Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2009, n. 41810
CASS
Sentenza 3 luglio 2009

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La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma secondo bis D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, deve ritenersi limitata ai casi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati d'omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. (Fattispecie in tema di sospensione della patente di guida per illeciti di cui all'art. 189, commi sesto e settimo, C.d.S.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2009, n. 41810
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41810
    Data del deposito : 3 luglio 2009

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