Sentenza 3 luglio 2009
Massime • 1
La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma secondo bis D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, deve ritenersi limitata ai casi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati d'omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. (Fattispecie in tema di sospensione della patente di guida per illeciti di cui all'art. 189, commi sesto e settimo, C.d.S.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2009, n. 41810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41810 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 03/07/2009
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 2027
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARESCA Mariafrancesca - Consigliere - N. 028108/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN IR, N. IL 14/02/1985;
avverso SENTENZA del 21/06/2007 TRIBUNALE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr, IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 21/6/2007 il giudice del Tribunale di Roma ha applicato a QU CO, su richiesta delle parti, la pena concordata di mesi tre di reclusione, sostituiti con la pena pecuniaria di Euro 3.420,00 di multa, per i reati di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 102, art. 189, commi 6 e 7. Il giudicante ha pure applicato, per la durata di anni uno, mesi sei, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida del QU, prevista del menzionato art. 189, comma 7.
Ha proposto impugnazione il QU deducendo che il Tribunale non poteva sospendergli la patente di guida, ostandovi il disposto dell'art. 445 c.p.p., comma 1. Ha poi rilevato la violazione dell'art. 222 C.d.S., comma 2 bis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e va rigettato.
Quanto al primo motivo di ricorso, correttamente il giudice, in osservanza della prescrizione dettata dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 7, ha sospeso la patente di guida del QU.
Per giurisprudenza ormai consolidata, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida va disposta con la sentenza di applicazione della pena, anche se della stessa non sia fatta menzione nella richiesta di patteggiamento. Trattasi, infatti, di provvedimento sanzionatorio di carattere specifico che, per la sua natura amministrativa ed atipica, non postula un giudizio di responsabilità ma consegue di diritto alla decisione. È, pertanto, irrilevante la circostanza che le parti non abbiano fatto riferimento ad essa nell'accordo (S.U., Sent. n. 11 del 4/6/1996 C.C. 8596, Da Leo;
S.U. sent. n 8488 del 21/7/1998, udienza del 27/5/1998, Bosio). Anche l'altra doglianza non può essere accolta.
Sul punto, si osserva che il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222 come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 102, stabilisce al comma 2 bis che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 e segg. c.p.p.. Quest'ultima previsione, però, riguarda esclusivamente il caso di sospensione della patente per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale per il quale, per l'appunto, è contemplata dal precedente cit. art. 222, comma 2 la detta sanzione amministrativa accessoria fino a 4 anni. Per una tale interpretazione depone la formulazione letterale della norma e lo stretto collegamento di questa con l'ipotesi, immediatamente prima richiamata, di omicidio colposo, con fissazione della sospensione della patente fino a 4 anni. Peraltro, la L. 21 febbraio 2006, n. 102, il cui art. 1 ha apportato modifiche, sostituendolo, al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 2 detta disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali, prendendo in considerazione quelle consistenti, secondo l'art. 222 citato, comma 2 in lesioni personali colpose ovvero in omicidio colposo. La disposizione del comma 2 bis del menzionato art. 222, quindi, non riguarda l'ipotesi della sospensione della patente di guida con sentenza di applicazione della pena per i reati di cui all'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, pur trattandosi sempre di delitti contemplati dal Codice della Strada, con previsione per gli stessi della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per il periodo indicato nello stesso art. 189 C.d.S.. Al rigetto del gravame consegue la condanna del QU al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009