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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 332/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA AC, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2182/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ente_Religioso_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293202300477971200000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ente Religioso ha impugnato la cartella di pagamento n.
29320230047971200000, dell'importo di € 172,17 comprensivo di sorte capitale, oneri accessori e spese di notifica, relativamente a Tassa automobilistica per l'anno 2020 con riguardo a due ambulanze utilizzate dalla parte ricorrente per i propri scopi sociali: a fondamento del ricorso è stata fatta valere sia la non debenza del trubito "poichè i mezzi a cui fa riferimento l'atto, ovvero quelli riportanti la targa Targa_1 e Targa_2, sono esenti dal pagamento del bollo in quanto rientranti nella categoria: Autoveicoli per uso speciale – AMBULANZE. Sul punto, la Legge 12 maggio 2020, n. 9 – “Legge di stabilità regionale 2020 della Regione Siciliana” Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 14 maggio 2020, all'art. 7 comma 5 prevede l'esenzione del bollo per le organizzazioni di volontariato e per le organizzazioni di protezione civile iscritte nei rispettivi albi regionali", sia la decadenza per non aver ricevuto nessun avviso di accertamento prodromico sottesa alla cartella gravata.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione cntestando il merito delle avverse pretese ed instando pr il rigetto del ricorso: il Concessionario ha rilevato la mancata notifica del ricorso all'Ente impositore, necessaria a suo dire per il fatto che la parte ricorrente aveva fatto valere vizi concernenti la pretesa impositiva che esulavano dalla sua competenza, con la conseguenza che alcuna responsabilità poteva essergli ascritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte reputa di accogliere il ricorso azionato dalla Ente Religioso per i motivi di seguito evidenziati.
La decadenza dalla pretesa impositiva, fatta valere dalla ricorrente a seguito dell'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, è destituita di fondamento atteso che, ai sensi della Legge Regionale
n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti,
Regione Sicilia è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari senza la necessità della previa adozione di alcun atto prodromico accertativo. Con l'art. 19 della Legge Regionale
n. 24/2016 è stato introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della Legge Regionale n. 16/del 2015 a mente del quale
“in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”: la procedura introdotta con l'anzidetta normativa prevede un meccanismo in base al quale alla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa “senza che sia intervenuto il pagamento da parte del soggetto passivo del tributo, la Regione provvede direttamente alla iscrizione al ruolo dell'imposta, delle sanzioni e degli accessori”: alla luce del quadro normativo sopra delineato, l'iscrizione a ruolo delle somme dovute costituisce in tal modo accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori, nonché prova documentale della pretesa creditoria;
non essendo necessari atti prodromici di accertamento, è la cartella stessa impugnata nella presente sede a costituire il primo atto del procedimento impositivo.
Fondato è, al contrario, il secondo profilo di doglianza posto che l'art. 7, comma quinto, della Legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9, prevede che "per l'esercizio 2020 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ..... e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel registro regionale delle associazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad usi esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile.”: è pertanto evidente che l'imposta richiesta per i mezzi destinati esclusivamente per trasporti medico-sanitari non è dovuta, con conseguente annullamento della cartella gravata nella presente sede.
Quanto al regime delle spese di lite, la Corte reputa di doverle compensare tra le parti sia per il fatto che la
Ente Religioso è rimasta soccombente rispetto al primo motivo di doglianza, sia per il fatto che la Ente Religioso non ha evocato in giudizio l'Ente impositore, di talché alcuna conseguenza pregiudiziavole può scaturire dal presente giudizio in capo al Concessionario della Riscossione unica parte convenuta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in composizione monocratica, Sezione Ottava, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso azionato dalla Ente Religioso, annulla la cartella di pagamento n. 29320230047971200000;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 13 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA AC, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2182/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ente_Religioso_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293202300477971200000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ente Religioso ha impugnato la cartella di pagamento n.
29320230047971200000, dell'importo di € 172,17 comprensivo di sorte capitale, oneri accessori e spese di notifica, relativamente a Tassa automobilistica per l'anno 2020 con riguardo a due ambulanze utilizzate dalla parte ricorrente per i propri scopi sociali: a fondamento del ricorso è stata fatta valere sia la non debenza del trubito "poichè i mezzi a cui fa riferimento l'atto, ovvero quelli riportanti la targa Targa_1 e Targa_2, sono esenti dal pagamento del bollo in quanto rientranti nella categoria: Autoveicoli per uso speciale – AMBULANZE. Sul punto, la Legge 12 maggio 2020, n. 9 – “Legge di stabilità regionale 2020 della Regione Siciliana” Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 14 maggio 2020, all'art. 7 comma 5 prevede l'esenzione del bollo per le organizzazioni di volontariato e per le organizzazioni di protezione civile iscritte nei rispettivi albi regionali", sia la decadenza per non aver ricevuto nessun avviso di accertamento prodromico sottesa alla cartella gravata.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione cntestando il merito delle avverse pretese ed instando pr il rigetto del ricorso: il Concessionario ha rilevato la mancata notifica del ricorso all'Ente impositore, necessaria a suo dire per il fatto che la parte ricorrente aveva fatto valere vizi concernenti la pretesa impositiva che esulavano dalla sua competenza, con la conseguenza che alcuna responsabilità poteva essergli ascritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte reputa di accogliere il ricorso azionato dalla Ente Religioso per i motivi di seguito evidenziati.
La decadenza dalla pretesa impositiva, fatta valere dalla ricorrente a seguito dell'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, è destituita di fondamento atteso che, ai sensi della Legge Regionale
n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti,
Regione Sicilia è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari senza la necessità della previa adozione di alcun atto prodromico accertativo. Con l'art. 19 della Legge Regionale
n. 24/2016 è stato introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della Legge Regionale n. 16/del 2015 a mente del quale
“in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”: la procedura introdotta con l'anzidetta normativa prevede un meccanismo in base al quale alla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa “senza che sia intervenuto il pagamento da parte del soggetto passivo del tributo, la Regione provvede direttamente alla iscrizione al ruolo dell'imposta, delle sanzioni e degli accessori”: alla luce del quadro normativo sopra delineato, l'iscrizione a ruolo delle somme dovute costituisce in tal modo accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori, nonché prova documentale della pretesa creditoria;
non essendo necessari atti prodromici di accertamento, è la cartella stessa impugnata nella presente sede a costituire il primo atto del procedimento impositivo.
Fondato è, al contrario, il secondo profilo di doglianza posto che l'art. 7, comma quinto, della Legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9, prevede che "per l'esercizio 2020 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ..... e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel registro regionale delle associazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad usi esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile.”: è pertanto evidente che l'imposta richiesta per i mezzi destinati esclusivamente per trasporti medico-sanitari non è dovuta, con conseguente annullamento della cartella gravata nella presente sede.
Quanto al regime delle spese di lite, la Corte reputa di doverle compensare tra le parti sia per il fatto che la
Ente Religioso è rimasta soccombente rispetto al primo motivo di doglianza, sia per il fatto che la Ente Religioso non ha evocato in giudizio l'Ente impositore, di talché alcuna conseguenza pregiudiziavole può scaturire dal presente giudizio in capo al Concessionario della Riscossione unica parte convenuta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in composizione monocratica, Sezione Ottava, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso azionato dalla Ente Religioso, annulla la cartella di pagamento n. 29320230047971200000;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 13 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota