Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 812
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per mancato calcolo interessi

    L'atto impugnato non contiene l'indicazione di sanzioni e interessi, non costituendo avviso di accertamento della pretesa tributaria, pertanto ogni eccezione relativa al mancato computo degli stessi appare inconferente.

  • Rigettato
    Nullità per illegittima applicazione interessi di mora

    L'atto impugnato non contiene l'indicazione di sanzioni e interessi, non costituendo avviso di accertamento della pretesa tributaria, pertanto ogni eccezione relativa al mancato computo degli stessi appare inconferente.

  • Rigettato
    Nullità per mancata indicazione immobile

    L'atto non può ritenersi nullo per la mancata indicazione degli immobili su cui è paventata l'iscrizione d'ipoteca, poiché i suddetti immobili risultano indicati nell'atto e la Suprema Corte ha escluso che un tale asserito vizio possa inficiare la validità della comunicazione preventiva.

  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica ingiunzioni e avviso di accertamento

    La AM Tributi ha documentato le notifiche degli atti presupposti, non essendo decorso il termine quinquennale cui sono assoggettati i tributi locali.

  • Rigettato
    Estinzione pretesa tributaria per prescrizione

    Non appare fondata l'eccezione di prescrizione avuto riguardo alla notifica degli atti presupposti, non essendo decorso il termine quinquennale cui sono assoggettati i tributi locali.

  • Rigettato
    Prescrizione sanzioni e interessi

    L'atto impugnato non contiene l'indicazione di sanzioni e interessi, non costituendo avviso di accertamento della pretesa tributaria, pertanto ogni eccezione relativa al mancato computo degli stessi appare inconferente.

  • Accolto
    Nullità per mancata indicazione credito sotteso

    Dalla comunicazione preventiva impugnata non si evince se l'ammontare complessivo dei crediti impositivi superi la soglia legale dei 20.000 euro. Tale vizio rende l'atto nullo e tale nullità è rilevabile d'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 812
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 812
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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