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Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2026, n. 16229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16229 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, nel procedimento a carico di: 1. BU TI RM, nato a [...] il [...] 2. OC QU, nato a [...] il [...] 3. TI TO, LI, nato a [...] il [...] 5. AT RE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 18/06/2025 visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FE DI;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Giuseppe Alamia, difensore di TI TO LI che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e, in subordine, che il ricorso sia rigettato;
udito l’Avvocato Giuseppe Modesti, difensore di BU TI RM, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato Carlo Raffo, difensore di BU TI RM, e sostituto processuale degli Avvocati Mauro Petrarulo e Michele Laforgia, difensori di OC Penale Sent. Sez. 6 Num. 16229 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 24/03/2026 QU, nonché degli Avvocati Claudio Petrone e Daniele D'Elia, difensori di AT RE, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto che aveva condannato TI RM BU, QU OC, TO LI TI e RE AT per i reati di cui ai capi a) e b), dichiarava la nullità del decreto di giudizio immediato limitatamente al capo a) - corruzione contestata a TI RM BU, in qualità di Presidente della Provincia di Taranto, in concorso con AT RE, in qualità di Dirigente del settore pianificazione ed ambiente, per avere, a fronte di un compenso in denaro e altre utilità, emesso un atto contrario ai doveri del proprio ufficio (determina dirigenziale n. 45 del 05/04/2018) in relazione all’affidamento dei lavori di ampliamento della discarica di Grottaglie-Torre Caprarica in favore della società Linea Ambiente s.r.l.- con conseguente revoca delle confische disposte in primo grado e delle statuizioni civili. Secondo la sentenza impugnata il decreto di giudizio immediato è nullo perché gli imputati non sono stati messi in condizione di esercitare compiutamente il diritto di difesa sul delitto così come contestato e sui fatti da cui è emersa la prova ritenuta evidente. Assumono rilievo a tale fine: a) la difformità tra l’imputazione contenuta nel decreto di giudizio immediato, la contestazione cristallizzata nell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale nei confronti degli indagati (ora imputati) e quella, ulteriore, contenuta nell’invito a rendere interrogatorio ex art. 375 cod. proc. pen., notificato a TO LI TI, che aveva chiesto di essere sentito dagli inquirenti. Le differenze riguardano le modalità attraverso cui l’autovettura Mercedes, costituente parte dell’utilità corrisposta nell’ambito dell’accordo corruttivo, è stata pagata, nonché l’identità del soggetto che ha provveduto al relativo pagamento;
elementi che, secondo la Corte di appello, integrano profili costitutivi del reato di corruzione;
b) la circostanza che l’evidenza probatoria circa le modalità di costituzione della provvista economica destinata al pagamento delle tangenti periodiche — quali ulteriori utilità nell’ambito dell’accordo corruttivo — risulterebbe fondata anche su una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero in epoca successiva all’applicazione della misura cautelare, su cui gli imputati non sono stati sentiti. La declaratoria di nullità, oggetto di contestazione in appello da parte degli imputati BU, OC e TI, è stata estesa anche al coimputato AT, ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione degli artt. 375, comma 3, 292, comma 2, lett. b), 453, commi 1 e 1-bis, 455, comma 1-bis, 456, comma 1, e 178, comma 1 lett. c, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, l'invito a rendere interrogatorio, anche se funzionale all’instaurazione di un giudizio immediato, non deve contenere la contestazione precisa del fatto e delle fonti di prova, in quanto l’art. 375, comma 3, cod. proc. pen. richiede solamente la «sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute». Del resto, la pacifica equiparazione tra l'interrogatorio ex art. 375, comma 3, cod. proc. pen. e quello di cui all'art. 294 cod. proc. pen. rende evidente che la contestazione può essere solo sommaria, in quanto, diversamente argomentando, non potrebbe darsi luogo a giudizio immediato cautelare se non nel caso di perfetta corrispondenza tra la contestazione contenuta nell'ordinanza cautelare e quella contenuta nel decreto di giudizio immediato. Sotto altro profilo, si sottolinea che l'art 453, comma 1, cod. proc. pen. nel disciplinare i «casi» e i «modi» del giudizio immediato, prevede che il relativo decreto sia emesso dopo l'interrogatorio «sui fatti da cui discende l'evidenza della prova», e non su tutti i fatti, per cui la diversità tra contestazione provvisoria contenuta nell’invito a rendere interrogatorio e imputazione contenuta nel decreto di giudizio immediato può essere causa di nullità soltanto nelle ipotesi di mancata contestazione di fatti da cui emerge l’evidenza della prova o di esistenza di un fatto radicalmente diverso o nuovo, ipotesi entrambi insussistenti nel caso in esame. Infatti, quanto alla identità di colui che aveva pagato l'autovettura, l'ordinanza custodiale conteneva plurimi elementi di prova relativi alla circostanza che il costo sarebbe stato sostenuto da TO LI TI, mentre, quanto alle modalità di pagamento, la Corte sarebbe incorsa in un travisamento, rilevando che, alla data dell'interrogatorio, esse non erano chiare. Gravemente illogica sarebbe, infine, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui deduce la mancata contestazione del fatto di reato dalla, asserita, scarsa persuasività del quadro probatorio al momento dell’interrogatorio. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1 lett. c), 453 comma 1 e 1-bis, 455, comma 1-bis cod. proc. pen. e difetto di motivazione. Secondo il ricorrente, il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto di giudizio immediato custodiale, è vincolato ad accoglierla per il reato o per i reati per cui l'indagato si trova in stato di detenzione in base a un'ordinanza cautelare definitiva, essendogli preclusa la valutazione sull’evidenza della prova, che, a maggior ragione, non compete al giudice del dibattimento. In ogni caso, anche a voler seguire la diversa tesi, secondo cui l'evidenza della prova e l'interrogatorio sui fatti dai quali emerge costituiscono presupposto anche dell'immediato custodiale, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se le fonti di prova esposte nella ordinanza cautelare in merito alle modalità di creazione della provvista per il pagamento delle tangenti fossero già “evidenti”. 2.3. Vizio di motivazione per omesso esame della memoria del pubblico ministero, che evidenziava elementi determinanti al fine di addivenire a un positivo giudizio di evidenza della prova all'atto dell'emissione dell'ordinanza cautelare. 3 Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. 4. Gli Avvocati Michele Laforgia e Mauro Petrarulo, difensori di QU OC, hanno depositato memoria con cui hanno replicato ai motivi di ricorso proposti dal Procuratore generale e hanno chiesto il rigetto del ricorso. 5. L’Avvocato Giuseppe Alamia, difensore di fiducia di TO LI TI, ha depositato memoria con cui ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione del pubblico ministero, che, nelle more, ha notificato l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. per i medesimi fatti per cui è intervenuta la pronuncia della Corte di appello, cui sarebbe stata prestata acquiescenza. In ogni caso, la difesa ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare va rilevato che il ricorso è ammissibile. La sentenza impugnata, pur avendo natura meramente processuale, perché non si pronuncia sul fatto contestato, è comunque impugnabile mediante ricorso per cassazione dalle parti che vi hanno interesse, ai sensi degli artt. 568, comma 4, cod. proc. pen. e 111, comma 7, Cost., che non distinguono tra sentenze di merito e sentenze processuali (Sez. U, n. 2477 del 06/12/1991, Paglini, Rv. 189397 – 01). L’interesse, previsto dal citato art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità dell’impugnazione, deve essere concreto e attuale. Concreto, in quanto correlato, in una prospettiva utilitaristica, alla rimozione di una situazione di svantaggio processuale e finalizzato a conseguire una utilità, che consiste in una decisione più vantaggiosa. Attuale, in quanto deve sussistere non soltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione L’attualità dell’interesse viene meno, ad esempio, nelle ipotesi di mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta dopo la proposizione dell’impugnazione, «che assorbe e supera la finalità perseguita dall'impugnante, vuoi perché la stessa ha già trovato concreta attuazione (si pensi, in materia di revoca di misura interdittiva, alla sopravvenuta estinzione della medesima nel corso del procedimento d'impugnazione), vuoi perché ha perso ogni rilevanza (si pensi, in tema di scadenza dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere, alla intervenuta sentenza di condanna irrevocabile a pena detentiva superiore al presofferto)» (così, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693). 2. Nel caso in esame, la sentenza di appello ha dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato, in relazione al capo a), e di tutti gli atti successivi. Essa, quindi, non solo ha travolto la sentenza di condanna di primo grado ma ha anche determinato la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. Il Procuratore generale ricorrente ha, quindi, un interesse concreto alla sua impugnazione, connesso alla più celere definizione del procedimento, in quanto, con il ricorso per cassazione, mira a evitare tale regressione -che comporterebbe la necessità di celebrare nuovamente il giudizio di primo grado, oltre all’udienza preliminare- e a ottenere la trasmissione degli atti alla Corte di appello per la celebrazione del giudizio di secondo grado. 3. Il difensore di TO LI TI ha dedotto la sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della notificazione agli imputati dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. per i fatti oggetto della sentenza impugnata. Con tale atto, infatti, la Procura avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza impugnata, tanto da non poter «più vantare un interesse attuale a rimediare ad una situazione (quella dell’annullamento pronunciato dalla Corte di Appello) già dalla stessa “sistemata” mediante l’avvenuta sanatoria della nullità che ha permesso la “ripartenza” del procedimento penale». L’opzione per la diversa scelta processuale, quindi, priverebbe di attualità l’interesse ad impugnare. Tale prospettazione non è condivisibile. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio impedisce il formarsi del giudicato, in quanto la questione controversa rimane pendente. Ciò non toglie, tuttavia, che la sentenza produca effetti, ancorché non definitivi, perché determina la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. Ne consegue che il pubblico ministero, nelle more della definizione dell’impugnazione e per l’eventualità del suo rigetto, è tenuto a compiere le attività di propria competenza e a dare ulteriore corso al procedimento. In questo contesto, l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., è iniziativa che, letta nell’ottica del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, risulta non solo legittima ma altresì doverosa, al fine di evitare che procedimento rimanga in una protratta situazione di stasi, in attesa della decisione sul ricorso. Pertanto, alla notificazione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. non può essere attribuito il significato prospettato dalla difesa, di “sanatoria” delle nullità rilevate con la sentenza impugnata, perché si tratta di atto endoprocedimentale, che non produce effetti sostitutivi del decreto di citazione a giudizio dichiarato nullo né correttivi della nullità denunciata. Solo con una nuova richiesta di rinvio a giudizio, con instaurazione di una nuova fase processuale, infatti, si porrebbe il problema di valutare se la mutata situazione di diritto «assorba» e «superi» la finalità perseguita dal ricorrente, ovvero se il rinnovato esercizio dell’azione penale possa essere considerato incompatibile con il mantenimento della iniziativa impugnatoria. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dunque escludersi che la sola notificazione dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. – atto di natura meramente propedeutica ad una eventuale determinazione in merito all’azione penale – comporti il venir meno dell’interesse del pubblico ministero al ricorso per cassazione, permanendo in capo allo stesso un interesse attuale e concreto alla rimozione della decisione impugnata. 4. Sotto altro profilo, il difensore ha rilevato che l’emissione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. costituisce rinuncia implicita all’impugnazione. Anche tale rilievo non può essere condiviso. L’art. 589 cod. proc. pen. stabilisce i termini entro cui il pubblico ministero può rinunciare all’impugnazione e i modi di detta rinuncia, che è sempre espressa. Nel processo penale, quindi, a differenza che in quello civile (art. 329 cod. proc. civ.), non è previsto che l’acquiescenza sia una causa di estinzione del diritto di impugnazione, vigendo il diverso principio della natura esclusivamente formale dell'atto processuale di rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, Rv. 284493 – 01; Sez. 3, n. 8005 del 19/06/1997, Sarno, Rv. 209085-01). In conclusione deve essere affermata non solo la concretezza ma anche l’attualità dell’interesse a ricorrere del pubblico ministero. 5. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. 6. Va precisato che, nel caso in esame, tutti gli imputati erano, al momento dell’emissione del decreto di giudizio immediato, sottoposti a custodia cautelare e che erano decorsi i termini per la proposizione dell'istanza di riesame avverso l’ordinanza genetica. Il giudice per le indagini preliminari ha, quindi, emesso decreto di giudizio immediato c.d. ‘custodiale’, ex art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., rilevando anche, però, che dagli atti di indagine emergeva l’evidenza della prova (requisito, questo, previsto dal precedente comma per l’immediato c.d. ‘ordinario’). 7. Il tema dell’oggetto della valutazione del giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di emissione di un decreto di giudizio immediato custodiale è stato oggetto di un obiter dictum di una sentenza Sezioni Unite (sentenza n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018 – 01), secondo cui l'adozione della misura cautelare, sia pure seguita dalla definizione della procedura di riesame (o, comunque, dal decorso dei termini per richiederla), non esaurisce il doveroso apprezzamento dell'evidenza probatoria, intesa come sostenibilità dell'accusa in giudizio e come inutilità della celebrazione dell'udienza preliminare. Sul punto è necessario, però, precisare che le Sezioni Unite, in tale occasione, erano state chiamate a pronunciarsi sulle diverse questioni della rilevabilità, da parte del giudice per le indagini preliminari, della scadenza del termine per la presentazione della richiesta di giudizio immediato e della sindacabilità, da parte del giudice del dibattimento, della decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato. L’apprezzamento dell’evidenza probatoria da parte del giudice per le indagini preliminari chiamato a emettere un decreto di giudizio immediato custodiale non era, quindi, il tema oggetto della pronuncia e, pertanto, la relativa statuizione non integra un principio di diritto vincolante per le decisioni da assumersi dalle Sezioni semplici, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., proprio in ragione del fatto che essa compare come tema accessorio, che lambisce ma non inquadra l'oggetto del contrasto giurisprudenziale rimesso alla soluzione dell'organo di composizione dei contrasti (Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, Petrillo, Rv. 283840 – 02, secondo cui che il vincolo derivante dal principio di diritto affermato, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., dalle Sezioni Unite della Corte riguarda esclusivamente l'oggetto del contrasto interpretativo rimesso e non si estende ai temi accessori o esterni, che non risultino strettamente connessi al principio di diritto enunciato per risolvere quel contrasto). La giurisprudenza successiva ha approfondito il tema, evidenziando che le due forme di giudizio immediato, ordinario e custodiale, disciplinate rispettivamente dai commi 1 e 1-bis dell’art. 453 cod. proc. pen., hanno presupposti diversi: l'evidenza della prova l'una; la gravità indiziaria, da cui discende il titolo custodiale, l'altra. Il giudice per le indagini preliminari è vincolato ad accogliere la richiesta di giudizio immediato per il reato o per i reati per i quali l'indagato si trovi in stato di detenzione sulla base di un'ordinanza definitiva, senza porre in essere alcuna valutazione dell’evidenza probatoria, a meno che, nel periodo compreso tra la richiesta e la decisione del giudice, l'ordinanza non sia stata revocata o annullata per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. (Sez. 2, n. 48591 del 11/10/2019, Perrone, Rv. 277931 – 01; Sez. 6, n. 49288 del 28/10/2015, Cintoli, Rv. 265742 - 01). A tale conclusioni si è pervenuti sulla base dell’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen. Sotto il primo profilo, si è sottolineato che la norma, nel prevedere che «il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini» non fa alcun riferimento all’evidenza probatoria, richiamata dal comma precedente. Dal punto di vista sistematico, invece, si è rilevato che la modifica dell'imputazione nel passaggio dall'ordinanza di custodia cautelare al decreto di giudizio immediato è insita nel sistema processuale, in quanto l'ordinanza cautelare deve contenere soltanto la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme che si assumono violate (art. 292, comma 2, cod. proc. pen.), mentre il decreto di giudizio immediato deve contenere l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con indicazione dei relativi articoli di legge (art. 429, comma 1, lett. c) e 456, comma 1, cod. proc. pen.). Sotto questo profilo, l'introduzione dell'immediato custodiale, disposta con d.l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito nella l. 24 luglio 2008 n. 125, non ha comportato modifiche al rapporto tra contestazione provvisoria contenuta nell'ordinanza cautelare e requisiti del decreto di giudizio immediato, «non essendovi alcuna norma che prevede che, per accedere al nuovo rito, sia necessaria una ordinanza cautelare caratterizzata da qualcosa in più della mera descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, richiesta dall'art. 292 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 43818 del 15/10/2024, Rv. 287397 – 01). In questa prospettiva è stata ritenuta manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 111 Cost. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra il giudice che emette l'ordinanza cautelare e quello che successivamente dispone il giudizio immediato custodiale ex art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., proprio in quanto tale decreto non richiede alcuna valutazione da parte del giudice che è, invece, vincolato ad accogliere la richiesta del pubblico ministero per i reati per i quali l'indagato si trovi in stato di detenzione sulla base di un'ordinanza definitiva, ex art. 453, comma 1-ter, cod. proc. pen., sempre che l'ordinanza medesima non sia stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 2, n. 48591 del 01/10/2019, Perrone, Rv. 277931; cfr. anche Sez. 6, n. 49288 del 28/10/2015, Cintoli, Rv. 265742; cfr. anche, quanto ai poteri comunque spettanti al giudice per le indagini preliminari, Sez. 5, n. 31974 del 13/03/2019, Burani, Rv. 277248). In sostanza, quindi, l’immediato custodiale presuppone solo l’esistenza di un titolo cautelare definitivo per il reato, anche se diversamente qualificato in diritto o descritto in fatto, e sempre che la diversità non attenga agli elementi costitutivi, tanto da determinare una modificazione sostanziale dell’accusa mossa in sede cautelare (Sez. 1, n. 43818 del 15/10/2024 cit.). 8. E’, altresì, opportuno ricordare che le Sezioni Unite, con la pronuncia Squicciarino sopra indicata, hanno stabilito il principio di diritto secondo cui la sussistenza dei requisiti per l’emissione del decreto di giudizio immediato è oggetto di apprezzamento riservato al giudice per le indagini preliminari e la sua decisione sul punto non può essere oggetto di ulteriore sindacato (sentenza n. 42979 del 26/06/2014, cit.). Infatti, il provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari chiude una fase di carattere endoprocessuale priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato, salva l'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen. 9. Nel caso in esame è stato emesso un decreto di giudizio immediato custodiale, per cui al giudice non era demandata alcuna valutazione in ordine alla evidenza della prova. Tuttavia, tale valutazione è stata posta in essere, con esito positivo. La sentenza impugnata ha dichiarato la nullità di tale decreto assumendo che sia stato emesso in violazione del diritto di difesa, per due motivi: a) perché la contestazione provvisoria contenuta nell’ordinanza di custodia cautelare era diversa, in ordine a elementi costituitivi del reato, rispetto a quella contenuta nel decreto di giudizio immediato;
b) perché gli imputati non erano stati interrogati e, quindi, non avevano avuto la possibilità di difendersi, dopo il deposito di una consulenza che aveva conferito «maggiore evidenza probatoria» alle modalità attraverso cui era creata la provvista per pagare le tangenti al pubblico ufficiale corrotto. Il ricorso del Procuratore generale, con cui si contestano entrambi i profili, è fondato. 9.1. La difformità tra il capo di incolpazione provvisorio contenuto nell’ordinanza cautelare, quello indicato nell’invito a presentarsi per rendere interrogatorio notificato all’imputato TI - che ha chiesto di essere risentito dagli inquirenti - e il capo di imputazione definitivo, per quanto sopra detto, è una evenienza del tutto fisiologica nell’immediato custodiale, che non determina alcuna violazione del diritto di difesa, sempre che non sia intervenuta una modificazione sostanziale dell’accusa. Ciò non è accaduto nel caso in esame, in cui è stato contestato, con l’incolpazione cautelare, il reato di corruzione propria per avere accettato, oltre al pagamento di una tangente fissa mensile, la promessa di una autovettura Mercedes, che, secondo la motivazione dell’ordinanza cautelare, riportata nella sentenza impugnata, risultava essere stata effettivamente consegnata al corrotto. La difformità produttiva di nullità, secondo la Corte di appello, attiene alla aggiunta, nel capo di imputazione definitivo, della precisazione che l'auto era stata «pagata in tutto o in parte da TI», ossia dal corruttore. Tale conclusione è errata. L'art. 453, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen. si riferisce, infatti, al "fatto" descritto nell'imputazione e identificato in tutti i suoi elementi costitutivi – condotta, nesso causale, evento – (Sez. 2, Sentenza n. 18197 del 26/02/2020 Rv. 279410 – 01). Il reato di corruzione richiede l’accettazione della promessa, o la dazione, di una utilità come corrispettivo del compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio. Nel caso in esame il fatto di reato (accordo corruttivo;
promessa/dazione di una utilità; compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, quale corrispettivo dell’utilità ricevuta) è contestato in modo conforme nell’ordinanza cautelare e nel decreto di giudizio immediato, mentre le modalità attraverso cui la res – autovettura- è stata pagata non attengono agli elementi costitutivi del fatto, che è rimasto immutato. Peraltro, la Corte di appello è pervenuta all’opposta conclusione operando un sindacato sulla “evidenza della prova”, che – per quanto innanzi chiarito – le era precluso. Infatti, la sentenza impugnata ha rilevato che l'ordinanza cautelare, sotto questo aspetto, non «appare particolarmente chiara», in quanto considerava l'auto come «certa dazione proveniente da TI sulla base di una sola conversazione telefonica di cui riporta il contenuto» e si è confrontata, poi, con il contenuto del verbale di interrogatorio, rilevando che, sul punto, era stata fatta presente al TI una situazione del tutto ipotetica. Dunque, la Corte di appello ha sovrapposto la propria valutazione a quella del giudice per le indagini preliminari in ordine all’evidenza della prova sulla provenienza dell’auto da TI, in netto contrasto con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite Squicciarino sopra riportato. 9.2. Allo stesso modo la Corte di appello ha proceduto nella valutazione della consulenza dell’ing. Garofoli. Sul fatto che la provvista per pagare le tangenti fosse stata creata mediante sovrafatturazioni di contratti tra due società che creavano “nero”, gli imputati erano stati interrogati, perché l’ordinanza cautelare conteneva sul punto una contestazione identica a quella del decreto di giudizio immediato, diversi essendo solo gli importi di detti contratti. La sentenza impugnata ha rilevato che la consulenza aveva offerto al pubblico ministero la conferma, sulla base di dati obiettivi e non contestabili, di quello che era già emerso dalle intercettazioni, di contenuto sostanzialmente confessorio, contestate nel procedimento cautelare, contribuendo «in maniera decisiva al raggiungimento di una prova evidente». Si tratta, ancora una volta, di un apprezzamento sull’evidenza della prova che, nell’immediato custodiale, è precluso al giudice per le indagini preliminari che emette il decreto di giudizio immediato e che, a maggior ragione, è precluso anche al giudice del dibattimento, che non può sindacare il decreto di giudizio immediato, se non nei ristretti limiti sopra indicati, i cui presupposti non ricorrono nel caso di specie. 10. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce. Così deciso il 24/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente FE DI ER RI
udita la relazione svolta dal Consigliere FE DI;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Giuseppe Alamia, difensore di TI TO LI che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e, in subordine, che il ricorso sia rigettato;
udito l’Avvocato Giuseppe Modesti, difensore di BU TI RM, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato Carlo Raffo, difensore di BU TI RM, e sostituto processuale degli Avvocati Mauro Petrarulo e Michele Laforgia, difensori di OC Penale Sent. Sez. 6 Num. 16229 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 24/03/2026 QU, nonché degli Avvocati Claudio Petrone e Daniele D'Elia, difensori di AT RE, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto che aveva condannato TI RM BU, QU OC, TO LI TI e RE AT per i reati di cui ai capi a) e b), dichiarava la nullità del decreto di giudizio immediato limitatamente al capo a) - corruzione contestata a TI RM BU, in qualità di Presidente della Provincia di Taranto, in concorso con AT RE, in qualità di Dirigente del settore pianificazione ed ambiente, per avere, a fronte di un compenso in denaro e altre utilità, emesso un atto contrario ai doveri del proprio ufficio (determina dirigenziale n. 45 del 05/04/2018) in relazione all’affidamento dei lavori di ampliamento della discarica di Grottaglie-Torre Caprarica in favore della società Linea Ambiente s.r.l.- con conseguente revoca delle confische disposte in primo grado e delle statuizioni civili. Secondo la sentenza impugnata il decreto di giudizio immediato è nullo perché gli imputati non sono stati messi in condizione di esercitare compiutamente il diritto di difesa sul delitto così come contestato e sui fatti da cui è emersa la prova ritenuta evidente. Assumono rilievo a tale fine: a) la difformità tra l’imputazione contenuta nel decreto di giudizio immediato, la contestazione cristallizzata nell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale nei confronti degli indagati (ora imputati) e quella, ulteriore, contenuta nell’invito a rendere interrogatorio ex art. 375 cod. proc. pen., notificato a TO LI TI, che aveva chiesto di essere sentito dagli inquirenti. Le differenze riguardano le modalità attraverso cui l’autovettura Mercedes, costituente parte dell’utilità corrisposta nell’ambito dell’accordo corruttivo, è stata pagata, nonché l’identità del soggetto che ha provveduto al relativo pagamento;
elementi che, secondo la Corte di appello, integrano profili costitutivi del reato di corruzione;
b) la circostanza che l’evidenza probatoria circa le modalità di costituzione della provvista economica destinata al pagamento delle tangenti periodiche — quali ulteriori utilità nell’ambito dell’accordo corruttivo — risulterebbe fondata anche su una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero in epoca successiva all’applicazione della misura cautelare, su cui gli imputati non sono stati sentiti. La declaratoria di nullità, oggetto di contestazione in appello da parte degli imputati BU, OC e TI, è stata estesa anche al coimputato AT, ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione degli artt. 375, comma 3, 292, comma 2, lett. b), 453, commi 1 e 1-bis, 455, comma 1-bis, 456, comma 1, e 178, comma 1 lett. c, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, l'invito a rendere interrogatorio, anche se funzionale all’instaurazione di un giudizio immediato, non deve contenere la contestazione precisa del fatto e delle fonti di prova, in quanto l’art. 375, comma 3, cod. proc. pen. richiede solamente la «sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute». Del resto, la pacifica equiparazione tra l'interrogatorio ex art. 375, comma 3, cod. proc. pen. e quello di cui all'art. 294 cod. proc. pen. rende evidente che la contestazione può essere solo sommaria, in quanto, diversamente argomentando, non potrebbe darsi luogo a giudizio immediato cautelare se non nel caso di perfetta corrispondenza tra la contestazione contenuta nell'ordinanza cautelare e quella contenuta nel decreto di giudizio immediato. Sotto altro profilo, si sottolinea che l'art 453, comma 1, cod. proc. pen. nel disciplinare i «casi» e i «modi» del giudizio immediato, prevede che il relativo decreto sia emesso dopo l'interrogatorio «sui fatti da cui discende l'evidenza della prova», e non su tutti i fatti, per cui la diversità tra contestazione provvisoria contenuta nell’invito a rendere interrogatorio e imputazione contenuta nel decreto di giudizio immediato può essere causa di nullità soltanto nelle ipotesi di mancata contestazione di fatti da cui emerge l’evidenza della prova o di esistenza di un fatto radicalmente diverso o nuovo, ipotesi entrambi insussistenti nel caso in esame. Infatti, quanto alla identità di colui che aveva pagato l'autovettura, l'ordinanza custodiale conteneva plurimi elementi di prova relativi alla circostanza che il costo sarebbe stato sostenuto da TO LI TI, mentre, quanto alle modalità di pagamento, la Corte sarebbe incorsa in un travisamento, rilevando che, alla data dell'interrogatorio, esse non erano chiare. Gravemente illogica sarebbe, infine, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui deduce la mancata contestazione del fatto di reato dalla, asserita, scarsa persuasività del quadro probatorio al momento dell’interrogatorio. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1 lett. c), 453 comma 1 e 1-bis, 455, comma 1-bis cod. proc. pen. e difetto di motivazione. Secondo il ricorrente, il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto di giudizio immediato custodiale, è vincolato ad accoglierla per il reato o per i reati per cui l'indagato si trova in stato di detenzione in base a un'ordinanza cautelare definitiva, essendogli preclusa la valutazione sull’evidenza della prova, che, a maggior ragione, non compete al giudice del dibattimento. In ogni caso, anche a voler seguire la diversa tesi, secondo cui l'evidenza della prova e l'interrogatorio sui fatti dai quali emerge costituiscono presupposto anche dell'immediato custodiale, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se le fonti di prova esposte nella ordinanza cautelare in merito alle modalità di creazione della provvista per il pagamento delle tangenti fossero già “evidenti”. 2.3. Vizio di motivazione per omesso esame della memoria del pubblico ministero, che evidenziava elementi determinanti al fine di addivenire a un positivo giudizio di evidenza della prova all'atto dell'emissione dell'ordinanza cautelare. 3 Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. 4. Gli Avvocati Michele Laforgia e Mauro Petrarulo, difensori di QU OC, hanno depositato memoria con cui hanno replicato ai motivi di ricorso proposti dal Procuratore generale e hanno chiesto il rigetto del ricorso. 5. L’Avvocato Giuseppe Alamia, difensore di fiducia di TO LI TI, ha depositato memoria con cui ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione del pubblico ministero, che, nelle more, ha notificato l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. per i medesimi fatti per cui è intervenuta la pronuncia della Corte di appello, cui sarebbe stata prestata acquiescenza. In ogni caso, la difesa ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare va rilevato che il ricorso è ammissibile. La sentenza impugnata, pur avendo natura meramente processuale, perché non si pronuncia sul fatto contestato, è comunque impugnabile mediante ricorso per cassazione dalle parti che vi hanno interesse, ai sensi degli artt. 568, comma 4, cod. proc. pen. e 111, comma 7, Cost., che non distinguono tra sentenze di merito e sentenze processuali (Sez. U, n. 2477 del 06/12/1991, Paglini, Rv. 189397 – 01). L’interesse, previsto dal citato art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità dell’impugnazione, deve essere concreto e attuale. Concreto, in quanto correlato, in una prospettiva utilitaristica, alla rimozione di una situazione di svantaggio processuale e finalizzato a conseguire una utilità, che consiste in una decisione più vantaggiosa. Attuale, in quanto deve sussistere non soltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione L’attualità dell’interesse viene meno, ad esempio, nelle ipotesi di mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta dopo la proposizione dell’impugnazione, «che assorbe e supera la finalità perseguita dall'impugnante, vuoi perché la stessa ha già trovato concreta attuazione (si pensi, in materia di revoca di misura interdittiva, alla sopravvenuta estinzione della medesima nel corso del procedimento d'impugnazione), vuoi perché ha perso ogni rilevanza (si pensi, in tema di scadenza dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere, alla intervenuta sentenza di condanna irrevocabile a pena detentiva superiore al presofferto)» (così, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693). 2. Nel caso in esame, la sentenza di appello ha dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato, in relazione al capo a), e di tutti gli atti successivi. Essa, quindi, non solo ha travolto la sentenza di condanna di primo grado ma ha anche determinato la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. Il Procuratore generale ricorrente ha, quindi, un interesse concreto alla sua impugnazione, connesso alla più celere definizione del procedimento, in quanto, con il ricorso per cassazione, mira a evitare tale regressione -che comporterebbe la necessità di celebrare nuovamente il giudizio di primo grado, oltre all’udienza preliminare- e a ottenere la trasmissione degli atti alla Corte di appello per la celebrazione del giudizio di secondo grado. 3. Il difensore di TO LI TI ha dedotto la sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della notificazione agli imputati dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. per i fatti oggetto della sentenza impugnata. Con tale atto, infatti, la Procura avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza impugnata, tanto da non poter «più vantare un interesse attuale a rimediare ad una situazione (quella dell’annullamento pronunciato dalla Corte di Appello) già dalla stessa “sistemata” mediante l’avvenuta sanatoria della nullità che ha permesso la “ripartenza” del procedimento penale». L’opzione per la diversa scelta processuale, quindi, priverebbe di attualità l’interesse ad impugnare. Tale prospettazione non è condivisibile. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio impedisce il formarsi del giudicato, in quanto la questione controversa rimane pendente. Ciò non toglie, tuttavia, che la sentenza produca effetti, ancorché non definitivi, perché determina la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. Ne consegue che il pubblico ministero, nelle more della definizione dell’impugnazione e per l’eventualità del suo rigetto, è tenuto a compiere le attività di propria competenza e a dare ulteriore corso al procedimento. In questo contesto, l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., è iniziativa che, letta nell’ottica del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, risulta non solo legittima ma altresì doverosa, al fine di evitare che procedimento rimanga in una protratta situazione di stasi, in attesa della decisione sul ricorso. Pertanto, alla notificazione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. non può essere attribuito il significato prospettato dalla difesa, di “sanatoria” delle nullità rilevate con la sentenza impugnata, perché si tratta di atto endoprocedimentale, che non produce effetti sostitutivi del decreto di citazione a giudizio dichiarato nullo né correttivi della nullità denunciata. Solo con una nuova richiesta di rinvio a giudizio, con instaurazione di una nuova fase processuale, infatti, si porrebbe il problema di valutare se la mutata situazione di diritto «assorba» e «superi» la finalità perseguita dal ricorrente, ovvero se il rinnovato esercizio dell’azione penale possa essere considerato incompatibile con il mantenimento della iniziativa impugnatoria. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dunque escludersi che la sola notificazione dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. – atto di natura meramente propedeutica ad una eventuale determinazione in merito all’azione penale – comporti il venir meno dell’interesse del pubblico ministero al ricorso per cassazione, permanendo in capo allo stesso un interesse attuale e concreto alla rimozione della decisione impugnata. 4. Sotto altro profilo, il difensore ha rilevato che l’emissione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. costituisce rinuncia implicita all’impugnazione. Anche tale rilievo non può essere condiviso. L’art. 589 cod. proc. pen. stabilisce i termini entro cui il pubblico ministero può rinunciare all’impugnazione e i modi di detta rinuncia, che è sempre espressa. Nel processo penale, quindi, a differenza che in quello civile (art. 329 cod. proc. civ.), non è previsto che l’acquiescenza sia una causa di estinzione del diritto di impugnazione, vigendo il diverso principio della natura esclusivamente formale dell'atto processuale di rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, Rv. 284493 – 01; Sez. 3, n. 8005 del 19/06/1997, Sarno, Rv. 209085-01). In conclusione deve essere affermata non solo la concretezza ma anche l’attualità dell’interesse a ricorrere del pubblico ministero. 5. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. 6. Va precisato che, nel caso in esame, tutti gli imputati erano, al momento dell’emissione del decreto di giudizio immediato, sottoposti a custodia cautelare e che erano decorsi i termini per la proposizione dell'istanza di riesame avverso l’ordinanza genetica. Il giudice per le indagini preliminari ha, quindi, emesso decreto di giudizio immediato c.d. ‘custodiale’, ex art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., rilevando anche, però, che dagli atti di indagine emergeva l’evidenza della prova (requisito, questo, previsto dal precedente comma per l’immediato c.d. ‘ordinario’). 7. Il tema dell’oggetto della valutazione del giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di emissione di un decreto di giudizio immediato custodiale è stato oggetto di un obiter dictum di una sentenza Sezioni Unite (sentenza n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018 – 01), secondo cui l'adozione della misura cautelare, sia pure seguita dalla definizione della procedura di riesame (o, comunque, dal decorso dei termini per richiederla), non esaurisce il doveroso apprezzamento dell'evidenza probatoria, intesa come sostenibilità dell'accusa in giudizio e come inutilità della celebrazione dell'udienza preliminare. Sul punto è necessario, però, precisare che le Sezioni Unite, in tale occasione, erano state chiamate a pronunciarsi sulle diverse questioni della rilevabilità, da parte del giudice per le indagini preliminari, della scadenza del termine per la presentazione della richiesta di giudizio immediato e della sindacabilità, da parte del giudice del dibattimento, della decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato. L’apprezzamento dell’evidenza probatoria da parte del giudice per le indagini preliminari chiamato a emettere un decreto di giudizio immediato custodiale non era, quindi, il tema oggetto della pronuncia e, pertanto, la relativa statuizione non integra un principio di diritto vincolante per le decisioni da assumersi dalle Sezioni semplici, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., proprio in ragione del fatto che essa compare come tema accessorio, che lambisce ma non inquadra l'oggetto del contrasto giurisprudenziale rimesso alla soluzione dell'organo di composizione dei contrasti (Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, Petrillo, Rv. 283840 – 02, secondo cui che il vincolo derivante dal principio di diritto affermato, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., dalle Sezioni Unite della Corte riguarda esclusivamente l'oggetto del contrasto interpretativo rimesso e non si estende ai temi accessori o esterni, che non risultino strettamente connessi al principio di diritto enunciato per risolvere quel contrasto). La giurisprudenza successiva ha approfondito il tema, evidenziando che le due forme di giudizio immediato, ordinario e custodiale, disciplinate rispettivamente dai commi 1 e 1-bis dell’art. 453 cod. proc. pen., hanno presupposti diversi: l'evidenza della prova l'una; la gravità indiziaria, da cui discende il titolo custodiale, l'altra. Il giudice per le indagini preliminari è vincolato ad accogliere la richiesta di giudizio immediato per il reato o per i reati per i quali l'indagato si trovi in stato di detenzione sulla base di un'ordinanza definitiva, senza porre in essere alcuna valutazione dell’evidenza probatoria, a meno che, nel periodo compreso tra la richiesta e la decisione del giudice, l'ordinanza non sia stata revocata o annullata per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. (Sez. 2, n. 48591 del 11/10/2019, Perrone, Rv. 277931 – 01; Sez. 6, n. 49288 del 28/10/2015, Cintoli, Rv. 265742 - 01). A tale conclusioni si è pervenuti sulla base dell’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen. Sotto il primo profilo, si è sottolineato che la norma, nel prevedere che «il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini» non fa alcun riferimento all’evidenza probatoria, richiamata dal comma precedente. Dal punto di vista sistematico, invece, si è rilevato che la modifica dell'imputazione nel passaggio dall'ordinanza di custodia cautelare al decreto di giudizio immediato è insita nel sistema processuale, in quanto l'ordinanza cautelare deve contenere soltanto la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme che si assumono violate (art. 292, comma 2, cod. proc. pen.), mentre il decreto di giudizio immediato deve contenere l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con indicazione dei relativi articoli di legge (art. 429, comma 1, lett. c) e 456, comma 1, cod. proc. pen.). Sotto questo profilo, l'introduzione dell'immediato custodiale, disposta con d.l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito nella l. 24 luglio 2008 n. 125, non ha comportato modifiche al rapporto tra contestazione provvisoria contenuta nell'ordinanza cautelare e requisiti del decreto di giudizio immediato, «non essendovi alcuna norma che prevede che, per accedere al nuovo rito, sia necessaria una ordinanza cautelare caratterizzata da qualcosa in più della mera descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, richiesta dall'art. 292 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 43818 del 15/10/2024, Rv. 287397 – 01). In questa prospettiva è stata ritenuta manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 111 Cost. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra il giudice che emette l'ordinanza cautelare e quello che successivamente dispone il giudizio immediato custodiale ex art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., proprio in quanto tale decreto non richiede alcuna valutazione da parte del giudice che è, invece, vincolato ad accogliere la richiesta del pubblico ministero per i reati per i quali l'indagato si trovi in stato di detenzione sulla base di un'ordinanza definitiva, ex art. 453, comma 1-ter, cod. proc. pen., sempre che l'ordinanza medesima non sia stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 2, n. 48591 del 01/10/2019, Perrone, Rv. 277931; cfr. anche Sez. 6, n. 49288 del 28/10/2015, Cintoli, Rv. 265742; cfr. anche, quanto ai poteri comunque spettanti al giudice per le indagini preliminari, Sez. 5, n. 31974 del 13/03/2019, Burani, Rv. 277248). In sostanza, quindi, l’immediato custodiale presuppone solo l’esistenza di un titolo cautelare definitivo per il reato, anche se diversamente qualificato in diritto o descritto in fatto, e sempre che la diversità non attenga agli elementi costitutivi, tanto da determinare una modificazione sostanziale dell’accusa mossa in sede cautelare (Sez. 1, n. 43818 del 15/10/2024 cit.). 8. E’, altresì, opportuno ricordare che le Sezioni Unite, con la pronuncia Squicciarino sopra indicata, hanno stabilito il principio di diritto secondo cui la sussistenza dei requisiti per l’emissione del decreto di giudizio immediato è oggetto di apprezzamento riservato al giudice per le indagini preliminari e la sua decisione sul punto non può essere oggetto di ulteriore sindacato (sentenza n. 42979 del 26/06/2014, cit.). Infatti, il provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari chiude una fase di carattere endoprocessuale priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato, salva l'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen. 9. Nel caso in esame è stato emesso un decreto di giudizio immediato custodiale, per cui al giudice non era demandata alcuna valutazione in ordine alla evidenza della prova. Tuttavia, tale valutazione è stata posta in essere, con esito positivo. La sentenza impugnata ha dichiarato la nullità di tale decreto assumendo che sia stato emesso in violazione del diritto di difesa, per due motivi: a) perché la contestazione provvisoria contenuta nell’ordinanza di custodia cautelare era diversa, in ordine a elementi costituitivi del reato, rispetto a quella contenuta nel decreto di giudizio immediato;
b) perché gli imputati non erano stati interrogati e, quindi, non avevano avuto la possibilità di difendersi, dopo il deposito di una consulenza che aveva conferito «maggiore evidenza probatoria» alle modalità attraverso cui era creata la provvista per pagare le tangenti al pubblico ufficiale corrotto. Il ricorso del Procuratore generale, con cui si contestano entrambi i profili, è fondato. 9.1. La difformità tra il capo di incolpazione provvisorio contenuto nell’ordinanza cautelare, quello indicato nell’invito a presentarsi per rendere interrogatorio notificato all’imputato TI - che ha chiesto di essere risentito dagli inquirenti - e il capo di imputazione definitivo, per quanto sopra detto, è una evenienza del tutto fisiologica nell’immediato custodiale, che non determina alcuna violazione del diritto di difesa, sempre che non sia intervenuta una modificazione sostanziale dell’accusa. Ciò non è accaduto nel caso in esame, in cui è stato contestato, con l’incolpazione cautelare, il reato di corruzione propria per avere accettato, oltre al pagamento di una tangente fissa mensile, la promessa di una autovettura Mercedes, che, secondo la motivazione dell’ordinanza cautelare, riportata nella sentenza impugnata, risultava essere stata effettivamente consegnata al corrotto. La difformità produttiva di nullità, secondo la Corte di appello, attiene alla aggiunta, nel capo di imputazione definitivo, della precisazione che l'auto era stata «pagata in tutto o in parte da TI», ossia dal corruttore. Tale conclusione è errata. L'art. 453, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen. si riferisce, infatti, al "fatto" descritto nell'imputazione e identificato in tutti i suoi elementi costitutivi – condotta, nesso causale, evento – (Sez. 2, Sentenza n. 18197 del 26/02/2020 Rv. 279410 – 01). Il reato di corruzione richiede l’accettazione della promessa, o la dazione, di una utilità come corrispettivo del compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio. Nel caso in esame il fatto di reato (accordo corruttivo;
promessa/dazione di una utilità; compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, quale corrispettivo dell’utilità ricevuta) è contestato in modo conforme nell’ordinanza cautelare e nel decreto di giudizio immediato, mentre le modalità attraverso cui la res – autovettura- è stata pagata non attengono agli elementi costitutivi del fatto, che è rimasto immutato. Peraltro, la Corte di appello è pervenuta all’opposta conclusione operando un sindacato sulla “evidenza della prova”, che – per quanto innanzi chiarito – le era precluso. Infatti, la sentenza impugnata ha rilevato che l'ordinanza cautelare, sotto questo aspetto, non «appare particolarmente chiara», in quanto considerava l'auto come «certa dazione proveniente da TI sulla base di una sola conversazione telefonica di cui riporta il contenuto» e si è confrontata, poi, con il contenuto del verbale di interrogatorio, rilevando che, sul punto, era stata fatta presente al TI una situazione del tutto ipotetica. Dunque, la Corte di appello ha sovrapposto la propria valutazione a quella del giudice per le indagini preliminari in ordine all’evidenza della prova sulla provenienza dell’auto da TI, in netto contrasto con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite Squicciarino sopra riportato. 9.2. Allo stesso modo la Corte di appello ha proceduto nella valutazione della consulenza dell’ing. Garofoli. Sul fatto che la provvista per pagare le tangenti fosse stata creata mediante sovrafatturazioni di contratti tra due società che creavano “nero”, gli imputati erano stati interrogati, perché l’ordinanza cautelare conteneva sul punto una contestazione identica a quella del decreto di giudizio immediato, diversi essendo solo gli importi di detti contratti. La sentenza impugnata ha rilevato che la consulenza aveva offerto al pubblico ministero la conferma, sulla base di dati obiettivi e non contestabili, di quello che era già emerso dalle intercettazioni, di contenuto sostanzialmente confessorio, contestate nel procedimento cautelare, contribuendo «in maniera decisiva al raggiungimento di una prova evidente». Si tratta, ancora una volta, di un apprezzamento sull’evidenza della prova che, nell’immediato custodiale, è precluso al giudice per le indagini preliminari che emette il decreto di giudizio immediato e che, a maggior ragione, è precluso anche al giudice del dibattimento, che non può sindacare il decreto di giudizio immediato, se non nei ristretti limiti sopra indicati, i cui presupposti non ricorrono nel caso di specie. 10. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce. Così deciso il 24/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente FE DI ER RI