovare ingresso in questa sede alcuna contestazione in ordine alla sussistenza di nesso causale tra la prestazione lavorativa svolta da e la patologia Persona_1
contratta (a differenza della fattispecie decisa da Cassazione civile sez. lav., 02/01/2020,
n.2).
In tal senso Cassazione civile sez. III, 21/11/2023, n.32370: “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che il giudicato formatosi sull'inefficacia di un contratto di locazione e, conseguentemente, del collegato contratto di sublocazione, spiegasse i propri effetti nel diverso giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla sublocatrice per il pagamento dei canoni, nel senso di escluderne la debenza).”.
Quanto alla sussistenza del nesso di derivazione causale tra il carcinoma polmonare e la morte del , all'esito della consulenza tecnica d'ufficio in questa sede disposta, Per_1
integralmente condivisa e rimasta immune da censure, il dott. ha concluso che Per_2
“la causa del decesso del fosse un carcinoma polmonare in assenza di altre patologie Per_1 concomitanti e prevalenti”.
Né può rilevare in senso riduttivo della responsabilità ipotizzata la dedizione al tabagismo del de cuius, non solo perché non risulta contestato che da esso il si era astenuto Per_1
16 anni prima della diagnosi di neoplasia, ma soprattutto perché difetta prova che essa abbia assunto un'efficienza causale esclusiva nella determinazione dell'evento patologico.
Costituisce infatti giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che “Il decesso per malattia professionale, nella specie carcinoma polmonare dovuto alla prolungata esposizione all'amianto e agli idrocarburi, può essere dichiarato nonostante la presenza di una concausa quale il tabagismo.
Ciò in virtù del principio di "equivalenza delle cause", nozione di matrice penalistica che trova puntuale applicazione anche nel processo civile. Ad affermarlo è la Cassazione che ha rigettato il ricorso di una società contro la decisione della corte di merito, per presunta insussistenza del nesso di causalità, secondo la quale il risarcimento avrebbe dovuto essere ridotto al 50% per via del tabagismo del lavoratore. I giudici ribadiscono che anche "nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il
3 rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, per il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento"; "salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni". Nella fattispecie, il tabagismo è stato si concausa dell'evento, ma non "causa esclusiva"”,
Cassazione civile sez. lav., 12/06/2019, n.15762.
In applicazione di tali principi, ed in difetto di prova dell'esclusiva imputabilità al tabagismo della patologia accusata dal de cuius, s'impone l'affermazione della responsabilità esclusiva del dicastero evocato in ordine alla morte di Persona_1
così come del danno non patrimoniale cagionato agli attori.
Esclusa la risarcibilità delle diverse declinazioni del danno ipotizzate (Cassazione civile sez.
III, 26/03/2021, n.8622: “Ove al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo venissero liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, si incorrerebbe in una duplicazione di danno non patrimoniale in quanto il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca”), così come la riconducibilità al decesso del coniuge nel 2014 della patologia dalla Prete certificata per la prima volta nel 2018, può presumersi secondo un criterio di normalità sociale l'esistenza di un pregiudizio morale accusato dalla moglie convivente e da due figli -rispettivamente trentenne e ventiseienne - per la perdita del congiunto in virtù della mera allegazione (non contestata) della relazione parentale: “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione”, Cassazione civile sez. III, 30/08/2022,
n.25541.
Tuttavia, ai fini della stima del danno, onde favorire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, conviene il Tribunale che il danno da perdita del rapporto parentale debba essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la
4 modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
In tal senso merita condivisione la recente Cassazione civile sez. III, 21/04/2021,
n.10579 secondo cui: “La funzione di garanzia dell'uniformità delle decisioni svolta dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario è affidata al sistema del punto variabile, per il grado di prevedibilità che tale tecnica offre pur con limitate possibilità di deroga, derivanti dalla eccezionalità del caso di specie e consentite dalla circostanza che, a differenza della tabella unica prevista dall'art. 138, si tratta non di una norma di diritto positivo, ma del diritto vivente riconosciuto da questa Corte. E' significativo che il principio di diritto enunciato da Cass. 7 giugno
2011, n. 12408, sopra richiamato, sia seguito all'accoglimento di un motivo di ricorso vertente sulla liquidazione del danno mediante punto-base e che la scelta della tabella del Tribunale di Milano abbia preso le mosse dal sistema del punto variabile. Quando il sistema del punto variabile non è seguito la tabella non garantisce la funzione per la quale è stata concepita, che è quella dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza.
Sotto questo aspetto non può sfuggire che la tabella meneghina, con riferimento al danno da perdita parentale, non segue la tecnica del punto, ma si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza (ad esempio a favore del coniuge è prevista nell'edizione 2021 delle tabelle un'oscillazione fra Euro 168.250,00 e Euro
336.500,00). L'individuazione di un così ampio differenziale costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile. Resta ancora aperto il compito di concretizzazione giudiziale della clausola, della quale, nell'ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo ed un massimo. In definitiva si tratta ancora di una sorta di clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità. La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato.
Garantisce invece uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione”.
Nel determinare la somma in concreto spettante per ogni singolo danneggiato si dovrà dunque tener conto:
5 a) del rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto;
b) dell'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
c) dell'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
d) della convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
e) della presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi); (fino al quarto, inclusi, quindi, i cugini): infatti il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.
Venendo al caso di specie e considerato che è deceduto all'età di 56 Persona_1
anni, applicate le Tabelle per la liquidazione adottate dall'Osservatorio per la Giustizia
Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 – che secondo Cassazione civile sez. III,
05/05/2021, n.11719 “…si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante” e secondo Cassazione civile sez. III,
06/05/2020, n.8532 sono “…munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c.” -, cui da ultimo secondo
Cassazione civile sez. III, 01/07/2024, n.18052 occorre fare riferimento, stima il
Tribunale equo liquidare a:
1) coniuge non separata del , 52enne al momento del Parte_1 Per_1
decesso del marito, sopravvissuta con altri due congiunti, la somma di €
250.304,00, determinata attribuendo n.18 punti per l'età della vittima, n. 18 punti per l'età dell'attrice, n. 16 punti per la convivenza, n. 12 punti per la presenza di due superstiti;
2) , figlio 30enne della vittima al momento della perdita, del Parte_2
quale difetta prova della convivenza – non potendo a tal fine valere il certificato di famiglia del 12.9.2014 che non contiene informazioni in ordine alla residenza -,
6 sopravvissuto con altri due congiunti superstiti, la somma di € 211.194,00, determinata attribuendo n.24 punti per l'età della vittima, n. 18 punti per l'età dell'attrice, n. 12 punti per la presenza di due superstiti;
3) figlia 26enne della vittima, della quale difetta prova della Parte_3
convivenza – non potendo a tal fine valere il certificato di famiglia del 12.9.2014 che non contiene informazioni in ordine alla residenza-, sopravvissuta con altri due congiunti superstiti, la somma di € 211.194,00, determinata attribuendo nn.24 punti per l'età della vittima, n. 18 punti per l'età dell'attrice, n. 12 punti per la presenza di due superstiti.
Né può operarsi alcuna compensazione con le somme percepite dall' , o con quelle CP_2
corrisposte dal Fondo Vittime per l'amianto.
Quanto alle prime, merita integrale condivisione il disposto di Cassazione civile sez. III,
20/10/2021, n.29028 nella cui motivazione si legge “…secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il "danno non patrimoniale spettante iure hereditatis" ai congiunti dell'infortunato
"non rientra tra le voci indennizzabili dall' e si colloca, pertanto, tra i danni c.d. complementari, rispetto ai quali non si pone un problema attinente ai criteri di scomputo", e ciò in considerazione del fatto che "la prestazione economica che la legge pone a carico dell'ente previdenziale in caso di morte del lavoratore assicurato, cioè la rendita in favore dei superstiti, costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto"
(così, tra le molte, in motivazione Cass. Sez. Lav., sent. 27 marzo 2019, n. 8580, non massimata sul punto, ma nello stesso senso, sempre in motivazione, anche Cass. Sez. Lav., sent. 10 marzo
2017, n. 6306, Rv. 643440-01 e Cass. Sez. 3, sent. 19 dicembre 2003, non massimata), sicché essa "attiene quindi ad una voce eterogenea rispetto al danno non patrimoniale riconosciuto nel caso in esame iure hereditatis, come tale neanche astrattamente scomputabile secondo l'indirizzo consolidato sopra richiamato che esige, comunque, la omogeneità dei pregiudizi e delle corrispondenti poste" (cfr., nuovamente, Cass. Sez. Lav., sent. n. 8580 del 2019, cit.).
Invero, come ulteriormente precisato da questa Corte, in "caso di uccisione di un lavoratore, l' corrisponde ai congiunti che posseggano i requisiti di legge una rendita (D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, art. 66, n. 4 ed art. 85), la quale "e' parametrata al reddito del de cuius", non potendo
"superare il 100% della retribuzione del defunto, quale che sia il numero degli aventi diritto", rendita che "cessa se il coniuge superstite contrae nuove nozze;
cessa quando il figlio che ne fosse beneficiario raggiunga il ventunesimo anno di età, ovvero il ventiseiesimo se studente universitario
(art. 85 D.P.R. cit.)" (così testualmente, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 18 ottobre 2019, n.
26647, Rv. 655423-02). Orbene, proprio "tali caratteristiche palesano che la rendita di cui si
7 discorre ha lo scopo solidaristico di sollevare i congiunti del defunto dallo stato di bisogno in cui la legge presume "iuris et de iure" che essi verrebbero a trovarsi in conseguenza della perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava alla propria famiglia", sicché la rendita
"ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio patrimoniale, e non certo un danno non patrimoniale"
(Cass. Sez. 6-3, ord. n. 26647 del 2019, cit.). Pertanto, "le somme erogate dall' per il suddetto titolo non possono essere defalcate dal credito risarcitorio spettante ai congiunti del lavoratore deceduto a titolo di ristoro del danno non patrimoniale patito - sotto qualsiasi forma - in conseguenza dell'infortunio", e ciò perché la c.d. "compensatio lucri cum damno" non opera "quando il vantaggio conseguito dalla vittima dopo il fatto illecito sia destinato a ristorare pregiudizi ulteriori e diversi da quello di cui ha chiesto il risarcimento, così come stabilito dalle Sezioni Unite di questa
Corte" (così, nuovamente, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 26647 del 2019, cit., che richiama, correttamente,
Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2018, n. 12566, Rv. 648649-01).”.
Quanto alle seconde si legga Cassazione civile sez. lav., 13/10/2017, n.24217: “In tema di sicurezza sul lavoro, le prestazioni del Fondo vittime dell'amianto di cui all'art.1, comma 241 e seguenti, della l. n. 244 del 2007, ai sensi del comma 242, si cumulano alle prestazioni diverse dovute in favore dei lavoratori secondo disposizioni generali o speciali, quali la rendita diretta o in favore dei superstiti dovuta dall' o il risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro;
ne CP_2 consegue che l'istituzione di un fondo dedicato non implica l'esclusione di alcuno degli altri diritti stabiliti dall'ordinamento per i soggetti destinatari della specifica misura di prevenzione e tutela contro l'esposizione all'amianto, né che possa opporsi alcuna compensazione o calcolo differenziale tra le prestazioni erogate dal predetto Fondo e il diritto al risarcimento del danno spettante alle stesse vittime”.
In virtù di tutte le considerazioni che precedono, conclude il Tribunale per l'accoglimento della domanda, con condanna del convenuto in ragione della soccombenza al pagamento delle spese occorse per la consulenza, oltre che per quelle di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore del decisum (Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197), dimezzata la fase istruttoria, minimamene compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e Pt_1 Parte_2 Parte_3
1) Accoglie la domanda formulata da e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto, accertata la responsabilità del Parte_3 Controparte_1
in ordine al danno riportato dagli attori per il decesso del congiunto
[...]
condanna il al pagamento in favore Persona_1 Controparte_1
8 di della somma di € 250.304,00, e di e Parte_1 Parte_2
della somma di € 211.194,00 ciascuno, tutte da maggiorare di Parte_3
interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino ad agosto
2014 e dalla pronuncia al saldo;
2) Rigetta ogni ulteriore pretesa;
3) Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
e in solido delle spese di lite, che liquida ex Parte_2 Parte_3
D.M. 55/2014 in € 22.426,000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) Pone definitivamente a carico del convenuto le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
Lecce, 17/5/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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