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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 312/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CHINDEMI DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4850/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFA25068575957432 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 143/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. PFA25068575957432 notificata in data
27.09.2025 dalla Regione Lombardia per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2020 veicolo targato Targa_1
Eccepiva la prescrizione e decadenza del diritto a richiedere la tassa automobilistica e l'uso strumentale dell'auto per finalità lavorative.
L' intimata si è costituita con controricorso, la ricorrente ha presentato memoria.
Veniva concessa la sospensione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato l'erroneo dispositivo n. 143/26 dovuto a errore materiale, successivamente corretto.
Va, preliminarmente rilevata la ritualità del ricorso e del suo deposito presso la Corte.
Il ricorso è stato proposto avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2020, veicolo targato Targa_1
La notifica dell'avviso di accertamento sottostante è avvenuta in data 20/10/2023 e la successiva ingiunzione di pagamento in data 18.04.2025 non sono state impugnate e sono divenute definitive.
Anche se l'ingiunzione di pagamento presenta un errore materiale lo stesso non inficia la conoscenza dell'ingiunzione stessa né dell'accertamento presupposto, che era stato correttamente notificato.
Non risulta, quindi, maturato il termine di prescrizione triennale dalla notifica dell'accertamento al preavviso di fermo.
Nel merito, l'auto risulta essere strumentale al lavoro del ricorrente che ha già prodotto alla Regione documentazione attestante l'uso aziendale del veicolo (comodato, contabilità, fatture carburante e officina) e deve, quindi, ritenersi, in via presuntiva, bene strumentale all'esercizio dell'impresa che non può essere sottoposto a fermo amministrativo, ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 602/73.
Va, conseguentemente accolto il ricorso.
La particolarità della situazione consente di ravvisare le condizioni, previste dall'art. 15,n. 2 D.lgs 546/92 per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CHINDEMI DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4850/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFA25068575957432 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 143/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. PFA25068575957432 notificata in data
27.09.2025 dalla Regione Lombardia per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2020 veicolo targato Targa_1
Eccepiva la prescrizione e decadenza del diritto a richiedere la tassa automobilistica e l'uso strumentale dell'auto per finalità lavorative.
L' intimata si è costituita con controricorso, la ricorrente ha presentato memoria.
Veniva concessa la sospensione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato l'erroneo dispositivo n. 143/26 dovuto a errore materiale, successivamente corretto.
Va, preliminarmente rilevata la ritualità del ricorso e del suo deposito presso la Corte.
Il ricorso è stato proposto avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2020, veicolo targato Targa_1
La notifica dell'avviso di accertamento sottostante è avvenuta in data 20/10/2023 e la successiva ingiunzione di pagamento in data 18.04.2025 non sono state impugnate e sono divenute definitive.
Anche se l'ingiunzione di pagamento presenta un errore materiale lo stesso non inficia la conoscenza dell'ingiunzione stessa né dell'accertamento presupposto, che era stato correttamente notificato.
Non risulta, quindi, maturato il termine di prescrizione triennale dalla notifica dell'accertamento al preavviso di fermo.
Nel merito, l'auto risulta essere strumentale al lavoro del ricorrente che ha già prodotto alla Regione documentazione attestante l'uso aziendale del veicolo (comodato, contabilità, fatture carburante e officina) e deve, quindi, ritenersi, in via presuntiva, bene strumentale all'esercizio dell'impresa che non può essere sottoposto a fermo amministrativo, ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 602/73.
Va, conseguentemente accolto il ricorso.
La particolarità della situazione consente di ravvisare le condizioni, previste dall'art. 15,n. 2 D.lgs 546/92 per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese