Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00236/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01848/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1848 del 2024, proposto da
TA DI, AM DI, rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe D’Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel San Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Chirico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN UR, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
1) del verbale assunto nella conferenza di servizi del 12 agosto 2024, prot. n. 0021480/2024 del 12 agosto 2024, recante la conclusione negativa del procedimento attivato dai ricorrenti con richiesta del 4 dicembre 2023;
2) ove occorra, del provvedimento di indizione della conferenza di servizi del 1° agosto 2024, prot. 0020616/2024;
3) ove occorra, della deliberazione della Giunta Comunale di Castel San Giorgio n. 123 del 17 giugno 2024, pubblicata il successivo 18 giugno 2024, richiamata nel verbale sub 1);
4) di qualsivoglia atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune del Castel San Giorgio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa RA ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugnano:
il verbale assunto nella conferenza di servizi del 12 agosto 2024, prot. n. 0021480/2024 del 12 agosto 2024, recante la conclusione negativa del procedimento attivato dai ricorrenti con richiesta del 4 dicembre 2023;
ove occorra, il provvedimento di indizione della conferenza di servizi del 1° agosto 2024, prot. 0020616/2024;
ove occorra, la deliberazione della Giunta Comunale di Castel San Giorgio n. 123 del 17 giugno 2024, pubblicata il successivo 18 giugno 2024, richiamata nel verbale di cui sopra.
Deducono i ricorrenti di essere proprietari di un appezzamento di terreno sito in Castel San Giorgio, al foglio n. 8, p.lla n. 653, su cui avevano richiesto e ottenuto un permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni con ampliamento (prot. n. 0021103/2018 del 30 agosto 2018), visto che l’area, all’epoca, ricadeva in zona B2 residenziale di completamento.
Espongono che le opere non vennero completate e, nelle more, il nuovo PUC di Castel San Giorgio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 20 maggio 2020, ha impresso all’area una diversa destinazione urbanistica, eliminando la destinazione residenziale della zona e impedendo la realizzazione dell’opera.
Rappresentano che, con sentenza resa nel giudizio R.G. 8045/2023, il Consiglio di Stato ha annullato la delibera di approvazione del PUC, in ragione di un’incoerenza tra Piano Operativo e Piano Strutturale e di una sostanziale modifica del primo ad opera della sola Giunta Comunale, senza l’obbligatorio intervento dell’organo consiliare, e rilevano di aver pertanto inoltrato al Comune, in data 4 dicembre 2023, la richiesta di procedere alla riadozione e riapprovazione dello strumento urbanistico, in modo da conformarsi al giudicato, e di valutare altresì la possibilità di attribuire all’area di proprietà la destinazione di cui al precedente strumento urbanistico.
Inoltre essi, a fronte del silenzio del Comune, in data 24 luglio 2024, hanno proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., in pendenza del quale il Comune ha fissato una Conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’art. 14, comma 1, L. 241/1990, prevedendo la riunione per il 12 agosto 2024, in occasione della quale veniva ritenuto che i richiedenti fossero titolari di un’aspettativa generica ad una reformatio in melius , inidonea a vincolare i successivi strumenti di pianificazione urbanistica, e che il Comune avesse ottemperato con una specifica variante di conformazione del PUC alla sentenza del Consiglio di Stato 8045/2023.
I ricorrenti eccepiscono che l’art. 14 ter della legge 241/1990 (richiamato nell’atto di convocazione) richiede una determinazione motivata di conclusione della conferenza, ossia una motivazione di sintesi che, all’esito del bilanciamento dei contrapposti interessi, sia in grado di fare emergere con sufficienza il giudizio finale di prevalenza delle posizioni risultanti dall’istruttoria conferenziale, con l’indicazione di quelle condivise e ritenute preclusive ad ogni opzione anche modificativa del progetto, rimessa con valore costitutivo autonomo all’autorità deputata alla emanazione del provvedimento finale.
Rilevano che, nel caso di specie, sia stato completamente disatteso il disposto normativo, visto che l’unico motivo per il quale il Funzionario Responsabile ha rigettato la richiesta degli odierni ricorrenti risiede nella constatata insindacabilità della scelta pianificatoria del Comune, senza alcuna analisi anche nel merito la proposta del privato.
Contestano, infine, la deliberazione nella parte in cui ha ritenuto di evitare l’obbligatorio passaggio in Consiglio Comunale della nuova adozione del piano operativo del nuovo strumento urbanistico, spossessando l’organo consiliare delle sue prerogative.
Ciò in quanto, malgrado il chiaro disposto della sentenza del Consiglio di Stato (che imponeva la riadozione del piano da parte della Giunta, la ripubblicazione dello stesso e la riapprovazione da parte del Consiglio Comunale) la Giunta Comunale di Castel San Giorgio ha ritenuto di poter adottare una nuova proposta di Variante del PUC in conformazione alla sentenza del Consiglio di Stato, senza tuttavia procedere alla necessitata trasmissione degli atti al Consiglio Comunale per la riapprovazione.
Si è costituito il Comune depositando la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80/2025, avente ad oggetto “ Approvazione della variante al PUC del Comune di Castel San Giorgio -Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n° 08045 del 01 giugno 2023- Dichiarazione di coerenza alle strategie a scala sovracomunale individuate dall’Amministrazione Provinciale, anche in riferimento al proprio PTCP, ai sensi dell’art. 3 del RR 5/2011 ”, adottata in data 27 novembre 2025 e pubblicata in data 16 dicembre 2025.
Ha rilevato che la legittimità dei diversi atti e/o provvedimenti che hanno portato all’adozione del PUC di Castel San Giorgio è stata più volte confermata dal TAR (sentenza n. 2825/2020; sentenza n. 1477/2020; sentenza n. 2883/2022; sentenza n. 1788/2020), mentre, esclusivamente con riferimento alla singola posizione di UR AN, il Consiglio di Stato ha accolto, per quanto di ragione, le doglianze portate dal ricorrente e ha emesso la sentenza n. 8045/2023, per la cui esecuzione il Comune di Castel San Giorgio ha adottato i seguenti atti:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 123/2024, avente ad oggetto “ Conformazione al PUC sentenza Consiglio di Stato n. 08045/2023 e per adeguamento tecnici e normativi ”;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80/2025, avente ad oggetto “ Approvazione della variante al PUC del Comune di Castel San Giorgio - Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n° 08045 del 01 giugno 2023- Dichiarazione di coerenza alle strategie a scala sovracomunale individuate dall’Amministrazione Provinciale, anche in riferimento al proprio PTCP, ai sensi dell’art. 3 del RR 5/2011 ”.
Ha sostenuto che l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato non imponeva e non impone all’Amministrazione Comunale l’accettazione della specifica variante proposta dai ricorrenti e che, pertanto, all’esito della Conferenza dei servizi il responsabile del procedimento, così concludeva: “ …il richiedente (i sigg. TA e AM DI) è “titolare di un’aspettativa generica ad una reformatio in melius o alla conservazione dell’originario regime urbanistico, analoga a quella di ogni altro proprietario che aspiri ad un uso proficuo dell’immobile, che non può vincolare i successivi strumenti di pianificazione urbanistica, nemmeno sotto il profilo di uno specifico onere di motivazione” nel mentre il PUC è stato regolarmente approvato e non è (più) sindacabile la scelta pianificatoria del Comune, e l’ente locale ha, infatti, il dovere - potere di predisporre tutti gli atti utili e necessari per la programmazione urbanistica del proprio territorio, essendo questo potere conferito dalla legge ai comuni, e nella fattispecie (Sentenza UR) il comune ha ottemperato con una specifica Variante di conformazione del P.U.C. alla sentenza del Consiglio di Stato n.08045/2023, come implicitamente decisa dal CdS; e, pertanto ritiene concluso negativamente il presente procedimento ”.
Ha affermato che la posizione assunta dai ricorrenti risulta ondivaga, avendo gli stessi lasciato decadere il precedente P.d.C. e, successivamente, dopo aver proposto ricorso per l’annullamento degli atti di adozione del PUC, rinunciato allo stesso, il che smentirebbe qualsiasi affidamento legittimo dei medesimi.
Ha osservato che le scelte urbanistiche generali effettuate dall’Amministrazione comunale nell’adozione dei PRG (PUC), al pari delle localizzazioni, in quanto espressione dell’ampia discrezionalità dell’Ente, non sono sindacabili in sede giurisdizionale, tranne nel caso che siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità.
Infine, ha evidenziato che la deliberazione di Giunta Comunale n. 123/2024 costituiva un mero segmento endoprocedimentale, come tale, tra l’altro, non impugnabile, tanto è vero che l’Amministrazione comunale ha provveduto ad adottare la successiva Deliberazione di Consiglio Comunale depositata in atti.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 4 febbraio 2026 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che con sentenza n. 8045/2023 intervenuta su ricorso di un terzo, il Consiglio di Stato ha annullato la precedente delibera di approvazione del PUC, in ragione di un’incoerenza tra Piano Operativo e Piano Strutturale e di una sostanziale modifica del primo ad opera della sola Giunta Comunale, senza l’obbligatorio intervento dell’organo consiliare.
Ciò premesso, la domanda degli odierni ricorrenti mirava a imprimere all’area di proprietà una destinazione simile al precedente strumento urbanistico, ovvero a rendere l’area edificabile.
Orbene, la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che: “ le scelte di pianificazione urbanistica costituiscano esplicazione di potere tecnico-discrezionale della pubblica amministrazione e siano censurabili in sede di sindacato giurisdizionale di legittimità solo in presenza di figure sintomatiche di eccesso di potere per palese irragionevolezza ed illogicità (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. II, 13 ottobre 2021 n. 6883, 12 febbraio 2020 n. 1095 e Sez. IV, 25 maggio 2016 n. 2221).
Infatti, le scelte riguardanti la classificazione dei suoli sono il frutto di complesse valutazioni tecniche e amministrative, riservate al livello politico; in tale ambito la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni istituzionali, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento di fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tali regole solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo, mentre il sindacato giurisdizionale su tali valutazioni è di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità ed irrazionalità apprezzabili ictu oculi, essendo invece estraneo al sindacato giurisdizionale l'apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo già appartenente alla sfera del merito (cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 2020 n. 2284, 31 dicembre 2019 n. 8917 e 12 maggio 2016 n. 1907).
L'esercizio della discrezionalità riguarda, inoltre, non soltanto scelte strettamente inerenti all'organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico (cfr., ancora in argomento, Cons. Stato, Sez. IV, 1 agosto 2018 n. 4734 e 26 ottobre 2018 n. 6106).
Il potere di pianificazione, quindi, è considerato espressione di un potere ampio e funzionalizzato di "governo del territorio" discendente direttamente dalla indicazione prevista dall'art. 117 della comma 3 della Costituzione, che si esplica non solo nella individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale e della disciplina della edificazione dei suoli, ma in tutte le modalità di utilizzo delle aree, nel quadro di rispetto e di positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati. L'urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo (cfr., nello specifico, Cons. Stato, Sez. II, 20 dicembre 2019 n. 8631 e 14 novembre 2019 n. 7839 nonché Sez. IV, 1 giugno 2018, n. 3314 e 22 febbraio 2017 n. 821).
Peraltro le scelte di pianificazione non sono, neppure, condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d'uso diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico o di una sua variante, con il solo limite dell'esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato, o quantomeno adottato, e tale quindi da aver ingenerato un'aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 novembre 2019 n. 7560; Sez. IV, 1 agosto 2018 n. 4734 e 12 aprile 2018 n. 2204) o da giudicati di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su domanda di concessione (Cons. Stato, Sez. II, 10 luglio 2020 n. 4467; Sez. VI, 8 giugno 2020 n. 3632 e Sez. IV, 25 giugno 2019 n. 4343) o la modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (Cons. Stato, Sez. II, 8 maggio 2020 n. 2893 e Sez. IV, 30 dicembre 2016 n. 5547). Dunque, l'obbligo di motivazione del PRG o di una variante generale può ritenersi assolto con il riferimento complessivo ai criteri seguiti ed alle esigenze cui si intende dare risposta, senza necessità, salvo casi particolari, di motivazione puntuale sulle singole scelte operate (cfr., ancora e per tutte le questioni, Cons. Stato, Sezione II, 29 ottobre 2020 n. 6628 e Sez. IV, 19 aprile 2017 n. 1829) ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 luglio 2023, n. 7147).
Alla luce di tali principi, non essendovi nella specie né una manifesta irragionevolezza o illogicità nell’operato dell’amministrazione né un’aspettativa qualificata in capo ai ricorrenti, i denunciati vizi del gravato verbale non sussistono.
Si osservi, da ultimo, che risulta depositata in atti la sopravvenuta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80/2025, recante l’approvazione della variante al PUC, non impugnata.
In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
RA ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA ZO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO