Articolo 36 della Legge 3 giugno 1975, n. 160
Articolo 35
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20 giugno 1975
Art. 36. Contributi figurativi di malattia

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all' articolo 56, lettera a), n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , sono sostituite dalle seguenti:
"I periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermita', purche' complessivamente non eccedano i dodici mesi".

Entrata in vigore il 20 giugno 1975
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