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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/11/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3803/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Carisio (VC) rappresentato e difeso dall'Avv. Carecchio Stefano del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata in [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Carecchio Stefano del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 03/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Cossato (BI) il 28/03/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 7, Parte I, Anno 2017. Dall'unione è nato, in data 02/04/2019, il figlio ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito civile in Cossato (BI) il 28/03/2017, trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 7, Parte I, Anno 2017 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. VISTO l'art. 191 c.c. come modificato dalla legge 55 del 2015, DÀ ATTO che per effetto dell'odierna sentenza cessa il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c.;
2. DISPONE che il figlio minore nato a [...] il [...], sia affidato congiuntamente Per_1 ai genitori con dimora preferenziale e residenza presso la madre;
3. DÀ ATTO che la Sig.ra dichiara di avere già reperito altra sistemazione abitativa CP_1 in Santhià Corso S. Ignazio 33, presso la quale si trasferirà con il figlio Per_1
4. DÀ ATTO che il Sig. resterà invece ad abitare la casa coniugale in Carisio Parte_1
Vicolo Basso 16 di sua proprietà;
5. DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio tutti i pomeriggi delle settimane Per_1 in cui al lavoro rispetterà l'orario 6,00-14,00, andandolo a prendere all'uscita da scuola e riportandolo a casa dalla mamma per cena. Nelle stesse settimane il padre potrà tenere con sé il figlio nel fine settimana andando a prenderlo all'uscita da scuola il venerdì e riportandolo a scuola il lunedì mattina;
6. DISPONE che durante le vacanze estive il padre possa trascorrere due settimane anche non consecutive con il figlio I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi Per_1 reciprocamente periodi e mete di vacanza entro il 1/6/2025 ove già definito;
7. DÀ ATTO che i genitori si impegnano inoltre a far mantenere al figlio rapporti Per_1 continuativi con nonni, zii e fratelli unilaterali;
8. AUTORIZZA la Sig.ra a richiedere e percepire l'AUU nella misura del Controparte_1
100%;
9. DISPONE, in ragione delle condizioni economiche e reddituali del padre, del tempo di permanenza del figlio presso di lui e delle attuali esigenze del figlio stesso, che il padre contribuisca al mantenimento del figlio, oltre che direttamente per il tempo di permanenza presso di sé, con il versamento in favore della madre di un assegno mensile di € 150,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, assegno da versarsi entro il 15 di ogni mese. Il padre concorrerà inoltre nel 50% delle spese scolastiche mediche ludiche e ricreative del figlio secondo il protocollo in vigore presso codesto Per_1
Tribunale e che le parti dichiarano di avere ricevuto e di conoscere;
10. DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a richiedersi assegno di mantenimento;
11. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere risolto prima di ora qualsiasi questione di tipo economico o patrimoniale o restitutorio e dichiarano di nulla avere più a che pretendere reciprocamente in relazione ai rapporti nascenti dal matrimonio e allo scioglimento della comunione. Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello. TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3803/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
03/11/2025, dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Carisio (VC) rappresentato e difeso dall'Avv. Carecchio Stefano del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata in [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Carecchio Stefano del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49, c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda, - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data in cui sono pervenute le modifiche richieste dal Tribunale relativamente alla domanda di separazione (14/11/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 16/11/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3803/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Carisio (VC) rappresentato e difeso dall'Avv. Carecchio Stefano del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata in [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Carecchio Stefano del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 03/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Cossato (BI) il 28/03/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 7, Parte I, Anno 2017. Dall'unione è nato, in data 02/04/2019, il figlio ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito civile in Cossato (BI) il 28/03/2017, trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 7, Parte I, Anno 2017 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. VISTO l'art. 191 c.c. come modificato dalla legge 55 del 2015, DÀ ATTO che per effetto dell'odierna sentenza cessa il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c.;
2. DISPONE che il figlio minore nato a [...] il [...], sia affidato congiuntamente Per_1 ai genitori con dimora preferenziale e residenza presso la madre;
3. DÀ ATTO che la Sig.ra dichiara di avere già reperito altra sistemazione abitativa CP_1 in Santhià Corso S. Ignazio 33, presso la quale si trasferirà con il figlio Per_1
4. DÀ ATTO che il Sig. resterà invece ad abitare la casa coniugale in Carisio Parte_1
Vicolo Basso 16 di sua proprietà;
5. DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio tutti i pomeriggi delle settimane Per_1 in cui al lavoro rispetterà l'orario 6,00-14,00, andandolo a prendere all'uscita da scuola e riportandolo a casa dalla mamma per cena. Nelle stesse settimane il padre potrà tenere con sé il figlio nel fine settimana andando a prenderlo all'uscita da scuola il venerdì e riportandolo a scuola il lunedì mattina;
6. DISPONE che durante le vacanze estive il padre possa trascorrere due settimane anche non consecutive con il figlio I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi Per_1 reciprocamente periodi e mete di vacanza entro il 1/6/2025 ove già definito;
7. DÀ ATTO che i genitori si impegnano inoltre a far mantenere al figlio rapporti Per_1 continuativi con nonni, zii e fratelli unilaterali;
8. AUTORIZZA la Sig.ra a richiedere e percepire l'AUU nella misura del Controparte_1
100%;
9. DISPONE, in ragione delle condizioni economiche e reddituali del padre, del tempo di permanenza del figlio presso di lui e delle attuali esigenze del figlio stesso, che il padre contribuisca al mantenimento del figlio, oltre che direttamente per il tempo di permanenza presso di sé, con il versamento in favore della madre di un assegno mensile di € 150,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, assegno da versarsi entro il 15 di ogni mese. Il padre concorrerà inoltre nel 50% delle spese scolastiche mediche ludiche e ricreative del figlio secondo il protocollo in vigore presso codesto Per_1
Tribunale e che le parti dichiarano di avere ricevuto e di conoscere;
10. DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a richiedersi assegno di mantenimento;
11. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere risolto prima di ora qualsiasi questione di tipo economico o patrimoniale o restitutorio e dichiarano di nulla avere più a che pretendere reciprocamente in relazione ai rapporti nascenti dal matrimonio e allo scioglimento della comunione. Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello. TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3803/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
03/11/2025, dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Carisio (VC) rappresentato e difeso dall'Avv. Carecchio Stefano del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata in [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Carecchio Stefano del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49, c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda, - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data in cui sono pervenute le modifiche richieste dal Tribunale relativamente alla domanda di separazione (14/11/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 16/11/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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