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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/05/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Giudici:
dott. Rosario Baglioni Presidente rel. est. dott.ssa Licia Tomay Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1533/2024 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Parte_1
Ammattatelli ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in
Napoli, alla Via Andrea D'Isernia nr. 16
e da
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Pietro Ammattatelli ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Napoli, alla Via Andrea D'Isernia nr. 16
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
1 Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni: le parti chiedono emettersi sentenza di divorzio congiunto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.07.2024, e - premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in Moliterno (PZ) il 14.08.2017 e che dalla loro unione è nato il figlio (il 29.04.2019) - hanno dedotto il venir meno Per_1 dell'affectio coniugalis unitamente ad incomprensioni maturate nel tempo e che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Con sentenza parziale n. 102/2024, pubblicata il 05.11.2024, è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Le parti hanno quindi chiesto emettersi pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate: “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Potenza.
2. la ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Potenza alla via
Quattro Novembre n. 14 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, lasciata libera dal sig. entro il 31 luglio 2024 in correlazione alle intenzioni esposte dalla Pt_1
sig.ra nell'interesse del figlio minore è assegnata definitivamente Parte_2
a quest'ultima.
3. Confermare l'affidamento condiviso del figlio ad Persona_2
entrambi i coniugi che eserciteranno la responsabilità genitoriale, in via esclusiva per le decisioni di ordinaria amministrazione, ed in via congiunta per quelle di straordinaria. I coniugi si impegnano a cooperare per l'equilibrata crescita psico- fisica del figlio minore in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni”.
All'udienza del 08.05.2025, le parti hanno chiesto emettersi pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Come sopra detto, la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata da questo
Tribunale con la sentenza sopra citata, prodotta dai ricorrenti e munita di attestazione di irrevocabilità.
La mancata ricostituzione del vincolo coniugale è stata espressamente dichiarata dai coniugi all'udienza del 08.05.2025.
2 Ricorrono le ulteriori condizioni per la richiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella presente procedura di separazione consensuale e divorzio congiunto (v. art. 3 lett. b legge 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1 lett. a del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e applicabile ratione temporis).
In secondo luogo, le prospettazioni di entrambe le parti, come sopra richiamate, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis; risulta, pertanto, pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa agli Ufficiali dello
Stato civile del Comune di Moliterno (PZ), per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396.
Quanto alle condizioni del divorzio, con la sentenza di omologa della separazione consensuale il Collegio ha già verificato che nei rapporti tra i coniugi l'accordo non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative e che, inoltre, esso risponde al superiore interesse della prole. Le relative argomentazioni si intendono qui integralmente richiamate.
Anche per il divorzio l'accordo va integrato con la previsione – imposta dalla legge – della rivalutazione annuale, sulla base degli indici Istat-Foi, del contributo economico pattuito per la prole.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso del 18.07.2024, richiamata la sentenza
[...] Parte_2
parziale n. 102/2024, pubblicata il 05.11.2024, di omologa della separazione consensuale, già pronunciata tra le parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Moliterno Parte_1 Parte_2
3 (PZ) il 14.08.2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Moliterno (PZ) dell'anno 2017, parte II, serie A, n. 10;
b) conferma l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento presso la madre. Persona_2
c) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14
e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
d) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni del divorzio alle condizioni riportate nella parte motiva della presente sentenza;
e) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio in data 08.05.2025
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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