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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 812/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANCUSO CARLO, Presidente e Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, CE
TRITTO FRANCESCA, CE
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5604/2025 depositato il 03/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lustra - Via Municipio 1 84050 Lustra SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
AM Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 906506425000002 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato la Ricorrente_1 SRL, con il patrocinio dell'avv. Difensore_1, si è opposta alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 9065064250000002 del 28/07/2025 notificatagli dalla AM Tributi Srl in data 5.09.2025.
La ricorrente si dolse della nullità dell'atto impugnato per il mancato calcolo degli interessi, per l'illegittima applicazione degli interessi di mora sulle sanzioni e gli interessi stessi, per la mancata indicazione dell'immobile sulla quale sarebbe stata disposta, per l'omessa notifica delle ingiunzioni e dell'avviso di accertamento, per l'estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione nonché per la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Chiese, pertanto, l'integrale annullamento dell'atto, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, si costituì in giudizio la AM Tributi Srl eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse eccezioni che contestò analiticamente.
Chiese pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisita documentazione il Collegio, all'odierna udienza, ha deciso come di seguito motivato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Il preavviso di iscrizione ipotecaria risulta giustificato dai seguenti atti:
1) Ingiunzione di pagamento 2007 n. 1065064130000098 notificata il 9/03/2019;
2) Rinotificata con Intimazione di Pagamento 8065064210000143 notificata il 26/07/2021;
3) Ingiunzione di pagamento 2008, 2009, 2010, 2011 n. 1065064160000131 notificata il 6/05/2016;
4) Rinotificata con Intimazione di Pagamento 8065064210000143 notificata il 26/07/2021;
5) Ingiunzione di pagamento IMU 2012 n. 1065064190000262 notificata il 17/09/2019;
6) Rinotificata con Intimazione di Pagamento 8065064210000143 notificata il 26/07/2021;
7) Avviso di Accertamento Esecutivo IMU 2015 n. 262 notificato il 31/12/2020; 8) Comunicazione Avvio Procedure Esecutive 1065064230010241 notificata il 29/07/2024;
9) Ingiunzione di pagamento TASI 2014 n. 1065064230000008 data notificata il 17/02/2023.
La AM Tributi, costituitasi in giudizio, ha documentato le anzidette notifiche.
Circa le eccezioni sollevate dall'opponente l'atto non può ritenersi nullo per la mancata indicazione degli immobili su cui è paventata l'iscrizione d'ipoteca. Da un canto, infatti, i suddetti immobili risultano indicati nell'atto; dall'altro la Suprema Corte ha ormai pacificamente escluso che un tale asserito vizio possa inficiare la validità della comunicazione preventiva. Difatti in tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avendo contenuto informativo-sollecitatorio, contenga esclusivamente l'indicazione del credito tributario e non anche quella dell'immobile su cui l'agente della riscossione procederà all'iscrizione in caso di perdurante inadempienza del debitore, poiché l'individuazione del cespite si rende necessaria solo al momento della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare (Cass. n.
25456 del 17/09/2025).
Né appare fondata l'eccezione di prescrizione avuto riguardo alla notifica degli atti presupposti (documentata in atti) non essendo decorso il termine quinquennale cui sono assoggettati i tributi locali.
Il preavviso di iscrizione ipotecaria non contiene l'indicazione di sanzioni e interessi, non costituendo avviso di accertamento della pretesa tributaria. Quindi ogni eccezione relativa al mancato computo degli stessi appare inconferente.
Dalla comunicazione preventiva impugnata non si evince, invece, se l'ammontare complessivo dei crediti impositivi superi la soglia legale dei 20.000 euro. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, (anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, d.P.
R. n. 602 del 1973), purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro (Cass. Civ., Sez. 3, n. 12876 del 13/05/2021). Ora certamente il preavviso dovrebbe contenere analitica ricostruzione del debito tributario (e non tributario) in modo da consentire la verifica dell'anzidetto limite imposto dall'all'art. 76, commi 1 e 2, d.P.R. n. 602 del 1973. Tale vizio rende certamente l'atto nullo e tale nullità è rilevabile d'ufficio anche in mancanza di specifica eccezione del ricorrente sul punto.
Il ricorso è dunque accolto limitatamente alla sola nullità dell'atto per la mancata indicazione del credito sotteso.
Le spese sono compensate in considerazione del limitato accoglimento in punto di diritto e per i rilievi d'ufficio evidenziati dal Collegio.
Tanto premesso la C.G.T. di I grado di Salerno – Sezione VI, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui al giudizio n. 5604 / 2025 RG,
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
compensa le spese. Salerno, li 16.2.2026
Il Relatore IL PRESIDENTE
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANCUSO CARLO, Presidente e Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, CE
TRITTO FRANCESCA, CE
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5604/2025 depositato il 03/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lustra - Via Municipio 1 84050 Lustra SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
AM Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 906506425000002 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato la Ricorrente_1 SRL, con il patrocinio dell'avv. Difensore_1, si è opposta alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 9065064250000002 del 28/07/2025 notificatagli dalla AM Tributi Srl in data 5.09.2025.
La ricorrente si dolse della nullità dell'atto impugnato per il mancato calcolo degli interessi, per l'illegittima applicazione degli interessi di mora sulle sanzioni e gli interessi stessi, per la mancata indicazione dell'immobile sulla quale sarebbe stata disposta, per l'omessa notifica delle ingiunzioni e dell'avviso di accertamento, per l'estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione nonché per la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Chiese, pertanto, l'integrale annullamento dell'atto, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, si costituì in giudizio la AM Tributi Srl eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse eccezioni che contestò analiticamente.
Chiese pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisita documentazione il Collegio, all'odierna udienza, ha deciso come di seguito motivato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Il preavviso di iscrizione ipotecaria risulta giustificato dai seguenti atti:
1) Ingiunzione di pagamento 2007 n. 1065064130000098 notificata il 9/03/2019;
2) Rinotificata con Intimazione di Pagamento 8065064210000143 notificata il 26/07/2021;
3) Ingiunzione di pagamento 2008, 2009, 2010, 2011 n. 1065064160000131 notificata il 6/05/2016;
4) Rinotificata con Intimazione di Pagamento 8065064210000143 notificata il 26/07/2021;
5) Ingiunzione di pagamento IMU 2012 n. 1065064190000262 notificata il 17/09/2019;
6) Rinotificata con Intimazione di Pagamento 8065064210000143 notificata il 26/07/2021;
7) Avviso di Accertamento Esecutivo IMU 2015 n. 262 notificato il 31/12/2020; 8) Comunicazione Avvio Procedure Esecutive 1065064230010241 notificata il 29/07/2024;
9) Ingiunzione di pagamento TASI 2014 n. 1065064230000008 data notificata il 17/02/2023.
La AM Tributi, costituitasi in giudizio, ha documentato le anzidette notifiche.
Circa le eccezioni sollevate dall'opponente l'atto non può ritenersi nullo per la mancata indicazione degli immobili su cui è paventata l'iscrizione d'ipoteca. Da un canto, infatti, i suddetti immobili risultano indicati nell'atto; dall'altro la Suprema Corte ha ormai pacificamente escluso che un tale asserito vizio possa inficiare la validità della comunicazione preventiva. Difatti in tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avendo contenuto informativo-sollecitatorio, contenga esclusivamente l'indicazione del credito tributario e non anche quella dell'immobile su cui l'agente della riscossione procederà all'iscrizione in caso di perdurante inadempienza del debitore, poiché l'individuazione del cespite si rende necessaria solo al momento della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare (Cass. n.
25456 del 17/09/2025).
Né appare fondata l'eccezione di prescrizione avuto riguardo alla notifica degli atti presupposti (documentata in atti) non essendo decorso il termine quinquennale cui sono assoggettati i tributi locali.
Il preavviso di iscrizione ipotecaria non contiene l'indicazione di sanzioni e interessi, non costituendo avviso di accertamento della pretesa tributaria. Quindi ogni eccezione relativa al mancato computo degli stessi appare inconferente.
Dalla comunicazione preventiva impugnata non si evince, invece, se l'ammontare complessivo dei crediti impositivi superi la soglia legale dei 20.000 euro. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, (anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, d.P.
R. n. 602 del 1973), purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro (Cass. Civ., Sez. 3, n. 12876 del 13/05/2021). Ora certamente il preavviso dovrebbe contenere analitica ricostruzione del debito tributario (e non tributario) in modo da consentire la verifica dell'anzidetto limite imposto dall'all'art. 76, commi 1 e 2, d.P.R. n. 602 del 1973. Tale vizio rende certamente l'atto nullo e tale nullità è rilevabile d'ufficio anche in mancanza di specifica eccezione del ricorrente sul punto.
Il ricorso è dunque accolto limitatamente alla sola nullità dell'atto per la mancata indicazione del credito sotteso.
Le spese sono compensate in considerazione del limitato accoglimento in punto di diritto e per i rilievi d'ufficio evidenziati dal Collegio.
Tanto premesso la C.G.T. di I grado di Salerno – Sezione VI, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui al giudizio n. 5604 / 2025 RG,
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
compensa le spese. Salerno, li 16.2.2026
Il Relatore IL PRESIDENTE