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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 442/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1406/2020 depositato il 22/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1039/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 6 e pubblicata il 21/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0432018900617185 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0432018900617185 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0432018900617185 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0432018900617185 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – DP di Foggia – propone appello avverso la sentenza, n. 1039/6/2019, con la quale la CPT di Foggia ha accolto il ricorso di Resistente_1 contro l'intimazione di pagamento della somma di euro 29.198,00 relativa a Iva, Irpef e Irap, oltre interessi.
Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso perché ha accertato l'invalidità della notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento n. TVK010501117/2017).
Con l'appello, l'ufficio si duole della decisione e ne chiede la riforma insistendo per la regolarità della procedura di notifica. In particolare, il messo notificatore, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza gravata, ha effettuato la notifica dell'accertamento nel pieno rispetto del procedimento di cui all'art. 140 cpc, depositando l'atto (in busta sigillata) presso la casa comunale di Foggia, dando avviso alla contribuente di tale deposito con raccomandata n. prot. 51663.
Si è costituita la contribuente che insiste per il rigetto del gravame.
All'odierna udienza, i difensori delle parti si sono riportati agli scritti confermandone le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'Agenzia ha documentato la regolarità del procedimento notificatorio.
Infatti, dopo il tentativo fallito per il tramite del servizio postale, l'Ufficio affidava la notifica dell'avviso al messo comunale, il quale attivava la procedura di cui all'art. 140 cpc soltanto dopo aver tentato di consegnare l'atto all'indirizzo indicato nell'avviso di accertamento, che lo stesso messo comunale aveva verificato essere quello della contribuente.
Inoltre, contrariamente a quanto rappresentato nella decisione gravata, il messo comunale ha spedito la raccomandata (n. 51663) il cui esito è stato la compiuta giacenza presso l'Ufficio postale.
A tal riguardo, come esattamente rilevato dall'appellante, la Cassazione ha stabilito che, in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass.
26864/2014). Pertanto, nel caso di specie, la notifica deve ritenersi perfezionata nei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata. "Non può ulteriormente pretendersi che debba essere provata anche l'effettiva ricezione, né che debba essere riportata, sull'avviso di ricevimento della raccomandata non potuta recapitare per assenza del destinatario, anche la scritta “compiuta giacenza”, secondo un non ammissibile processo di tendenziale e totale equiparazione del disposto dell'art 140 cpc a quello di cui art. 8 della legge n. 890 del 1982" (Consiglio di Stato n. 1024/2014).
L'appello va pertanto accolto.
Tenuto conto della difficoltà interpretativa delle norme afferenti le procedure notificatorie è giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della regione Puglia - Sezione 26 di Foggia - accoglie l'appello dell'Agenzia e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1406/2020 depositato il 22/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1039/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 6 e pubblicata il 21/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0432018900617185 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0432018900617185 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0432018900617185 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0432018900617185 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – DP di Foggia – propone appello avverso la sentenza, n. 1039/6/2019, con la quale la CPT di Foggia ha accolto il ricorso di Resistente_1 contro l'intimazione di pagamento della somma di euro 29.198,00 relativa a Iva, Irpef e Irap, oltre interessi.
Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso perché ha accertato l'invalidità della notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento n. TVK010501117/2017).
Con l'appello, l'ufficio si duole della decisione e ne chiede la riforma insistendo per la regolarità della procedura di notifica. In particolare, il messo notificatore, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza gravata, ha effettuato la notifica dell'accertamento nel pieno rispetto del procedimento di cui all'art. 140 cpc, depositando l'atto (in busta sigillata) presso la casa comunale di Foggia, dando avviso alla contribuente di tale deposito con raccomandata n. prot. 51663.
Si è costituita la contribuente che insiste per il rigetto del gravame.
All'odierna udienza, i difensori delle parti si sono riportati agli scritti confermandone le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'Agenzia ha documentato la regolarità del procedimento notificatorio.
Infatti, dopo il tentativo fallito per il tramite del servizio postale, l'Ufficio affidava la notifica dell'avviso al messo comunale, il quale attivava la procedura di cui all'art. 140 cpc soltanto dopo aver tentato di consegnare l'atto all'indirizzo indicato nell'avviso di accertamento, che lo stesso messo comunale aveva verificato essere quello della contribuente.
Inoltre, contrariamente a quanto rappresentato nella decisione gravata, il messo comunale ha spedito la raccomandata (n. 51663) il cui esito è stato la compiuta giacenza presso l'Ufficio postale.
A tal riguardo, come esattamente rilevato dall'appellante, la Cassazione ha stabilito che, in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass.
26864/2014). Pertanto, nel caso di specie, la notifica deve ritenersi perfezionata nei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata. "Non può ulteriormente pretendersi che debba essere provata anche l'effettiva ricezione, né che debba essere riportata, sull'avviso di ricevimento della raccomandata non potuta recapitare per assenza del destinatario, anche la scritta “compiuta giacenza”, secondo un non ammissibile processo di tendenziale e totale equiparazione del disposto dell'art 140 cpc a quello di cui art. 8 della legge n. 890 del 1982" (Consiglio di Stato n. 1024/2014).
L'appello va pertanto accolto.
Tenuto conto della difficoltà interpretativa delle norme afferenti le procedure notificatorie è giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della regione Puglia - Sezione 26 di Foggia - accoglie l'appello dell'Agenzia e compensa le spese.